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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/12/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco AN, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il provvedimento con cui ha disposto che l'udienza del 2.12.2025 fosse sostituita dalla trattazione scritta e viste le note delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 128/25 RGL promossa da
, cod. fisc. , con domicilio eletto a Parte_1 C.F._1
Massa presso lo studio dell'avv. Elena Bertocchi (PEC
che lo rappresenta e difende per procura Email_1 depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Astegiano (PEC
e dall'avv. Paola Brugnoli (PEC Email_2
per procure generali convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Patologia spalle caso n. 514349940 del CP_1
10.05.2018: accertare e dichiarare che al derivava la Parte_1 malattia professionale denunciata alle spalle, come descritta, conseguente allo svolgimento di attività lavorativa di movimentazione carichi con sovraccarico biomeccanico, impegno di forza e posture incongrue a carico arti superiori, lavorazioni sopra il livello delle spalle, movimenti ripetitivi a carico delle spalle, vibrazioni sistema mano braccio, guida mezzi pesanti e da movimento terra;
accertare e dichiarare che a causa dell'attività svolta
1 derivava malattia professionale ed danno biologico permanente nella misura del 8% o nella differente misura, superiore o inferiore, che risulterà di giustizia dagli accertamenti espletandi. Condannare, per l'effetto, , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennizzo di danno biologico pari al 8% o in altra differente misura maggiore che risulterà equa dall'espletanda istruttoria, tramite liquidazione in capitale con le maggiorazioni di legge o costituzione/aggiornamento di rendita in corso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza accertanda all'effettivo soddisfo, tenuto conto del cumulo dei vari danni biologici oggetto di causa ed eventuali pregressi lavorativi. Condannare , in ogni caso, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese e competenze di lite, con spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre eventuali spese di CTU, onorari legali stragiudiziali (euro 210,00), ed ulteriori eventuali occorrende da documentarsi. Patologia ginocchia caso n. 514349941 del CP_1
10.05.2018: accertare e dichiarare che al derivava la Parte_1 malattia professionale denunciata alle ginocchia, come descritta, conseguente allo svolgimento di attività lavorativa di movimentazione carichi con sovraccarico biomeccanico, impegno di forza e posture incongrue a carico arti inferiori, lavorazioni con appoggio prolungato sul ginocchio e passaggio continuo da posizione accovacciata a quella eretta, guida mezzi pesanti e movimentazione terra, vibrazioni;
accertare e dichiarare che a causa dell'attività svolta derivava malattia professionale ed danno biologico permanente nella misura del 8% o nella differente misura, superiore o inferiore, che risulterà di giustizia dagli accertamenti espletandi. Condannare, per l'effetto, , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennizzo di danno biologico pari al 8% o in altra differente misura maggiore che risulterà equa dall'espletanda istruttoria, tramite liquidazione in capitale con le maggiorazioni di legge o costituzione/aggiornamento di rendita in corso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza accertanda all'effettivo soddisfo, tenuto conto del cumulo dei vari danni biologici oggetto di causa
2 ed eventuali pregressi lavorativi. Condannare , in ogni caso, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese e competenze di lite, con spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre eventuali spese di CTU, onorari legali stragiudiziali (euro 210,00), ed ulteriori eventuali occorrende da documentarsi”.
Per : “Nel merito e in via principale 1) Respingersi il ricorso in quanto CP_1 infondato. 2) Spese legali come per legge”. consequenziale pronuncia in ordine alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.1.2025 , titolare di impresa Parte_1 edile, dopo aver presentato senza esito domanda amministrativa il
10.5.2018, affermandosi affetto da patologie alle spalle e alle ginocchia di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico, previa unificazione con i pregressi riconosciuti pari al 22%.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
2. Il consulente ha motivatamente riferito:
“Le patologie denunciate dal SI , ovvero la gonartrosi, Parte_1 la condropatia bilaterale e la tendinosi/artrosi delle spalle, non rientrano tra le malattie professionali tabellate per la generica mansione di muratore. In questi casi, la giurisprudenza e la normativa vigente prevedono che l'onere della prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia incomba sul lavoratore. Per ottenere il riconoscimento, è necessario dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione al rischio professionale,
l'esistenza di un nesso di causalità tra tale esposizione e la malattia, e la capacità lesiva dell'agente patogeno. Tale prova deve essere supportata da evidenze scientifiche e, ove possibile, dalla ragionevole esclusione di altre cause. Nesso Causale per le GI (Condropatia e Artrosi
Bilaterale): L' ha rigettato la domanda relativa alle ginocchia CP_1 sostenendo l'assenza di uno "specifico rischio" per un muratore generico e qualificando la patologia come comune degenerazione. Tuttavia,
l'anamnesi lavorativa del SI descrive mansioni che vanno ben Pt_1 oltre la generica attività di muratore, includendo "posa in opera pavimenti"
e "piastrellature orizzontali e verticali". Queste attività sono riconosciute
3 dalla letteratura scientifica come fattori di rischio qualificati per l'insorgenza di gonartrosi e condropatia. Sebbene l'artrosi e la condropatia siano patologie degenerative legate all'età avanzata (il SI ha 81 Pt_1 anni), la lunga durata (oltre 50 anni) e l'intensità dell'esposizione a questi specifici fattori di rischio lavorativi hanno verosimilmente accelerato e aggravato il processo degenerativo, rendendolo sintomatico e menomante. La natura degenerativa della patologia non esclude il nesso causale professionale, purché l'attività lavorativa abbia agito come concausa efficiente e determinante nel processo patogenetico, contribuendo in modo significativo al danno. Pertanto, si può affermare che le mansioni specifiche svolte dal SI , in particolare quelle Pt_1 che richiedevano posture incongrue e movimenti ripetuti delle ginocchia, abbiano avuto un ruolo concausale nell'insorgenza o nell'aggravamento delle patologie alle ginocchia. Nesso Causale per le Spalle (Tendinosi e
Artrosi): Anche per le spalle, l ha escluso il nesso causale, CP_1 definendo l'artrosi scapolo-omerale come una patologia aspecifica e non correlata epidemiologicamente a rischi professionali per un muratore generico. Tuttavia, l'anamnesi lavorativa del SI descrive Pt_1 mansioni che comportano un significativo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. In particolare, la "rimozione e stesura intonaci, piastrellature orizzontali e verticali," la "conduzione mezzi da movimento terra," e l'uso costante di "martello pneumatico, martelletti elettrici, trapani, flessibili" implicano "movimenti ripetuti a carico della spalla, eseguiti con impegno di forza e con il mantenimento di posture prolungate". Inoltre, l'uso di tali strumenti espone a "vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio". La letteratura scientifica riconosce la tendinopatia della cuffia dei rotatori come una delle patologie più comuni a carico della spalla, spesso correlata a movimenti ripetitivi, impegno di forza e posture incongrue, e può essere aggravata dalle vibrazioni. L'artrosi della spalla, a sua volta, è frequentemente associata alle tendinopatie della cuffia dei rotatori. Il
SI presenta una complessa storia di patologia alla spalla Pt_1 sinistra, con plurimi interventi chirurgici e l'impianto di una protesi inversa nel 2016, antecedente alla domanda amministrativa. Questo indica
4 l'esistenza di preesistenze extralavorative significative a carico della spalla sinistra. Tuttavia, la documentazione clinica più recente, in particolare la
RM della spalla destra del 06.05.2022, evidenzia un "marcato quadro di tendinosi del sottospinato" e una "piccola lesione inserzionale" del sovraspinato anche nella spalla destra, oltre a diffuse alterazioni degenerative. Questo suggerisce un coinvolgimento bilaterale e progressivo delle spalle. In questi casi, il ruolo dell'attività lavorativa non è necessariamente quello di causa esclusiva della patologia, ma di concausa o fattore aggravante di un quadro degenerativo preesistente o multifattoriale. L'esposizione prolungata ai rischi biomeccanici (movimenti ripetuti, impegno di forza) e vibrazionali ha contribuito all'aggravamento e alla sintomatologia delle condizioni artrosiche e tendinopatiche. Pertanto, nonostante la grave preesistenza alla spalla sinistra, il quadro bilaterale complessivo e, in particolare, la tendinopatia documentata alla spalla destra, possono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in parte, all'esposizione lavorativa di lungo corso. Il contributo lavorativo si configura come un'accelerazione o un'esacerbazione sintomatica del processo degenerativo. La valutazione del danno biologico è stata condotta ai sensi del D. Lgs. 38/2000, che sulla base dell'esame clinico, della documentazione sanitaria acquisita e delle considerazioni eziopatogenetiche esposte consentono di attribuire le seguenti percentuali di Invalidità Permanente (IP) per le tecnopatie denunciate: Condropatia e artrosi ginocchia bilaterale con scarso impaccio motorio: 2% (due per cento). Note artrosiche alle spalle su preesistenze extralavorative a sinistra: 1% (uno per cento). Il quesito richiede di procedere all'eventuale unificazione delle percentuali invalidanti. Il SI presenta un Pt_1 danno biologico preesistente già riconosciuto dall' pari al 22%. Per CP_1
l'unificazione di infermità plurime coesistenti, la metodologia medico-legale consolidata prevede l'applicazione della formula di Balthazard, con cui si ottiene una percentuale invalidante complessiva unificata pari al 24%
(ventiquattro per cento). La decorrenza di tale valutazione è da identificarsi nell'epoca della domanda amministrativa, ovvero il 10.05.2018, quanto il quadro clinico era già oggettivabile e documentato”.
5 3. Il ricorrente ha accettato le conclusioni peritali.
L' si è limitato a contestarle genericamente, senza muovere alcuna CP_1 puntuale critica.
In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali, che ritiene logiche e persuasive.
4. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento della maggior rendita spettante al ricorrente in conseguenza della chiesta unificazione, quantificata secondo legge e con la decorrenza di legge, oltre gli accessori spettanti per i crediti previdenziali.
5. La riduzione molto consistente dell'invalidità riconosciuta dal consulente
(2% + 1%) rispetto a quella dedotta in ricorso (8% + 8%) giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
Nel resto le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione 5201/26000 euro come indicato in ricorso e non contestato dall' , equa riduzione sui valori medi per la semplicità CP_1 della controversia), oltre i chiesti compensi per documentate attività stragiudiziali propedeutiche.
Le spese di consulenza invece nei rapporti interni gravano in via definitiva sull' per soccombenza prevalente. CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a costituire a favore di la maggior rendita Parte_1 parametrata a un'invalidità complessiva del 24%, quantificata secondo legge, con la decorrenza di legge, e a pagargli i relativi ratei, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla scadenza dei singoli ratei se successiva, compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente i restanti due terzi che liquida, già in frazione, in € 1.798,00 per compensi,
6 oltre € 140,00 per attività stragiudiziali propedeutiche, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
La Spezia, 3.12.2025
Il giudice
Marco AN
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Marco AN, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il provvedimento con cui ha disposto che l'udienza del 2.12.2025 fosse sostituita dalla trattazione scritta e viste le note delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 128/25 RGL promossa da
, cod. fisc. , con domicilio eletto a Parte_1 C.F._1
Massa presso lo studio dell'avv. Elena Bertocchi (PEC
che lo rappresenta e difende per procura Email_1 depositata in via telematica con il ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Astegiano (PEC
e dall'avv. Paola Brugnoli (PEC Email_2
per procure generali convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: “Patologia spalle caso n. 514349940 del CP_1
10.05.2018: accertare e dichiarare che al derivava la Parte_1 malattia professionale denunciata alle spalle, come descritta, conseguente allo svolgimento di attività lavorativa di movimentazione carichi con sovraccarico biomeccanico, impegno di forza e posture incongrue a carico arti superiori, lavorazioni sopra il livello delle spalle, movimenti ripetitivi a carico delle spalle, vibrazioni sistema mano braccio, guida mezzi pesanti e da movimento terra;
accertare e dichiarare che a causa dell'attività svolta
1 derivava malattia professionale ed danno biologico permanente nella misura del 8% o nella differente misura, superiore o inferiore, che risulterà di giustizia dagli accertamenti espletandi. Condannare, per l'effetto, , CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennizzo di danno biologico pari al 8% o in altra differente misura maggiore che risulterà equa dall'espletanda istruttoria, tramite liquidazione in capitale con le maggiorazioni di legge o costituzione/aggiornamento di rendita in corso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza accertanda all'effettivo soddisfo, tenuto conto del cumulo dei vari danni biologici oggetto di causa ed eventuali pregressi lavorativi. Condannare , in ogni caso, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese e competenze di lite, con spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre eventuali spese di CTU, onorari legali stragiudiziali (euro 210,00), ed ulteriori eventuali occorrende da documentarsi. Patologia ginocchia caso n. 514349941 del CP_1
10.05.2018: accertare e dichiarare che al derivava la Parte_1 malattia professionale denunciata alle ginocchia, come descritta, conseguente allo svolgimento di attività lavorativa di movimentazione carichi con sovraccarico biomeccanico, impegno di forza e posture incongrue a carico arti inferiori, lavorazioni con appoggio prolungato sul ginocchio e passaggio continuo da posizione accovacciata a quella eretta, guida mezzi pesanti e movimentazione terra, vibrazioni;
accertare e dichiarare che a causa dell'attività svolta derivava malattia professionale ed danno biologico permanente nella misura del 8% o nella differente misura, superiore o inferiore, che risulterà di giustizia dagli accertamenti espletandi. Condannare, per l'effetto, , in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di indennizzo di danno biologico pari al 8% o in altra differente misura maggiore che risulterà equa dall'espletanda istruttoria, tramite liquidazione in capitale con le maggiorazioni di legge o costituzione/aggiornamento di rendita in corso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza accertanda all'effettivo soddisfo, tenuto conto del cumulo dei vari danni biologici oggetto di causa
2 ed eventuali pregressi lavorativi. Condannare , in ogni caso, a CP_1 rifondere al ricorrente le spese e competenze di lite, con spese generali,
IVA e CPA come per legge, oltre eventuali spese di CTU, onorari legali stragiudiziali (euro 210,00), ed ulteriori eventuali occorrende da documentarsi”.
Per : “Nel merito e in via principale 1) Respingersi il ricorso in quanto CP_1 infondato. 2) Spese legali come per legge”. consequenziale pronuncia in ordine alle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 31.1.2025 , titolare di impresa Parte_1 edile, dopo aver presentato senza esito domanda amministrativa il
10.5.2018, affermandosi affetto da patologie alle spalle e alle ginocchia di origine professionale ha chiesto l'indennizzo del danno biologico, previa unificazione con i pregressi riconosciuti pari al 22%.
L' resiste, contestando il rischio. CP_1
2. Il consulente ha motivatamente riferito:
“Le patologie denunciate dal SI , ovvero la gonartrosi, Parte_1 la condropatia bilaterale e la tendinosi/artrosi delle spalle, non rientrano tra le malattie professionali tabellate per la generica mansione di muratore. In questi casi, la giurisprudenza e la normativa vigente prevedono che l'onere della prova del nesso causale tra l'attività lavorativa e la patologia incomba sul lavoratore. Per ottenere il riconoscimento, è necessario dimostrare l'esistenza della malattia, l'esposizione al rischio professionale,
l'esistenza di un nesso di causalità tra tale esposizione e la malattia, e la capacità lesiva dell'agente patogeno. Tale prova deve essere supportata da evidenze scientifiche e, ove possibile, dalla ragionevole esclusione di altre cause. Nesso Causale per le GI (Condropatia e Artrosi
Bilaterale): L' ha rigettato la domanda relativa alle ginocchia CP_1 sostenendo l'assenza di uno "specifico rischio" per un muratore generico e qualificando la patologia come comune degenerazione. Tuttavia,
l'anamnesi lavorativa del SI descrive mansioni che vanno ben Pt_1 oltre la generica attività di muratore, includendo "posa in opera pavimenti"
e "piastrellature orizzontali e verticali". Queste attività sono riconosciute
3 dalla letteratura scientifica come fattori di rischio qualificati per l'insorgenza di gonartrosi e condropatia. Sebbene l'artrosi e la condropatia siano patologie degenerative legate all'età avanzata (il SI ha 81 Pt_1 anni), la lunga durata (oltre 50 anni) e l'intensità dell'esposizione a questi specifici fattori di rischio lavorativi hanno verosimilmente accelerato e aggravato il processo degenerativo, rendendolo sintomatico e menomante. La natura degenerativa della patologia non esclude il nesso causale professionale, purché l'attività lavorativa abbia agito come concausa efficiente e determinante nel processo patogenetico, contribuendo in modo significativo al danno. Pertanto, si può affermare che le mansioni specifiche svolte dal SI , in particolare quelle Pt_1 che richiedevano posture incongrue e movimenti ripetuti delle ginocchia, abbiano avuto un ruolo concausale nell'insorgenza o nell'aggravamento delle patologie alle ginocchia. Nesso Causale per le Spalle (Tendinosi e
Artrosi): Anche per le spalle, l ha escluso il nesso causale, CP_1 definendo l'artrosi scapolo-omerale come una patologia aspecifica e non correlata epidemiologicamente a rischi professionali per un muratore generico. Tuttavia, l'anamnesi lavorativa del SI descrive Pt_1 mansioni che comportano un significativo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. In particolare, la "rimozione e stesura intonaci, piastrellature orizzontali e verticali," la "conduzione mezzi da movimento terra," e l'uso costante di "martello pneumatico, martelletti elettrici, trapani, flessibili" implicano "movimenti ripetuti a carico della spalla, eseguiti con impegno di forza e con il mantenimento di posture prolungate". Inoltre, l'uso di tali strumenti espone a "vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano braccio". La letteratura scientifica riconosce la tendinopatia della cuffia dei rotatori come una delle patologie più comuni a carico della spalla, spesso correlata a movimenti ripetitivi, impegno di forza e posture incongrue, e può essere aggravata dalle vibrazioni. L'artrosi della spalla, a sua volta, è frequentemente associata alle tendinopatie della cuffia dei rotatori. Il
SI presenta una complessa storia di patologia alla spalla Pt_1 sinistra, con plurimi interventi chirurgici e l'impianto di una protesi inversa nel 2016, antecedente alla domanda amministrativa. Questo indica
4 l'esistenza di preesistenze extralavorative significative a carico della spalla sinistra. Tuttavia, la documentazione clinica più recente, in particolare la
RM della spalla destra del 06.05.2022, evidenzia un "marcato quadro di tendinosi del sottospinato" e una "piccola lesione inserzionale" del sovraspinato anche nella spalla destra, oltre a diffuse alterazioni degenerative. Questo suggerisce un coinvolgimento bilaterale e progressivo delle spalle. In questi casi, il ruolo dell'attività lavorativa non è necessariamente quello di causa esclusiva della patologia, ma di concausa o fattore aggravante di un quadro degenerativo preesistente o multifattoriale. L'esposizione prolungata ai rischi biomeccanici (movimenti ripetuti, impegno di forza) e vibrazionali ha contribuito all'aggravamento e alla sintomatologia delle condizioni artrosiche e tendinopatiche. Pertanto, nonostante la grave preesistenza alla spalla sinistra, il quadro bilaterale complessivo e, in particolare, la tendinopatia documentata alla spalla destra, possono essere ragionevolmente ricondotti, almeno in parte, all'esposizione lavorativa di lungo corso. Il contributo lavorativo si configura come un'accelerazione o un'esacerbazione sintomatica del processo degenerativo. La valutazione del danno biologico è stata condotta ai sensi del D. Lgs. 38/2000, che sulla base dell'esame clinico, della documentazione sanitaria acquisita e delle considerazioni eziopatogenetiche esposte consentono di attribuire le seguenti percentuali di Invalidità Permanente (IP) per le tecnopatie denunciate: Condropatia e artrosi ginocchia bilaterale con scarso impaccio motorio: 2% (due per cento). Note artrosiche alle spalle su preesistenze extralavorative a sinistra: 1% (uno per cento). Il quesito richiede di procedere all'eventuale unificazione delle percentuali invalidanti. Il SI presenta un Pt_1 danno biologico preesistente già riconosciuto dall' pari al 22%. Per CP_1
l'unificazione di infermità plurime coesistenti, la metodologia medico-legale consolidata prevede l'applicazione della formula di Balthazard, con cui si ottiene una percentuale invalidante complessiva unificata pari al 24%
(ventiquattro per cento). La decorrenza di tale valutazione è da identificarsi nell'epoca della domanda amministrativa, ovvero il 10.05.2018, quanto il quadro clinico era già oggettivabile e documentato”.
5 3. Il ricorrente ha accettato le conclusioni peritali.
L' si è limitato a contestarle genericamente, senza muovere alcuna CP_1 puntuale critica.
In assenza di ulteriori specifiche contestazioni, il giudice fa proprie le risultanze peritali, che ritiene logiche e persuasive.
4. La domanda, quindi, si accoglie, con riconoscimento della maggior rendita spettante al ricorrente in conseguenza della chiesta unificazione, quantificata secondo legge e con la decorrenza di legge, oltre gli accessori spettanti per i crediti previdenziali.
5. La riduzione molto consistente dell'invalidità riconosciuta dal consulente
(2% + 1%) rispetto a quella dedotta in ricorso (8% + 8%) giustifica la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
Nel resto le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si CP_1 liquidano come in dispositivo con riferimento al DM 55/14 (tabella previdenziale, scaglione 5201/26000 euro come indicato in ricorso e non contestato dall' , equa riduzione sui valori medi per la semplicità CP_1 della controversia), oltre i chiesti compensi per documentate attività stragiudiziali propedeutiche.
Le spese di consulenza invece nei rapporti interni gravano in via definitiva sull' per soccombenza prevalente. CP_1
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna l , in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a costituire a favore di la maggior rendita Parte_1 parametrata a un'invalidità complessiva del 24%, quantificata secondo legge, con la decorrenza di legge, e a pagargli i relativi ratei, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dal 121° giorno dalla domanda amministrativa o dalla scadenza dei singoli ratei se successiva, compensa le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere al ricorrente i restanti due terzi che liquida, già in frazione, in € 1.798,00 per compensi,
6 oltre € 140,00 per attività stragiudiziali propedeutiche, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende;
nei rapporti interni, pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
La Spezia, 3.12.2025
Il giudice
Marco AN
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