Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 07/04/2026, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14576/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14576 del 2025, proposto da
F.I.S.A. - Federazione Italiana Salvamento Acquatico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, Daniela Amati, con domicilio digitale come in atti;
contro
Capitaneria di Porto di Napoli, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Nazionale Nuoto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Federazione Italiana Nuoto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ignazio Tranquilli, Francesca Saracci, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registro ufficiale u. 0109319 del 12.08.2025, con la quale la Federazione Italiana Salvamento Acquatico è stata diffidata «a procedere, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della presente, all’annullamento del corso svolto presso l’affiliazione di SO NA (NA), con contestuale ritiro degli attestati rilasciati e di ogni ulteriore atto connesso e/o discendente»;
- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, pubblicato in G.U. 27 giugno 2024 n. 149, «Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti
», quale atto presupposto alla diffida;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Napoli, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, della Federazione Nazionale Nuoto e della Federazione Italiana Nuoto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IO OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la Federazione Italiana Salvamento Acquatico, ente operante nel settore della formazione al salvamento acquatico e del rilascio dei brevetti professionali di assistente bagnanti, ha impugnato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, registro ufficiale n. 109319 del 12 agosto 2025, con la quale l’amministrazione ha diffidato la ricorrente a procedere, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, all’annullamento del corso di formazione per assistenti bagnanti svolto presso l’affiliazione di SO NA (NA), con contestuale ritiro degli attestati rilasciati e di ogni ulteriore atto connesso.
2. Con il medesimo ricorso la Federazione ricorrente ha altresì impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 maggio 2024, n. 85, recante il “Regolamento per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2024.
3. La ricorrente espone di essere ente autorizzato sin dal 2010 al rilascio del brevetto professionale di assistente bagnanti e di aver svolto nel tempo una stabile attività di formazione nel settore del salvamento acquatico.
4. Secondo quanto dedotto nel ricorso, il decreto ministeriale n. 85 del 2024 avrebbe introdotto un nuovo assetto regolatorio volto a ridefinire i requisiti organizzativi e professionali richiesti agli enti formatori, prevedendo, tra l’altro, che le attività didattiche e le commissioni esaminatrici debbano avvalersi di tecnici sportivi in possesso di specifiche qualifiche rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) del CONI.
5. La ricorrente lamenta che tale assetto regolatorio determinerebbe un effetto distorsivo del mercato della formazione nel settore del salvamento acquatico, in quanto la qualifica tecnica richiesta sarebbe in concreto rilasciata esclusivamente nell’ambito della Federazione Italiana Nuoto, con conseguente dipendenza degli altri enti operanti nel settore dall’apporto tecnico proveniente da un soggetto concorrente.
6. Con specifico riferimento alla diffida impugnata, la ricorrente deduce che l’atto ministeriale sarebbe stato adottato in violazione della disciplina transitoria prevista dal medesimo decreto ministeriale, che consentiva agli enti già autorizzati secondo la normativa previgente di continuare a svolgere l’attività formativa per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento.
7. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’amministrazione avrebbe illegittimamente applicato il nuovo regime regolatorio ad un’attività formativa svolta nel corso del periodo transitorio, impedendo la prosecuzione dell’attività secondo la disciplina previgente.
8. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Federazione Italiana Nuoto e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, contestando la fondatezza delle censure e sollevando diverse eccezioni pregiudiziali.
9. In particolare, le parti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è diretto avverso il decreto ministeriale n. 85 del 2024, in quanto proposto oltre il termine decadenziale previsto per l’impugnazione degli atti regolamentari.
10. È stata inoltre dedotta la carenza di interesse della ricorrente alla coltivazione del ricorso, sul presupposto che la Federazione avrebbe successivamente presentato istanza di autorizzazione ai sensi del medesimo decreto ministeriale, ottenendola con provvedimento dell’amministrazione competente.
11. Le controparti hanno infine sostenuto che la diffida impugnata non avrebbe natura provvedimentale e che essa si limiterebbe a richiamare la ricorrente al rispetto della disciplina vigente.
12. All’udienza del 25 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata dalle parti resistenti in ordine alla ricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è diretto avverso il decreto ministeriale n. 85 del 29 maggio 2024.
14. L’eccezione è fondata.
15. Il regolamento impugnato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 27 giugno 2024 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2024.
16. Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato soltanto in data 11 settembre 2025, ossia a distanza di oltre un anno dalla pubblicazione del decreto.
17. Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’impugnazione degli atti regolamentari deve essere proposta nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla loro pubblicazione, ove le disposizioni contenute nell’atto siano immediatamente lesive della sfera giuridica del soggetto interessato.
18. Nel caso di specie, le disposizioni censurate risultano immediatamente desumibili dal contenuto del regolamento e non presuppongono l’adozione di successivi atti applicativi da parte dell’amministrazione.
19. Non può pertanto essere condivisa la tesi secondo cui la lesività dell’atto regolamentare sarebbe emersa soltanto a seguito della diffida ministeriale successivamente adottata.
20. Ne consegue che l’impugnazione del decreto ministeriale n. 85 del 2024 deve essere dichiarata irricevibile per tardività.
21. Deve altresì essere esaminata l’ulteriore eccezione con la quale le parti resistenti deducono la carenza di interesse della ricorrente alla coltivazione del ricorso, sul presupposto che la Federazione avrebbe successivamente richiesto e ottenuto l’autorizzazione prevista dal nuovo assetto regolatorio.
22. L’eccezione non può essere condivisa.
23. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’acquiescenza ad un provvedimento amministrativo idonea a determinare la perdita dell’interesse all’impugnazione presuppone un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di contestare l’atto, tale da manifestare l’accettazione spontanea e definitiva dei suoi effetti.
24. Nel caso di specie tale presupposto non ricorre. La richiesta di autorizzazione avanzata dalla ricorrente si colloca infatti nell’ambito del nuovo sistema regolatorio già entrato in vigore ed è riconducibile all’esigenza di assicurare la continuità dell’attività istituzionale dell’ente nel mutato contesto normativo.
25. Si tratta pertanto di un comportamento che può essere interpretato come una forma di adeguamento prudenziale al nuovo quadro normativo e non come manifestazione di accettazione definitiva della disciplina contestata.
26. In ogni caso, l’oggetto principale del presente giudizio è costituito dalla diffida ministeriale del 12 agosto 2025, la quale ha inciso direttamente sull’attività formativa svolta dalla ricorrente imponendo l’annullamento di un corso già tenuto e il ritiro degli attestati rilasciati.
27. L’interesse alla rimozione di tale atto permane dunque in capo alla ricorrente indipendentemente dalla circostanza che essa abbia successivamente ottenuto l’autorizzazione prevista dal nuovo regime regolatorio, trattandosi di situazioni giuridiche tra loro distinte.
28. L’eccezione deve pertanto essere respinta.
29. Ciò chiarito, deve essere esaminata la questione relativa alla natura giuridica della diffida impugnata.
30. Non può essere condivisa la tesi delle parti resistenti secondo cui l’atto impugnato avrebbe natura meramente ricognitiva. Dalla lettura della diffida emerge infatti che l’amministrazione ha intimato alla ricorrente di procedere all’annullamento del corso di formazione già svolto e al ritiro degli attestati rilasciati ai partecipanti, assegnando un termine perentorio per l’adempimento.
31. Un simile contenuto dispositivo è idoneo a incidere in modo diretto e immediato sulla sfera giuridica della ricorrente e non può pertanto essere qualificato come una semplice comunicazione o come un atto meramente sollecitatorio.
32. La diffida deve dunque essere considerata atto amministrativo autonomamente impugnabile.
33. Nel merito, l’impugnazione avverso la diffida risulta fondata nei termini di seguito esposti.
34. Il decreto ministeriale n. 85 del 2024 ha previsto, all’articolo 19, una disciplina transitoria volta a consentire agli enti già autorizzati secondo la normativa previgente di continuare a svolgere l’attività formativa per un periodo di dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Tale previsione risponde all’esigenza di garantire la continuità operativa degli enti già attivi nel settore e di consentire un graduale adeguamento al nuovo assetto normativo.
35. Nel caso di specie risulta pacifico che il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2024 e che il periodo transitorio previsto dalla disciplina regolamentare si estendeva pertanto fino al 30 giugno 2025.
36. Dagli atti di causa emerge che il corso oggetto della diffida, ed in particolare gli esami finali, si sono svolti in data 23 aprile 2025, ossia in un momento in cui il periodo transitorio non era ancora spirato.
37. L’amministrazione ha dunque applicato le disposizioni del nuovo regime regolatorio ad un’attività formativa esauritasi nel corso del periodo transitorio, impedendo alla ricorrente di svolgere legittimamente l’attività secondo la disciplina previgente.
38. Una simile applicazione si pone in contrasto con la disciplina transitoria dettata dall’amministrazione regolatrice e determina una lesione ingiustificata dell’affidamento degli operatori del settore, che erano legittimamente autorizzati a proseguire l’attività secondo il regime precedente fino alla scadenza del termine stabilito dal regolamento.
39. Ne consegue che la diffida impugnata risulta adottata in violazione della disciplina transitoria prevista dal decreto ministeriale n. 85 del 2024 e deve pertanto essere annullata.
40. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’impugnazione della diffida ministeriale del 12 agosto 2025, che deve essere annullata, mentre deve essere dichiarata irricevibile l’impugnazione del decreto ministeriale n. 85 del 2024.
41. Tenuto conto della peculiarità della controversia e della parziale irricevibilità del ricorso, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara irricevibile e, in parte, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione annullando l’impugnata diffida.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
IO OT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO OT | EN AN |
IL SEGRETARIO