Ordinanza cautelare 16 dicembre 2025
Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 28/01/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12798/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12798 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio n. 545, emanato in data 08/10/2025 dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NN PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
(i) la questione controversa riguarda il diniego di un visto di ingresso di lunga durata, funzionale alla frequentazione di un corso di laurea magistrale in Political Sciences and International Relations , in lingua inglese, presso l'Università degli Studi di Messina;
(ii) il provvedimento impugnato è fondato sulla seguente motivazione: «La documentazione economica esibita dallo sponsor non è idonea in quanto nel conto corrente bancario risultano diversi depositi che non possono essere giustificati dal richiedente»;
(iii) la circolare del Ministero dell’università e della ricerca del 15 aprile 2025, recante “Procedure per l’ingresso, il soggiorno, l’immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia”, nel recepire la normativa in materia, prevede per quanto di interesse in questa sede che “Al fine di ottenere un visto per motivi di Studio per Immatricolazione Università (tipo D “nazionale”) e, successivamente, un permesso di soggiorno, lo studente internazionale deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: a) Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali (pari a 13 mensilità). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana (…);
(iv) la ricorrente – cittadina etiope – a sostegno della sua domanda di visto, ha dedotto e documentato la garanzia economica prestatale dalla madre, titolare di un conto corrente con saldo di oltre 6.600.000 birr etiopi, pari a circa 38.000 Euro, importo largamente superiore rispetto al minimo richiesto per il visto di specie;
(v) l’ampia movimentazione che caratterizza il conto suddetto – sia in entrata che in uscita – consente di poter ragionevolmente escludere che l’origine dei fondi sia costituita da prestiti funzionali alla richiesta di visto, sebbene i versamenti siano stati effettuati in contanti;
(vi) l’Amministrazione resistente non risulta aver dato seguito all’ordinanza cautelare emessa nel corso del giudizio;
Ritenuto che gli elementi sopra esposti evidenzino l’irragionevolezza delle conclusioni raggiunte nel provvedimento impugnato – nella parte in cui, senza neppure attivare un contraddittorio con la richiedente, ha escluso la sussistenza del requisito economico – e consentano pertanto di ritenere integrato il lamentato vizio di eccesso di potere;
Ritenuto in conclusione di dover accogliere il ricorso ed annullare l’atto impugnato e, conseguentemente, di dover condannare la parte resistente alle spese di giudizio, secondo il principio di soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES AR, Presidente
NN PE, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN PE | ES AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.