Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1997, n. 716
CASS
Sentenza 20 novembre 1997

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Massime1

Per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto. Ne consegue che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe a concretamente mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria.

Commentario1

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    Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 13 dicembre 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/11/1997, n. 716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 716
Data del deposito : 20 novembre 1997

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