Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 04/02/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA
composta dai magistrati:
IT LO
Ida CONTINO
RT ZZ
NI RO
Cosmo SCIANCALEPORE Presidente
Consigliere Consigliere
Consigliere Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello, in materia di responsabilità, iscritto al n.61823 del registro segreteria, proposto in via principale da CE AV EL, nato a [...] il [...], C.F.
GI, C.F. [...], indirizzo di posta elettronica certificata avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it, presso il quale nei confronti di
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- Società Agricola F.lli Barca di AT e IS s.s. (P. IVA 01428240913) in persona del legale rappresentante NA AT BA,
[...], indirizzo di posta elettronica certificata avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it, presso il quale la società appellata ha eletto domicilio;
- NA AT BA, nata a [...] il [...], C.F.
GI, C.F. [...], indirizzo di posta elettronica certificata avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it, presso il quale e
in via incidentale, in materia di responsabilità, iscritto al n.61823 del registro segreteria, proposto da:
- Società Agricola F.lli Barca di AT e IS s.s. come sopra identificata, rappresentata, difesa e domiciliata;
- NA AT BA come sopra identificata, rappresentata, difesa e domiciliata;
contro
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale p.t.;
- CE AV EL come sopra identificato, rappresentato, difeso e domiciliato;
avverso la sentenza n.143/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, depositata il 5 settembre 2024.
Visti gli atti di appello e tutti i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 11 dicembre 2025, celebrata con Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore Cons. Cosmo Sciancalepore, MB GI per tutti gli appellanti e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore generale Dott.ssa Adelisa Corsetti.
FATTO
1. La Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna, con AT BA, la Società Agricola F.lli BA di AT e IS s.s.
e CE AV EL al pagamento, in favore di A.G.E.A., di 185.091,24, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna -
Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole condanna ( 185.091,24) corrisponde alla somma effettivamente ottenuta da A.G.E.A. (Organismo pagatore) a fronte di un contributo concesso da A.R.G.E.A.
degli aiuti in agricoltura della Regione Sardegna) per complessivi 231.982,57. Il suddetto finanziamento riguardava, in particolare, la realizzazione di un impianto irriguo, di un paddock e di chiudende e Le chiudende e (in parte)
gli impianti irrigui risulterebbero eseguiti non da imprese edili o comunque specializzate nel settore, ma da altre aziende agricole, beneficiarie dei medesimi finanziamenti pubblici che, a loro volta, si sarebbero avvalse di altre aziende agricole beneficiarie dei medesimi finanziamenti per realizzare le opere nella propria azienda.
Con la stessa sentenza è stata anche dichiarata la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni dei condannati, nei limiti della somma oggetto di condanna, disposto con ordinanza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n.82/2023, come della stessa Sezione n.90/2023 a seguito di reclamo presentato da una società, di cui il EL era rappresentante legale, non coinvolta nel procedimento di responsabilità.
Il giudice di prime cure, con la menzionata sentenza, ha rigettato preliminarmente la richiesta, avanzata da tutti i convenuti, di sospensione del giudizio contabile, ex art.106 c.g.c., esito del giudizio penale R.G. n.537/23 DIB. pendente, per i medesimi fatti, dinanzi al Tribunale di Nuoro. La sospensione è stata negata per la responsabilità amministrativa e attesa la natura non pregiudiziale del giudizio penale. Sempre preliminarmente, è stata anche respinta a prescindere dalla valutazione Nel merito, la condanna solidale, per dolo, è stata disposta dal giudice di prime cure il quale, a prescindere dalla effettiva realizzazione delle opere finanziate, ha ritenuto organizzativo in cui sarebbero coinvolte la società convenuta e altre aziende agricole beneficiarie dello stesso contributo pubblico, per il operazione, che ha condotto alla falsa rappresentazione di spese effettivamente non sostenute.
In particolare, la citata società F.LL BA di AT e IS s.s.
(beneficiaria del finanziamento) e la relativa legale rappresentante NA AT BA sono stati condannati per aver ottenuto il beneficio economico attraverso documentazione idonea a erogatore. Il EL è stato invece condannato quale ideatore e regista dell fraudolenta che ha coinvolto vari imprenditori agricoli percettori dei medesimi contributi, consistente nel far figurare, attraverso false fatture, emesse a fronte di attività inesistenti al solo scopo di fornire prova ,
come realizzate da altri, mentre in realtà le opere venivano realizzate in economia dalla stessa azienda beneficiaria dei contributi.
La descritta operazione fraudolenta, caratterizzata da una sostanziale neutralità finanziaria (i pagamenti effettuati da una azienda venivano sostanzialmente compensati dai pagamenti ottenuti da altre aziende),
risulterebbe confermata dalle fatture reciprocamente emesse dalle varie aziende agricole coinvolte, dai pagamenti effettuati e ricevuti dalle varie aziende interessate, dalla documentazione trovata in possesso del EL e dai numerosi messaggi reciprocamente inviati dai vari nello specifico, da anto previsto dallo stesso bando di finanziamento
prevedeva la revoca integrale del contributo in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità.
Il collegio di prime cure ha respinto, altresì, la richiesta di prova testimoniale per la ritenuta sufficienza dei documenti agli atti di causa.
2. La menzionata sentenza n.143/2024 è stata impugnata, in via principale, dal EL, che ha dedotto i seguenti motivi.
In via preliminare, è stata ribadita la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art.106 c.g.c. essendo pendente, per i medesimi fatti, un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio R.G.
l rischio di un contrasto tra il giudicato penale e il giudicato contabile e ha erariale deriverebbe integralmente dalle indagini penali.
Conseguentemente, nella fattispecie, a suo dire, sussisterebbe un rapporto di pregiudizialità tra i due giudizi.
Per quanto riguarda il merito della vertenza, il EL ha sostenuto che la sentenza di condanna non è basata su idonei approfondimenti e non è sorretta da una adeguata motivazione, non essendo sufficiente, per la condanna, la mera circostanza che i lavori risultino effettuati reciprocamente dalle diverse aziende agricole coinvolte, in un contesto di neutralità finanziaria. A suo avviso nemmeno la documentazione trovata in suo possesso, riguardante anche una azienda assistita da diverso agronomo, costituisce prova di un disegno criminoso, rientrando piuttosto Il EL, in conclusione, ha chiesto, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio e, nel merito, di rigettare per infondatezza la domanda di condanna con conseguente assoluzione e ogni conseguenziale statuizione anche in relazione al sequestro conservativo disposto nei suoi confronti.
3. La sentenza n.143/2024 è stata congiuntamente impugnata anche da NA AT BA e dalla Società Agricola F.LL BA di AT e IS s.s. (di cui la stessa BA è rappresentante legale),
rappresentate e difese dall GI.
Con il gravame v fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e del giudice penale.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, inoltre, secondo le appellanti, non avrebbe chiarito le ragioni del rigetto della richiesta di prova testimoniale, che viene riproposta, in ordine alla esecuzione dei lavori.
Per quanto riguarda il merito della vertenza, dalle appellanti viene rilevato che la sentenza di condanna non sarebbe basata su idonei approfondimenti e non sarebbe sorretta da una adeguata motivazione, non essendo sufficiente, per la condanna, la mera circostanza che i lavori risultino effettuati reciprocamente dalle diverse aziende coinvolte in un contesto di neutralità finanziaria che, peraltro, neppure sussisterebbe. Hanno chiesto, quindi, la riforma della sentenza gravata con conseguente assoluzione e ogni conseguenziale statuizione anche in relazione al sequestro conservativo disposto nei loro confronti. In via subordinata, hanno chiesto, previo accertamento della minore somma percepita, che sia rideterminato 4. La Procura generale ha rilevato preliminarmente degli appelli per la mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali sarebbe fondato il gravame; altro motivo di inammissibilità deriverebbe dalla proposizione degli appelli da parte dello stesso difensore nonostante il conflitto di interessi tra gli appellanti. Si è, Inoltre, opposta alla richiesta di sospensione del processo, non avendo il giudizio penale carattere pregiudiziale.
Nel merito, in virtù della corposa documentazione agli atti che renderebbe peraltro inutile la prova testimoniale, il Requirente ha ritenuto la sentenza gravata sufficientemente motivata e improbabile ogni ricostruzione alternativa della vicenda.
Da ultimo, ha rilevato che risulta coperto da giudicato il capo della sentenza che ha ravvisato la sussistenza del rapporto di servizio in capo al EL, per difetto di specifica contestazione con apposito motivo di gravame.
In conclusione, ha chiesto di rigettare gli appelli per infondatezza, con integrale conferma della sentenza impugnata.
5. Considerata del 20 novembre 2025, con ordinanza presidenziale in pari data, ai il giudizio è stato rinviato al 6. Tutti gli appellanti, dopo il rinvio, hanno presentato separate memorie di replica alle conclusioni della Procura generale. Viene contestata, in particolare, l art.190, comma 2, c.g.c., indicazione chiara e inequivoca dei Viene esclusa poi ogni ipotesi di conflitto di interesse tra gli appellanti, in quanto sia il dott. Mameli che la S.A. EL Barca hanno ricevuto una autonoma ed esclusiva assistenza difensiva, senza pregiudizio alcuno del diritto di difesa.
Considerata, infine, la pendenza di un giudizio penale per i medesimi fatti, viene ribadita la sussistenza nella fattispecie del rapporto di sospensione del processo contabile.
7. Alla odierna pubblica udienza, MB GI per gli appellanti e il Pubblico Ministero Dott.ssa Adelisa Corsetti hanno ribadito le proprie rispettive conclusioni Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. , come già evidenziato nella entenza
n.143/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna ha condannato, per dolo e con vincolo di solidarietà, NA AT BA, la società agricola F.LL BA di AT e IS s.s.
e CE AV EL al pagamento, in favore di A.G.E.A., di 185.091,24, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 -
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole stessa sentenza è stata dichiarata la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni dei condannati, disposto con ordinanza n.82/2023 come modificata a seguito di reclamo con ordinanza n.90/2023, nei limiti della somma oggetto della condanna.
La questione oggetto di giudizio costituisce un segmento di una più articolata vicenda che vede coinvolte numerose aziende agricole beneficiarie del medesimo contributo pubblico e il tecnico agronomo EL, dalla quale sono scaturite molteplici condanne per danno erariale; in particolare, risultano finora depositate da questa Sezione le sentenze n.228/2025 e n.243/2025 che hanno confermato le condanne pronunciate dal primo giudice.
Appare utile precisare preventivamente che, come riportato di finanziamento in argomento , quindi, individuata quale Amministrazione Organismo pagatore per la regione Sardegna per i fondi FEAGA e FEASR) ha istruito la procedura di finanziamento in argomento.
2. In tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo , si dispone la riunione degli appelli promossi separatamente da NA AT BA e dalla società agricola F.LL BA di AT e IS s.s.
nonchè da CE AV EL avverso la stessa sentenza n.143/2024 della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna.
3. Sempre in via preliminare, occorre valutare , sollevata dalla Procura generale, riferita alla inammissibilità dei due gravami perché gli stessi sono stati proposti dallo stesso legale difensore (Avv.
MB GI) nonostante il conflitto di interessi che, secondo sarebbe sussistente tra il EL (appellante principale) e la Sig.ra NA AT BA e la società agricola F.LL BA di AT e IS s.s. (appellanti incidentali).
Sul punto occorre prima di tutto osservare che, diversamente da per il giudizio contabile (e per il giudizio civile) non è prevista alcuna specifica disposizione che vieti espressamente allo stesso difensore di assumere contemporaneamente la difesa di più convenuti nel medesimo giudizio, anche se le rispettive posizioni siano tra loro incompatibili o comunque in conflitto. Allo stesso tempo, non risulta vigente alcuna norma che attribuisca espressamente al giudice contabile, una volta rilevata, una situazione di incompatibilità o comunque di conflitto di interessi nella contemporanea difesa nello stesso processo di più soggetti, il compito di agire per la relativa rimozione.
Secondo la giurisprudenza in materia, non è vietato a un unico difensore in favore di più persone con distinte posizioni processuali tra loro non confliggenti
(Cass. civ., Sez. II, 22 gennaio 2018, n.1530). Per contro, in ossequio al diritto di difesa e al principio del contraddittorio, entrambi costituzionalmente garantiti, lo stesso difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di più soggetti portatori di istanze confliggenti (Cass. civ., Sez. I, ord. 23 marzo 2018, n.7363; idem, ord. 25 settembre 2018, n.22772). La violazione di questa regola, nel caso di mandato conferito con un unico atto, determina
ex multis, Cass. civ., Sez. I, ord. 25 settembre 2018, n.22772).
Nel caso, invece, di mandato conferito allo stesso difensore, con atti diversi, da soggetti in conflitto di interesse, deve ritenersi costituita in giudizio solo la parte che per prima ha conferito la procura (Cass. civ.,
Sez. II, 22 gennaio 2018, n.1530). La giurisprudenza ha anche chiarito quando è ravvisabile un conflitto di interessi rilevante ai fini della regolarità del mandato difensivo. Il menzionato conflitto, idoneo a , può essere anche solo potenziale ma tale potenzialità non va intesa come astratta eventualità, essendo sempre necessario che il giudice valuti concretamente il rapporto esistente tra le parti e, quindi, se i rispettivi interessi risultino effettivamente suscettibili di contrapposizione (ex multis, Cass. civ.,
Sez. II, 8 settembre 2017, n.20950; idem, 22 gennaio 2018, n.1530;
idem, Sez. III, ord. 30 dicembre 2021, n.42064).
Alla luce del quadro giurisprudenziale illustrato, la descritta eccezione di inammissibilità dei gravami sollevata dalla Procura generale va respinta, atteso che questo giudicante non ravvisa alcun tra il EL (appellante principale), la Sig.ra NA AT BA e la società agricola F.LL BA di AT e IS s.s. (appellanti incidentali). Nella domanda attorea di condanna e nella sentenza avversata, in virtù delle condotte dannose a ciascuno contestate, e degli appellanti incidentali sono omogenee e non confliggenti, tanto da aver determinato, in primo grado, una condanna in solido per tutti gli appellanti. Nello stesso tempo, nei distinti atti di appello, non si rinvengono motivi tali per cui il loro accoglimento comporterebbe un effettivo vantaggio per un appellante a danno Obiettivo comune delle due parti appellanti è, infatti, la riforma della sentenza di condanna e la responsabilità erariale dei condannati è concretamente ipotizzabile solo in concorso tra loro.
4. Secondo la Procura generale, gli appelli sarebbero inammissibili anche per la mancata specificazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano. Anche questa eccezione va rigettata.
Come illustrato in fatto, i gravami risultano conformi al ,
comma 2, c.g.c. secondo il quale d'inammissibilità, la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame con l'indicazione: a) dei capi della decisione che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; b) delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata . Negli atti di appello in esame sono, infatti, sufficientemente indicati gli aspetti della sentenza che le parti intendono avversare e le ragioni di fatto e di diritto per le quali la sentenza andrebbe riformata. Va peraltro osservato, in proposito, che la disposizione indicata formalità o che gli stessi ricalchino pedissequamente la decisione gravata, essendo invece sufficiente che si possa individuare, in modo quantum appellatum . ,
infatti, consentire di poter circoscrivere il giudizio di gravame ad aspetti specifici della contestata decisione e ai suoi passaggi argomentativi, formulando le ragioni del dissenso (ex plurimis, Corte conti, Sez. II Appello, 28 ottobre 2021, n.379).
5. Va inoltre rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio, avanzata dagli appellanti e motivata con la pendenza, per i medesimi fatti, di un giudizio penale dinanzi al Tribunale di Nuoro
(giudizio R.G. n.537/2023 DIB.).
a sospensione del giudizio contabile è disciplinata , che entra in uno stato di quiescenza per un determinato periodo. Questa disposizione, con una formulazione più restrittiva di quella contenuta che ha progressivamente ridimensionato il campo di applicazione d. 25 novembre 2021, n.16), prevede il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato La giurisprudenza contabile ha ben delineato, in modo costante e univoco, gli stretti confini entro i quali è ammessa la sospensione del giudizio. Le ipotesi di sospensione del processo costituiscono, infatti, fattispecie eccezionali di stretta interpretazione (SS.RR., ord. 17 marzo 2021, n.3), anche perché la sospensione del giudizio si pone in netto contrasto con il principio della ragionevole durata del processo (SS.RR.
ord. 30 marzo 2021, n.4). Le Sezioni riunite della Corte dei conti la sospensione del processo dinanzi alla Corte dei conti può essere disposta, pertanto, al concomitante ricorrere di due presupposti. In primo luogo, è necessario che sussista un rapporto di dipendenza tra cause: la causa pregiudicante deve avere ad oggetto un elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo)
della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica). In secondo luogo, occorre che tale elemento debba essere accertato, secondo la legge, con efficacia di giudicato, come nei casi, p. es., di questioni concernenti lo stato e la capacità delle persone (esclusa la capacità di stare in giudizio)
e della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, che la legge impone sia accertato con sentenza passata in giudicato ex multis, SS.RR., ord. 12 giugno 2018, n.6). L in varie occasioni ha anche ribadito che, per disporre la sospensione del processo, non è sufficiente la sussistenza di un mero collegamento fra due giudizi o di ragioni di opportunità, essendo invece necessario che sussista un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico la cui soluzione pregiudichi, in tutto in ex multis, SS.RR., ord. 16 settembre 2019, n.13). Per la configurazione della pregiudizialità non è, quindi, sufficiente la presenza di una astratta possibilità di contrasto tra i giudicati. Con particolare riferimento ai rapporti tra giudizio penale e giudizio di responsabilità amministrativa, riguardanti gli stessi fatti materiali, la definizione del giudizio penale non si pone normalmente in una relazione di pregiudizialità, stante la diversa qualificazione giuridica dei fatti e la reciproca autonomia e separatezza dei giudizi. In assenza dei rigidi presupposti sopra indicati, non sussiste dunque pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello contabile, benché il primo verta sugli stessi fatti materiali su cui si basa il secondo. Pertanto, in conclusione, la definizione di un giudizio penale non può porsi, automaticamente, in relazione di pregiudizialità rispetto a quello innanzi alla Corte dei conti (SS.RR., ord. 25 novembre in tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella penale, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale
(Cass., SS.UU., 27 gennaio 2016, n.1515). Un rapporto di dipendenza non può configurarsi neanche quando, come nel caso in esame, vengono versati nel processo contabile gli stessi elementi di prova raccolti nel processo penale (SS.RR., ord. 25 novembre 2021, n.16).
Nella presente fattispecie non è pertanto ravvisabile alcun vincolo di pregiudizialità tra il procedimento penale pendente per gli stessi fatti dinanzi al Tribunale di Nuoro (giudizio n.537/23 R.G. DIB.) e quello contabile di responsabilità in esame. Gli odierni appellanti si sono c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e appare evidente che, in questa sede, il thema decidendum non sia a
erogazione e conseguente acquisizione di finanziamenti in assenza dei relativi presupposti. La parziale identità del fatto generatore di responsabilità non implica dunque alcuna interferenza tra i due giudizi
(Corte conti, Sez. II Appello, 4/11/2025 n.228; idem, 25/11/2025, n.243, entrambe riguardanti vicende collegate alla presente).
conclusione è confermata da una ulteriore considerazione: sebbene - norma di carattere eccezionale da interpretare restrittivamente in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (Cass. Pen.,
SS.UU., 26 gennaio 2011, n.1768; Corte conti, Sez. II Appello, 13 agosto 2025, n.188) - attribuisca alla sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, giudicato nel giudizio contabile, tuttavia la formula assolutoria penale perché il fatto non sussiste accertamento della insussistenza del fatto materiale, potendo anche implicare che, pur essendo incontestato il fatto fenomenico, manchi taluno degli elementi di cui giuridicamente si compone il fatto-reato
(Corte conti, Sez. II Appello, 3 luglio 2015, n.347). In altri termini, come perché il fatto non sussiste medesimo fatto (ex multis, Corte conti, Sez. II Appello, 31 dicembre 2024, n.312; idem, 26 giugno 2025, n.153; idem, 13 agosto 2025, n.188). Questa affermazione si ricollega al principio secondo il quale la perché il fatto non sussiste in ipotesi di difetto di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, quindi quando il fatto storico, così come ricostruito, pur eventualmente presente, non è idoneo a essere sussunto nella fattispecie astratta di reato (Cass. Pen. SS.UU. 20/10/2011, n.37954).
Allo stesso tempo e a maggior ragione, alcuna rilevanza, ai fini della perché il fatto non sussiste n.171/2025, segnalata dagli appellanti perché pronunciata in un giudizio per fatti di contenuto analogo a quelli oggetto del presente giudizio. In disparte quanto già illustrato, si tratta, invero, di una sentenza penale resa inter alios, per fatti comunque distinti e separati da quelli in esame e non ancora passata in giudicato e, dunque, suscettibile di ribaltamento in sede di eventuale appello. Oltretutto, la vicenda oggetto della sentenza n.171/2025, richiamata dagli appellanti, ha finora condotto a numerose condanne per danno erariale, tutte confermate in appello (cfr. Corte conti, Sez. I Appello 24 gennaio 2024, n.11 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 18 gennaio 2022, n.2; Sez. I Appello, 7 maggio 2024, n.115 che ha confermato Sez.
giur. Sardegna, 24 maggio 2022, n.132; Sez. I Appello, 7 maggio 2024, n.116 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 8 giugno 2022, n.139;
Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.152, che ha confermato Sez. giur.
Sardegna, 15 luglio 2022, n.172; Sez. I Appello, 24 giugno 2024, n.153, che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 2 settembre 2022, n.181; Sez. I Appello, 20 settembre 2024, n.215 che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 2 settembre 2022, n.180; Sez. I Appello, 18 ottobre 2024, n.235, che ha confermato Sez. giur. Sardegna, 21 settembre 2022, n.185) anche da questa Sezione (Sez. II Appello, 7 luglio 2025, n.156 che ha confermato la sentenza Sez. giur. Sardegna, 12 aprile 2024, n.66).
6. Condividendo quanto già disposto dal primo giudice, deve essere rigettata anche la richiesta di prova testimoniale reiterata dagli appellanti in via incidentale.
civile, attribuisce al giudice contabile il potere di ammettere o meno la prova per testimoni (Sez. II Appello, 24 settembre 2024, n.233).
Orbene, la decisione del giudice di prime cure di non accogliere la richiesta di ammissione della prova testimoniale con la motivazione che la (copiosa) documentazione agli atti è sufficiente per la decisione risulta legittima e condivisibile.
7.
più probabile che non applicabile al giudizio contabile (ex plurimis, Sez. II Appello, 4 novembre 2025, n.228 che richiama sul punto ampia giurisprudenza),
la sentenza impugnata va confermata, essendo ravvisabile una un danno di 185.091,24 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n.1305/2013 - Misura 4 - Sottomisura 4.1 -
Sostegno a investimenti nelle aziende agricole A siffatta conclusione si giunge utilizzando anche gli elementi di prova provenienti dalle indagini penali riguardanti la medesima vicenda. Nel giudizio contabile, infatti, in base al principio di circolarità degli elementi probatori tra i vari processi, è consentito utilizzare gli elementi acquisiti in sede penale ai fini del libero convincimento del Collegio, anche se non confermati in sede dibattimentale (ex plurimis, Sez. I Appello, 18 ottobre 2024, n.235). Va, infatti, precisato che il processo penale e quello per responsabilità amministrativa, che possono riguardare la medesima vicenda ed essere fondati sullo stesso materiale probatorio, sono caratterizzati da differenti regole di giudizio.
Infatti, mentre nel giudizio penale, in virtù della presunzione di non c
oltre ogni ragionevole dubbio
giudizio civile, la meno rigida regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non al ristoro della lesione subita e alla riparazione del danno, rimane improntato alle regole civilistiche anche in materia di onere probatorio.
deve offrire la prova della condotta e essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice , effettivamente, la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia soggetto responsabile.
Come correttamente ed esaustivamente affermato dal giudice di e indiziario depositato,
più probabile che non la Società agricola F.LL BA di AT e IS s.s., di cui NA AT BA è legale rappresentante, finanziati e, avvalendosi di fatture emesse in riferimento ad attività inesistenti e contando su una articolata rete di rapporti negoziali e finanziari con altre imprese compiacenti interessate alla medesima procedura di e diretta dal EL ha conseguito indebitamente i contributi in contestazione. In altre parole, il materiale probatorio e indiziario versato in atti dimostra, con sufficiente grado di certezza, la presenza di un articolato sistema di interazioni e scambi di fatture tra i soggetti beneficiari dei medesimi finanziamenti pubblici, diretto dal EL, a sua volta impegnato ne illecito conseguimento degli stessi.
Né può condividersi quanto affermato dalla Regione Sardegna
(modificando le disposizioni precedentemente impartite dal Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEASR) con nota indirizzata
- quindi in data successiva alla correlato procedimento penale n.60/2021 RGNR EPPO - volta a sostenere la possibilità, per una azienda agricola, di effettuare la messa in opera di recinzioni e impianti irrigui anche in favore di altre imprese finanziate. Fermo restando che la suddetta nota non ha, comunque, alcuna efficacia vincolante in questa sede, va precisato che, nel presente giudizio, non risulta contestata tale possibilità né circostanza che i lavori presso la società agricola condannata siano stati effettuati non da altre aziende agricole (come risulta in maniera non veritiera dalle fatture) ma, in realtà, in economia, dalla stessa azienda. Il materiale probatorio e indiziario versato in atti dimostra, infatti, sufficientemente, il consapevole aggiramento della presunzione per cui non è dirimente la circostanza che il bando consentisse o non considerare che, sempre secondo il bando, le spese ammissibili a sostenute
condotta dissimulatrice tenuta dalla società agricola condannata e dalla sua rappresentante legale trova, pertanto, la sua origine nel fatto che le opere finanziate (chiudende e impianti irrigui) fossero realizzate da altra azienda e non, , dalla diretta interessata beneficiaria del contributo pubblico. Questo perché nel bando di finanziamento (art.8) non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre opere di natura agricola ,
mentre, nel caso di specie, le opere di carattere edile avevano un cospicuo valore finanziario e non erano accessorie ad altre opere di natura agricola.
Non appare credibile, inoltre, che la società agricola F.LL BA abbia incaricato dei lavori finanziati nei propri terreni altre aziende agricole beneficiarie dei medesimi contributi pubblici, pagando a queste ultime compensi a loro volta ammessi a finanziamento e, allo stesso tempo, che la società condannata abbia fornito le medesime prestazioni ad altre aziende agricole, a loro volta beneficiarie dei medesimi contributi pubblici, ricevendo il corrispondente compenso fatturato. Siffatte anomalie non possono certamente essere spiegate, come sostenuto dalla difesa, con il rimando a una mera collaborazione tra aziende agricole svolta. Peraltro, trattasi di lavori normalmente svolti da aziende edili e non da aziende agricole. Costituisce, infatti, un articolato sistema diretto ad eludere le regole alla base del finanziamento pubblico in parola, il mancato ricorso ad aziende edili per la realizzazione delle notevoli opere finanziate (opere irrigue e chiudende); oltretutto, le aziende agricole che asseritamente si scambiavano le prestazioni erano spesso distanti tra loro e prive di adeguato personale. dalla società appellante negli anni 2018 ( 209.638,00) e 2019 ( 133.427,00),
periodo interessato dal finanziamento in argomento, con un volume che risulta largamente superiore a quello dei precedenti anni 2016 ( 51.243,00) e 2017 ( 56.132,00) e del successivo anno 2020
( 34.082,00), sarebbe stata peraltro svolta, per quasi tutto il periodo considerato, con un solo dipendente. Allo stesso tempo, va evidenziato che dalla documentazione acquisita nel giudizio penale risulta una sostanziale sincronia e sovrapponibilità reciprocamente emesse dalle aziende agricole coinvolte.
quadro indiziario tratteggiato consente di superare anche la non perfetta coincidenza, in taluni casi, degli importi delle numerose fatture, reciprocamente emesse dalle varie aziende agricole parimenti beneficiarie dello stesso contributo per fornitura o messa in opera di impianto irriguo o per chiudende.
Significativa è anche la circostanza che il EL svolgesse attività di consulenza per il finanziamento in argomento a favore di tutte le aziende agricole coinvolte, fatta eccezione per una sola; tuttavia, il coinvolgimento nella vicenda di una azienda agricola seguita da altro agronomo non costituisce, comunque, per il EL, un elemento esimente o attenuante ma, al contrario, un ulteriore indizio di colpevolezza, atteso che il possesso di documentazione di una azienda seguita da altro tecnico trova giustificazione solo con la partecipazione anche della suddetta azienda agricola al sistema illecito concepito e diretto dal EL.
Ulteriori circostanze, indicative del consapevole aggiramento delle disposizioni del bando e volte a escludere che i lavori finanziati siano stati realmente effettuati da altra azienda agricola, emergono altresì dalla documentazione relativa al correlato procedimento penale, alla quale si rinvia ex art.17 disp. att. c.g.c.
esaminata e valutata dal giudice contabile (ex plurimis, Sez. I Appello, 19 marzo 2025, n.35). Molto significativi, ad esempio, sono i file trovati in possesso del EL (oltre, in generale, ai vari messaggi scambiati tra i protagonisti della vicenda) che, sostenuto dalla difesa, semplicemente una attività professionale di verifica sullo stato di avanzamento dei lavori e relativo collaudo svolta dal per le aziende agricole beneficiarie del contributo in parola, confermano invece univocamente la presenza di un articolato sistema organizzativo, pianificato e diretto dal EL, rivolto a consentire alle aziende agricole coinvolte, ivi compresa la società agricola F.LL BA, di beneficiare illecitamente di contributi pubblici, facendo figurare come eseguite attività in realtà non effettuate.
In conclusione, la responsabilità degli appellanti trova fondamento non solo nella complessiva neutralità finanziaria delle numerose fatturazioni reciprocamente emesse dalle aziende agricole coinvolte, ma soprattutto e principalmente ampio e articolato corredo probatorio e indiziario descritto.
evince che il ricorso, da parte di NA AT BA e della società agricola di cui era legale rappresentante, al complesso sistema di attestazioni e di esposizione di spese sostenute, in sede di era contrassegnato dalla piena consapevolezza della divergenza tra la situazione di fatto e quella NA EL BA, la società agricola di cui la stessa è rappresentante legale e il EL sono pertanto responsabili, per dolo e in maniera solidale, avendo entrambi congiuntamente società agricola, infatti, per il tramite della rappresentante legale, per ottenere il finanziamento ha volontariamente e scientemente esibito titoli di spesa non rispondenti alla realtà, nel contesto di un sistema organizzativo di reciproche fatturazioni, non corrispondenti ad attività effettivamente realizzate, pianificato e diretto dal EL. Risulta, quindi, provata la comune volontà di conseguire un beneficio non spettante.
Il danno erariale, per il quale i tre appellanti sono stati condannati in solido e a titolo di finanziamento ottenuto. Tenuto conto che dispone che il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti fornisca errore
deve considerarsi irrilevante la circostanza che una parte del finanziamento non sia riferita alle lavorazioni per le quali sono state rinvenute le anomalie sopra descritte, bensì ad altre voci di spesa di La quantificazione del danno erariale in misura pari al finanziamento ottenuto si giustifica, altresì, dal momento che la rilevanza è tale da rendere il finanziamento, nella sua interezza, privo di giustificazione causale, in quanto non inidoneo a realizzare le finalità di interesse generale per le quali esso è stato erogato, ovvero perché sottratto alla realizzazione di altre iniziative di analogo valore finanziario e merito economico (Corte conti, Sez. III Appello, 15 gennaio 2021, n.14).
Si deve da ultimo rilevare che l indipendentemente dal collaudo delle stesse, non costituisce una attenuante o una scriminante in presenza di un contributo chiesto e ottenuto violando le chiare condizionalità imposte dal bando. Il contributo pubblico riguardava, infatti, si ribadisce, spese effettivamente sostenute e non pagamenti anche solo parzialmente e multilaterale.
Occorre aggiungere che la normativa europea in materia di politica agricola comune e, quindi, di contributi nel settore agricolo è, su tale aspetto, molto rigida. La normativa vigente (art.60 del Regolamento CE n.1306/2013), secondo la quale fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione al pari della normativa ora vigente (art.62 del Regolamento n.2021/2116/UE), prevedeva la decadenza dal diritto a fruire del contributo ove fosse stato accertato che il soggetto interessato aveva intenzionalmente inoltrato all Amministrazione competente istanze corredate da dichiarazioni non veritiere, al fine di ottenere l'erogazione di contributi non spettanti o spettanti in misura ed espressamente richiamato nel bando di finanziamento, la condanna deve essere quantificata in
. A parte, dunque, quanto disposto n.445/2000, che prevede, in caso di dichiarazione mendace, la revoca europea si applica laddove sia accertato che un beneficiario abbia creato e,
quindi, laddove sia accertata la fittizietà anche solo di una parte della documentazione presentata e comporta la decadenza integrale del contributo ottenuto (Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2025, n.860).
8.
di CE AV EL NA AT BA e della società agricola F.LL BA di AT e IS s.s.
Conseguentemente, va confermata la condanna, in solido, per dolo, di CE AV EL, di NA AT BA e della società agricola F.LL BA di AT e IS s.s. al pagamento, in favore di A.G.E.A., di 185.091,24, oltre rivalutazione monetaria con le modalità indicate nella sentenza di primo grado, interessi legali e spese processuali, con imputazione del danno in capo al EL, ai soli fini Va anche confermata la dichiarazione di conversione in pignoramento del sequestro conservativo, fino alla concorrenza di 185.091,24, sui beni di CE AV EL, NA AT BA e della società agricola F.LL BA di AT e IS s.s., disposto con della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n.82/2023, come modificata con ordinanza n.90/2023.
sono liquidate, pro quota, come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
-
sentenza impugnata, condanna, in solido, a titolo di dolo, CE AV EL, NA AT BA e la società agricola F.LL BA di AT e IS s.s. al pagamento, in favore di A.G.E.A., di 185.091,24, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con imputazione del danno in capo al EL, ai soli fini del riparto
- conferma la dichiarazione di conversione in pignoramento del sequestro conservativo sui beni di CE AV EL, di NA AT BA e della società agricola F.LL BA di AT e IS s.s., fino alla concorrenza di 185.091,24, disposto con ordinanza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n.82/2023, come modificata con ordinanza n.90/2023;
-
spese del presente giudizio, che si liquidano in 240,00
(DUECENTOQUARANTA/00), a carico degli appellanti in quote uguali.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025.
Il Presidente
(Cons. Cosmo Sciancalepore) (Pres. IT Loreto)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente