Sentenza 19 novembre 2009
Massime • 1
Le intercettazioni disposte per la cattura di un latitante possono essere utilizzate in altri procedimenti anche al di fuori dei limiti di legge, tenuto conto dell'omesso richiamo all'art. 271 cod. proc. pen. da parte dell'art. 295, comma terzo, dello stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza pubblica: la Consulta interviene sul mandato di arresto europeoAccesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2009, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 19/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 3097
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 37455/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TE CE N. IL 03/10/1969;
avverso l'ordinanza n. 4888/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 15/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
con ordinanza del 15.6.09, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame, proposta da DE TE CO avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 29.5.09, con il quale era stata adottata nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per i reati di omicidio aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo, occultamento di cadavere ed incendio, reati tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza nei suoi confronti degli indizi di colpevolezza evidenziati dal G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare impugnata. Ha inizialmente rilevato la piena utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, cui aveva fatto riferimento il G.I.P. nell'ordinanza impugnata, trattandosi di strumento investigativo utilizzato per addivenire alla cattura del latitante AV NZ e quindi non riferito ad una specifica posizione soggettiva, ma utilizzato per accertare reati di evidente promanazione camorristica e quindi di criminalità organizzata, con correlata presunzione d'urgenza. Non poteva poi ritenersi nella specie violato l'art. 203 c.p.p., in quanto il costrutto investigativo poggiava su risultanze diverse rispetto ai contributi confidenziali. La gravità del quadro indiziario era stato desunto dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali raccolte, dalle quali poteva evincersi che le tre vittime degli omicidi ascritti all'odierno ricorrente, tali AP, IN e AN, facevano parte di un sodalizio delinquenziale operante nella zona di Grazzanise sotto l'egida della famiglia AV, attivo nel settore delle estorsioni. Erano sorti dei dissidi fra detti soggetti ed i vertici del clan AV circa la richiesta di una somma estorsi va da essi effettuata ad un imprenditore di Cancello Arnone senza la previa consultazione dei reggenti dei clan operanti in quel territorio;
e dalle telefonate intercettate e dalle intercettazioni ambientali era emerso il ruolo dell'odierno ricorrente in ordine alla individuazione delle vittime ed all'organizzazione degli omicidi.
Con riferimento alle esigenze cautelari, esse erano fondate sull'indole tipicamente camorristica degli omicidi, del loro movente e degli interessi illeciti sottesi;
sull'inserimento del ricorrente in un circuito criminale ramificato ed agguerrito, tale da fare apparire del tutto congrua la misura cautelare della custodia in carcere.
Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli DE TE CO ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto i seguenti due motivi di ricorso:
1) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 273 c.p.p., comma 1 bis, artt. 266, 267, 203 e 295 c.p.p. con riferimento a tutti i reati contestati:
il decreto emesso dal G.I.P. di Napoli in data 22.4.09, di convalida del decreto emesso dalla Procura di Napoli il 21.4.09, di richiesta di autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche ed ambientali, siccome mirate alla ricerca del latitante AV NZ, era stato disposto nei confronti dell'indagato GA BE, esponente di spicco del cd. "clan dei casalesi", con riferimento sia alle utenze telefoniche in suo uso, sia alla autovettura Smart dal medesimo utilizzata.
Nessuna motivazione era stata emessa dal G.I.P. in merito alla pertinenza soggettiva delle autorizzate intercettazioni rispetto all'ipotesi di imputazione, emessa a carico di esso ricorrente. Il G.I.P. nel suo provvedimento autorizzativo, aveva poi desunto la pertinenza soggettiva delle intercettazioni autorizzate facendo riferimento ad una non meglio identificata fonte istituzionale, come tale non utilizzabile ex art. 273 c.p.p., comma 1 bis e art. 203 c.p.p.; il giudice non avrebbe potuto omettere di indicare il collegamento fra l'indagine in corso e l'intercettando. Anche il Tribunale del riesame aveva omesso di motivare in ordine alla sussistenza di un legame soggettivo fra le disposte operazioni captative e l'intercettando.
Il Tribunale non aveva poi indicato quali fossero le risultanze del tutto diverse dai contributi confidenziali su cui si fondava il provvedimento impugnato;
pertanto il Tribunale avrebbe dovuto pervenire alla declaratoria di inutilizzabilità del decreto di convalida delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ex art.267 c.p.p., comma 2;
2) violazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 311 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1:
Non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza a carico di esso ricorrente in relazione al suo concorso nei reati ascrittigli;
la relativa motivazione era manifestamente illogica e contraddittoria, in quanto mancava ogni concreto riferimento al contributo causale offerto da esso ricorrente in ordine alla commissione dei reati ascrittigli.
L'impugnata ordinanza doveva essere pertanto annullata.
1. Il motivo di ricorso sub 1) è infondato.
Alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte va infatti ritenuto che le intercettazioni disposte, come nel caso in esame, per la ricerca di un latitante, oltre a non richiedere una particolare motivazione, in relazione alle indilazionabili ragioni di urgenza, connesse alle finalità che tali tipi di intercettazione perseguono, ben possono essere utilizzate anche in procedimenti diversi.
Va infatti rilevato che il rinvio operato dall'art. 295 c.p.p., comma 3, dettato in tema di ricerche dei latitanti, all'art. 270 c.p.p.,
dettato in tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altri procedimenti, ha un senso solo se riferito al comma 1 di tale ultimo articolo e cioè se riferito alla utilizzabiltà probatoria in altri procedimenti e non può essere interpretato solo come richiamo alle garanzie, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo in esame.
Inoltre, in forza del principio di conservazione degli atti e della tassatività delle previsioni normative che ne contemplano l'inutilizzabilità, le intercettazioni disposte per la cattura di un latitante possono essere utilizzate in altri procedimenti anche al di fuori dei limiti di legge, tenuto conto dell'omesso richiamo all'art.271 c.p.p. ravvisabile nell'art. 295 c.p.p., comma 3, dettato in materia di ricerche di latitanti (cfr., in termini, Cass. 6A 29.10.2003 n. 44756, rv. 227158; Cass. 1A,
7.6.07 n. 24178, rv. 236958).
È poi condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale, nella parte in cui ha escluso l'eventuale violazione della norma di cui all'art. 203 c.p.p., che vieta, com'è noto, la posibilità di utilizzare fonti confidenziali, atteso che i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'odierno ricorrente sono stati desunti da elementi differenti e cioè da intercettazioni telefoniche ed ambientali. 2. È invece fondato il motivo di ricorso sub 2).
Con esso il ricorrente censura l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli, ritenendo che non sussistevano i gravi indizi di colpevolezza a suo carico, idonei a giustificare la misura cautelare della custodia in carcere adottata nei suoi confronti. Questa Corte, in considerazione della giurisdizione di legittimità esercitata e dei conseguenti limiti processuali che ad essa ineriscono, è tenuta a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni, che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario emerso a carico del ricorrente. La valutazione di questa Corte ha pertanto ad oggetto la motivazione addotta dal giudice di merito ed è finalizzata ad accertare se la stessa sussista e sia rispondente ai canoni della logica e della non contraddittorietà, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 22.3.2000 n. 11; Cass. 4ø
8.6.07 n. 22500). Il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuti adeguati a fondare le imputazioni elevate a carico del ricorrente (omicidio aggravato;
detenzione e porto in luogo pubblico di arma da sparo;
occultamento di cadavere ed incendio, reati tutti aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7) i seguenti indizi:
a)- l'intercettazione ambientale delle ore 11,04 del 22.4.09, concernente un colloquio intercorso fra l'odierno ricorrente e GA BE, nel corso di un viaggio in auto a S. Maria La Fossa, durante il quale il GA ha manifestamente pianificato la soppressione di qualcosa, poi ritenuta essere un cadavere, oltre a pianificare la modalità d'individuazione della vittima;
b)- il prosieguo di tale intercettazione ambientale, dalla quale si evince che il ricorrente, una volta pervenuto a S. Maria La Fossa intorno alle ore 11,25, è disceso dall'auto su cui viaggiava col GA, si è incontrato con un altro soggetto ed ha poi comunicato al GA l'esito del colloquio, avente ad oggetto la fissazione di un orario e la necessità di coinvolgere un altro soggetto, evidentemente per l'esecuzione dei delitti indicati in rubrica;
c)- l'ulteriore intercettazione ambientale delle ore 11,25, da cui si evince che il ricorrente ha parlato col GA del programma da realizzare il giorno successivo, alludendo alla necessità di utilizzare un'auto, che doveva essere poi distrutta;
d)-le intercettazioni ambientali svolte dal 28.4.09 nell'auto di VI AR, altro affiliato al medesimo clan camorristico, indicative del dissidio verificatosi fra le tre vittime dell'omicidio ed il vertice del clan AV, dissidio legato ad una somma di danaro estorta dal AP ad un imprenditore di Cancello Arnone in modo difforme da quanto stabilito dal clan AV. Dei quattro indizi come sopra valorizzati, quello sub d) non riguarda la persona del ricorrente, concernendo esso il contesto nel quale sono maturati i tre omicidi per i quali si procede.
I restanti tre indizi sono riferiti a brani di conversazione tenuti dal ricorrente con GA BE, captati all'interno di un'autovettura, nel corso dei quali quest'ultimo ha riferito circa la soppressione di qualcosa, poi ritenuta essere un cadavere ed ha pianificato le modalità d'individuazione della vittima. Nel prosieguo della conversazione captata poi il ricorrente avrebbe comunicato al GA l'esito di un colloquio avuto poco prima con altro soggetto, circa la fissazione di un orario e la necessità di coinvolgere un altro soggetto, circostanze queste riferite dal Tribunale all'esecuzione dei tre delitti attribuiti al ricorrente in concorso;
è stato infine fatto riferimento ai preparativi per qualcosa che doveva avvenire l'indomani.
Tale essendo il materiale indiziario valorizzato dal Tribunale di Napoli nei confronti dell'odierno ricorrente, occorre rilevarne l'assoluta evanescenza ed inadeguatezza, soprattutto con riferimento al ruolo che nei tre omicidi avrebbe svolto il DE TE, non essendo chiaro se il medesimo sia stato l'esecutore materiale di uno o più dei tre omicidi ascrittigli, ovvero con quale altra modalità lo stesso abbia concorso alla commissione dei reati anzidetti. Questa Corte, pur non avendo il potere di riesaminare nel merito gli elementi di fatto, posti dal giudice di merito a fondamento della decisione, è tuttavia tenuta a verificare se essi abbiano la valenza indiziaria ritenuta dal giudice di merito;
e poiché nel caso in esame al quesito va data risposta negativa, l'ordinanza impugnata va annullata, con rimessione degli atti al Tribunale di Napoli perché provveda a diversamente motivare l'ordinanza impugnata. Dovrà provvedersi all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010