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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9033 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5389 2025 RG
FRA
Avv. ELIA FRANCESCO e DE SALVATORE Parte_1
DANIELA
E
Avv. TETI MARIA PIA TERESA CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 Cpc, ha convenuto in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1 sentir “…accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito pari CP_ ad euro 411,25, preteso dall' nei confronti della Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
…”. Ha allegato: di essere titolare di pensione di invalidità unitamente all'indennità di accompagnamento, con decorrenza da agosto 2018; che nell'anno di imposta 2023 aveva percepito un reddito pari ad euro 17393, come da dichiarazione fiscale in allegato;
che con nota del 20 novembre 2024 gli veniva contestato un debito pari ad euro 4111,25 imputato alla pensione di invalidità civile, anno 2023, come da dettaglio posto internamente alla nota da dove si evinceva l'eliminazione della prestazione per l'anno 2023; CP_ che non aveva mai provveduto all'autoannullamento, neppure parziale, del debito. Ha quindi argomentato in diritto sostenendo la erroneità ed infondatezza nel merito della avversa pretesa, richiamando l'orientamento della S. Corte (Cass. n. 5450/2017) sul limite di reddito, che doveva essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, senza considerare quello della casa di abitazione nonché sulla irripetibilità dell'indebito ai sensi della disciplina derogatoria del regime ex art. 2033 C.c.. L' si è costituito tempestivamente resistendo al ricorso in quanto la domanda di CP_1 annullamento del provvedimento di indebito era del tutto destituita di fondamento derivando, il debito, dal superamento reddituale. Ha rappresentato come i pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito avessero l'obbligo di dichiarare all' i redditi personali e, qualora previsto dalla normativa, CP_1 anche quelli del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione;
come dovesse trovare applicazione l'art. 2033 C.c. e come incombesse sulla parte istante l'onere di dimostrare la legittimità del suo presunto credito.
Alla odierna udienza quindi, concesso termine per scambio di note, il processo è stato deciso.
Il ricorso è fondato.
L'indebito in questa sede impugnato afferisce alla rideterminazione della prestazione n. 044-700907506537 cat. INVCIV ed, in particolare, al ricalcolo di tale provvidenza dal 1° gennaio 2022, sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2022, per un conguaglio totale di euro 4.111,25 (v. all. 2, ric.). La qualificazione della provvidenza che si ritiene indebitamente erogata permette di individuare la disciplina applicabile, che, contrariamente a quanto sostenuto dall' , CP_2 rientra nell'àmbito della fattispecie dell'indebito c.d. assistenziale, nella misura in cui è finalizzato “a soddisfare esigenze fondamentali della persona a prescindere dalla stessa esistenza del rapporto previdenziale fondato su attività di lavoro” ( 31 agosto 2021 n. 23616) e che non attinge ad «alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale» (assegno d'invalidità civile, pensione d'inabilità, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, indennità di comunicazione, pensione per i ciechi civili assoluti, reddito di cittadinanza, assegno sociale;
v. ex multis Cass. 10 agosto 2022 n. 24617). Rileva, di poi, il difetto del requisito reddituale, al quale è condizionata la erogazione, che, come il requisito sanitario, può variare nel corso del tempo incidendo sull'an o sul quantum della provvidenza erogata. In tali casi la prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 30 giugno 2020 n. 13223 e Sez. L, Sentenza n. 13915 del 20/05/2021) ha stabilito che le prestazioni assistenziali revocate a causa del venir meno del requisito reddituale sono ripetibili per la sola parte erogata successivamente al provvedimento con il quale è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa. La Corte ha, in particolare, rilevato che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, vanno applicate le disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale, ovvero l'art.
3- ter del d.l. 23 dicembre 1976 n. 850, conv. con modif. dalla l. 21 febbraio 1977 n. 29, e l'art. 3, c. 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv. con modif. dalla l. 26 luglio 1988 n. 291, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge (Cass. 9 novembre 2018 n. 28771). I limiti alla ripetibilità della prestazione vengono superati (come per l'indebito previdenziale) nel caso in cui l'indebito sia dovuto al dolo del percettore, non dovendosi, in tal caso, tutelare il legittimo affidamento dell'assistito. Si è infatti affermato che l'irripetibilità presuppone la buona fede del percettore, conforme ai doveri di correttezza gravanti sull'assistito, in coerenza con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (così Cass. 16 aprile 2019 n. 10642). Pertanto, configura una condotta dolosa, che legittima la ripetizione dei ratei erogati anche in epoca anteriore all'accertamento compiuto dall' , l'omessa comunicazione dei dati reddituali che l'assistito sia obbligato a CP_2 comunicare all'ente, dovendosi peraltro tener conto di quanto previsto dall'all'art. 15 del d.l. n. 78 del 2009, che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i CP_1 dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari (l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i CP_1 soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all' : v. Cass. 25 CP_2 giugno 2020 n. 12608). In definitiva, dunque, il sistema normativo differenziato che il legislatore ha riservato alla materia delle provvidenze previste a favore degli invalidi civili e l'esame della specifica normativa di settore consentono di affermare il principio secondo il quale l'indebito in materia di prestazioni di invalidità civile può essere recuperato solo ed esclusivamente con riferimento ai ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta. Ne consegue che l'indebito assistenziale, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (v. in termini Cass. 13223/2020). Ciò si rappresenta anche prescindendo dall'improprio riferimento di parte ricorrente all'anno 2023 (ed alla dichiarazione relativa a tale annualità), non mutando i termini della questione, avendo l' adottato il provvedimento solo in data successiva (novembre CP_2 2024).
Le spese del giudizio seguono come di norma il criterio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in calce.
P.Q.M.
Dichiara l'irripetibilità dell'indebito comunicato al ricorrente con nota del 20.11.2024 e condanna l' al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro CP_1
1200,00 oltre oneri come per legge, da distrarre.
Roma lì, 18.9.2025 Il Giudice