Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 23/04/2026, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00467/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2017, proposto da
OV IN con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Corrado De Simone e Chiara De Simone che la rappresentano e difendono nel presente giudizio
contro
COMUNE DI SABAUDIA, in persona del Sindaco p.t. - non costituito in giudizio
nei confronti
REGIONE LAZIO, in persona del presidente p.t. - non costituita in giudizio
per l'annullamento
del diniego n. 180 del 17/10/16 con cui il Comune di Sabaudia ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata il 12/03/04 con prot. n. 5840 fascicolo n. 59.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026;
Considerato che:
- in data 05/03/26 la parte ricorrente ha depositato il provvedimento prot. n. 1914 del 19/01/17 con cui il Comune di Sabaudia ha annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/90 (così più propriamente qualificato l’atto in esame nonostante la menzione, ivi presente, di “revoca” la quale non è coerente con le ragioni e gli effetti del provvedimento), l’atto impugnato nel presente giudizio;
- tale annullamento è pienamente satisfattivo dell’interesse della parte ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere;
- sussistono, poi, giusti motivi (anche alla luce dell’evoluzione procedimentale della vicenda e del repentino annullamento in autotutela dell’atto impugnato) per dichiarare l’irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definendo il giudizio, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara l’irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente
LO VI, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LO VI | LA AL |
IL SEGRETARIO