Sentenza 15 novembre 2016
Massime • 1
Non è configurabile il reato di abuso di ufficio per induzione in errore del pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 48 cod. pen., atteso che per la integrazione del reato previsto dall'art. 323 cod. pen. è necessario il dolo intenzionale del soggetto agente.
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- 1. Art. 48 - Errore determinato dall’altrui ingannohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza È configurabile la falsità ideologica per errore determinato dall'altrui inganno in relazione alla parte dell'atto in cui il pubblico ufficiale attesta falsamente, anche senza esplicitarla formalmente, l'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto (SU, 1827/1995). La disciplina dell'autore mediato di cui all'art. 48 esige che dell'errore sul fatto integrativo del reato e determinato dall'inganno risponda del reato chi ha determinato la persona ingannata a commetterlo (Sez. 6, 3368/2018). Costituisce jus receptum che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 (errore determinato …
Leggi di più… - 2. Abuso d'ufficio: il dolo intenzionale può essere provato anche attraverso indici fattualiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso d'ufficio, la prova del dolo intenzionale, che qualifica la fattispecie criminosa, può essere desunta anche da una serie di indici fattuali, tra i quali assume specifico rilievo la violazione del dovere di astensione gravante sui pubblici ufficiali e sugli incaricati di pubblico servizio, non rilevando la compresenza di una finalità pubblicistica, salvo che il perseguimento dell'interesse pubblico costituisca l'obiettivo esclusivo o primario dell'agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato in relazione alla condotta di un sindaco che aveva disposto la proroga dei rapporti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/11/2016, n. 54536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54536 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2016 |
Testo completo
M 5 4 5 3 6/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez. 1768 Vincenzo Rotundo -UP 15/11/2016Giorgio Fidelbo Angelo Capozzi R.G.N. 51111/2015 NN Emilia Giordano Antonio Corbo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile CI NN AN, nata a [...] il [...] nei confronti degli imputati:
1. SC OT, nato a [...] il [...];
2. VI RA, nata Mesagne il 12/06/1953 avverso la sentenza del 09/03/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione alla posizione dello CH ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito l'avvocato Carlo Petrone, difensore di fiducia dell'imputato RA CI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 9 marzo 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di RA CI perché il fatto non costituisce reato per i delitti di abuso di ufficio, falso ideologico in atto pubblico e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che si assumono commessi il 23 novembre 2011, nonché per non aver commesso il fatto per una ulteriore condotta di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, che si assume commesso il 20 dicembre 2011, e nei confronti di VI CH per non aver commesso il fatto per il delitto di abuso di ufficio in concorso con la prima. I fatti in contestazione attengono alla cancellazione in assenza di titolo, operata dalla CI quale responsabile del Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, dell'iscrizione avvenuta in base al provvedimento del Presidente del Tribunale di assegnazione della casa coniugale ad NN AN AT, coniuge separata dello CH, nella parte relativa all'autorimessa. La cancellazione è stata effettuata sul presupposto della presentazione di una richiesta di rettifica da parte dello CH e non della AT, ossia della persona che aveva chiesto la trascrizione poi (illegittimamente) "emendata", e della falsa attestazione, effettuata dalla CI, secondo cui l'iscrizione del provvedimento giudiziale, per la parte relativa all'autorimessa, era avvenuta per errore materiale, mentre in realtà l'atto del giudice, pur nulla dicendo in ordine a quest'ultima, era alla stessa estensibile, siccome pertinenza, secondo consolidata giurisprudenza. Alla cancellazione dell'iscrizione sull'autorimessa, aveva fatto seguito l'alienazione di detto bene a terzi da parte dello CH.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari indicata in epigrafe l'avvocato Michele Rossetti, quale difensore di fiducia e procuratore speciale della parte civile AT, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge, relativamente agli artt. 323 cod. pen. e 425 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla pronuncia di proscioglimento per il delitto di abuso di ufficio nei confronti di entrambi gli imputati. Si deduce che il G.u.p., pur ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi del reato, ha erroneamente escluso la sussistenza dell'elemento psicologico, operando una approfondita valutazione di merito, e senza considerare la 2 Ал possibilità di acquisire in dibattimento ulteriori prove, stante la presenza di ben tre parti civili e la gravità delle violazioni commesse dalla CI, in particolare con riguardo alla cancellazione eseguita per errore materiale nonostante la richiesta provenisse da una parte diversa da quella che aveva chiesto ed ottenuto l'iscrizione. Con specifico riferimento allo CH, poi, occorreva prendere in esame, in ogni caso, la configurabilità del reato di abuso di ufficio mediante induzione in errore, ex art. 48 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge, relativamente agli artt. 479 cod. pen. e 425 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riguardo alla pronuncia di proscioglimento per il delitto di falso ideologico in atto pubblico nei confronti della CI. Si ripropongono gli stessi argomenti evidenziati con il primo motivo, aggiungendosi che, in ogni caso, il reato di falso ideologico in atto pubblico è a dolo generico, per cui non rileva l'intenzione di procurare un danno o un vantaggio.
3. In data 16 giugno 2016, l'avvocato Rossetti ha presentato memoria, ribadendo le ragioni già esposte nel ricorso per sottolinearne la fondatezza. In particolare, si è ribadita la natura processuale della sentenza di non luogo a procedere e la contraddittorietà della motivazione che ha affermato l'insussistenza del dolo nonostante il pieno riconoscimento della gravità della violazione commessa mediante la "rettifica", eseguita sulla base di richiesta proveniente da terzi e ciononostante eseguita inaudita altera parte.
4. In data 14 novembre 2016, è pervenuta memoria dell'avvocato Carlo Petrone, difensore di fiducia della CI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso proposto nell'interesse della parte civile è ammissibile con riferimento ad entrambi i reati, trattandosi di persona offesa. Ed infatti, da un lato, il delitto di abuso di ufficio è ipotizzato in danno della ricorrente (per la qualità di persona offesa del soggetto che si ipotizza destinatario di un abuso di ufficio in danno, cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 5746 del 19/01/2016, D'Amico, Rv. 266174); dall'altro, il falso ideologico è 3 Ал reato plurioffensivo, previsto, come tutti i delitti contro la fede pubblica, a tutela non solo dell'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche di quello del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato ad incidere concretamente (così, in linea generale, Sez. U, n. 46982 del 25/10/2007, Pasquini, Rv. 237855, nonché, specificamente per l'ipotesi del falso ideologico in atto pubblico, Sez. 5, n. 7187 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucciniello, Rv. 243154).
3. E' invece inammissibile la memoria presentata dal difensore dell'imputata CI, in quanto depositata nell'immediata prossimità dell'udienza: secondo un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, non sono suscettibili di considerazione nel giudizio di legittimità, neppure quando questo si tiene nella forma camerale, le memorie e le produzioni difensive intempestivamente presentate per inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 611 cod. proc. pen. (così, ad esempio, Sez. 1, n. 8960 del 07/02/2012, Mangione, Rv. 252215).
4. Sono infondati i due motivi di ricorso laddove censurano il proscioglimento della CI. Gli stessi sono da esaminare congiuntamente perché tanto in relazione al reato di abuso di ufficio, quanto in ordine al reato di falso ideologico, muovono la medesima critica alla motivazione della sentenza impugnata, e cioè di aver operato una approfondita valutazione di merito al fine di escludere la sussistenza dell'elemento psicologico in capo a detta imputata.
4.1. Variegate sono le soluzioni giurisprudenziali in ordine ai poteri di valutazione del giudice dell'udienza preliminare ai fini della pronuncia di sentenza di non luogo a procedere. In linea generale, è diffuso l'orientamento secondo cui il proscioglimento ex art. 425 cod. proc. pen. è inibito quando gli elementi di prova acquisiti a carico dell'imputato si prestino a valutazioni alternative, aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati in dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie (così Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016, I., Rv. 266443, nonché Sez. 6, n. 17385 del 24/02/2016, Tali, Rv. 267074). Tuttavia, diverse pronunce precisano che il G.u.p., al cospetto di un quadro probatorio non suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito, deve emettere sentenza di proscioglimento anche nel caso in cui gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (così Sez. 4, n. 19179 del Ал 18/02/2016, De Salvo, Rv. 267250, nonché, sostanzialmente, Sez. 6, n. 17659 del 01/04/2015, Bellissimo, Rv. 263256). 4 Ciò posto, quando non siano concretamente prevedibili ulteriori sviluppi istruttori nel dibattimento, e sussistano ragionevoli dubbi sulla fondatezza dell'accusa, appare corretto concludere che il giudice dell'udienza preliminare debba pronunciare sentenza di non luogo a procedere. In questo senso, in particolare, sembra deporre la formula dell'art. 425 cod. proc. pen., che prevede il comma 3 in aggiunta al comma 1: costituisce infatti necessità logico- sistematica riconoscere alla disposizione di cui al comma 3 («Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio») un significato utile, che non sia quello correlato alla accertata esistenza di una causa di proscioglimento, rilevabile già a norma della previsione di cui al comma 1 («[...] quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (....), il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo»), e che, pertanto, abbia una proiezione applicativa ulteriore.
4.2. La sentenza impugnata, a sostegno delle sue conclusioni di proscioglimento della CI dalle accuse di abuso di ufficio e falso per difetto del dolo, ha evidenziato che non risultano elementi idonei ad indicare l'esistenza di una collusione o anche solo di una pregressa conoscenza tra la medesima CI e lo CH, che l'errore poteva essere agevolato dal fatto che il provvedimento del presidente del Tribunale di assegnazione della casa familiare non conteneva alcun riferimento all'autorimessa, e che l'accettazione sia della richiesta di trascrizione da parte della AT, sia della richiesta di "rettifica" da parte dello CH erano avvenuti ad opera degli impiegati VA Tarantini e LA TE, sicché era inutile anche procedere all'escussione di questi ultimi, interessati a sviare qualunque sospetto in relazione al loro operato. A fronte della disamina appena esposta, il ricorso non indica alcuna prova ulteriore da acquisire in dibattimento, limitandosi solo a rilevare, in termini assolutamente generici, che la presenza di tre parti civili costituite potrebbe implicare sviluppi istruttori, e a sottolineare che, comunque, la prova del dolo della CI potrebbe essere desunta dalla gravità delle violazioni commesse. In questo modo, viene ad invocarsi l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere sulla base di una diversa valutazione di un materiale istruttorio del quale, però, in concreto, non si indicano obiettive probabilità di sviluppo. In altri termini, il dibattimento è richiesto non per ottenere la formazione di elementi di prova contenutisticamente nuovi sulla base dei quali fondare il giudizio, bensì per conseguire una diversa valutazione di dati M conoscitivi contenutisticamente identici. 5 Ora, per le ragioni precedentemente rappresentate, il domandato sviluppo processuale deve ritenersi precluso dalla valutazione compiuta del giudice dell'udienza preliminare. Questi, infatti, in relazione al materiale probatorio evidenziato dal ricorrente come base sostanziale del richiesto giudizio dibattimentale, ha affermato, con motivazione non apodittica, né contraddittoria, né manifestamente illogica, la sussistenza di «un più che ragionevole dubbio in ordine all'effettiva malafede dell'imputata».
5. E' infondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui prospetta la mancata considerazione della configurabilità, a carico dello CH, del reato di abuso di ufficio per induzione in errore del pubblico ufficiale, a norma dell'art. 48 cod. pen., per ragioni di carattere sistematico. L'art. 48 cod. pen. prevede, con disposizione di carattere generale, che, per il fatto commesso per errore determinato dall'altrui inganno, risponde l'autore dell'inganno. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, trattasi di precetto applicabile anche nel caso di reati propri, presupponenti la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (cfr. Sez. 5, n. 35006 del 17/06/2015, Giampietri, Rv. 265019, in tema di falso ideologico in atto pubblico nonché Sez. 6, n. 39039 del 15/04/2013, Malvaso, Rv. 257096, in tema di peculato). In via del tutto incidentale, una decisione ha anche affermato l'ipotizzabilità, in astratto, e senza farne applicazione nella fattispecie concreta sottoposta al suo esame, dell'abuso d'ufficio per induzione in errore, quando difetti l'elemento psicologico in capo al pubblico ufficiale (così Sez. 6, n. 40303 del 08/07/2014, Zappia, Rv. 260465). La dottrina, tuttavia, risulta critica in ordine all'applicabilità di tale disposizione ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, osservando, generalmente, che queste tipologie di delitti costituiscono reati d'obbligo, nei quali il disvalore del fatto è connotato dall'abuso delle funzioni delle funzioni o del servizio esercitato, che impone come elemento imprescindibile la partecipazione dolosa dell'intraneus, e che, al più, in materia, potrebbe essere configurabile il delitto di truffa aggravata del privato ex art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Deve osservarsi che il problema assume connotazioni particolari con riferimento al delitto di abuso di ufficio, atteso che per la sua integrazione è necessario il dolo intenzionale del soggetto agente. Ed infatti, la decisione del legislatore di introdurre l'elemento dell'intenzionalità è stata determinata dall'esigenza di selezionare l'area del penalmente rilevante non solo in funzione del pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, e, quindi, An all'imparzialità ed al buon andamento della Pubblica amministrazione, ma anche 6 in considerazione del particolare atteggiamento psichico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, con la prescrizione della necessità di uno specifico e peculiare coefficiente di colpevolezza in deroga all'ordinario criterio di imputazione di cui agli artt. 42 e 43 cod. pen. Risulta perciò ragionevole inferire la necessità che, ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 323 cod. pen., il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio procuri, o concorra nel procurare, l'evento di danno o di vantaggio ingiusto non solo con la sua partecipazione materiale, ma anche agendo intenzionalmente a tal fine. Le ragioni di ordine sistematico appena indicate impediscono, quindi, in radice, la configurabilità a carico dello CH della fattispecie di abuso di ufficio per induzione in errore del pubblico ufficiale, a norma dell'art. 48 cod. pen.
6. All'infondatezza dei motivi dedotti segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 novembre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo Retimle Vincenzo Rotundo Autor. M Antonio Corbo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 DIC 2016 DICASS IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito 7