Sentenza 2 febbraio 2007
Massime • 1
Sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod.proc.pen., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex art. 603, comma terzo, cod.proc.pen., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova emessa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza. (Nel caso di specie, si trattava di un'ordinanza reiettiva della richiesta del P.M. di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal alcuni testimoni, sulla base del fatto che era ragionevole ritenere che gli stessi fossero stati sottoposti a pressioni e minacce per tacere su alcune circostanze a loro conoscenza, ordinanza che, in quanto non appellabile autonomamente, non era stata impugnata dal P.M. in quanto all'organo di accusa non era riconosciuto alcun interesse a proporre gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 13463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13463 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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