Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
In tema di concorso nel reato di devastazione, la mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento non può, di per sé sola, essere sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa ed al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la condanna per il reato di devastazione dell'imputato che, nel corso di una manifestazione di piazza poi degenerata in atti di violenza, si dirigeva insieme al corteo, senza porre in essere alcuna particolare condotta offensiva, verso un mezzo blindato dei Carabinieri, successivamente assaltato ed incendiato dai manifestanti, ritenendo tali elementi insufficienti a dimostrare la consapevolezza dell'imputato di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso, fermo restando la responsabilità in ordine al delitto di resistenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2015, n. 45646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45646 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
45 64 6 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 629/2015- SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - N. Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO - Consigliere - REGISTRO GENERALE - Consigliere - N. 34752/2014 Dott. GIACOMO ROCCHI Dott. MONICA BONI Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GE RO N. IL 06/11/1975 OS DE N. IL 31/07/1982 EL MA N. IL 12/05/1979 TR CH N. IL 04/01/1979 avverso la sentenza n. 5168/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 08/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI RMY Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per il rifeño dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. D'Asica per Avvocature disteto, Di Noto per Atec Peires rechine per Terieplaner, the holes liesio it rifecto de ricors Romes per CI e SC, duke dicesto Udit i difensor Avv. l'accoplimento alli ricors - Д RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 7 gennaio 2013 il GUP del Tribunale di Roma, in sede di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di EN MA, CI DA, SC AR e IO IA in relazione ai reati di devastazione e resistenza aggravata meglio descritti ai capi n. 4 (per la devastazione) e 3 (per la resistenza aggravata) della contestazione, quantificando la pena in quella di anni sei di reclusione per ciascuno degli imputati, riuniti i fatti contestati dal vincolo della continuazione. Gli imputati sono stati altresì condannati, oltre alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. I fatti contestati risultano avvenuti in Roma il 15 ottobre dell'anno 2011, nel corso di una manifestazione di piazza denominata 'giornata della indignazione'. La Corte di Appello di Roma con sentenza emessa in data 8 febbraio 2014 confermava il giudizio di penale responsabilità nei confronti dei suddetti imputati e rideterminava, in virtù di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la pena inflitta nei confronti di SC MA (quantificata in anni quattro e mesi otto di reclusione) EN MA (anni cinque di reclusione) e IO IA (anni cinque di reclusione) mentre restavano invariate, anche in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, le statuizioni emesse nei RM confronti di CI DA (anni sei). Per quanto concerne il contenuto delle contestazioni, le condotte di resistenza sono descritte in modo specifico e si riferiscono a quanto avvenuto in piazza San Giovanni in Laterano. In particolare si afferma che : - CI DA, travisato al capo e al volto, lanciava oggetti verso il personale operante e partecipava all'assalto di un furgone blindato dei carabinieri, che nelle fasi successive veniva dato alle fiamme;
- EN MA, travisato al capo e al volto, lanciava un oggetto contundente verso il carabiniere ON che guidava il blindato dei carabinieri, costringendolo ad abbandonare il mezzo;
- SC AR partecipava all'assalto del furgone blindato;
- IO IA, travisato al capo e al volto, partecipava all'assalto di un mezzo blindato della polizia di stato (diverso da quello poi dato alle fiamme), mediante il lancio di sampietrini. Le condotte di devastazione sono contestate in concorso a numerosi soggetti, tra cui gli attuali imputati, e descritte in rapporto ai numerosi eventi di danneggiamento cui si fa riferimento espresso nel capo di imputazione. 2 e La ricostruzione dei fatti, per come evocata nella decisione di secondo grado, è stata operata attraverso le immagini degli scontri di piazza (fotografie e videoriprese) che hanno consentito di identificare gli attuali imputati nel corso di una particolare azione violenta. Si tratta, in particolare, degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti intorno alle ore 18.30 nel corso dei quali venne dato alle fiamme un furgone blindato dei carabinieri, dopo che il conducente era stato costretto a lasciare il mezzo. Quanto alla disamina degli eventi di danneggiamento - nel loro complesso - la Corte di secondo grado ritiene esaustiva, anche al fine di integrare la fattispecie di devastazione, l'ampia descrizione degli eventi contenuta nella decisione di primo grado. Sul punto, la Corte di merito compie altresì una autonoma integrazione motivazionale allo scopo di evidenziare come al di là dei numerosi episodi di danneggiamento si sia verificata nel pomeriggio del 15 ottobre del 2011 - una vera e propria «guerriglia urbana» tra un consistente gruppo di soggetti animati da intenti offensivi (che hanno approfittato della autorizzata manifestazione di piazza) e le forze dell'ordine, durata diverse ore e tale da turbare in concreto l'ordine pubblico in diversi quartieri della città di Roma. A tal fine vengono evidenziati i contenuti di numerose relazioni di servizio concernenti le modalità degli scontri, i lanci di oggetti contundenti verso le forze RM dell'ordine, l'apposizione abusiva di transenne, le lesioni subìte dagli agenti di polizia e carabinieri, l'episodio dell'incendio del mezzo blindato avvenuto in piazza San Giovanni ed altro. Quanto ai profili concorsuali, si evidenzia in sentenza che in applicazione dei principi generali sul concorso di persone nel reato non sia necessario che ciascuno degli imputati abbia preso parte a tutti gli atti integranti il delitto di devastazione, essendo sufficiente che si riscontri < il rafforzamento della volontà di altri, l'istigazione, la presenza attiva (con contrapposizione frontale alle forze di polizia e lancio di oggetti contundenti) o il concreto aiuto fornito a coloro che stavano commettendo atti di violenza contro persone o cose». In particolare si ritiene altamente significativo, anche allo scopo di ritenere provato il concorso nel delitto di devastazione, l'episodio dell'assalto al mezzo blindato condotto dal carabiniere ON, in virtù della particolare gravità del fatto. Ciò influisce sugli esiti processuali, nel modo che segue. Quanto all'appello proposto da EN MA, la Corte afferma che costui, partito da Teramo, è stato ripreso in diversi momenti della manifestazione, travisato e in compagnia del CI. In virtù del contenuto delle riprese e delle immagini, la Corte ne conferma la partecipazione attiva all'assalto del mezzo blindato condotto dal ON In particolare si afferma che si è portato verso il 3 e mezzo blindato con un sampietrino in mano ed ha colpito il ON, quando costui era sceso dal mezzo, con due sampietrini, alla schiena e alla gamba destra. Quanto alla sua versione difensiva, essenzialmente ammissiva dell'avvenuto lancio di un sampietrino (non andato a bersaglio) ma prospettando tale comportamento in termini di 'reazione' ad una condotta aggressiva e dunque arbitraria tenuta dalle forze dell'ordine, la Corte romana osserva che la condotta di carica tenuta dalle forze dell'ordine - anche attraverso i 'caroselli' - è avvenuta solo dopo che la frangia di manifestanti aveva posto in essere insistenti lanci di oggetti (biglie, bulloni, mazze, pezzi di ferro) verso lo schieramento in servizio, con pericolo per la incolumità degli agenti, il che esclude in radice la configurabilità della scriminante invocata. -Quanto al CI, si afferma che costui è stato identificato con certezza attraverso le immagini fotografiche ed i video in più momenti della manifestazione mentre scagliava sampietrini ed altri oggetti verso le forze dell'ordine in via Merulana e, successivamente, in sede di assalto al mezzo blindato condotto dal ON (viene descritto.. nelle prime file dei facinorosi intenti ad assaltare il mezzo.. e successivamente esultante durante le fasi dell'incendio del blindato). Quanto al IO, si descrive, sempre sulla base delle immagini e delle comparazioni già in atti, l'imputato anch'egli partito da Teramo, come i restanti RM ricorrenti come soggetto che partecipa all'assalto del blindato, travisato e molto - vicino al CI. Quanto al SC, si afferma - anche in tal caso - la sua partecipazione al momento dell'assalto al blindato (senza travisamento), sulla base dei fotogrammi in atti. La Corte, pertanto, conferma l'affermazione di penale responsabilità per entrambe le condotte, come contestate. In sede di valutazione degli appelli relativi al trattamento sanzionatorio, si nega la ricorrenza delle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.2 e n.
3. Quanto, in particolare, alla circostanza di aver agito per suggestione di una folla in tumulto, la Corte osserva che gli imputati risultano aver contribuito con altri a provocare il tumulto, il che in via decisiva esclude la configurabilità della - - attenuante, oltre alla evanescenza probatoria della pretesa condizione psicologica. Nei confronti del CI, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è motivato in ragione del numero e della entità dei precedenti penali. La graduazione della pena, per i restanti imputati, viene diversificata, pur concedendo le attenuanti generiche, in virtù del fatto che a carico del EN e SC vi è un precedente penale mentre il IO risulta incensurato. 4 е 2. i ricorsi 2.1 nell'interesse di EN MA e CI DA è stato proposto un unico atto di ricorso, nel cui ambito risultano articolati distinti motivi. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in riferimento a quanto previsto dall'art. 603 cod.proc.pen.. La Corte di Appello ha respinto istanza di parziale rinnovazione istruttoria (prove documentali e assunzione di testi) presentata nell'interesse dei ricorrenti con motivazione del tutto erronea e incongrua. Se ne evidenzia la genericità, non essendo intervenuta analisi del potenziale apporto istruttorio di ciascuna fonte, con conseguente mera apparenza di motivazione. La difesa dei ricorrenti rievoca espressamente i contenuti delle richieste, relative anche ad elementi acquisiti in procedimenti diversi ma originati dal medesimo fatto storico. In particolare si pone l'accento sul rilievo probatorio ricollegabile al verbale della deposizione resa in diverso procedimento dal vicequestore Guiso Paolo posto che costui avrebbe confermato l'episodio della carica della polizia avvenuta in via Labicana, prima che si verificassero gli incidenti in piazza San Giovanni. In diversi casi si tratta di elementi sopravvenuti rispetto alla instaurazione del RM rito abbreviato, che si prospettano come rilevanti al fine di ricostruire correttamente il contenuto fattuale delle due imputazioni. Ciò determinava l'assoluta necessità della acquisizione di tali dati probatori, stante la potenziale incidenza sulla regola di giudizio di cui all'art. 533 cod.proc.pen.. Si evidenzia inoltre che il mancato deposito di alcuni atti già esistenti prima della richiesta di rito abbreviato nell'attuale fascicolo rappresenta una violazione dei diritti della difesa sotto il profilo della parità delle armi. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità per il delitto di devastazione. La motivazione della decisione impugnata viene ritenuta erronea in fatto e in diritto, posto che ad essere rilevante per l'affermazione di responsabilità non è l'esistenza in fatto di più atti di danneggiamento (ai quali l'imputato non ha preso parte) quanto la dimostrazione dei collegamenti e dei contatti tra i diversi soggetti coinvolti, sì da ritenere sussistente una programmazione preordinazione. Tali aspetti non vengono in realtà affrontati in sentenza. 5 e Non vi argomentazione valida circa l'esistenza di una pianificazione nè è dimostrata la consapevolezza in capo ai ricorrenti della contestualità di altre condotte analoghe. In ogni caso si ritiene insufficiente in fatto la dimostrazione della stessa 'devastazione' nel significato che tale espressione sottintende, secondo la giurisprudenza di questa Corte (danneggiamento complessivo, indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di beni con lesione concreta dell'ordine pubblico). Mancherebbe dunque il presupposto oggettivo, non potendosi ritenere integrata la fattispecie solo in rapporto al turbamento dell'ordine pubblico lì dove manchino i danneggiamenti particolarmente vasti ed indiscriminati. In ogni caso si argomenta circa l'assenza di condotte di danneggiamento poste in essere dal EN e dal CI. Costoro sono stati 'presenti' in prossimità del furgone dei carabinieri poi bruciato, come altre migliaia di persone, il che esclude di poterli ritenere autori del danneggiamento in questione. Anche l'ipotesi del lancio di oggetti - che vede coinvolto il CI solo in apparenza ma vede coinvolto il EN non può essere ritenuta indicativa del concorso in una devastazione. Sul punto si evidenzia la erronea applicazione dei contenuti dell'art. 110 cod.pen. e si rappresenta che la Corte, non avendo ammesso l'acquisizione del verbale contenente le affermazioni del vicequestore sulla carica avvenuta in via Labicana ha frammentato la sua valutazione, atteso che gli scontri di piazza San Giovanni sarebbero diretta ed esclusiva conseguenza di quella carica che 'spezzò' in due il corteo. In ogni caso l'estensione del concorso morale non è sostenibile, posto che gli incidenti hanno coinvolto migliaia di persone che neanche si conoscevano tra loro e non vi è argomentazione idonea a sostenere l'esistenza di una fase progettuale unitaria. Con il terzo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in riferimento alla affermazione di responsabilità per la resistenza aggravata. Si riprende, in tale parte, il rilievo dell'antecedente causale degli scontri in piazza San Giovanni, rappresentato dalla carica in via Labicana, percepita come ingiusta dai manifestanti. In ciò la reazione dei manifestanti sarebbe derivata dall'eccesso di intervento, non giustificato, delle forze dell'ordine. All'interno della piazza sarebbero infatti proseguite cariche ingiustificate, caroselli pericolosi, il che ha determinato un particolare stato emotivo che ha innescato la reazione dei manifestanti. 6 e In particolare la 'vicinanza' del CI al furgone viene indicata come dato probatorio al più indiziario della sua partecipazione all'azione, non tale da integrare la prova del fatto. Le argomentazioni della Corte, su tali temi, sono meramente riproduttive dei contenuti della decisione di primo grado, con sostanziale elusione del dovere di risposta ai motivi di appello. Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle circostanze. E' stata ritenuta sussistente in rapporto alla condotta di resistenza (pur nell'ambito della continuazione) la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen. in modo erroneo, posto che le forze dell'ordine avevano strumenti adeguati per fronteggiare la situazione venuta a crearsi. Quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.3 cod.pen. vi è errore in diritto posto che la manifestazione era debitamente autorizzata, nè è chiaro il rapporto ipotizzato tra i due ricorrenti e l'insorgenza del tumulto, dovendo l'esclusione basarsi sulla verifica della qualità di promozione dei disordini e non sulla mera partecipazione ai medesimi. Vi erano, pertanto, gli estremi in fatto della sua riconoscibilità, dato che la condotta è stata in tutta evidenza condizionata dalla influenza psichica della RM situazione venuta a determinarsi. In particolare per il CI si afferma la illogicità della motivazione con cui sono state denegate le circostanze attenuanti generiche, non essendo state esaminate le produzioni difensive sulla personalità. Per il EN si contesta la misura inferiore della diminuzione rispetto agli altri imputati, basata su motivazione illogica.
2.2. SC AR ha proposto ricorso per cassazione con personale sottoscrizione. Si deducono, in distinti paragrafi, erronea applicazione delle norme incriminatrici in punto di devastazione, concorso di persone nel reato, attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 co.1 n.3 cod.pen. e vizio di motivazione. Si contesta, quanto ai profili strettamente ricostruttivi, l'identificazione dell'imputato nel soggetto ripreso nei fotogrammi rilevanti. Alle osservazioni contenute nell'atto di appello, sul tema, non sarebbe stata fornita risposta alcuna. In ogni caso, si ribadisce quanto dedotto nei motivi di appello, nel senso che l'affermazione che vede il SC partecipe all'assalto al mezzo blindato è una deduzione non fondata su elementi precisi, posto che dalle immagini che - in tesi - lo ritraggono non è dato cogliersi una condotta specifica, a differenza di quanto contestato ad altri. 7 Vi sarebbe esclusivamente prova della 'presenza' del ricorrente, per pochi istanti, . vicino al blindato poi dato alle fiamme. Si tratta di un dato per nulla decisivo, già . in primo grado qualificato solo in termini di agevolazione all'assalto del blindato. k : Il ricorrente, peraltro, in tale contesto era a volto scoperto e non risulta aver lanciato ogetti verso le forze dell'ordine. Si rappresenta che nei 114 episodi di danneggiamento 'censiti' in sede di indagini - oltre quello dell'assalto al blindato - mai è stata segnalata la presenza del SC. Tali interrogativi non risultano trattati in modo adeguato dalla Corte di Appello . nella decisione impugnata. -In effetti, si è finito con il configurare il concorso in entrambi i reati contestati - con riferimento alla 'mera presenza' sul posto, senza individuare una condotta partecipativa in modo specifico e concreto e ciò in rapporto al fatto che la semplice presenza ben può essere ricollegata alla sola volontà di prendere parte alla manifestazione di protesta. Ciò non risponde ad una corretta lettura della clausola estensiva di punibilità di cui all'art. 110 cod.pen. e ciò sia in rapporto alla contestazione di resistenza che - in modo macroscopico - a quella di devastazione. Manca ogni prova della preordinazione criminosa coinvolgente i diversi soggetti che hanno dato vita alle condotte di danneggiamento nè vi sono adeguati indizi RM in proposito, nè tantomeno gli stessi sono emersi a carico del SC. Mancavano pertanto le condizioni per affermare la responsabilità del SC e ciò sia in rapporto all'elemento oggettivo che in riferimento a quello soggettivo, in particolare per quanto riguarda il delitto di devastazione che include la consapevolezza e volontà di arrecare concreto pregiudizio all'ordine pubblico. Quanto, inoltre, alle invocate circostanze attenuanti si osserva che in riferimento a quella prevista dall'art. 114 cod.pen. la stessa poteva in concreto configurarsi, dato che l'assoluzione di uno degli originari coimputati dal delitto di resistenza rendeva inapplicabile il disposto ostativo di cui all'art. 112; in riferimento alla seconda (suggestione di folla in tumulto) si osserva che non corrisponde ai fatti l'iscrizione del SC nel gruppo dei 'determinatori' del tumulto, essendo al più insorta per suggestione della folla una limitata volontà di partecipare ad - una fase degli incidenti. Anche in tal caso viene dunque evidenziata la incongruità della motivazione espressa.
2.3 IO IA ha proposto ricorso per cassazione, con personale sottoscrizione, articolando motivi in larga misura analoghi a quelli già esposti in riferimento alla posizione del SC. Vi è pertanto sostanziale analogia nella deduzione dei vizi sostanziali e processuali. e Anche nel caso del IO si evidenziano dubbi circa la effettiva partecipazione all'assalto al blindato. Costui viene ripreso in prossimità del mezzo poi dato alle fiamme, per alcuni istanti. Vengono pertanto replicate le censure già illustrate al punto che precede.
3. In data 22.5.2015 la difesa dei ricorrenti CI e EN ha depositato copia di atti processuali (dell'attuale e di diversi procedimenti correlati) indicati nel ricorso al fine di sostenere le deduzioni operate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto da SC AR è fondato, limitatamente alla affermata responsabilità per il delitto di cui all'art. 419 cod.pen. . La parte residua di detto ricorso è infondata, così come i ricorsi proposti da EN MA, CI DA e IO IA.
2. Le tematiche poste negli atti di ricorso hanno essenzialmente ad oggetto - al di là di alcuni temi specifici - un argomento comune, rappresentato dalla ritenuta inadeguatezza della motivazione espressa dalla Corte di Appello circa la ricorrenza in fatto del delitto di devastazione di cui all'art. 419 cod.pen. e circa l'effettività del concorso dei ricorrenti in tale fattispecie di reato. RM Va pertanto sviluppata una premessa in diritto sul tema proposto, prima di passare ad esaminare le specifiche doglianze. La lettura data costantemente da questa Corte di legittimità alla nozione di devastazione» di cui all'art. 419 cod.pen. consiste, per ritenere integrato il fatto punibile, nella commissione di azioni che, con qualsiasi modalità, siano produttive di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili, sì da determinare non solo un pregiudizio nel patrimonio di uno o più soggetti (e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata) ma l' offesa e il pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico, inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza (tra le molte, Sez. I n.22633 del 1.4.2010, rv 247418). La norma incriminatrice - inserita tra i reati posti a tutela dell'ordine pubblico - è imposta in termini monosoggettivi e prende in esame la condotta del singolo (chiunque commette) descrivendo la condotta in termini particolarmente sintetici (fatti di devastazione o di saccheggio). Ciò ha determinato frequenti interventi di chiarificazione del contenuto precettivo, non solo in rapporto alla 9 R nozione di devastazione ma anche in riferimento alla reale dimensione mono o plurisoggettiva della fattispecie. E' evidente infatti che una descrizione in termini generalisti (chiunque) porta a ritenere il delitto 'realizzabile' con pluralità di atti anche dal singolo individuo ma le particolari caratteristiche dell'evento (specie per come affermatesi nella evoluzione giurisprudenziale) portano a ritenere preferibile la connotazione tendenzialmente plurisoggettiva (anche tenendo conto del fatto che l'azione illecita esige vastità di effetto distruttivo sulle cose e non include atti diretti a porre in pericolo l'incolumità delle persone, presi in considerazione da altre e diverse fattispecie). E' dunque opinione del Collegio che la correlazione necessaria tra l'elemento descrittivo della condotta (il devastare, nel senso prima indicato) e la stessa capacità di azione del singolo individuo porta a ritenere preferibile la tesi della necessaria pluralità di agenti (delitto collettivo) sostenuta già dalle Sezioni Unite di questa Corte nella decisione numero 7 del 26 marzo 1960 (rv 098430) e recentemente ribadita da Sez. I n. 18511 del 17.3.2010 (non massimata) e sostanzialmente ripresa, sia pure sul piano della percezione concreta del fenomeno, da Sez. VI n. 37367 del 2014 (emessa in caso del tutto analogo). Ciò comporta, come si vedrà nell'esaminare le singole posizioni, una prima ed 숨 RM immediata ricaduta logica, nel senso che l'interprete si trova di fronte - specie in termini ricostruttivi non già ad una azione monosoggettiva (tale da realizzare di per sè l'intero evento) in cui risulti identificabile una singola condotta tipica, cui accedono comuni condotte concorsuali, quanto ad una azione necessariamente collettiva, il che impone di rintracciare il fondamento della punibilità dei singoli agenti non già attraverso il paradigma della mera agevolazione fattuale dell'altrui azione lesiva, quanto nella esistenza di un preciso indicatore di «partecipazione consapevole» ad una azione collettiva, sostenuta dalla conoscenza e previa rappresentazione dell'agire altrui (complessivamente inteso). -In effetti, come è stato sostenuto in modo del tutto condivisibile - nella recente decisione emessa da Sez. VI (n. 37367 del 6.5.2014), nella pratica l'evento tipico della fattispecie si determina per il cumulo di singoli comportamenti, che sono tenuti materialmente da persone diverse. Detti comportamenti assumono la rilevanza tipica della devastazione solo grazie alla relazione tra loro intercorrente. Ora, dovendosi coerentemente escludere l'ipotesi - che appare meramente teorica - di una «devastazione» commessa dal singolo individuo, è evidente che la dinamica ricostruttiva basata sulla considerazione di più condotte - deve essenzialmente risolvere, in modo adeguato, un dubbio convergenti - 10 е (insito nella stessa struttura della fattispecie, ove letta in chiave plurisoggettiva) relativo alla «effettività» della previa rappresentazione e volizione del concomitante 0 successivo agire altrui (finalizzato alla produzione del macroevento di devastazione) tale da determinare nel soggetto che realizza un singolo frammento>> della lesione al bene giuridico la necessaria - consapevolezza di prendere parte» (ancor più che di concorrere ex art. 110) ad una azione qualificabile nel senso della 'devastazione', commessa dai plurimi soggetti agenti nel loro complesso. Non si tratta, soltanto, di un particolare orientamento del dolo (tratto pure evidenziato da Sez. VI n. 37367 del 6.5.2014, rv 261934) ma di una qualificazione dell'azione, che in tanto può definirsi in termini di partecipazione alla devastazione in quanto risulti frutto di un consapevole suo inserimento in una serie causale più ampia e tesa al raggiungimento dell'effetto. In altri termini, non è la semplice «sommatoria» di più condotte di danneggiamento, commesse da soggetti diversi (e sia pure in un contesto spaziale e temporale ravvicinato), a poter integrare il delitto di devastazione, quanto la presa d'atto (anche in via indiziaria) del perseguimento di una finalità unitaria, mossa dalla consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e dalla volontà di agire in comune (in termini generali, in tema di azione collettiva, v. Sez. VI n. 117 25705 del 21.3.2003, rv 225935). Tale inquadramento del reato di devastazione in termini di azione collettiva pone essenzialmente due ricadute rilevanti nel presente giudizio. -La prima concerne la consistenza dell'indice rivelatore che - caso per caso può essere elevato a dato significativo di tale 'condizione dell'azione' del singolo, a fronte dell'assenza di prova di una previa deliberazione dei fatti di devastazione. E' evidente, infatti, che lì dove i materiali dimostrativi offrano una congrua rappresentazione della fase «preparatoria», con identificazione dei promotori delle programmate condotte lesive, il tema probatorio è per certi versi esaurito (nel senso che la presa d'atto delle conseguenze consente di identificare in modo del tutto congruo la quota di responsabilità dei promotori dei disordini). Ma ove ciò non sia, ed ove si parta (come nel caso in esame) dal dato della identificazione «a valle» degli autori di singole azioni lesive, è necessario che la realizzazione da parte dell'agente di uno o più fatti di danneggiamento possa per le particolari modalità e caratteristiche dell'azione - essere considerata espressiva» (al di là di ogni ragionevole dubbio) di quella consapevolezza di essere parte» di un più ampio e diffuso progetto comune, teso alla realizzazione della devastazione. -La seconda ricaduta, riflesso della prima, concerne il rapporto tra la condotta in tesi concorsuale (ex art. 110 cod.pen.) rispetto al singolo fatto di е 11 danneggiamento (o di resistenza) e l'ipotesi del concorso nella devastazione (art. 110 e art. 419 cod.pen.). Qui, infatti, adoperando i comuni criteri estensivi del concorso di persone nel 'singolo' episodio di danneggiamento, si corre il rischio di una impropria dilatazione della nozione di «partecipazione alla devastazione», posto che una condotta di mera 'agevolazione' (anche solo psichica) prestata ad un singolo fatto di danneggiamento ben può non risultare «indicativa» di quella previa consapevolezza e volontà di divenire 'parte' di una condotta collettiva ben più ampia e posta in essere da altri soggetti (con inaccettabile estensione di responsabilità penale per fatto altrui). - -In altre parole, va verificato caso per caso se il prendere parte, anche con modalità di mera agevolazione, ai disordini diffusi (così Sez. I n. 3759 del 7.11.2013, rv 258601) possa o meno rappresentare un adeguato indicatore del concorso in fatti di devastazione, posto che la carica dimostrativa di una simile condotta può non possedere la capacità evocativa della consapevolezza di contribuire ad un evento più ampio e diffuso, commesso anche da altri soggetti in tempi e con modalità diverse.
3. Le precisazioni operate in premessa consentono di esaminare i singoli atti di RM ricorso nel modo che segue.
3.1 I ricorsi proposti da CI DA, EN MA e UA IA sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. Argomento comune a tali ricorrenti è quello della inadeguata ricostruzione in fatto della devastazione, cui si uniscono doglianze circa l'attribuzione di valore sintomatico» alle condotte individuali oggetto di ricostruzione. Tali critiche, tuttavia, non si confrontano in modo adeguato con i contenuti delle due decisioni di merito che hanno posto in rilievo dati di fatto convergenti, nell'una e nell'altra direzione, il cui apprezzamento realizzato in modo non - illogico - si sottrae, pertanto, a mere rivalutazioni in sede di legittimità. In particolare, la decisione di primo grado (emessa in sede di giudizio abbreviato) richiamata espressamente - quanto ai profili strettamente ricostruttivi - da quella qui impugnata, ha evidenziato (con puntuale descrizione, da pag. 13 a pag.21) che gli atti di danneggiamento - e turbativa del corretto esercizio dei diritti dei manifestanti - iniziarono a verificarsi ben prima dell'episodio 'centrale' rappresentato dagli scontri avvenuti in piazza San Giovanni alle 18.30, posto che già intorno alle ore 14.00/14.30 si registrano i primi episodi in via Cavour tra cui la rottura delle vetrine di un supermercato e di uno sportello bancomat, cui seguono in breve tempo danneggiamenti di numerose autovetture in sosta, di vetrine di altri esercizi commerciali nonchè il lancio di oggetti contro le forze dell'ordine (in via via dei Serpenti), l'incendio di 12 е altre auto in sosta con propagazione del fuoco ad un appartamento sito in via Labicana, il danneggiamento degli arredi di una chiesa, la rimozione di segnaletica stradale ed altro . Si tratta di atti espressivi di violenza verso le cose e di aggressione alle forze dell'ordine che avvengono senza soluzione di continuità - sin dai primi momenti di svolgimento del corteo (con prosecuzione per diverse ore) e che sono stati : pertanto ritenuti probanti in modo del tutto logico - della esistenza di una . precisa volontà di porre in essere condotte tese a realizzare vasti e indiscriminati danneggiamenti, sì da turbare lo svolgimento regolare della manifestazione, creando pericolo concreto per l'ordine pubblico. I numerosi e reiterati atti di danneggiamento di tutto ciò che si prestava ad esserlo (si dò atto nella decisione del GUP della documentazione fotografica consistente in circa 300 immagini) e di aggressione alle forze dell'ordine, il cui intervento è stato ritenuto 'necessario' in rapporto a quanto avvenuto già nelle prime fasi della manifestazione - sulla base dei materiali dimostrativi in atti - è stato coerentemente ritenuto espressivo in fatto del delitto di devastazione, con . : manifesta infondatezza delle critiche esposte, sul tema, negli atti di ricorso. Va infatti evidenziato come gli scontri anche in un momento successivo RM all'episodio avvenuto in piazza San Giovanni alle ore 18.30, con incendio del mezzo blindato dei carabinieri e ferimento del militare ON IO - siano proseguiti, secondo i contenuti dimostrativi esaminati nelle due decisioni di merito, sino circa alle ore 21.00 con altri episodi puntualmente censiti nella decisione di primo grado, sì,da realizzare un concreto e percepibile turbamento dell'ordine pubblico in diversi quartieri della città di Roma.
3.2 Ciò posto, va anche affermato che la motivazione espressa dalla Corte . . territoriale in tema di diniego alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale non appare illogica. -Il tema coltivato al primo motivo di ricorso proposto dal EN e dal CI - va infatti inquadrato nella costante interpretazione dei contenuti della previsione di legge di cui all'art. 603 cod.proc.pen. lì dove il processo di primo grado si sia svolto nelle forme del rito abbreviato. La fisionomia del rito speciale in questione (con componente premiale in caso di condanna) è quella di una 'auto-limitazione' del diritto alla prova, nel senso che l'imputato può subordinare l'accesso al rito ad una integrazione probatoria (ai sensi dell'art. 438 co.5) ma nel caso in cui ciò non sia avvenuto si determina la utilizzabilità a fini decisòri degli atti di indagine con «affidamento esclusivo»> all'esercizio di eventuali poteri istruttori «ex officio» nei limiti previsti dall'art. 441 co.5 cod. proc.pen., correlati al parametro della non decidibilità» allo stato degli atti. 13 е E' dunque da escludersi che in secondo grado possa riaprisi» quella istruttoria dibattimentale correlata all'esercizio di un potere (quello di cui all'art. 190 cod.proc.pen.) cui la parte ha espressamente rinunziato, e ciò conduce alla considerazione della esistenza esclusivamente di una possibile 'sollecitazione' della parte interessata all'esercizio del potere istruttorio «ex officio», previsto dall'art. 603 co.3 cod.proc.pen., correlato al parametro della «assoluta necessità». Così come la parte che accede al rito abbreviato non può dolersi del fatto che in sede dibattimentale - anche sui medesimi fatti siano state raccolte evidenze - ulteriori, dato che ciò appartiene all'ordine naturale dello sviluppo conoscitivo dei diversi riti. Consolidata in tale senso è la giurisprudenza di questa Corte di legittimità. In particolare, si è affermato che, nel giudizio d'appello avverso la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato ordinario, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, per il giudizio di primo grado, in quanto tale potere può essere esteso, con gli stessi limiti, al giudizio del grado successivo. Ancora, si è osservato che la celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello RM l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione (Cass. Sez. VI, n. 26093 del 30/10/2012, rv. 255736). D'altra parte, l'imputato - che ha volontariamente abdicato al diritto alla prova - ed il pubblico ministero - che ha subito la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti -, benché privati del diritto alla prova, mantengono, anche in grado di appello, la facoltà di sollecitare il giudicante affinché attivi i propri poteri istruttori. Questa Corte ha altresì più precisato che la valutazione discrezionale del giudice circa la necessità dell'integrazione probatoria non è censurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata. Ora, nel caso in esame, la richiesta di rinnovazione è stata respinta in quanto tendeva ad ottenere una rivalutazione di aspetti dimostrativi che erano stati congruamente scrutinati nella decisione di primo grado, in particolare per ciò che concerne la dinamica e gli antecedenti causali degli incidenti tra manifestanti e forze dell'ordine verificatisi in Piazza San Giovanni. In tal senso la raccolta di ulteriori elementi è stata ritenuta estranea al perimetro applicativo della disposizione in rilievo (art. 603 co.3 cod.proc.pen.) con giudizio non sindacabile nella presente sede di legittimità, in quanto basato su fondamenti logici e conoscitivi non rivalutabili. 14 e Trattandosi di un tema che era stato ampiamente trattato nella decisione del GUP, sulla base dei contenuti di numerose relazioni di servizio nonchè sulla base della visione delle riproduzioni visive degli scontri, è del tutto evidente - peraltro - che la richiesta difensiva mirava a potenziare dati - in tesi - antagonisti circa un aspetto che la Corte di secondo grado ha ritenuto essere stato chiarito in modo ampio attraverso l'esame dei materiali istruttori che erano stati resi pienamente utilizzabili dalla richiesta degli imputati di adozione del rito abbreviato. Del resto, la stessa sequenza storica degli atti di danneggiamento, verificatisi lungo la via Cavour e la via Labicana nella fase iniziale del corteo porta a ritenere del tutto logica la considerazione (sottostante al diniego di rinnovazione e compiutamente espressa nella parte motiva della decisione qui impugnata) per : cui l'intervento delle forze dell'ordine in via Merulana e via Labicana fu reso L necessario>> al fine di tentare di ristabilire il regolare svolgimento del corteo, evitando al contempo il protrarsi degli atti vandalici. Il fatto che tale intervento abbia in realtà prodotto una «accentuazione» del conflitto non può dirsi come espresso nelle decisioni di merito - imputabile ad una volontà dei responsabili del serrvizio di ordine pubblico, quanto ad una reazione violenta di una frangia dei manifestanti, come asseverato nell' intera istruttoria compendiata nella decisione di primo grado. RM 3.3 Quanto ai profili ricostruttivi degli apporti e delle responsabilità individuali, va qui affermato che i ricorsi del EN, del CI e del UA risultano infondati (si prende qui in esame il contenuto del secondo e terzo motivo di ricorso proposto dal EN e dal CI e il ricorso IO). La identificazione di tali soggetti è stata infatti realizzata in modo del tutto congruo, sulla base dei reperti fotografici che hanno consentito di 'seguire' la condotta degli attuali ricorrenti sin dal momento della loro partenza da Teramo. Le immagini riprese all'atto della partenza (ed in particolare la riproduzione degli abiti indossati) hanno infatti consentito, in modo coerente, di identificare i soggetti in questione e alcuni dei comportamenti tenuti durante la manifestazione, pur se i tre avevano adottato delle forme di travisamento (dato altamente indicativo della volontà di realizzare azioni illecite). Non vi è pertanto fondatezza delle critiche in punto di modalità ricostruttive, posto che la loro identificazione risulta avvenuta con il necessario grado di certezza. Quanto alle condotte poste in essere, CI DA risulta aver preso parte già alle azioni di danneggiamento poste in essere in via Merulana, con lancio di oggetti, e risulta aver preso parte attiva nell'assalto al furgone blindato in piazza San Giovanni, con verifica congruamente operata sulla base dei reperti 15 е fotografici e dei filmati in atti (CI viene - tra l'altro - ripreso mentre esulta per l'avvenuta conquista del mezzo appena avvenuta) . EN MA è stato congruamente identificato in fasi altamente indicative della sua partecipazione all'assalto al furgone blindato dei carabinieri, posto che lo stesso lanciava (parzialmente travisato) due sampietrini verso il carabiniere ON che si stava allontanando dal mezzo. IO IA , anch'egli parzialmente travisato, è stato ripreso in compagnia del CI durante l'assalto al furgone blindato dei carabinieri. E' stato altresì ripreso mentre lanciava un sampietrino verso un diverso furgone della polizia, sempre in piazza San Giovanni. Ciò posto, va ritenuto che il contenuto dei ricorsi tende a «sminuire» la valenza indicativa di simili comportamenti, il cui significato è stato correttamente e logicamente interpretato in sede di merito, anche in rapporto alla partecipazione (o al concorso) nei fatti di devastazione. Come si è affermato in precedenza, in assenza di elementi informativi capaci di rappresentare il momento genetico della programmazione, la prova della consapevole azione collettiva» ( e dunque della consapevolezza di essere parte di un più ampio progetto comune teso alla devastazione) può essere desunta, in via logica, dalle particolari modalità realizzative della singola condotta lesiva. Nel RM caso del EN, del CI e del IO, così come evidenziato nelle decisioni di merito, non si tratta di mera condotta di agevolazione di atti offensivi commessi da altri, quanto di partecipazione attiva con modalità violente e cercando di non rendersi riconoscibili - ad un segmento dell'azione (l'assalto al mezzo blindato dei carabinieri) particolarmente significativo, che si realizza dopo una prima fase di danneggiamenti e disordini (cui risulta aver preso, ugualmente, parte attiva il CI). Da ciò, in applicazione degli ordinari criteri valutativi in tema di prova indiziaria, può ragionevolmente desumersi che l'azione specifica sia stata sostenuta da un finalismo più ampio, e sia stata mossa dalla consapevolezza piena di ciò che in quel pomeriggio era stato previsto e conseguentemente realizzato tramite l'azione congiunta di più soggetti. derivante da unaLa reazione 'estemporanea' e 'non programmata' , degenerazione comportamentale delle forze dell'ordine - così come prospettato dai ricorrenti non si esprime, per logica comune, in una sequenza di tale - violenza e aggressività ripetuta, peraltro realizzata con adozione di cautele tali da rendere difficoltoso il riconoscimento personale. Va pertanto ritenuto del tutto logico, quanto alle posizioni qui esaminate, il riconoscimento operato in sede di merito della penale responsabilità sia per la 6 е 164 condotta di resistenza che in riferimento al delitto di devastazione, stante la ragionevolezza dei criteri inferenziali adoperati.
3.4 Diverso è, a parere del Collegio, il caso di SC AR. La condotta tenuta da tale ricorrente, fermo restando il concorso nel reato di resistenza, non appare tale da legittimare una corretta applicazione dei criteri in tema di prova logica prima evidenziati, in rapporto all'accusa di devastazione. Costui è stato ritratto a volto scoperto, mentre insieme a molti altri si dirigeva verso il mezzo blindato dei carabinieri in piazza San Giovanni. Non risulta però aver posto in essere alcuna condotta offensiva specifica (lancio di sampietrini o altro) e le circostanze dell'azione denotano, pertanto, una mera agevolazione alla condotta complessiva di resistenza e danneggiamento. Il fatto di essere partito da Teramo insieme agli altri tre ricorrenti non è circostanza idonea ad influire in modo decisivo sul ragionamento probatorio, che appare essere nel caso del SC influenzato da una erronea - considerazione in diritto, per cui anche la mera 'agevolazione' alla singola condotta di resistenza o danneggiamento implica la sussistenza della prova indiziaria della 'consapevolezza' dell'agire altrui, nel senso richiesto dalla norma incriminatrice in tema di devastazione. La posizione di tale imputato, ferma restando l'affermazione di penale RM responsabilità per il delitto di resistenza, andrà dunque rivalutata in sede di rinvio, con applicazione del principio di diritto per cui lì dove il reato di devastazione venga riconosciuto quale azione collettiva, la condotta di semplice agevolazione ad uno specifico atto di danneggiamento non può di per sè sola - rappresentare indizio decisivo circa la consapevolezza dell'agente di contribuire all' evento di devastazione complessivamente inteso. Ciò assorbe le doglianze in punto di giudizio in tema di circostanze, dovendo rivalutarsi con priorità la fondatezza della contestazione del delitto di devastazione.
3.5 Il quarto motivo del ricorso proposto dal EN e dal CI è parimenti infondato. In riferimento alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod.pen. (influente sulla sola condotta di resistenza) la motivazione espressa in sede di merito non contiene vizi di logicità o errori interpretativi. La condizione di fatto verificatasi in piazza San Giovanni, considerata la superiorità numerica dei manifestanti e il ricorso al lancio di oggetti (e considerati i limiti di azione del soggetto sopraffatto, il carabiniere ON) integra in concreto la riconoscibilità di tale aggravante. Al contempo, non può dirsi erroneo il mancato riconoscimento nei confronti di tali imputati - della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.3, ove si consideri il 17 е significativo coinvolgimento dei tre in una fase particolarmente cruenta dell'azione, tale da determinare una valutazione di esistenza della preordinazione criminosa che esclude - in fatto - la riconoscibilità di detta attenuante (v. Sez. I n. 15111 del 2.2.2011, rv 249648). Quanto al diniego delle circostanze attenuanti per il CI, lo stesso risulta congruamente motivato in rapporto alla ricorrenza di precedenti penali, nè sono emersi elementi cui ancorare «in positivo» una valutazione in punto di minor disvalore del fatto o di attenuazione della pericolosità. Le critiche proposte dal EN in rapporto all'entità della pena appaiono del tutto infondate posto che il trattamento sanzionatorio risulta analogo a quello inflitto al IO e quanto al SC il giudizio non può dirsi definito, data la decisione qui emessa. Al rigetto dei ricorsi proposti da EN MA, CI DA e IO IA segue la condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno altresì condannati i predetti ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC AR limitatamente al reato di cui all'art. 419 cp e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. Rigetta, nel resto il ricorso del SC. Rigetta i ricorsi di EN MA, CI DA e IO IA che condanna al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma di euro tremila ciascuno, oltre accessori come per legge, a favore della ATAC spa e del carabiniere ON IO e nella somma di euro quattromila, oltre accessori come per legge, a favore delle parti civili difese dalla Avvocatura dello Stato. Così deciso il 5 giugno 2015 DEPOSITATA Chieffi Il Consigliere estensore Il Presidente 1: Raffaello Magi ANCELLERIA 'Chielli рожор IN C pico 17 NOV 2015 1. CANCELLIERE Stefania FAIEDLA