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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1701/2024 R.G.V.G.,
TRA
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
MAZZEO ORNELLA, nel cui studio sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
-interventore necessario-
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23
1 aprile 1995 in Pago Veiano (BN) e dal quale sono nate 2 figlie,
e , entrambe maggiorenni, alle condizioni Per_1 Per_2 concordate. In particolare le parti dichiaravano che la figlia era autosufficiente mentre la figlia non era Per_1 Per_2 autosufficiente ma percepiva una pensione di invalidità di € 700,00 mensili ed il padre avrebbe contribuito al mantenimento di quest'ultima laddove ne avesse avuto le possibilità, impegnandosi a pagare il 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, altresì, reso dichiarazione, dalle stesse sottoscritta e autenticata dal difensore, di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Collegio, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza a trattazione scritta del 27 novembre 2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti in merito ai redditi percepiti dalle parti, alla condizione reddituale della figlia ed in ordine al coniuge percettore dell'assegno unico. Per_2
All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti nel confermare che
è economicamente autosufficiente come da documentazione Per_1 depositata, hanno documentato che la figlia percepisce una Per_2 pensione di invalidità di circa 700,00 € mensili, che è gestita dalla stessa. Le parti hanno dato atto che l'assegno unico per la figlia
è interamente percepito dalla ed è consegnato Per_2 Parte_1 alla figlia per far fronte alle sue esigenze, insieme alla pensione.
A precisazione delle condizioni congiunte di cui al ricorso, le parti hanno, altresì, rappresentato che si impegna a Parte_2 versare la somma mensile di € 50,00 alla figlia come Per_2 contributo mensile al suo mantenimento, tenuto conto sia dell'assegno di invalidità da lei percepito che dell'assegno unico;
si è impegnato altresì a contribuire alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50%.
Il giudice, all' esito dell'udienza tenutasi in data 14 maggio 2025 si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2 Il P.M., regolarmente notiziato del ricorso, ha fatto pervenire le proprie conclusioni, non opponendosi all'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,
n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento (2 aprile 2008) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa (n. 71/08) emesso in data 8 luglio 2008 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come precisati nel verbale del 26 febbraio 2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati. Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e considerato che le figlie della coppia sono maggiorenni, ritiene il Tribunale di poter porre gli stessi alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
Alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio si provvederà separatamente, previa verifica della sussistenza delle condizioni ex lege previste per l'ottenimento del beneficio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 23 aprile 1995, a Pago Veiano (BN) (Registro atti di matrimonio del Comune di Pago Veiano (BN), Anno 1995, Parte II,
Serie A, n. 1) tra nato il [...] a [...] Parte_2
Veiano (BN) e nata il [...] a Parte_1
3 Benevento, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate all'udienza del 26 febbraio 2025;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
IL GIUDICE REL.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT.SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1701/2024 R.G.V.G.,
TRA
( C.F. ) Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
MAZZEO ORNELLA, nel cui studio sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
-interventore necessario-
avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio-
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23
1 aprile 1995 in Pago Veiano (BN) e dal quale sono nate 2 figlie,
e , entrambe maggiorenni, alle condizioni Per_1 Per_2 concordate. In particolare le parti dichiaravano che la figlia era autosufficiente mentre la figlia non era Per_1 Per_2 autosufficiente ma percepiva una pensione di invalidità di € 700,00 mensili ed il padre avrebbe contribuito al mantenimento di quest'ultima laddove ne avesse avuto le possibilità, impegnandosi a pagare il 50% delle spese straordinarie.
Le parti hanno, altresì, reso dichiarazione, dalle stesse sottoscritta e autenticata dal difensore, di non volersi riconciliare, di rinunciare alla comparizione e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Il Collegio, esaminate le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza a trattazione scritta del 27 novembre 2024, ha rimesso la causa sul ruolo al fine di ottenere chiarimenti in merito ai redditi percepiti dalle parti, alla condizione reddituale della figlia ed in ordine al coniuge percettore dell'assegno unico. Per_2
All'udienza del 26 febbraio 2025, le parti nel confermare che
è economicamente autosufficiente come da documentazione Per_1 depositata, hanno documentato che la figlia percepisce una Per_2 pensione di invalidità di circa 700,00 € mensili, che è gestita dalla stessa. Le parti hanno dato atto che l'assegno unico per la figlia
è interamente percepito dalla ed è consegnato Per_2 Parte_1 alla figlia per far fronte alle sue esigenze, insieme alla pensione.
A precisazione delle condizioni congiunte di cui al ricorso, le parti hanno, altresì, rappresentato che si impegna a Parte_2 versare la somma mensile di € 50,00 alla figlia come Per_2 contributo mensile al suo mantenimento, tenuto conto sia dell'assegno di invalidità da lei percepito che dell'assegno unico;
si è impegnato altresì a contribuire alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50%.
Il giudice, all' esito dell'udienza tenutasi in data 14 maggio 2025 si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
2 Il P.M., regolarmente notiziato del ricorso, ha fatto pervenire le proprie conclusioni, non opponendosi all'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970,
n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento (2 aprile 2008) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa (n. 71/08) emesso in data 8 luglio 2008 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso congiunto, come precisati nel verbale del 26 febbraio 2025, che qui devono intendersi integralmente richiamati. Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e considerato che le figlie della coppia sono maggiorenni, ritiene il Tribunale di poter porre gli stessi alla base della presente decisione.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
Alla liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa a gratuito patrocinio si provvederà separatamente, previa verifica della sussistenza delle condizioni ex lege previste per l'ottenimento del beneficio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 23 aprile 1995, a Pago Veiano (BN) (Registro atti di matrimonio del Comune di Pago Veiano (BN), Anno 1995, Parte II,
Serie A, n. 1) tra nato il [...] a [...] Parte_2
Veiano (BN) e nata il [...] a Parte_1
3 Benevento, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come integrate all'udienza del 26 febbraio 2025;
- dispone che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente
Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025.
IL GIUDICE REL.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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