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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2404/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2404/2024
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate dalle parti e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – Sezione Prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa nella causa civile iscritta al n. 2404/2024 R.G., avente ad oggetto: usucapione, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Cocca, in virtù di procura in atti Parte_1
attore
e fu fu , fu , Controparte_1 CP_1 CP_2 Per_1 Parte_1 Per_1 CP_3
fu , fu fu ,
[...] Per_1 Controparte_4 CP_1 CP_5 Persona_2
fu , , nato a [...] M.T. (BN), Controparte_6 Persona_2 Parte_1 CP_1
fu fu , fu , fu
[...] CP_6 CP_2 Per_1 CP_7 Per_1 Parte_1
, fu , fu tutti i loro Per_1 CP_3 Per_1 Controparte_8 CP_6
eventuali eredi e aventi causa, collettivamente e impersonalmente,
convenuti-contumaci
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio i convenuti in Parte_1
epigrafe indicati per sentir accertare l'acquisto per intervenuta usucapione in suo favore dei terreni siti in
CAMPOLI del MONTE TABURNO (BN), alla località Carrara, in catasto al foglio 9, p.lle n. 143, 151,
128, 129, 130, 131, 183, 184, 185.
In particolare deduceva che i terreni predetti erano stati posseduti prima dal padre in modo pieno,
pagina 2 di 5 pacifico ed ininterrotto e poi da lui, provvedendo, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente alla loro manutenzione, mediante decespugliamento, pulizia del sottobosco, arandoli e piantando alberi di vario genere.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 1 dicembre 2025, la causa veniva decisa.
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento.
Com'è noto l'art. 1146, primo comma, cc prevede la continuazione del possesso nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
In particolare, l'operatività della successione nel possesso presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale, con onere a carico dell'erede che invoca il subentro nel possesso di dimostrare l'esistenza in capo al "de cuius" del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione.
Il chiamato all'eredità, che possegga i beni ereditari, può invocare la propria successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a condizione che abbia assunto la qualità di erede, accettando l'eredità, ferma restando la configurabilità di un'accettazione implicita o tacita, ove il suo comportamento evidenzi la volontà di continuare il possesso esercitato dal dante causa.
Pertanto, per aversi la successione nel possesso prevista dall'art. 1146, 1° co., c.c. è necessario che il rapporto possessorio preesista in capo al dante causa al momento dell'apertura della successione e che il successore sia erede legittimo o testamentario, cioè, che quest'ultimo abbia accettato l'eredità anche senza necessità di materiale apprensione del bene (Cass. civ. Sez. II, 18-05-2001, n. 6852), ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
Ciò posto, nel giudizio in esame, è necessario acclarare se parte attrice abbia o meno provato la sua qualifica di erede, l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res e che tale possesso sia stato esercitato corredato dai requisiti legalmente richiesti ai fini dell'usucapione, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc.
In primo luogo si osserva che non è certo quali siano i proprietari del bene, atteso che l'istante ha prodotto solo documentazione catastale che, come noto, è soltanto elemento sussidiario in materia di regolamento di confini (Cass. civ., Sez. III, 24/03/2004, n. 5842). Ed invero, va qui detto come il tribunale reputi necessario, ai fini voluti, la produzione delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
pagina 3 di 5 In altri termini solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del
Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Il tribunale ritiene infatti che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2005, n. 2161).
A ciò si aggiunga che non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'esistenza in capo al de cuius di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico.
E' noto infatti che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (App. Napoli,
Sez. II, 26/06/2008; App. Roma, Sez. IV, 18/06/2008).
E' noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
Nel caso di specie nulla ha provato l'attore né con riferimento al possesso maturato in capo al padre né con riferimento al suo possesso, non essendo sul punto sufficiente la prova testimoniale espletata, atteso pagina 4 di 5 che i testi escussi si sono limitati a riferire che il padre dell'attore coltivava i terreni (il teste Tes_1
ha precisato che tale circostanza gli è stata raccontata) e che lo stesso attore effettua coltivazioni.
[...]
Giova sul punto rilevare che, come precisato dalla giurisprudenza, ai fini della prova dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché di per sé non esprime in modo inequivocabile, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univo-ci indizi i quali consentano di presumere che la stessa è svolta uti dominus;
(Cass. 2018, n.
17376; Cass. 2014, n. 24114; Cass. 2007/19478).
Ancora, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (così, Cass. n°17376/2018; cfr. altresì Cass. n°18215/2013).
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 1 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2404/2024
Il Giudice, dott.ssa Enrica Nasti, visto il decreto per lo svolgimento di udienza mediante trattazione scritta, viste le note depositate dalle parti e le istanze ivi contenute
P.Q.M.
decide come da separata sentenza.
Benevento, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – Sezione Prima, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa nella causa civile iscritta al n. 2404/2024 R.G., avente ad oggetto: usucapione, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Immacolata Cocca, in virtù di procura in atti Parte_1
attore
e fu fu , fu , Controparte_1 CP_1 CP_2 Per_1 Parte_1 Per_1 CP_3
fu , fu fu ,
[...] Per_1 Controparte_4 CP_1 CP_5 Persona_2
fu , , nato a [...] M.T. (BN), Controparte_6 Persona_2 Parte_1 CP_1
fu fu , fu , fu
[...] CP_6 CP_2 Per_1 CP_7 Per_1 Parte_1
, fu , fu tutti i loro Per_1 CP_3 Per_1 Controparte_8 CP_6
eventuali eredi e aventi causa, collettivamente e impersonalmente,
convenuti-contumaci
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato come in atti, conveniva in giudizio i convenuti in Parte_1
epigrafe indicati per sentir accertare l'acquisto per intervenuta usucapione in suo favore dei terreni siti in
CAMPOLI del MONTE TABURNO (BN), alla località Carrara, in catasto al foglio 9, p.lle n. 143, 151,
128, 129, 130, 131, 183, 184, 185.
In particolare deduceva che i terreni predetti erano stati posseduti prima dal padre in modo pieno,
pagina 2 di 5 pacifico ed ininterrotto e poi da lui, provvedendo, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente alla loro manutenzione, mediante decespugliamento, pulizia del sottobosco, arandoli e piantando alberi di vario genere.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 1 dicembre 2025, la causa veniva decisa.
Ciò premesso, la domanda non può trovare accoglimento.
Com'è noto l'art. 1146, primo comma, cc prevede la continuazione del possesso nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
In particolare, l'operatività della successione nel possesso presuppone l'esistenza in capo al "de cuius" del possesso della "res", il quale, secondo la nozione fornitane dall'art. 1140 cod. civ., si identifica nella manifestazione di un potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio di un diritto reale, con onere a carico dell'erede che invoca il subentro nel possesso di dimostrare l'esistenza in capo al "de cuius" del suddetto rapporto di fatto con il bene in contestazione.
Il chiamato all'eredità, che possegga i beni ereditari, può invocare la propria successione nel possesso del de cuius, anche ai fini dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1146 c.c., a condizione che abbia assunto la qualità di erede, accettando l'eredità, ferma restando la configurabilità di un'accettazione implicita o tacita, ove il suo comportamento evidenzi la volontà di continuare il possesso esercitato dal dante causa.
Pertanto, per aversi la successione nel possesso prevista dall'art. 1146, 1° co., c.c. è necessario che il rapporto possessorio preesista in capo al dante causa al momento dell'apertura della successione e che il successore sia erede legittimo o testamentario, cioè, che quest'ultimo abbia accettato l'eredità anche senza necessità di materiale apprensione del bene (Cass. civ. Sez. II, 18-05-2001, n. 6852), ed, addirittura, anche nel caso in cui l'erede stesso ignori l'esistenza della cosa.
Ciò posto, nel giudizio in esame, è necessario acclarare se parte attrice abbia o meno provato la sua qualifica di erede, l'esistenza in capo al de cuius del possesso della res e che tale possesso sia stato esercitato corredato dai requisiti legalmente richiesti ai fini dell'usucapione, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 cc.
In primo luogo si osserva che non è certo quali siano i proprietari del bene, atteso che l'istante ha prodotto solo documentazione catastale che, come noto, è soltanto elemento sussidiario in materia di regolamento di confini (Cass. civ., Sez. III, 24/03/2004, n. 5842). Ed invero, va qui detto come il tribunale reputi necessario, ai fini voluti, la produzione delle indispensabili certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
pagina 3 di 5 In altri termini solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione nonché, come detto, della precisa attestazione da parte del
Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
Il tribunale ritiene infatti che l'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non possa prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Si reputa altresì doveroso l'accertamento suddetto stante l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del c.c., con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa (Cass. civ., Sez. II, 03/02/2005, n. 2161).
A ciò si aggiunga che non è emersa la prova certa e tranquillizzante dell'esistenza in capo al de cuius di un possesso pacifico, continuo, non interrotto e pubblico.
E' noto infatti che l'azione giudiziale diretta all'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario comporta l'onere di fornire una rigorosa prova in ordine ai requisiti del possesso necessari ad usucapire, ovvero al possesso pacifico, incontestato, continuativo ed ultraventennale del bene di cui si chiede il riconoscimento della proprietà esclusiva, tale da non lasciare perplessità di sorta in ordine al possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà protratto per il tempo previsto (App. Napoli,
Sez. II, 26/06/2008; App. Roma, Sez. IV, 18/06/2008).
E' noto che “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha
l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, n.
12984).
Nel caso di specie nulla ha provato l'attore né con riferimento al possesso maturato in capo al padre né con riferimento al suo possesso, non essendo sul punto sufficiente la prova testimoniale espletata, atteso pagina 4 di 5 che i testi escussi si sono limitati a riferire che il padre dell'attore coltivava i terreni (il teste Tes_1
ha precisato che tale circostanza gli è stata raccontata) e che lo stesso attore effettua coltivazioni.
[...]
Giova sul punto rilevare che, come precisato dalla giurisprudenza, ai fini della prova dell'usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché di per sé non esprime in modo inequivocabile, ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univo-ci indizi i quali consentano di presumere che la stessa è svolta uti dominus;
(Cass. 2018, n.
17376; Cass. 2014, n. 24114; Cass. 2007/19478).
Ancora, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso” (così, Cass. n°17376/2018; cfr. altresì Cass. n°18215/2013).
La domanda deve pertanto essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese di lite.
Benevento, 1 dicembre 2025
Il giudice dott.ssa Enrica Nasti
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