Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 1
Non è idonea a dimostrare l'assoluta impossibilità a comparire nel dibattimento una certificazione medica che, per la sua illeggibilità, non consenta di individuare la patologia da cui è affetto l'imputato, ne', in tal caso, è obbligo del giudice disporre accertamenti fiscali al fine di integrare l'insufficiente documentazione prodotta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/1998, n. 10731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10731 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LA CAVA Presidente del 22.9.98
Dott. Pietro Antonio SIRENA Consigliere SENTENZA
Dott. Giacinto CIANCAGLINI Consigliere N.876
Dott. Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Michele BESSON Consigliere N.10887/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VI IU, nato a [...], il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, sezione I penale, in data 3 dicembre 1997. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Elena Paciotti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, osserva:
in fatto e in diritto
Con sentenza del 13 gennaio 1994, il Tribunale di Foggia dichiarò VI IU responsabile del delitto di tentata estorsione in pregiudizio di AT RL, e lo condannò alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e di lire 1.000.000 di multa.
Contro tale provvedimento l'imputato propose rituale impugnazione. ma la Corte di appello di Bari, con sentenza del 3 dicembre 1997, respinse il mezzo di gravame.
Ricorre per cassazione il difensore del VI deducendo:
a) nullità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio del dibattimento per impedimento dell'imputato per totale difetto di motivazione nonché per violazione di legge;
secondo il ricorrente i giudici della Corte di appello di Bari avrebbero errato a rigettare l'istanza proposta nell'interesse del prevenuto, affermando che non era chiara la malattia da cui era affetto, e malgrado fosse evidente che il VI aveva una febbre alta, con una temperatura di 39.5^.
b) Nullità della sentenza per difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il ricorrente assume che prendendo in attento esame gli atti acquisiti durante l'istruttoria formale, condotta in base alle norme dell'abrogato codice di rito, ed in particolare la denuncia della persona offesa, i giudici del merito avrebbero dovuto concludere per l'innocenza del VI
c) Nullità della sentenza per difetto di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Tali doglianze sono state, poi, ulteriormente ribadite nei motivi aggiunti ritualmente depositati dal difensore del prevenuto, nei quali si è anche dedotta la nullità della sentenza per mancata assunzione della testimonianza di NE VI e GR AN, ritenuta una prova decisiva.
Le censure sono infondate.
In ordine alla prima di esse, la Corte osserva che è onere dell'imputato provare - anche a mezzo del difensore - che la sua assenza al dibattimento è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore.
A tale onere ben può adempiersi con la produzione di un certificato medico, idoneo a dimostrare che l'imputato è affetto da una malattia, la cui gravità è tale da rendergli impossibile la presentazione innanzi ai giudici;
ma perché una certificazione medica sia idonea a tale scopo esse deve essere leggibile. Nella fattispecie, il certificato medico prodotto dal difensore del VI - come hanno affermato i giudici della Corte di appello di Bari - è in larga misura illeggibile e, in ogni caso, non si riesce ad individuare la malattia da cui l'imputato sarebbe stato affetto;
nè il difensore di quest'ultimo, al dibattimento, ha chiarito la natura della pretesa infermità del suo assistito.
Dunque, correttamente i giudici del secondo grado hanno affermato che non vi era la prova dell'impedimento assoluto, tale non essendo una semplice febbre (unico elemento chiaro della certificazione), alla quale è agevole rimediare con antipiretici.
Nè, infine, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento dell'imputato a comparire al dibattimento, al fine di completare la insufficiente documentazione prodotta, così come sostenuto dal ricorrente (cfr.: Cass. pen., sez. I, 2 aprile 1990, Sforza). Quanto alla seconda censura, la Corte osserva che, il ricorrente, attraverso la pretestuosa deduzione di un'asserita carenza di motivazione della sentenza di merito, ha tentato di ottenere una rivalutazione delle prove, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto;
e tale giudizio, per costante giurisprudenza di questa Corte, è sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione. Con riferimento alla terza doglianza, osserva la Corte che i giudici della Corte di appello di Bari hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione, in favore del ricorrente, del beneficio di cui all'articolo 62 bis C.P.; essi hanno, infatti, affermato che non ritenevano di concedere al VI le circostanze attenuanti generiche per la gravità dei fatti da costui commessi.
Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 C.P., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse. Ed ancora, con riferimento alla misura della pena irrogata, va rilevato che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte "non è necessario che vengano richiamate tutte le circostanze indicate nell'articolo 133 C.P. qualora sia stata inflitta una pena media. L'uso delle espressioni "pena congrua" o "adeguata" o "equa" e simili da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio" (Cass. pen., sez. IV, 16 giugno 1981, Calvo). Ed a tale giurisprudenza si sono conformati i giudici del merito. Infine, quanto alla censura di nullità della sentenza per mancata assunzione di prove decisive, si osserva che in grado di appello il difensore dell'imputato aveva richiesto, nei motivi aggiunti, la rinnovazione del dibattimento.
Sennonché, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "la rinnovazione del dibattimento in appello è istituto di carattere eccezionale perché in tale grado di giudizio deve presumersi che l'indagine istruttoria sia ormai completa. Pertanto non basta la ipotetica attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione del punto controverso per obbligare il giudice di secondo grado a disporre la richiesta rinnovazione, occorrendo invece che il giudice ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Ne deriva che detta rinnovazione del dibattimento costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice dell'impugnazione, il cui giudizio al riguardo è sottratto al sindacato di legittimità, se adeguatamente motivato" (Cass. pen., sez. feriale, 29 luglio 1993, Giuffrida;
ma cfr. anche: Cass. pen., Sez. un., 24 gennaio 1996, Panigoni).
Ebbene, nella specie, i giudici della Corte di appello di Bari si sono uniformati a tale giurisprudenza, chiarendo che i giudici del primo grado avevano ampiamente istruito la vicenda e che la richiesta di ascoltare altri due testimoni risultava, pertanto, del tutto inutile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, deliberato in camera di consiglio, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1998