Sentenza 7 ottobre 2010
Massime • 1
Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti possono essere autorizzate anche sulla base di informazioni anonime, prescindendo dai presupposti per l'applicazione dell'art. 203 cod. proc. pen., e possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi, non operando in tal caso i divieti di utilizzazione posti dall'art. 271 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2010, n. 39380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39380 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO GI Maria - Presidente - del 07/10/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 3113
Dott. BRONZINI GI - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 7154/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TI IC nato il [...];
2. TA RO nato il [...];
avverso la sentenza del 01/10/2009 della Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Antonio Mura che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore di TA ER, avv.to Aricò Giovanni in sostituzione dell'avv. Staiano Salvatore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
p.1 Con sentenza del 1/10/2009, la Corte di Appello di Catanzaro, pur riducendo la pena, confermava la sentenza pronunciata in data 8/03/2007 dal g.i.p. del Tribunale di Vibo Valentia nella parte in cui aveva ritenuto TI IC e TA ER, responsabili dei delitti di estorsione, danneggiamento e furto nei confronti di LI GI.
p.
2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati, hanno proposto ricorso per cassazione.
p.
2.1. TI ha dedotto i seguenti motivi:
1. INUTILIZZABILITÀ DI TUTTE LE INTERCETTAZIONI per violazione del combinato disposto dell'art. 295 c.p.p. e art. 267 c.p.p., comma 1 bis - art. 203 c.p.p.. Rileva, infatti, il ricorrente, che l'indagine per cui è processo, era sorta a seguito di intercettazioni telefoniche disposte, sulla base di notizie anonime, per la cattura di un latitante. Ora, siccome, l'art. 267 c.p.p., comma 1 rinvia all'art. 203 c.p.p. a norma del quale sono inutilizzabili le informazioni rese da testimoni o informatori che non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni, allora ne conseguiva che le intercettazioni disposte nell'ambito del presente procedimento, proprio perché derivavano, a loro volta, da intercettazioni disposte sulla base di notizie anonime, dovevano ritenersi tutte inutilizzabili, con conseguente inutilizzabilità di tutto il compendio probatorio da esso derivante: stesso motivo è stato dedotto il TA;
2. violazione dell'art. 266 c.p.p., comma 2 - art. 614 c.p. per essere stata disposta l'intercettazione in una stanza adibita ad ufficio privato che si trovava all'interno del capannone di proprietà della parte offesa (e, quindi, in un luogo di privata dimora), senza che ne sussistessero i presupposti di legge ossia il fondato motivo che ivi si stesse svolgendo l'attività criminosa:
stesso motivo ha dedotto il TA;
3. OMESSA - INSUFFICIENTE O MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione essendosi la Corte territoriale limitata ad una "banale ed acritica ricopiatura" della sentenza di primo grado, sottraendosi al dovere di motivare in ordine ai proposti motivi di gravame. In particolare, la Corte: a) aveva omesso di motivare in ordine alla tesi difensiva secondo la quale tutta la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta in un libero contesto contrattuale;
b) era stata lacunosa circa la commissione dei reati di furto e danneggiamento, tanto più che ne' dalle intercettazioni ne' da altri oggettivi elementi probatori, era dato rinvenire alcun elemento a carico di esso ricorrente. p.
2.2. TA, oltre i motivi comuni al EI (sub 1 e 2) ha dedotto i seguenti motivi:
1. VIOLAZIONE DEGLI artt. 415 bis e 416 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 4, 5, 6, 7 e 8 in quanto era stata respinta dall'ufficio della
Procura, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., la richiesta difensiva di trasposizione su supporto magnetico delle registrazioni captate nel corso delle indagini preliminari e poste a fondamento della formulando richiesta di rinvio a giudizio. Da qui la violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) sul diritto di difesa (costretta, altrimenti, a fare affidamento sulle sole trascrizioni della polizia giudiziaria) e, quindi, la nullità o, in subordine, l'inutilizzabilità delle disposte intercettazioni anche alla luce della sentenza n 336/2008 della Corte Cost. la cui pronuncia avrebbe, a fortiori, dovuto applicarsi anche alla fase della chiusura delle indagini;
2. MANCANZA DI MOTIVAZIONE per avere la Corte territoriale sottovalutato tutta una serie di emergenze processuali che conclamavano come nella condotta del TA non fosse ravvisabile la coscienza e volontà di perseguire l'ingiustizia del profitto con correlativo altrui danno, tantomeno la sua consapevolezza in ordine alle asserite azioni minatorie che avrebbero caratterizzato la fase negoziale del rapporto di lavoro intercorso con l'imprenditore. La Corte, poi, non aveva risposto allo specifico motivo di gravame con il quale era stata chiesta la derubricazione nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 610 c.p.. DIRITTO
p.3 VIOLAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO dell'art. 295 c.p.p. art. 267 c.p.p., comma 1 bis - art. 203 c.p.p.: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, va dato atto che, in effetti, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, l'indagine per cui è processo, era sorta a seguito di intercettazioni telefoniche disposte, sulla base di notizie anonime, per la cattura di un latitante.
In punto di diritto, va osservato quanto segue:
- l'art. 295 c.p.p., comma 3 nel prevedere le intercettazioni "al fine di agevolare le ricerche del latitante", rinvia, quanto ai limiti e alle modalità, agli artt. 266 e 267 c.p.p., nonché, in quanto applicabili, agli artt. 268, 269 e 270 c.p.p.. - l'art. 267 c.p.p., comma 1 bis dispone, a sua volta, che "nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'art. 203" che prevede la inutilizzabilità delle informazioni fornite da informatori rimasti anonimi o comunque non sentiti come testimoni. È, però, del tutto evidente, che i presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni sono del tutto differenti a seconda che s'intenda cercare la prova della commissione di un reato (artt. 266 e 267 c.p.p., a norma dei quali occorrono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini) ovvero "agevolare le ricerche del latitante" (art.295 c.p.p.). In quest'ultimo caso, non è richiesta la sussistenza del presupposto dei gravi indizi di reato per la semplice ragione che lo stato di latitanza si fonda su una ordinanza cautelare o su un ordine di esecuzione conseguente ad una sentenza di condanna definitiva e, quindi, si è già in una fase in cui si è acclarato che a carico dell'indagato/condannato sussiste la gravità degli indizi (se indagato) o addirittura una sentenza di condanna (se condannato).
Da quanto appena detto conseguono i seguenti corollari: - quando l'art. 267 c.p.p., comma 1 bis rinvia all'art. 203 c.p.p., poiché adopera la frase "valutazione dei gravi indizi di reato", richiamando, alla lettera, quella di cui al comma 1 ("gravi indizi di reato"), non può che riferirsi all'ipotesi delle intercettazioni disposte per la ricerca del reato e non certo a quelle dirette alla agevolazione della ricerca del latitante;
- alle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante non si applica l'art. 203 c.p.p., potendo essere autorizzate anche sulla base di informazioni anonime;
- i risultati delle intercettazioni disposte per la ricerca del latitante anche sulla base di informazioni anonime, possono essere utilizzati, a norma dell'art. 295 c.p.p., anche in procedimenti diversi ove risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, non valendo i divieti di utilizzazione di cui all'art. 271 c.p.p. che, non a caso, non richiama l'art. 295 c.p.p., comma 3. Poiché la Corte territoriale, si è attenuta ai suddetti principi di diritto (in terminis cfr anche: Cass. 15328/2005 Rv. 231502 - Cass. 215/2006 Rv. 235858 - Cass. 39285/2009 Rv. 245181 - Cass. 298/2009
Rv. 246034), la censura va disattesa.
p.
4. VIOLAZIONE dell'art. 266 c.p.p., comma 2 - art. 614 c.p.: anche la suddetta questione è infondata.
In punto di diritto, questa Corte, in ordine al concetto di privata dimora, ha chiarito che:
- per "luogo di privata dimora" deve intendersi quello adibito ad esercizio di attività in cui ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei (Cass. 4141/1992 Rv. 192395);
- non tutti i locali dai quali il possessore abbia diritto di escludere le persone a lui non gradite possono considerarsi luoghi di privata dimora, in quanto lo "ius excludendi alios" rilevante ex art.614 c.p., (e, quindi, ex art. 266 c.p.p., comma 2) non è fine a se stesso, ma serve a tutelare il diritto alla riservatezza, nello svolgimento di alcune manifestazioni della vita privata della persona che l'art. 14 Cost., garantisce, proclamando l'inviolabilità del domicilio: Cass. 5032/1992 Rv. 190009. Nella specie, quindi, va escluso che possa considerarsi luogo di privata dimora l'ufficio della persona offesa, ubicato all'interno del capannone, trattandosi di luogo al quale è, comunque, consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone, salvo che nelle ore di chiusura, quando, cioè, in esso il titolare può compiervi qualsiasi attività di indole privata.
Conclusione questa in linea con l'interpretazione giurisprudenziale che ha negato la qualità di luogo di privata dimora ad ambienti quali: la stanza di degenza in un ospedale (Cass. 22836/2009, Rv. 244148); i bagni di un locale pubblico (Cass. 42711/2008 Rv. 24180);
l'abitacolo di una vettura (Cass. 13979/2009 Rv. 243556); la cella di un carcere e i luoghi di detenzione e penitenziali in genere (Cass. 32851/2008 Rv. 241228); una agenzia di pompe funebri (Cass. 45323/2002 Rv. 226887); l'ufficio di un Sindaco (Cass. 2873/1997 Rv.
208756); il locale adibito a deposito commerciale (Cass. 5032/1991 Rv. 190009), salvo il tempo corrispondente all'orario di chiusura - lo studio aziendale della persona offesa, ubicato all'interno della Ditta di commercio di materiale termoidraulico: Cass. 47304/2009 Rv. 245485.
Essendosi la Corte territoriale adeguata al suddetto principio di diritto, la censura va respinta.
p.
5. VIOLAZIONE dell'art. 415 bis c.p.p., art. 416 c.p.p., art. 268 c.p.p., commi 4, 5, 6, 7 e 8: in punto di fatto, quanto affermato dal ricorrente TA (e cioè che, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., la richiesta difensiva di duplicazione delle bobine relative alle intercettazioni era stata respinta), deve ritenersi vero in quanto ne da atto la stessa Corte territoriale. In punto di diritto, va osservato quanto segue.
L'art. 268 c.p.p. prevede una particolare procedura che ha la seguente scansione processuale:
- una volta che le operazioni di intercettazioni si siano concluse, i verbali e le registrazioni sono depositati presso la segreteria del P.m. a disposizione dei difensori ai quali è dato immediato avviso (comma 4);
- i difensori hanno la "facoltà di ascoltare le registrazioni", dopodiché il giudice, dispone l'acquisizione delle conversazioni indicate dalle parti che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio alla stralcio delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione (comma 6);
- delle suddette registrazioni, il giudice, poi, ne dispone la trascrizione integrale che g)"a inserito, nel fascicolo per il dibattimento (comma 7);
- i difensori "possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico" (comma 8).
Come risulta del tutto evidente, quindi, le parti, hanno diritto (rectius: facoltà):
- di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni;
- di chiedere al g.i.p. l'acquisizione di quelle conversazioni che non appaiono manifestamente irrilevanti;
- il g.i.p., ove venga richiesto delle suddetta attività, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni;
- i difensori possono estrarre copia delle suddette trascrizioni e fare eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ciò significa, quindi, che l'esercizio del diritto di difesa delle parti, relativamente alle disposte intercettazioni, va effettuato secondo i tempi e le modalità stabilite nell'art. 468 c.p.p., comma 6 e che il g.i.p., solo ove richiesto, dispone, in un'apposita udienza stralcio, l'acquisizione e la trasposizione delle conversazioni - non manifestamente irrilevanti - indicate dalle parti.
La legge, pertanto, non prevede che la richiesta di trasposizione su nastro magnetico sia rivolta alla Procura della Repubblica, atteso che le parti, quanto all'ascolto e alla trasposizione delle intercettazioni, sono ampiamente tutelate - con la procedura di cui si è detto - davanti ad un giudice terzo e solo, ovviamente, ove lo richiedano. Ora, poiché non è stato dedotto che i diritti del ricorrente in ordine al deposito, ascolto ed eventuale acquisizione e trasposizione delle intercettazioni, secondo la procedura di cui all'art. 268 c.p.p., siano stati conculcati, la doglianza, nei termini in cui è stata proposta deve ritenersi infondata proprio perché, e lo si ripete, non era la Procura della Repubblica a dovere eseguire la trasposizione delle registrazioni ma solo il g.i.p. e solo ove richiesto.
Del tutto fuorviante, infine, è l'invocazione della sentenza n 336/2008 della Corte Costituzionale. Infatti, come ha già chiarito questa Corte, tale decisione è attinente all'ipotesi specifica (quindi non trasportabile in modo meccanico, anche nell'ambito dell'art. 415 bis c.p.p.) "di un superamento delle ragioni di riservatezza, determinato dall'indifferibile e preminente esigenza - incompatibile con i tempi di una procedura di "stralcio"- di un immediato controllo delle basi indiziarie del provvedimento limitativo della libertà personale":
Cass. 4976/2009 Rv. 246062. In conclusione, la doglianza deve rigettarsi e ribadirsi il seguente principio di diritto: "non è nulla la richiesta di rinvio a giudizio qualora il PM non dia corso alla richiesta della difesa - presentata a norma dell'art. 415 bis c.p.p., comma 2 - di ottenere la trasposizione su nastro o su altro supporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni intercettate, qualora detta richiesta non sia stata proposta, ex art. 268 c.p.p., comma 8, nell'ambito del subprocedimento conseguente all'esecuzione delle intercettazioni, in quanto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416 c.p.p., comma 1 è prevista solo nel caso che essa non sia preceduta dall'avviso di cui all'art. 415 bis e, ove la persona sottoposta alle indagini ne abbia fatto richiesta, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio" Cass. 14619/2008 Rv. 239492. Ovviamente, non è neppure ipotizzabile l'eccepita, in via subordinata, inutilizzabilità delle intercettazioni, sia perché si tratta di una sanzione non prevista dalla legge sia perché l'art. 191 c.p.p. riconnette le inutilizzabilità alla prove acquisite "in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", laddove, nel caso di specie, non vi è alcuna violazione in ordine all'acquisizione ma solo, secondo la stessa (infondata) tesi difensiva, in ordine alle modalità procedurali di ostensione della prova.
p.
6. OMESSA - INSUFFICIENTE O MANIFESTA ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE: entrambi gli imputati, sostengono che la motivazione sarebbe carente in ordine alla prova della loro colpevolezza. La censura è infondata.
Invero, la Corte territoriale, da pag. 10 a pag. 15, ha puntualmente evidenziato il corposo compendio probatorio gravante a carico di entrambi gli imputati e desunto: a) dal contenuto delle numerose ed inequivoche intercettazioni ambientali e telefoniche;
b) dalle dichiarazioni testimoniali della parte offesa LI e dal teste Cosentino che hanno riferito con dovizia di particolari il contenuto delle conversazioni avute con gli imputati;
c) dai servizi di appostamento della p.g..
In particolare, quanto alle censure del EI secondo il quale la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla tesi difensiva secondo la quale tutta la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta in un libero contesto contrattuale ed era stata lacunosa circa la commissione dei reati di furto e danneggiamento, tanto più che ne' dalle intercettazioni ne' da altri oggettivi elementi probatori, era dato rinvenire alcun elemento a carico di esso ricorrente, è sufficiente rilevare che: a) l'intero contesto nel quale si è svolta la vicenda, porta ad escludere, di per sè, che fra la parte offesa e gli imputati fosse intercorsa una sorta di libera contrattazione;
b) quanto ai reati di danneggiamento e furti, la Corte spiega ampiamente, sulla base di precisi oggettivi riscontri, i motivi per i quali il EI doveva essere ritenuto responsabile (cfr pag. 10-14).
Quanto al TA, secondo il quale mancherebbe l'elemento psicologico e, comunque, al più, la sua condotta avrebbe dovuto essere qualificabile come violenza privata, va replicato che la Corte territoriale, a pag. 14, nel prendere in esame la sua posizione, ha chiarito che il ricorrente non si era limitato a prestare i suoi mezzi ma aveva imposto la stipulazione di specifici contratti per regolare i rapporti con l'impresa del LI. Partendo da questo dato fattuale, la Corte ha desunto "una comunanza di interessi e una chiara convergenza di condotte verso il fine comune, che era quello di imporre alla vittima, con esplicite minacce, l'uso di mezzi diversi dai propri, tra i quali, appunto, anche quelli del TA": da qui, per implicito, l'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 610 c.p.. In altri termini, deve rilevarsi che, in questa sede, entrambi i ricorrenti, lungi dall'evidenziare pretese incongruenze e/o illogicità della sentenza impugnata, in modo generico sostengono che la motivazione sarebbe carente.
Sennonché si deve replicare che le censure proposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo i ricorrenti evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento": infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745;
Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999.
p.
7. In conclusione, l'impugnazione dev'essere rigettata con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
RIGETTA i ricorsi e CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2010