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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 957/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Bianco Parte_1
-RICORRENTE- contro in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Mirella Arlotta
-RESISTENTE- oggetto: disoccupazione NaSpI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 20.07.2021, parte ricorrente in epigrafe deduceva: che aveva lavorato alle dipendenze della società con sede in Loc. Torretta di Fuscaldo, Controparte_2 dal 6.3.2007 al 8.6.2018; che nel 2019, l' verificava la Controparte_3 sua posizione lavorativa, unitamente a quella di altri dipendenti, ed all'esito di tali accertamenti constatava che esso ricorrente, formalmente assunto come operaio
“montatore di mobili” a tempo parziale, in realtà, aveva svolto attività lavorativa a tempo pieno;
che, conseguentemente, veniva rettificata la sua posizione lavorativa e, a partire dalla data del sottoscritto contratto (20.5.2013) e nel rispetto di termini prescrizionali, veniva regolarizzato come operaio montatore di mobili a tempo pieno anche sul piano contributivo/previdenziale; che il nuovo status comportava il recupero dei contributi previdenziali nei termini stabiliti dal verbale ispettivo;
che, a seguito del suo licenziamento, in data 14/06/2018 presentava domanda di disoccupazione NaSpI, regolarmente accolta con decorrenza 16/06/2018; che, però, l' , erroneamente, CP_1
calcolava la detta indennità sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi
4 anni derivante da lavoro a tempo parziale e non a tempo pieno per come accertato dall' del lavoro;
che, pertanto, in data 23/10/2020, intimava l' a CP_3 CP_1
ricalcolare gli importi della ugli imponibili da lavoro full time ed a corrisponderle Pt_2
1 le differenze per gli anni 2018 ( da giugno), 2019 e 2020 ( fino a giugno); che, a fronte della sua richiesta, l' rimaneva inadempiente. Tanto premesso, ha adito il giudice CP_1 del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli di “Accertare e dichiarare erroneo il calcolo effettuato dall' perché determinato sugli imponibili derivanti dal lavoro CP_1
CP_
e per l'effetto - condannare l' a ricalcolare gli importi sugli Parte_3 Pt_2
imponibili derivanti da lavoro full time ed a corrispondere al Ricorrente la residua somma di €. 6. 391,24 come conteggiata nella relazione di parte, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito l' , eccependo unicamente la decadenza ex art. 47 commi 3 e 6 d.p.r. CP_1
639 del 1970.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
2.1. In fatto, pacifico che parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze di
[...] dal 6\3\2007 al 8\6\2018 con un contratto di lavoro part–time e che, Controparte_2 dal 16\6\2018, in accoglimento della domanda presentata, l' gli erogava la CP_1 Pt_2
calcolandola sulla retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni, come per legge.
Pacifico, ulteriormente, che in data 14\6\2019, l' Controparte_4 comunicava al ricorrente che, all'esito di accertamenti eseguiti, era risultato che
[...] la propria attività di operaio per la citata s.r.l., per l'intera durata del rapporto, era stata eseguita a tempo pieno anziché parziale e che, pertanto, nel rispetto del termine prescrizionale, si procedeva al recupero dei contributi previdenziali spettanti in suo favore in virtù dell'intercorso rapporto lavorativo. Conseguentemente, su richiesta dell'istante,
l' provvedeva a caricare sul suo estratto conto contributivo i contributi previdenziali CP_1
spettanti nei termini stabiliti dal citato verbale ispettivo.
Pacifico, infine, che, parte ricorrente, in data 23/10/2020, a mezzo p.e.c., intimava l' CP_1
a ricalcolare gli importi della sugli imponibili da lavoro full-time ed a Pt_2
2 corrispondergli le differenze per gli anni 2018 (da giugno), 2019 e 2020 (fino a giugno), non ottenendo alcuna risposta.
Orbene, a fronte di tali premesse, in questo giudizio l' ha eccepito quale unica CP_1 ragione del diniego manifestato in sede amministrativa, l'intervenuta decadenza ex art. 47 commi 3 e 6 d.p.r. 639 del 1970.
2.2. Tanto premesso, il ricorso risulta fondato e deve essere accolto, per le ragioni già esplicitate da Corte d'Appello di Catanzaro, sentenza n. 1427 del 2024, in un caso perfettamente sovrapponibile a quello de quo, le cui motivazioni sono condivise e richiamate, ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “
7. L'opinione del giudice di primo grado non può essere condivisa, in quanto fondata su di un'erronea confusione di piani: quello di una prestazione previdenziale solo parzialmente riconosciuta e quello di una rideterminazione della prestazione dovuta a fatti sopravvenuti.
7.1. Differenti e non confondibili piani, per come riconosciuto dallo stesso nella CP_1
circolare n.95 del 31\7\2014, adottata all'indomani della sentenza dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art.38, 4° comma del D.L. 98/2011 proprio con l'intento di fornire un quadro completo ed aggiornato della nuova disciplina.
Nel punto 1 della suddetta circolare, l' muove proprio dalla Controparte_5 necessità di specificare il senso dell'endiadi “riconoscimento della prestazione”, inserita dall'art.38 1° comma, lett. d) in chiusura dell'art.47 DPR 639/70 e chiarisce che
“Poiché la decadenza di cui alla citata disposizione è relativa alla proposizione dell'azione giudiziaria, se ne deduce che essa ha ad oggetto esclusivamente provvedimenti di prima liquidazione in relazione ai quali è possibile astrattamente far rilevare profili di illegittimità dinanzi agli organi giudiziari.
“Ne consegue che il termine triennale [ovviamente annuale per le prestazioni diverse da
“trattamenti pensionistici”, n.d.e.] entro il quale azionare la pretesa ad ottenere la liquidazione integrale della prestazione decorre in presenza di provvedimenti di prima liquidazione viziati da:
-errori di calcolo;
-errate applicazioni delle disposizioni normative;
3 -disconoscimento di una componente del rapporto assicurativo rilevante ai fini della misura del trattamento pensionistico che l' avrebbe dovuto riconoscere d'ufficio CP_1
o che, dovendosi riconoscere a domanda, è stata oggetto di specifica istanza da parte del pensionato.”.
Nel successivo punto 2, l' affronta la differente ipotesi relativa alle CP_1
“sopravvenienze”, evidenziando che
“Può accadere che, dopo il provvedimento di prima liquidazione con il quale è stato riconosciuto al pensionato quanto spettante sulla base degli elementi noti, si verifichino fatti sopravvenuti che rendono parziale il pagamento della prestazione.
I fatti sopravvenuti possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un
“arricchimento” della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica
In questa seconda fattispecie rientrano tra l'altro:
• Versamento ed accredito di contribuzione effettiva a seguito dell'accertamento dello svolgimento di attività lavorativa;
• Riconoscimento di differenze retributive a favore del pensionato con conseguente incremento della retribuzione pensionabile/montante contributivo;
• Accredito di contribuzione figurativa accreditabile a domanda, a seguito di istanza presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione (es. servizio militare, maternità fuori del rapporto di lavoro);
• Accredito di contribuzione da riscatto (es. periodi di studio, costituzione di rendita vitalizia) a seguito di domanda presentata dopo il provvedimento di prima liquidazione;
• Accredito di contribuzione da lavoro autonomo per la quale era in corso la dilazione di pagamento al momento del provvedimento di prima liquidazione;
• Riconoscimento del diritto a maggiorazioni contributive per effetto di domande presentate dopo il provvedimento di prima liquidazione;
• Saldo della contribuzione da lavoro in caso di pensione liquidata in via provvisoria.
4 La domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende sopra illustrate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al limite della prescrizione quinquennale.”.
7.2. Tale condivisibile interpretazione della nuova disposizione di legge è stata, peraltro, recepita dalla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
<<…di prestazione riconosciuta in modo parziale - perciò assoggettata alla decadenza
a partire dal luglio 2011 - si [può] legittimamente parlare solo qualora la prima liquidazione non tenga conto di tutti gli elementi e le informazioni che incidono sulla integrale liquidazione del trattamento pensionistico già presenti al momento della domanda di pensione, e perciò noti all' in detto momento (…). CP_1
5.- Si parla invece di rideterminazione della prestazione previdenziale nei casi di operazioni di ricalcalo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia
a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcalo della prestazione, sia a vicende che determinano un 'arricchimento' della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica). In questo secondo caso, la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale…>> (Cass.16549/20126)”.
2.3. Tanto premesso, nel caso di specie risulta evidente come si sia di fronte, proprio ad una “sopravvenienza” nel senso indicato dalla circolare -ovvero l'accertamento CP_1 dell' circa il reale atteggiarsi del rapporto lavorativo come rapporto a tempo pieno CP_6 anziché parziale- che ha determinato un “incremento del montante contributivo” o, per dirla con la Cassazione, “un arricchimento della posizione contributiva” del ricorrente.
Ne consegue che la domanda finalizzata ad ottenere l'adeguamento dell'importo della prestazione previdenziale poteva essere presentata senza limiti di tempo diversi da quello dell'ordinaria prescrizione quinquennale, che, evidentemente, non è maturata al momento del deposito del ricorso anche a volerne computare la decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 14\6\2018.
5 Fondato l'an della domanda attorea, quanto al quantum, esso risulta correttamente determinato nella CTP contabile prodotta dal ricorrente nell'importo di € 6. 391,24 come, peraltro dall' non contestato. CP_1
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, deve essere condannato al pagamento della somma di € 6.391,24 in favore di
, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art.16, Parte_1
co.6, L.412/1991 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di previdenza sociale), del valore della causa (scaglione € 5.201,00-26.000,00), della complessità (bassa), con ulteriore riduzione del 50% parte ricorrente essendo stata ammessa al patrocinio statale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e sono distratte in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 6.391,24 in favore di oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui Parte_1 all'art.16, co.6, L.412/1991 a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
2) Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 1.348,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
Si comunichi.
Paola, 15.03.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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