Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6816 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
4 7 ; 3 M . E O N Aula B C , E R 1 E 9 P 9 I N 3 CORT06 816/02 O - D I 1 T EPUBBLICA ITALIAN 1 E A - 1 C R 2 I T . S D I L U G I 9 E 3 R G E A E SUPREMA DI CASSAZIONE D 6 N Oggetto I E 4 . T T T S N I T Pagamento di E ( R SEZIONE TERZA CIVILE S E quota di canone A locativo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23732/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere .19389 Cron. SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Antonio AMATUCCI - Rel. Consigliere - Ud.18/03/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CAVE 17, presso lo studio dell'avvocato difeso dall'avvocato SALVATOREMASSIMO CAMMAROTA, PROTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS ES, elettivamente domiciliata in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BEVILACQUA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 4175/00 del Giudice di pace di 700 TORINO, emessa e depositata il 10/10/00 (R.G. 1 13686/00); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che è proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Torino che, decidendo secondo equità, ha rigettato la domanda proposta da CC RI nei confronti di RE CA, volta alla condanna di quest'ultima al pagamento della somma di L.
1.080.000 quale quota di compartecipazione della seconda al canone locativo di un immobile preso in locazione dall'attore per conto della convenuta;
che con i due motivi di ricorso il ricorrente si deducendo violazione e falsa applicazione di duole legge con riferimento, rispettivamente, "agli artt. 1571 e SS. C.C. e "al combinato disposto 1392 e SS, " degli artt. 1 e 2 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e 1392 C.C." - che il giudice di pace abbia ritenuto che per il contratto di locazione a scopo turistico fosse prescritta la forma scritta e che, dunque, anche per la 2 4 procura e per la conclusione del contratto di mandato dovesse essere adottata la stessa forma, erroneamente concludendo che non fossero provati i presupposti della pretesa creditoria dell'attore;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della controversia i due milioni di lire, il giudice di pace ha necessariamente deciso secondo equità (quand' anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente considerato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (Cass., sez un, 15.10.1999, n. 716, cui si sono uniformate tutte le decisioni successive) unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo (e sostitutivo di quello secundun legem) prevede, sicché la sentenza equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il 3 superamento di questo limite, essendo l'ammissibilità del ricorso per violazione di legge concettualmente preclusa, al di fuori di siffatta ipotesi, dalla non -configurabilità a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che presuppone un giudizio secondo diritto;
CONSIDERATO che
la censura dunque inammissibile là dove si deduce la violazione di norme e principi posti dalla legge sostanziale ordinaria, essendo irrilevante che la decisione non sia conforme a diritto;
che l'apprezzamento del fatto non è reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se sia stata pretermessa la valutazione di una decisiva sirisultanza processuale ovvero se il ragionamento riveli incompleto, incoerente o illogico e non anche se il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, nella specie, non è dedotto vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.); 4 che, conclusivamente, il ricorso va rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate tra le parti;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 18 marzo 2002 Il consigliere estensore Il Presidente Depositata in Cancelleria Oggi 13.05.22 REMA IL CANCE RE C1 NOIZYS Dott.ssa Maria Aiello S A S O 4 L 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D 1 A - R E 1 T 2 C S I I . G D L E U 9 I R 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I E R ( A