Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 13463
CASS
Sentenza 2 febbraio 2007

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Sulla base del principio della modificabilità delle ordinanze dibattimentali di ammissione della prova, prevista dall'art. 498, comma quarto, cod.proc.pen., il giudice di appello può, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, da disporre eventualmente anche d'ufficio ex art. 603, comma terzo, cod.proc.pen., modificare o revocare l'ordinanza in materia di prova emessa dal giudice di primo grado, anche se non impugnata unitamente con la sentenza. (Nel caso di specie, si trattava di un'ordinanza reiettiva della richiesta del P.M. di acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali rese dal alcuni testimoni, sulla base del fatto che era ragionevole ritenere che gli stessi fossero stati sottoposti a pressioni e minacce per tacere su alcune circostanze a loro conoscenza, ordinanza che, in quanto non appellabile autonomamente, non era stata impugnata dal P.M. in quanto all'organo di accusa non era riconosciuto alcun interesse a proporre gravame avverso la sentenza di condanna dell'imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 13463
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13463
    Data del deposito : 2 febbraio 2007

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