TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5973/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAZZAGLIA ULISSE C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI Controparte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. TABELLINI TIZIANA ( CONVENUTO/
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da note conclusive (“Voglia il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, premessa ogni necessaria statuizione, per le causali di cui in narrativa: Accertare e dichiarare che è tenuta a sensi di legge e di contratto a Controparte_1 corrispondere ai sigg. e nella loro qualità di eredi dell'assicurato Parte_1 Parte_2 sig. l'indennizzo dovuto in esito all'infortunio occorso il 8.4.2023 e per tale CP_2 effetto condannare ...al pagamento a favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 33.192,50 o, in subordine di € 21.192,50, o il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto giusto e dovuto, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso di legge dalla data del sinistro (8.4.2023) fino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, detratto l'acconto di € 13.692,50 versato dalla Compagnia in data 16.9.2024. Con condanna della convenuta in applicazione dell'art. 12 bis terzo comma D. Lgs. n. 28/2010, stante l'ingiustificata mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione, al pagamento a favore degli attori di una somma determinata in via equitativa secondo i parametri indicati dalla citata normativa, oltre al rimborso delle spese e dei compensi della mediazione come documentati (spese di avvio e primo incontro, pari a € 190,32 e compensi di assistenza, pari a € 536,00 oltre maggiorazione del 15% e oneri di legge, cfr. doc.ti 15 e 16). Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, compensi, magg. 15 % per rimborso spese generali, Iva e Cpa, spese di consulenza tecnica a carico definitivo di parte ); CP_1
- Parte convenuta, come da note conclusive (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, nel merito, dato atto che ha offerto agli Controparte_3 attori/eredi, prima della notifica dell'atto di citazione, la somma di € 13.692,50 e in data 6.9.24
pagina 1 di 8 ha corrisposto agli stessi la suddetta somma, liquidare a favore dei Sigg.ri e Parte_1 la residua somma di € 6.750,00, importo determinato sottraendo Parte_2 dall'indennità dovuta a termini di polizza (8/9%), corrispondente all'IP accertata dal CTU (11/12 %), pari ad € 12.750,00, l'importo di € 6.000,00 già corrisposto dalla Compagnia a titolo di IP, rigettando ogni altra richiesta. Sempre nel merito, respingere in ogni modo, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, la domanda di condanna della convenuta ex art. 12 bis terzo comma D.Lgs n. 28/2010 e di rimborso delle spese di avvio e dei compensi per l'assistenza alla mediazione. Con compensazione di spese”).
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in qualità rispettivamente di coniuge e figlio, nonchè quali Parte_1 Parte_2 eredi, di , hanno convenuto avanti al Tribunale di Bologna la CP_2 [...] per vedere accertato l'obbligo di quest'ultima di corrispondere loro Controparte_1 l'indennizzo per l'infortunio occorso al de cuius assicurato in data 08.04.2023, in conseguenza delle gravi lesione riportate in esito ad una rovinosa caduta dalle scale di casa e, per l'effetto, vedere la stessa condannata al pagamento del suddetto indennizzo quantificato nella somma di € 45.192,50 o diversa risultante all'esito della presente causa.
2. In particolare, parte attrice premette in fatto che , nelle predette condizioni di CP_2 tempo e di luogo, a causa di una rovinosa caduta dalle scale di casa, riportava gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo trasporto d'urgenza in ambulanza presso il P.S. di Porretta Terme. Nell'occasione i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, gli diagnosticavano “Esiti di trauma da caduta accidentale con frattura di scapola destra non chirurgica, fratture costali multiple in paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica in BPCO, DM tipo Il, cardiopatia ischemico-ipertensiva”. Successivamente veniva disposto il trasferimento del paziente, stante il peggioramento del suo quadro clinico, presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, ove rimaneva ricoverato dal 8.4.2023 al 20.4.2023. Seguivano ulteriori periodi di ricovero e di cure anche presso altre strutture sanitarie a cui il si sottoponeva. Pt_2
Parte attrice asserisce, inoltre, che il de cuius aveva provveduto a denunciare formalmente il sinistro alla compagnia assicuratrice convenuta, presso cui era assicurato con polizza infortuni n. 1/59998/77/150336428/4. In data 18.7.2023, a seguito di un esame ecografico, al Pt_2 veniva, altresì, diagnosticato “Lesione del sottoscapolare con sublussazione del CLB … frattura del sacro paramediana destra al terzo medio”. In data 24.8.2023 decedeva CP_2 presso la propria abitazione. Il antecedentemente al suo decesso, si era rivolto al Pt_2 medico legale per essere visitato ai fini di una valutazione del danno subìto. Il professionista incaricato, in data 19.10.2023, provvedeva a redigere la relativa relazione medico-legale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Ricovero per 60 giorni + 60 giorni di convalescenza;
Danno permanente alla generica capacità al proficuo lavoro 25% tabella INAIL
(venticinquepercento); Rimborsabili integralmente le spese documentate per cure mediche sostenute, in quanto attinenti e congrue € 3.589,30”. Sulla base di tale perizia di parte, gli attori reclamavano stragiudizialmente la liquidazione di un indennizzo per complessivi € 45.192,50, di cui € 37.500,00 per una IP del 25%, € 3.600,00 per 120 giorni di Ricovero/Convalescenza, € 900,00 per 30 giorni di Immobilizzazione ed € 3.192,50 (detratta la franchigia di € 250,00) per spese mediche. Gli attori lamentano di avere ricevuto dalla odierna controparte una valutazione del danno assolutamente inadeguata rispetto all'effettiva entità dei pregiudizi subiti dall'assicurato. Vani erano stati i tentativi per addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Sulla base di queste argomentazioni, parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
3. Nel giudizio così radicato, si è costituita tardivamente, in data 24.7.2024,
[...]
chiedendo in via principale e nel merito, il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, dovendosi ritenere satisfattive le somme già corrisposte agli attori;
in via subordinata, chiede di contenere l'obbligo indennitario nei limiti e secondo le condizioni di polizza, detratta la somma già corrisposta;
sempre nel merito chiede respingersi la domanda di condanna della convenuta ex art. 12 bis terzo comma D.Lgs n. 28/2010 e di rimborso delle spese stragiudiziali;
vinte le spese. In particolare, parte convenuta riferisce di aver sottoposto l'assicurato a visita medica presso uno specialista di sua fiducia, il quale stabiliva i postumi dell'infortunio quantificandoli come segue: una Invalidità Permanente del 7%, 120 gg. di Ricovero/Convalescenza, in 30 gg. di Immobilizzazione e, riconoscendo € 3.192,50 per spese pagina 3 di 8 mediche (detratta la franchigia di € 250,00). Sulla base di tale accertamento, offriva agli odierni attori la somma complessiva di € 13.692,50, di cui € 6.000,00 per Invalidità Permanente ((somma ottenuta moltiplicando la somma assicurata di € 150.000,00 per 4%, così come previsto nella su citata Tabella A2) Opzione D) “Invalidità Permanente con Franchigia
che, per il grado di invalidità accertato del 7% prevede una percentuale da CP_1 liquidare nella misura del 4%); € 3.600,00 a titolo di indennità per 120 giorni di Ricovero/Convalescenza; € 900,00 per 30 giorni di immobilizzazione ed € 3.192,50 per rimborso spese, detratta la franchigia di € 250,00; tale proposta veniva, tuttavia, rifiutata. Per tali ragioni, contesta la quantificazione effettuata da controparte sui danni dedotti, ritenendola eccessiva sia perché comprensiva di voci di danno non eziologicamente riconducibili all'infortunio denunciato, sia perché non calcolata secondo i parametri contrattuali stabiliti dalla polizza assicurativa. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte in favore degli odierni attori.
4. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso l'espletamento della CTU medico-legale. All'udienza del 24.7.2025, sulle conclusioni delle parti e a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
6. Occorre preliminarmente chiarire che la Cassazione ha puntualizzato che «nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole » (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018, n.1558 RV 647582; e così anche ex multis Cass. civ. sez. III, 21/12/2017, n.30656). Pertanto, è onere dell'assicurato e, nel caso in esame degli aventi diritto, dimostrare il fatto costitutivo della domanda e, quindi, l'evento qualificabile come “infortunio” alla stregua della polizza e soprattutto le sue conseguenze;
mentre è onere dell'assicuratore provare i fatti impeditivi, tra i quali, appunto, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di esclusione del rischio. Nella fattispecie oggi in disamina è evidente che il fatto storico non è contestato. Come pacifico e, comunque documentato, è che la garanzia è prestata in base alla polizza denominata “polizza infortuni Premium” n.1/59998/77/150336428, stipulata con la Controparte_1 in data 06.11.2016 (all.ti 5-6 parte attrice). Il contrasto, oggetto della presente causa, attiene dunque, unicamente al se le singole lesioni asseritamente riconducibili all'evento dannoso siano indennizzabili o meno, in base alle condizioni della polizza e, segnatamente, verte sul solo aspetto della valutazione del danno da invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza, circostanza questa pienamente contestata e che costituisce il presupposto logico e giuridico sia dell'azione sia della resistenza ad essa da parte della Compagnia, che già in fase stragiudiziale ha proposto una quantificazione dell'indennizzo di polizza, per le medesime ragioni illustrate anche nel presente giudizio, inferiore alle pretese degli odierni attori. Difatti, come sottolineato anche dal CTU nominato, sulla base della documentazione versata in atti e condivisa con i C.T. delle Parti (cfr. verbale del 21.02.2025), a seguito del sinistro in analisi vi è stato:
- un periodo di ricovero/convalescenza per 120 giorni
- un periodo di immobilizzazione per 30 giorni
- spese mediche, detratta la franchigia prevista, per complessivi € 3.192,50. Dall'attenta lettura del contratto e della polizza in atti, è stato altresì condiviso con i C.T.P. come il parametro valutativo dell'invalidità permanente debba essere la Tabella INAIL, secondo il D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 (p. 24- C.T.U.).
pagina 4 di 8 7. Al contrario come si legge nella stessa consulenza, è emerso contrasto tra le parti in merito alla quantificazione dell'invalidità permanente. Sul punto, il CTU ha chiarito che «A questo punto corre l'obbligo ricordare che la metodologia valutativa in ambito di polizza infortuni è del tutto differente da quella adottata in responsabilità civile per molteplici motivi. In primis il riferimento valutativo è indubbiamente la capacità lavorativa generica (e non il danno biologico). È prevista poi, nel settore in analisi, l'indennizzabilità delle sole “conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti;
pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o Difetto fisico, l'Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti”, concetto richiamato anche nell'art.
6.2 del fascicolo informativo prodotto da parte attrice (pag. 40 di 68 delle condizioni di assicurazione, rinvenibile alla pag. 58 di 90 del documento 6). E difatti i criteri di valutazione dell'invalidità permanente risultano del tutto tipici in tema di polizza infortuni (cfr. art.
6.5 del fascicolo informativo prodotto da parte attrice, pag. 43 di 68 delle condizioni di assicurazione, rinvenibile alla pag. 61 di 90 del documento 6).» (pp. 24-25 C.T.U.). Fatte tali premesse, il CTU è passato alla disamina delle asserite conseguenze lesive dell'evento traumatico del 08.04.2023, rilevando che «a seguito del sinistro denunciato, vi è stato indubbiamente un trauma toracico produttivo in particolare di fratture a carico di 6 coste (4 monofocali e 4 bifocali), di cui una con evidente scomposizione dei monconi fratturativi. In considerazione del fatto che è prevista la stima del 1% per gli esiti di una frattura scomposta di una costa in tabella ANIA e che la stima degli esiti in ambito INAIL è maggiore, visto quanto evincibile dalla documentazione in atti, si ritiene di poter condividere la stima del danno toracico espresso dal C.T. di parte attrice nella misura del 8% (cfr. verbale del 21.02.2025).
Altro fatto indubitabile è che a seguito del sinistro de quo vi è stato un traumatismo della spalla destra, distretto allegato dolente fin dall'immediato post-traumatico, sede sottoposta ad indagine TC (12.04.2023) che rilevò una frattura composta del corpo scapolare. Le indagini eseguite nel corso della malattia traumatica descrissero inoltre, da un lato, pregressi traumatismi a tale livello (cfr. certificato del 25.05.2023), dall'altro, la lesione del sottoscapolare con sublussazione del capo lungo del bicipite (ecografia del 18.07.2023). Vi è da dire che indubbiamente appare estremamente difficile, per non dire impossibile, valutare il nesso causale tra il sinistro e “la lesione del tendine del sottoscapolare con sublussazione del capo lungo del bicipite”; e ciò è dovuto al fatto che nessuna descrizione di tali lesioni vi è all'esame TC eseguita alla spalla destra e che all'ecografia espletata nel luglio 2023 è stata di fatto riportata una diagnosi di lesione e non una descrittiva come sarebbe opportuno in corso di ecografia, descrittiva che avrebbe potuto aiutare a meglio comprendere anche la datazione delle lesioni. Vi è da sottolineare inoltre che nelle condizioni di assicurazione (doc. 6 di parte attrice, pagina 27 del file, corrispondente alla pagina 9 di 68) si legge che l'assicurazione prevede la copertura delle rotture sottocutanee dei tendini con “l'esclusione di quelle riguardanti la cuffia dei rotatori” per cui si ritiene che l'unica lesione certamente traumatica e meritevole di valutazione a livello della spalla sia la frattura composta del corpo della scapola.
Non essendovi parametri tabellari per tale lesione è necessario ricorrere al criterio per analogia;
alla luce anche di quanto previsto nel baremes Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente di Ronchi, , (2015) che suggerisce una Persona_1 Per_2 stima nella fascia 1-3% per gli “esiti attendibilmente dolorosi di una frattura non articolare
pagina 5 di 8 della scapola”, stante quanto in atti si ritiene di poter indicare una valutazione complessiva del 2-3%.” … “Ultimo distretto meritevole di analisi è il descritto trauma cranico con ferite lacerocontuse. Sebbene in ambito medico legale si è sempre discusso se il trauma cranico non commotivo comporti o meno riflessi sulla capacità lavorativa generica, sta di fatto che la
Guida sopra richiamata suggerisce la stima del 1-4% per i postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice. Se da un lato non si trattò, nel caso in esame, di un trauma commotivo bensì di un trauma non commotivo, dall'altro anche il fatto che il decesso sia intercorso prima della stabilizzazione del quadro clinico non permette una chiara definizione della presenza di esiti di tale evento, tant'è che si ritiene indicabile una stima non superiore al 1%». (da pp. 25 a 29 - C.T.U.). Controversa, invece, tra le parti è la riconducibilità della frattura del sacro, diagnosticata soltanto all'ecografia del 18.07.2023, a distanza dunque di diversi mesi dal sinistro in analisi. Sul punto, codesto Giudice ritiene condivisibili le osservazioni del CTU che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice secondo cui la perizia medico-legale non avrebbe chiarito la riconduzione dell'evento lesivo all'infortunio in termini probabilistici di regolarità causale, ha escluso che tale lesione sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro de quo.
Difatti, il CTU ha sottolineato come, sulla base della documentazione versata agli atti, il per le sue gravi condizioni generali, derivanti anche da patologie preesistenti al sinistro Pt_2 in esame (quali a titolo esemplificativo insufficienza respiratoria cronica globale, obesità, scompenso cardiaco cronico, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo 2- v. p. 7 CTU) aveva notevoli difficoltà alla verticalizzazione e, nonostante il periodo di ricovero dal
08.04.2023 al 25.05.2023 presso le diverse strutture sanitarie, risulta una sola segnalazione di dolore sacrale del 10.05.2023 che ha necessitato del riposo a letto, seguita il giorno seguente da riabilitazione (“lunga deambulazione con ausilio di deamb gr. Iniziata da ieri rieducazione all'utilizzo delle scale”) senza più alcuna segnalazione del dolore. Non sussistono di conseguenza elementi probatori sufficienti per riconoscere un ruolo causale all'evento-caduta accidentale nella determinazione della lesione al sacro, anche in considerazione del non trascurabile fattore temporale in cui il lamentato pregiudizio si è manifestato.
8. Il ragionamento del perito d'ufficio, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta esente da errori logici e di fatto e, pertanto, non vi è motivo per discostarsene. Ne consegue che le valutazioni dell'invalidità permanente elaborate dal CTU possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo, in quanto tratte a seguito di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione ed acquisite con criteri corretti. Viste le risposte del CTU ai quesiti sottopostigli, sopra riportate, con riguardo alle condizioni di polizza di cui all'art. 6.6 - Criteri di Indennizzo dell'Invalidità Permanente, applicando la Tabella A2 che, alla Colonna “D) Invalidità Permanente con franchigia Plus”, CP_1 prevede che la percentuale da liquidare per l'11/12%, accertato dal CTU, è pari all'8/9% sulla somma assicurata di € 150.000,00, l'importo da liquidare che ne deriva è pari ad
€12.750,00[=I.P. (al netto franchigia contrattuale 3%) 8,5% x € 150.000,00]. A tale importo vanno aggiunte le somme relative al periodo di ricovero/convalescenza per 120 giorni e a quello di immobilizzazione per 30 giorni, per l'importo rispettivamente di € 3.600,00 e di € 900,00, e così per complessivi euro 17.250,00. Per quanto riguarda le spese mediche, detratta la franchigia prevista di € 250,00, esse sono pari ad € 3.192,50. Va, infine, detratta (da tali importi complessivi pari a euro 20.442,50) la somma corrisposta dalla convenuta in favore di parte attrice in data 16.9.2024, pari a € 13.692,50.
pagina 6 di 8 Parte convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere a parte attrice euro 6.750,00, oltre interessi e rivalutazione. Riguardo agli interessi ed accessori, pure oggetto di domanda attorea, la Cassazione con sentenza n. 16229/2023 ha affermato il seguente principio: "in tema di assicurazioni contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del codice civile".
Alla luce di tale principio, la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base agli indici ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro e poi, in applicazione del criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n.
1712, occorre calcolare gli interessi compensativi, al tasso legale, su tale somma progressivamente rivalutata anno per anno fino alla pronuncia odierna, da cui cominceranno a decorrere i soli interessi legali (ex art. 1284 c.1 c.c., trattandosi di debito di valore, secondo la giurisprudenza maggioritaria).
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege (ex art. 1284 c.1 c.c., in mancanza di prova di un danno maggiore e trattandosi, al momento della domanda, di debito di valore) a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
9. Le somme liquidate in favore del C.T.U. vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (con ripartizione paritaria nell'ambito dei loro rapporti) in quanto l'esigenza di espletamento dell'attività peritale è sorta dalle difese complessivamente svolte in causa da entrambe le parti, fermo restando che "La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali" (Cass. civ. sez.
6-3 sentenza n. 25179 del 2013); con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
10. Per i medesimi motivi e considerata la sostanziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia del presente giudizio che della fase di mediazione, con diritto della parte che abbia anticipato spese di lite in quota maggiore di quella definitivamente spettante (50% nei rapporti inter partes) di ripeterle dalla controparte.
11. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna in applicazione dell'art. 12 bis terzo comma D. Lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
in qualità rispettivamente di coniuge e figlio, nonchè quali eredi, di Parte_2 CP_2 di euro 6.750,00; la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base agli indici ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro e poi, in applicazione del criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712, occorre calcolare gli interessi compensativi, al tasso legale (ex art. 1284 c.1 c.c.), su tale somma progressivamente rivalutata anno per anno fino alla pronuncia odierna, da cui cominceranno a decorrere i soli interessi legali. pagina 7 di 8 A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege (ex art. 1284 c.1 c.c.) a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese per anticipazioni anche della fase di mediazione, per compensi della presente fase di cognizione e di quella di mediazione e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di anticipazioni e di spese di CTU rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte
Bologna, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5973/2024 promossa da:
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PAZZAGLIA ULISSE C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCHI Controparte_1 P.IVA_1 CARLOTTA e dell'avv. TABELLINI TIZIANA ( CONVENUTO/
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da note conclusive (“Voglia il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza, premessa ogni necessaria statuizione, per le causali di cui in narrativa: Accertare e dichiarare che è tenuta a sensi di legge e di contratto a Controparte_1 corrispondere ai sigg. e nella loro qualità di eredi dell'assicurato Parte_1 Parte_2 sig. l'indennizzo dovuto in esito all'infortunio occorso il 8.4.2023 e per tale CP_2 effetto condannare ...al pagamento a favore degli attori Controparte_1 dell'importo di € 33.192,50 o, in subordine di € 21.192,50, o il diverso maggiore o minore importo che sarà ritenuto giusto e dovuto, in ogni caso maggiorato di interessi al tasso di legge dalla data del sinistro (8.4.2023) fino al saldo, oltre alla rivalutazione monetaria, detratto l'acconto di € 13.692,50 versato dalla Compagnia in data 16.9.2024. Con condanna della convenuta in applicazione dell'art. 12 bis terzo comma D. Lgs. n. 28/2010, stante l'ingiustificata mancata partecipazione della stessa al procedimento di mediazione, al pagamento a favore degli attori di una somma determinata in via equitativa secondo i parametri indicati dalla citata normativa, oltre al rimborso delle spese e dei compensi della mediazione come documentati (spese di avvio e primo incontro, pari a € 190,32 e compensi di assistenza, pari a € 536,00 oltre maggiorazione del 15% e oneri di legge, cfr. doc.ti 15 e 16). Con ogni consequenziale pronuncia e con vittoria di spese, compensi, magg. 15 % per rimborso spese generali, Iva e Cpa, spese di consulenza tecnica a carico definitivo di parte ); CP_1
- Parte convenuta, come da note conclusive (“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza respinta e disattesa, nel merito, dato atto che ha offerto agli Controparte_3 attori/eredi, prima della notifica dell'atto di citazione, la somma di € 13.692,50 e in data 6.9.24
pagina 1 di 8 ha corrisposto agli stessi la suddetta somma, liquidare a favore dei Sigg.ri e Parte_1 la residua somma di € 6.750,00, importo determinato sottraendo Parte_2 dall'indennità dovuta a termini di polizza (8/9%), corrispondente all'IP accertata dal CTU (11/12 %), pari ad € 12.750,00, l'importo di € 6.000,00 già corrisposto dalla Compagnia a titolo di IP, rigettando ogni altra richiesta. Sempre nel merito, respingere in ogni modo, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa, la domanda di condanna della convenuta ex art. 12 bis terzo comma D.Lgs n. 28/2010 e di rimborso delle spese di avvio e dei compensi per l'assistenza alla mediazione. Con compensazione di spese”).
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. e in qualità rispettivamente di coniuge e figlio, nonchè quali Parte_1 Parte_2 eredi, di , hanno convenuto avanti al Tribunale di Bologna la CP_2 [...] per vedere accertato l'obbligo di quest'ultima di corrispondere loro Controparte_1 l'indennizzo per l'infortunio occorso al de cuius assicurato in data 08.04.2023, in conseguenza delle gravi lesione riportate in esito ad una rovinosa caduta dalle scale di casa e, per l'effetto, vedere la stessa condannata al pagamento del suddetto indennizzo quantificato nella somma di € 45.192,50 o diversa risultante all'esito della presente causa.
2. In particolare, parte attrice premette in fatto che , nelle predette condizioni di CP_2 tempo e di luogo, a causa di una rovinosa caduta dalle scale di casa, riportava gravi lesioni personali, tali da rendere necessario il suo trasporto d'urgenza in ambulanza presso il P.S. di Porretta Terme. Nell'occasione i sanitari di turno, a seguito di indagini ed accertamenti clinici, gli diagnosticavano “Esiti di trauma da caduta accidentale con frattura di scapola destra non chirurgica, fratture costali multiple in paziente affetto da insufficienza respiratoria cronica in BPCO, DM tipo Il, cardiopatia ischemico-ipertensiva”. Successivamente veniva disposto il trasferimento del paziente, stante il peggioramento del suo quadro clinico, presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, ove rimaneva ricoverato dal 8.4.2023 al 20.4.2023. Seguivano ulteriori periodi di ricovero e di cure anche presso altre strutture sanitarie a cui il si sottoponeva. Pt_2
Parte attrice asserisce, inoltre, che il de cuius aveva provveduto a denunciare formalmente il sinistro alla compagnia assicuratrice convenuta, presso cui era assicurato con polizza infortuni n. 1/59998/77/150336428/4. In data 18.7.2023, a seguito di un esame ecografico, al Pt_2 veniva, altresì, diagnosticato “Lesione del sottoscapolare con sublussazione del CLB … frattura del sacro paramediana destra al terzo medio”. In data 24.8.2023 decedeva CP_2 presso la propria abitazione. Il antecedentemente al suo decesso, si era rivolto al Pt_2 medico legale per essere visitato ai fini di una valutazione del danno subìto. Il professionista incaricato, in data 19.10.2023, provvedeva a redigere la relativa relazione medico-legale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Ricovero per 60 giorni + 60 giorni di convalescenza;
Danno permanente alla generica capacità al proficuo lavoro 25% tabella INAIL
(venticinquepercento); Rimborsabili integralmente le spese documentate per cure mediche sostenute, in quanto attinenti e congrue € 3.589,30”. Sulla base di tale perizia di parte, gli attori reclamavano stragiudizialmente la liquidazione di un indennizzo per complessivi € 45.192,50, di cui € 37.500,00 per una IP del 25%, € 3.600,00 per 120 giorni di Ricovero/Convalescenza, € 900,00 per 30 giorni di Immobilizzazione ed € 3.192,50 (detratta la franchigia di € 250,00) per spese mediche. Gli attori lamentano di avere ricevuto dalla odierna controparte una valutazione del danno assolutamente inadeguata rispetto all'effettiva entità dei pregiudizi subiti dall'assicurato. Vani erano stati i tentativi per addivenire ad una composizione bonaria della lite.
Sulla base di queste argomentazioni, parte attrice insiste per l'accoglimento delle conclusioni nei termini riportati in premessa.
3. Nel giudizio così radicato, si è costituita tardivamente, in data 24.7.2024,
[...]
chiedendo in via principale e nel merito, il rigetto delle domande Controparte_1 avversarie, dovendosi ritenere satisfattive le somme già corrisposte agli attori;
in via subordinata, chiede di contenere l'obbligo indennitario nei limiti e secondo le condizioni di polizza, detratta la somma già corrisposta;
sempre nel merito chiede respingersi la domanda di condanna della convenuta ex art. 12 bis terzo comma D.Lgs n. 28/2010 e di rimborso delle spese stragiudiziali;
vinte le spese. In particolare, parte convenuta riferisce di aver sottoposto l'assicurato a visita medica presso uno specialista di sua fiducia, il quale stabiliva i postumi dell'infortunio quantificandoli come segue: una Invalidità Permanente del 7%, 120 gg. di Ricovero/Convalescenza, in 30 gg. di Immobilizzazione e, riconoscendo € 3.192,50 per spese pagina 3 di 8 mediche (detratta la franchigia di € 250,00). Sulla base di tale accertamento, offriva agli odierni attori la somma complessiva di € 13.692,50, di cui € 6.000,00 per Invalidità Permanente ((somma ottenuta moltiplicando la somma assicurata di € 150.000,00 per 4%, così come previsto nella su citata Tabella A2) Opzione D) “Invalidità Permanente con Franchigia
che, per il grado di invalidità accertato del 7% prevede una percentuale da CP_1 liquidare nella misura del 4%); € 3.600,00 a titolo di indennità per 120 giorni di Ricovero/Convalescenza; € 900,00 per 30 giorni di immobilizzazione ed € 3.192,50 per rimborso spese, detratta la franchigia di € 250,00; tale proposta veniva, tuttavia, rifiutata. Per tali ragioni, contesta la quantificazione effettuata da controparte sui danni dedotti, ritenendola eccessiva sia perché comprensiva di voci di danno non eziologicamente riconducibili all'infortunio denunciato, sia perché non calcolata secondo i parametri contrattuali stabiliti dalla polizza assicurativa. Conclude, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, ritenendo satisfattive le somme già corrisposte in favore degli odierni attori.
4. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c. e depositate le relative memorie, la causa è stata istruita attraverso l'espletamento della CTU medico-legale. All'udienza del 24.7.2025, sulle conclusioni delle parti e a seguito di discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. La domanda attorea è meritevole di accoglimento nei limiti di seguito esposti.
6. Occorre preliminarmente chiarire che la Cassazione ha puntualizzato che «nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo, è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientri nei "rischi inclusi e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa;
tuttavia, qualora il contratto contenga clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
(soggettive, oggettive, causali, spaziali, temporali), spetta all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo della pretesa attorea e, cioè, la sussistenza dei presupposti fattuali per
l'applicazione di dette clausole » (Cass. civ. sez. III, 23/01/2018, n.1558 RV 647582; e così anche ex multis Cass. civ. sez. III, 21/12/2017, n.30656). Pertanto, è onere dell'assicurato e, nel caso in esame degli aventi diritto, dimostrare il fatto costitutivo della domanda e, quindi, l'evento qualificabile come “infortunio” alla stregua della polizza e soprattutto le sue conseguenze;
mentre è onere dell'assicuratore provare i fatti impeditivi, tra i quali, appunto, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di esclusione del rischio. Nella fattispecie oggi in disamina è evidente che il fatto storico non è contestato. Come pacifico e, comunque documentato, è che la garanzia è prestata in base alla polizza denominata “polizza infortuni Premium” n.1/59998/77/150336428, stipulata con la Controparte_1 in data 06.11.2016 (all.ti 5-6 parte attrice). Il contrasto, oggetto della presente causa, attiene dunque, unicamente al se le singole lesioni asseritamente riconducibili all'evento dannoso siano indennizzabili o meno, in base alle condizioni della polizza e, segnatamente, verte sul solo aspetto della valutazione del danno da invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza, circostanza questa pienamente contestata e che costituisce il presupposto logico e giuridico sia dell'azione sia della resistenza ad essa da parte della Compagnia, che già in fase stragiudiziale ha proposto una quantificazione dell'indennizzo di polizza, per le medesime ragioni illustrate anche nel presente giudizio, inferiore alle pretese degli odierni attori. Difatti, come sottolineato anche dal CTU nominato, sulla base della documentazione versata in atti e condivisa con i C.T. delle Parti (cfr. verbale del 21.02.2025), a seguito del sinistro in analisi vi è stato:
- un periodo di ricovero/convalescenza per 120 giorni
- un periodo di immobilizzazione per 30 giorni
- spese mediche, detratta la franchigia prevista, per complessivi € 3.192,50. Dall'attenta lettura del contratto e della polizza in atti, è stato altresì condiviso con i C.T.P. come il parametro valutativo dell'invalidità permanente debba essere la Tabella INAIL, secondo il D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 (p. 24- C.T.U.).
pagina 4 di 8 7. Al contrario come si legge nella stessa consulenza, è emerso contrasto tra le parti in merito alla quantificazione dell'invalidità permanente. Sul punto, il CTU ha chiarito che «A questo punto corre l'obbligo ricordare che la metodologia valutativa in ambito di polizza infortuni è del tutto differente da quella adottata in responsabilità civile per molteplici motivi. In primis il riferimento valutativo è indubbiamente la capacità lavorativa generica (e non il danno biologico). È prevista poi, nel settore in analisi, l'indennizzabilità delle sole “conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'Infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti;
pertanto l'influenza che l'Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'Infortunio, sono conseguenze indirette quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione, minorazione o Difetto fisico, l'Indennità per Invalidità Permanente è liquidata per le sole conseguenze cagionate dall'Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti”, concetto richiamato anche nell'art.
6.2 del fascicolo informativo prodotto da parte attrice (pag. 40 di 68 delle condizioni di assicurazione, rinvenibile alla pag. 58 di 90 del documento 6). E difatti i criteri di valutazione dell'invalidità permanente risultano del tutto tipici in tema di polizza infortuni (cfr. art.
6.5 del fascicolo informativo prodotto da parte attrice, pag. 43 di 68 delle condizioni di assicurazione, rinvenibile alla pag. 61 di 90 del documento 6).» (pp. 24-25 C.T.U.). Fatte tali premesse, il CTU è passato alla disamina delle asserite conseguenze lesive dell'evento traumatico del 08.04.2023, rilevando che «a seguito del sinistro denunciato, vi è stato indubbiamente un trauma toracico produttivo in particolare di fratture a carico di 6 coste (4 monofocali e 4 bifocali), di cui una con evidente scomposizione dei monconi fratturativi. In considerazione del fatto che è prevista la stima del 1% per gli esiti di una frattura scomposta di una costa in tabella ANIA e che la stima degli esiti in ambito INAIL è maggiore, visto quanto evincibile dalla documentazione in atti, si ritiene di poter condividere la stima del danno toracico espresso dal C.T. di parte attrice nella misura del 8% (cfr. verbale del 21.02.2025).
Altro fatto indubitabile è che a seguito del sinistro de quo vi è stato un traumatismo della spalla destra, distretto allegato dolente fin dall'immediato post-traumatico, sede sottoposta ad indagine TC (12.04.2023) che rilevò una frattura composta del corpo scapolare. Le indagini eseguite nel corso della malattia traumatica descrissero inoltre, da un lato, pregressi traumatismi a tale livello (cfr. certificato del 25.05.2023), dall'altro, la lesione del sottoscapolare con sublussazione del capo lungo del bicipite (ecografia del 18.07.2023). Vi è da dire che indubbiamente appare estremamente difficile, per non dire impossibile, valutare il nesso causale tra il sinistro e “la lesione del tendine del sottoscapolare con sublussazione del capo lungo del bicipite”; e ciò è dovuto al fatto che nessuna descrizione di tali lesioni vi è all'esame TC eseguita alla spalla destra e che all'ecografia espletata nel luglio 2023 è stata di fatto riportata una diagnosi di lesione e non una descrittiva come sarebbe opportuno in corso di ecografia, descrittiva che avrebbe potuto aiutare a meglio comprendere anche la datazione delle lesioni. Vi è da sottolineare inoltre che nelle condizioni di assicurazione (doc. 6 di parte attrice, pagina 27 del file, corrispondente alla pagina 9 di 68) si legge che l'assicurazione prevede la copertura delle rotture sottocutanee dei tendini con “l'esclusione di quelle riguardanti la cuffia dei rotatori” per cui si ritiene che l'unica lesione certamente traumatica e meritevole di valutazione a livello della spalla sia la frattura composta del corpo della scapola.
Non essendovi parametri tabellari per tale lesione è necessario ricorrere al criterio per analogia;
alla luce anche di quanto previsto nel baremes Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente di Ronchi, , (2015) che suggerisce una Persona_1 Per_2 stima nella fascia 1-3% per gli “esiti attendibilmente dolorosi di una frattura non articolare
pagina 5 di 8 della scapola”, stante quanto in atti si ritiene di poter indicare una valutazione complessiva del 2-3%.” … “Ultimo distretto meritevole di analisi è il descritto trauma cranico con ferite lacerocontuse. Sebbene in ambito medico legale si è sempre discusso se il trauma cranico non commotivo comporti o meno riflessi sulla capacità lavorativa generica, sta di fatto che la
Guida sopra richiamata suggerisce la stima del 1-4% per i postumi soggettivi di trauma cranico commotivo eventualmente con frattura cranica semplice. Se da un lato non si trattò, nel caso in esame, di un trauma commotivo bensì di un trauma non commotivo, dall'altro anche il fatto che il decesso sia intercorso prima della stabilizzazione del quadro clinico non permette una chiara definizione della presenza di esiti di tale evento, tant'è che si ritiene indicabile una stima non superiore al 1%». (da pp. 25 a 29 - C.T.U.). Controversa, invece, tra le parti è la riconducibilità della frattura del sacro, diagnosticata soltanto all'ecografia del 18.07.2023, a distanza dunque di diversi mesi dal sinistro in analisi. Sul punto, codesto Giudice ritiene condivisibili le osservazioni del CTU che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice secondo cui la perizia medico-legale non avrebbe chiarito la riconduzione dell'evento lesivo all'infortunio in termini probabilistici di regolarità causale, ha escluso che tale lesione sia conseguenza diretta ed esclusiva del sinistro de quo.
Difatti, il CTU ha sottolineato come, sulla base della documentazione versata agli atti, il per le sue gravi condizioni generali, derivanti anche da patologie preesistenti al sinistro Pt_2 in esame (quali a titolo esemplificativo insufficienza respiratoria cronica globale, obesità, scompenso cardiaco cronico, cardiopatia ipertensiva, diabete mellito di tipo 2- v. p. 7 CTU) aveva notevoli difficoltà alla verticalizzazione e, nonostante il periodo di ricovero dal
08.04.2023 al 25.05.2023 presso le diverse strutture sanitarie, risulta una sola segnalazione di dolore sacrale del 10.05.2023 che ha necessitato del riposo a letto, seguita il giorno seguente da riabilitazione (“lunga deambulazione con ausilio di deamb gr. Iniziata da ieri rieducazione all'utilizzo delle scale”) senza più alcuna segnalazione del dolore. Non sussistono di conseguenza elementi probatori sufficienti per riconoscere un ruolo causale all'evento-caduta accidentale nella determinazione della lesione al sacro, anche in considerazione del non trascurabile fattore temporale in cui il lamentato pregiudizio si è manifestato.
8. Il ragionamento del perito d'ufficio, alla luce delle considerazioni sopra esposte, risulta esente da errori logici e di fatto e, pertanto, non vi è motivo per discostarsene. Ne consegue che le valutazioni dell'invalidità permanente elaborate dal CTU possono essere pienamente condivise e fatte proprie da questo Giudice ai fini delle valutazioni da assumere nel giudizio de quo, in quanto tratte a seguito di un'accurata disamina della documentazione prodotta dalle parti e dei fatti in contestazione ed acquisite con criteri corretti. Viste le risposte del CTU ai quesiti sottopostigli, sopra riportate, con riguardo alle condizioni di polizza di cui all'art. 6.6 - Criteri di Indennizzo dell'Invalidità Permanente, applicando la Tabella A2 che, alla Colonna “D) Invalidità Permanente con franchigia Plus”, CP_1 prevede che la percentuale da liquidare per l'11/12%, accertato dal CTU, è pari all'8/9% sulla somma assicurata di € 150.000,00, l'importo da liquidare che ne deriva è pari ad
€12.750,00[=I.P. (al netto franchigia contrattuale 3%) 8,5% x € 150.000,00]. A tale importo vanno aggiunte le somme relative al periodo di ricovero/convalescenza per 120 giorni e a quello di immobilizzazione per 30 giorni, per l'importo rispettivamente di € 3.600,00 e di € 900,00, e così per complessivi euro 17.250,00. Per quanto riguarda le spese mediche, detratta la franchigia prevista di € 250,00, esse sono pari ad € 3.192,50. Va, infine, detratta (da tali importi complessivi pari a euro 20.442,50) la somma corrisposta dalla convenuta in favore di parte attrice in data 16.9.2024, pari a € 13.692,50.
pagina 6 di 8 Parte convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere a parte attrice euro 6.750,00, oltre interessi e rivalutazione. Riguardo agli interessi ed accessori, pure oggetto di domanda attorea, la Cassazione con sentenza n. 16229/2023 ha affermato il seguente principio: "in tema di assicurazioni contro i danni, l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione di reintegrazione della perdita subita del patrimonio dell'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del codice civile".
Alla luce di tale principio, la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base agli indici ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro e poi, in applicazione del criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n.
1712, occorre calcolare gli interessi compensativi, al tasso legale, su tale somma progressivamente rivalutata anno per anno fino alla pronuncia odierna, da cui cominceranno a decorrere i soli interessi legali (ex art. 1284 c.1 c.c., trattandosi di debito di valore, secondo la giurisprudenza maggioritaria).
A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege (ex art. 1284 c.1 c.c., in mancanza di prova di un danno maggiore e trattandosi, al momento della domanda, di debito di valore) a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
9. Le somme liquidate in favore del C.T.U. vanno definitivamente poste a carico solidale delle parti (con ripartizione paritaria nell'ambito dei loro rapporti) in quanto l'esigenza di espletamento dell'attività peritale è sorta dalle difese complessivamente svolte in causa da entrambe le parti, fermo restando che "La prestazione del consulente tecnico d'ufficio è effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio, le quali sono solidalmente responsabili del pagamento delle relative competenze anche dopo che la controversia nella quale il consulente ha prestato la sua opera sia stata decisa con sentenza passata in giudicato, indipendentemente dalla ripartizione in essa operata dell'onere delle spese processuali" (Cass. civ. sez.
6-3 sentenza n. 25179 del 2013); con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
10. Per i medesimi motivi e considerata la sostanziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite sia del presente giudizio che della fase di mediazione, con diritto della parte che abbia anticipato spese di lite in quota maggiore di quella definitivamente spettante (50% nei rapporti inter partes) di ripeterle dalla controparte.
11. Assorbita ogni altra questione, compresa la richiesta condanna in applicazione dell'art. 12 bis terzo comma D. Lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di e Controparte_1 Parte_1
in qualità rispettivamente di coniuge e figlio, nonchè quali eredi, di Parte_2 CP_2 di euro 6.750,00; la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata, in base agli indici ISTAT del costo della vita, alla data del sinistro e poi, in applicazione del criterio messo a punto nella sentenza delle Sezioni Unite del 17.2.1995 n. 1712, occorre calcolare gli interessi compensativi, al tasso legale (ex art. 1284 c.1 c.c.), su tale somma progressivamente rivalutata anno per anno fino alla pronuncia odierna, da cui cominceranno a decorrere i soli interessi legali. pagina 7 di 8 A seguito della liquidazione qui operata, il debito di valore si converte in debito di valuta e su di esso dovranno computarsi gli interessi moratori ex lege (ex art. 1284 c.1 c.c.) a decorrere dalla pronuncia odierna fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese per anticipazioni anche della fase di mediazione, per compensi della presente fase di cognizione e di quella di mediazione e di CTU, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di anticipazioni e di spese di CTU rispetto a quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte
Bologna, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 8 di 8