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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/07/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 9.7.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9941/2024 R.G.L. vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Angino come da procura speciale alle Parte_1 liti in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12.11.2024, adiva l'intestato Tribunale di Foggia in Parte_1 funzione di giudice del Lavoro al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare
l'invalidità e l'inefficacia delle comunicazioni del 19/06/2024 e del 30/09/2024 per manifesta nullità del CP_1 procedimento sottostante;
2. Dichiarare valido il verbale della Commissione Medica del 25/09/2024 che ha riconosciuto l'istante “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L- 18/80);
3. Ordinare il ripristino in suo favore dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità civile, con conseguente condanna dell al CP_1 pagamento dei relativi ratei a decorrere da luglio 2024…”. Vinte le spese di lite.
pagina 1 di 3 Costituitosi in giudizio, l' esponeva di aver provveduto a ricalcolare la prestazione in oggetto in CP_1 data 20.12.2024 e ad accreditare al ricorrente tutti gli arretrati;
di aver comunicato l'avvenuta liquidazione in data 26.8.2024. Chiedeva, quindi, di dichiararsi cessata la materia del contendere.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del
9.7.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l' con provvedimento di CP_1 riliquidazione comunicava di aver provveduto a ricalcolare la pensione cat. INVCIV n. 044-
310000309465 intestata a Da tale ricalcolo è derivato un credito a suo favore pari ad Parte_1 euro 6.708,48.
Tale circostanza è stata confermata dal ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data
20.6.2025.
Occorre, tuttavia, precisare che non v'è prova che siano stati versati alla parte ricorrente anche gli interessi legali maturati sulla somma liquidata in via amministrativa, mancando il relativo versamento.
Ne deriva la condanna dell' in accoglimento della specifica domanda proposta sul punto dal CP_1 ricorrente, al pagamento, in favore di degli interessi legali maturati sulla somma di euro Parte_1
6.708,48.
In ordine alla regolamentazione delle spese (D.M. n. 147/2022, valori minimi, scaglione compreso
“tra € 5.201,00 a € 26.000,00”) deve farsi applicazione del criterio residuale della soccombenza virtuale con condanna dell' atteso che quest'ultimo, solo dopo la notifica del ricorso CP_1 introduttivo, avvenuta in data 25.11.2024, ha provveduto al ripristino dell'indennità di accompagnamento e della pensione di invalidità civile ed altresì alla corresponsione dei ratei non riscossi a partire da luglio 2024.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 9941/2024, proposto da nei Parte_1 confronti dell' disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle domande di parte ricorrente contenute ai punti nn. 1, 2 e 3 delle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio;
b) condanna l' al pagamento degli interessi legali maturati sulla somma lorda di euro 6.708,48; CP_1
c) condanna, altresì, l' resistente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del ricorrente, CP_1 liquidate in € 2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. Mario
Angino.
Foggia, all'esito dell'udienza del 9.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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