Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.2695/2022 R.G.L.
promossa
D A
, Parte_1 Parte_2
(avv.ti FLORIDIA MARIA GIOVANNA, CUSIMANO GABRIELLA M.A.)
- ricorrenti -
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO)
- resistente -
Avente ad oggetto: retribuzione
A seguito dell'udienza del 14/01/2025, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato,
mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Con ricorso depositato in data 21.03.2022 i ricorrenti in epigrafe - dipendenti a tempo indeterminato della Regione Sicilia presso l' per Controparte_2
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici) di Palermo - convenivano in giudizio l' affinché, previa Controparte_1
declaratoria di illegittimità della decurtazione del 20% operata dal 2015 al 2018, ai sensi dell'art. 50 comma 2 della L.R. n. 9 del 2015, sull'indennità spettante ex art. 88 del CCRL
2002/2005 del Comparto non dirigenziale, determinata dalla contrattazione decentrata ex art. 4 del C.C.R.L., l' convenuto venisse condannato al pagamento della CP_1
somma di € 6.612,00 in favore di e di € 5.425,00 in favore di Parte_1 Parte_2
, col favore delle spese di lite.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'
[...]
eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione Controparte_1
passiva e la prescrizione delle somme richieste e, nel merito, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Istruita documentalmente e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
***
Risulta destituita di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dell' , risultando Controparte_1
documentalmente che all'Assessorato medesimo fanno capo gli uffici di CP_2
Palermo, come peraltro indicato nel sito ufficiale della Regione Sicilia ove si legge che
“L' per l'espletamento di gara per l'appalto di lavori pubblici ( ) Controparte_2 CP_2
costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell'
[...]
”; inoltre nei cedolini paga dei ricorrenti viene indicato Controparte_1
proprio l'Assessorato convenuto.
Nel merito il ricorso risulta infondato, dovendosi condividere e richiamare, anche ai sensi dell'art. ex art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni della Corte di Appello secondo cui «l'art. 87 del CCRL del 2005 prevedeva l'istituzione di un Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.) finalizzato a promuovere i miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali;
l'art. 88 dello stesso contratto precisava che detto fondo comprendeva anche il trattamento economico accessorio dei dipendenti in servizio presso le Stazioni
Uniche Appaltanti ( , categoria in cui sono pacificamente ricompresi gli odierni CP_2
appellanti, disponendo, al 6° comma: “Le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del fondo appositamente inserito nel bilancio regionale per l'anno 2005, destinato al trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, saranno determinate con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3”, ovvero con la Contrattazione Collettiva Regionale Integrativa (di secondo livello).
Tale accordo integrativo è intervenuto in data 25.5.2007 ed ha previsto: “A partire dall'anno 2007,
al personale delle stazioni appaltanti di cui al D.P.Reg. 14.1.2005, n. 1, a tempo indeterminato e determinato, compete il compenso per la partecipazione al piano di lavoro secondo le norme del
CCRL….L'attribuzione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 forma oggetto di contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 4 del vigente CCRL, nell'ambito delle disposizioni contrattuali vigenti e delle deroghe di cui al presente articolo, nonché entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante, calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente:
Parte_3
A € 5.000,00
B € 6.000,00
C € 8.000,00
D € 10.000,00”.
Dispone, infine il comma 3 dell'art. 4 del citato CCRL: “3. Il contratto collettivo decentrato integrativo regola i sistemi di incentivazione del personale in servizio destinatario del presente contratto, sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio, definisce i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed indica i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione per il miglioramento delle prestazioni fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art. 88, ferme restando le competenze della contrattazione collettiva di cui all'art. 3, comma 3.”
Ponendosi in coerenza con un indirizzo politico che, nell'ottica della salvaguardia del principio costituzionale del pareggio di bilancio, ha inteso porre limiti alla spesa per il personale dipendente, il legislatore regionale, con le leggi n. 9 del 2012 e n. 9 del 2015 ha, tra l'altro, imposto dei limiti allo stanziamento di risorse destinate al fondo regionale per il miglioramento delle prestazioni.
Segnatamente l'art. 1 comma 8 (per quel che qui interessa) della L. R. n. 9/2012 prevedeva: “A
decorrere dall'1 gennaio 2012 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo destinato nell'anno 2011 al netto delle economie riprodotte nello stesso anno ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la dotazione del fondo per il pagamento del trattamento accessorio del personale con qualifica diversa da quella dirigenziale, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Presidente della
Regione e degli assessori regionali, le stazioni uniche appaltanti e per i dipendenti di cui all'articolo
5 dell'accordo 30 giugno 2003, recepito con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2003,
nonché per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 2001, n.
21, è stabilita in 5.500 migliaia di euro annui….”. Aggiungeva poi al comma 10: “I rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto e della dirigenza della Regione e degli enti che ne applicano i contratti sono rinviati al 2014 e non si dà luogo a recupero per il quadriennio precedente.”
Nella medesima scia si colloca la disposizione di cui all'art. 50 della L. R. n. 9/2015 che al secondo comma dispone: “Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011 è ridotto del 20 per cento.”
Ciò posto, corretta è l'interpretazione che di tale norma ha fornito il Tribunale: essa ha, infatti,
certamente inciso, riducendolo, soltanto sul complessivo importo massimo che la Regione avrebbe stanziato per alimentare, a partire dal 2015, il Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti regionali, non invece sulle singole retribuzioni accessorie, spettanti a vario titolo ai dipendenti medesimi.
Tale interpretazione è dettata, anzitutto, dalla sopra ricordata competenza in tema di trattamento retributivo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, come visto riservata alla contrattazione integrativa e decentrata, nei limiti previsti da quella di livello superiore;
in secondo luogo, dallo stesso tenore letterale della norma che, come appare indiscutibile, ha inteso incidere sul “budget”
destinato ad alimentare il menzionato fondo utilizzando, dunque, una terminologia ben diversa da quella utilizzata nella disposizione di cui al primo comma, con cui si è inciso, in modo invece diretto, sui compensi spettanti “A tutti i componenti delle commissioni, inclusi i presidenti e vicepresidenti dipendenti dell'Amministrazione regionale, di cui al comma 22, quarto periodo,
dell'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”, riducendoli del 20%; disposizione qui consentita, trattandosi di emolumenti straordinari, non direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, e dunque non rimessi alla determinazione contrattuale collettiva.
Orbene, sostiene l'Assessorato che la decurtazione del budget avrebbe necessariamente dovuto determinare una correlativa riduzione dei salari accessori, atteso che il suo ammontare veniva determinato in base al numero di dipendenti effettivamente in servizio, di tal che la sua riduzione non poteva che incidere in concreto sulle retribuzioni, non essendo possibili scostamenti tra i due valori.
A sostegno di tale asserzione indica i decreti d'impegno disposti dal Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale Tecnico, (DD.DD.GG. n. 103 del 4/10/2007 e n. 157 del 13/10/2009
allegati 3 e 4), dai quali emergerebbe come il budget, quantificato ed impegnato rispettivamente in €
1.516.511,11 per l'esercizio finanziario 2007 ed in € 1.777.747,20 per l'esercizio finanziario 2009,
avrebbe fatto riferimento alla consistenza del personale effettivamente in servizio (che varia di anno in anno a causa di trasferimenti o di nuove nomine) così come previsto dall'art. 2 dell'Accordo
.SS del 25/05/2007. Pt_4
A tale tesi gli appellanti oppongono, invece, la circostanza che il budget si sarebbe rivelato comunque sufficiente a consentire la corresponsione per intero del trattamento accessorio in contestazione, in quanto sempre rivelatosi di importo superiore a tale fabbisogno.
La questione è, invero, mal posta. E' pacifico che il trattamento accessorio di che trattasi trova le proprie risorse finanziarie esclusivamente nell'apposito fondo stanziato in bilancio, sicché non è possibile alla contrattazione collettiva prevedere emolumenti che determinino uno sforamento delle risorse a valere su detto fondo, attesa l'imperatività delle norme finanziarie deputate a garantire il pareggio di bilancio;
in altri termini, l'ente regionale ha il potere di determinare, anno per anno, in occasione della predisposizione della legge di bilancio, i fondi da stanziare (budget) alla partita di bilancio che si riferisce al trattamento economico accessorio dei dipendenti regionali: nei limiti di tali risorse,
spetta poi alla contrattazione collettiva stabilire le modalità di distribuzione di tali risorse, sia in punto di quantificazione del trattamento spettante ai singoli dipendenti che ai criteri per l'attribuzione dello stesso, in funzione, questi ultimi, non solo dalla qualifica ma, come richiede la normativa statale, anche della valutazione della performance cui il trattamento è collegato. Pertanto
laddove l'accordo del 25.5.2007 stabiliva espressamente che la retribuzione accessoria sarebbe stata riconosciuta “…entro il limite complessivo dei fondi assegnati a ciascuna stazione appaltante,
calcolati sulla base della seguente tabella riferita a ciascun dipendente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente”, indicava il parametro massimo in base al quale - unitamente al personale effettivamente in servizio al 30 novembre dell'anno precedente – si sarebbe dovuto determinare lo stanziamento del budget a ciò necessario, non l'importo concretamente da riconoscere ai singoli dipendenti a tale titolo, importo, invece rimesso, nella sua determinazione concreta, alla contrattazione decentrata.
È, dunque, a quest'ultima che occorre avere riguardo quale fonte del diritto agli emolumenti retributivi per cui è causa, che spettano se e nella misura in cui siano stati previsti da tale livello contrattuale, purché nei limiti dei vincoli di spesa stabiliti dalla programmazione economica dell'ente.
Pare, allora, dirimente osservare che la contrattazione integrativa decentrata, successiva al menzionato accordo del 25.05.2007 (cui quest'ultimo aveva espressamente delegato), si è
correttamente mossa, quanto agli anni oggetto della presente controversia, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di anno in anno approntati dall'amministrazione, quindi del budget già
decurtato del 20%, in applicazione dell'art. 50 della L. R. n. 9/2015. In particolare: il contratto collettivo decentrato integrativo per il 2015 (all. 15 produzione appellato), a fronte di uno stanziamento di € 1.225.600,00 sul capitolo di spesa 212016 art. 18 del
Bilancio regionale, ha evidenziato un fabbisogno di € 1.194.551,12, calcolato in funzione del personale in servizio, che sarebbe stato ripartito tra tutti gli uffici secondo la tabella di cui CP_2
all'allegato 2 (che prevedeva per l' di Trapani la somma di € 132.000,00). CP_2
Come si evince dal prospetto allegato al doc. 11 della produzione dell'appellato, il budget di €
1.225.600,00 cui detto contratto ha fatto riferimento, era già quello decurtato del 20%, ex art. 50 2°
co della L. R. n. 9/2015 ed il fabbisogno da ripartire in concreto ai singoli dipendenti, così come determinato dal medesimo contratto integrativo decentrato, si è mantenuto entro una misura inferiore a quel tetto.
Medesime osservazioni valgono quanto agli anni successivi, con riferimento ai quali, su sollecitazione della Corte, sono stati prodotti i relativi contratti decentrati integrativi: tali accordi,
infatti, hanno sostanzialmente recepito, prendendone atto, la decurtazione del 20% del budget disposta con l'art. 50 2° co della L. R. n. 9/2015, indicato in € 1.225.600,00 per il 2016, in €
1.136.000,00 per il 2017 ed in € 1.118.556,00 per il 2018, determinando il fabbisogno, in funzione del personale in servizio, in una cifra sempre inferiore al suddetto budget, precisamente in misura pari a € 1.197.675,56 per il 2016, € 1.099.444,44 per il 2017 ed in € 1.081.086,65 per il 2018 (v.
contratti integrativi decentrati in atti).
Deve, dunque, ritenersi che l'erogazione di un trattamento accessorio inferiore a quello generalmente previsto (nella sua misura massima) dall'accordo del 25.5.2007 non sia dipeso né –
quanto al 2015 – dall'immediata e diretta efficacia dell'art. 50, 2° co. L.R. n. 9/2015 – né, quanto agli anni successivi, dall'efficacia retroattiva (o, come deduce l'assessorato appellato, meramente ricognitiva della citata normativa primaria) del nuovo contratto collettivo del 2019 (i cui effetti si sono prodotti, invero, dal momento della sua stipula, avvenuta solo nel 2019, ai sensi dell'art. 2 del contratto stesso, non derogato, sul punto, da alcuna disposizione specifica), quanto, piuttosto, dalla contrattazione decentrata che, di anno in anno, ha stabilito l'importo dei compensi in discorso sempre al di sotto dei limiti del budget di anno in anno stanziato;
né avrebbe potuto fare diversamente, pena la nullità delle relative clausole. Non rileva, dunque, al fine del riconoscimento di emolumenti maggiori, la circostanza –
effettivamente testimoniata dai citati contratti integrativi -, che la somma distribuita a titolo di salario accessorio sia rimasta inferiore al budget disponibile, non sussistendo alcun diritto dei lavoratori alla percezione di un trattamento ulteriore a quello determinato in sede di contrattazione integrativa decentrata, per essi vincolante (…)” (cfr. Sentenza Corte di Appello n.1083/2022).
Il ricorso non può trovare accoglimento;
l'esistenza di pronunce di merito di diverso avviso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 14/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno