Sentenza 13 dicembre 2011
Massime • 1
Qualora nel dibattimento dinanzi al giudice di pace le funzioni di P.M. siano esercitate da un dottore in giurisprudenza iscritto al secondo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'effettività e la regolarità di tale iscrizione, la cui mancanza comporterebbe la nullità della sentenza, devono presumersi fino a prova contraria, prove di cui è onerato il ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/12/2011, n. 2395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2395 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 13/12/2011
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 2047
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 23435/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI OV, N. IL 10/06/1944
avverso la sentenza n. 10006/2008 TRIBUNALE di PRATO, del 16/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI.
udito il Procuratore Generale in persona Cons. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Prato ha confermato la sentenza resa dal giudice di pace che dichiarava NA VA colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., per aver omesso di concedere la dovuta precedenza ai veicoli favoriti, in tal modo venendo a collisione con il ciclomotore condotto da NI EO e cagionando a quest'ultimo lesioni personali, e lo condannava alla multa di Euro 1200 di multa e al pagamento delle spese processuali.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. Sostiene che si sarebbe dovuta ravvisare la nullità dell'udienza tenuta dal giudice di pace di Prato il 20.3.2008, nella quale erano stati escussi i testi, e di tutti gli atti conseguenti, compresa la sentenza di condanna e la sentenza di appello. Nullità derivante dalla circostanza che a tale udienza aveva partecipato un rappresentante del pubblico ministero non legittimato. Non erano stati rispettati i requisiti previsti dal R.D. n. 12 del 1942, artt.72 e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Risulta dalla sentenza impugnata che all'udienza del 20.3.2008 le funzioni di pubblico ministero erano state svolte, come annotato nel verbale di udienza, dal Dott. Severino, nominativo al quale la difesa dell'imputato aveva sostenuto che non corrispondeva alcun pubblico ministero, togato ovvero onorario, ne', secondo quanto comunicato dall'Università di Firenze,-, alcun soggetto iscritto al secondo anno della scuola di specializzazione forense. Il tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova sulla attualità della non iscrizione alla scuola di specializzazione, rilevando che la risposta fornita dall'Università degli Studi di Firenze, in data 11.2.2010, affermava che "altri nominativi (sui quali pure vi era stata richiesta da parte del difensore) risultano iscritti", e tale attestazione era limitata al presente e quindi inidonea ad offrire la prova certa della circostanza contestata dal difensore, e cioè della non iscrizione del predetto dott. Severino alla Scuoia di specializzazione nella diversa data del 20.3.2008. Aggiungeva che poiché (Cass. Sentenza n. 10523 del 1999) vi è una presunzione di legittimità che assiste gli atti processuali fino a prova contraria, prova che nella specie non era stata fornita, si doveva ritenere regolare lo svolgimento dell'udienza.
Con il presente ricorso il difensore sostiene che la circostanza che il Tribunale ha ritenuto non provata era invece provata e che il principio richiamato non sarebbe applicabile in quanto reso in una diversa situazione, quella cioè di mancata esibizione della delega. Entrambi i motivi sono infondati.
Quanto al primo, non sembra che l'interpretazione che il Tribunale ha dato della risposta fornita dall'Università di Firenze sia censurabile, e lo stesso ricorrente non fornisce precisi elementi dai quali si dovrebbe diversamente ritenere. Quanto al secondo, il principio richiamato dal Tribunale, secondo cui gli atti processuali sono assistiti da legittimità, se pure affermato generalmente in procedimenti in cui si faceva questione della allegazione della delega (da ultimo, sez. 5, 13.5.2010 n. 32728 rv. 24815), ha però valenza generale, essendo applicazione del disposto dell'art. 187 c.p.p., secondo cui sono oggetto di prova (il cui onere evidentemente
è a carico di chi eccepisce) i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.
Spettava pertanto al ricorrente dimostrare la mancanza del requisito della attualità della iscrizione alla scuola di specializzazione, prova che, per quanto sopra detto, non è stata fornita.
2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2012