Sentenza 8 agosto 2001
Massime • 1
Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute. Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che assumano in senso contrario rilievo le nuove disposizioni che hanno interessato il riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario: giacché, per un verso, l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall'art. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto di declaratoria di illegittimità costituzionale, "in parte qua", della norma di previsione per violazione della legge delega (sent. n. 292 del 2000), ed atteso che, per l'altro verso, l'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 - che ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte costituzionale - è insuscettibile di trovare applicazione in riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/08/2001, n. 10963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10963 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DO RC, IN PROPRIO E PER LE FIGLIE MINORI elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAISIELLO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCO GAETANO SCOCA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale del Notaio Dott. Armando Romano, depositata in data 14/06/00, in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROCCO MANGIA, giusta procura speciale dell'Ufficiale Rogante Dott.ssa Gianna Scopel, depositata in data 20/07/2000, in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;
- intimata -
avverso la decisione n. 1020/00 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 24/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Franco Gaetano SCOCA, Enrico ROMANELLI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso e affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige. il signor AR LZ, in proprio e per le figlie minori ED ed IC, chiedeva l'annullamento degli atti amministrativi con i quali era stata respinta la richiesta del 9 aprile 1992, presentata dalla consorte. successivamente deceduta, signora LE TT, per l'ammissione al godimento delle prestazioni assistenziali in forma indiretta per un trattamento di altissima specializzazione sanitaria praticato presso un centro specializzato americano. Premesso che soltanto a due anni di distanza l'Unità sanitaria locale (USL) aveva comunicato che la giunta provinciale di Trento aveva respinto la richiesta, sulla base del parere espresso dall'apposita commissione provinciale, per l'insussistenza del requisito dell'eccezionale urgenza, necessario ai fini di una deroga ad una preventiva autorizzazione di cui all'art. 7 D.M. 3 novembre 1989, come modificato dall'art. 2 D.M. 13 maggio 1993, il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento di diniego sotto il profilo, tra l'altro della sussistenza di tutti i presupposti richiesti per l'ammissione a godere dei benefici di legge.
Il Tribunale amministrativo adito accoglieva il ricorso. Sia l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento, in via principale, sia la Provincia autonoma di Trento, in via incidentale, interponevano gravame, eccependo la seconda, in particolare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi a suo avviso in materia di rimborso di spese sostenute all'estero per prestazioni sanitarie urgenti, e, quindi, nel campo dei diritti soggettivi.
Il Consiglio di Stato, aderendo alla giurisprudenza secondo la quale, quando la domanda di rimborso sia relativa a spese sanitarie, sostenute all'estero, per un ricovero reso necessario da motivi di urgenza, mancando un potere autorizzatorio discrezionale dell'Amministrazione, l'assistito è titolare di un diritto soggettivo perfetto di rilievo costituzionale ex art. 32 Cost., giacché l'apprezzamento dell'urgenza secondo criteri di discrezionalità tecnica non basta ad alterare la consistenza del diritto soggettivo alla salute, tutelato dalla Costituzione come diritto primario e fondamentale, ne' può determinare l'affievolimento della posizione dell'assistito, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Avverso questa decisione il LZ ha proposto ricorso a queste Sezioni Unite, deducendo un articolato motivo di censura, illustrato con ampia memoria.
La Provincia autonoma di Trento resiste con controricorso e con memoria.
L'Azienda provinciale per i servizi sanitari non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso che la controversia esula dall'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, poiché la domanda fu proposta in data anteriore, assume che,
sulla base delle norme di cui agli artt. 3, 5 e 7 legge 23 ottobre 1985 n. 595 e 19 legge 23 dicembre 1978 n. 833 e relativi decreti ministeriali, che attribuiscono alla P.A. il potere di decidere nel merito con potere discrezionale, non possa ritenersi che il diritto al trattamento sanitario abbia diversa consistenza a seconda del carattere urgente o no delle prestazioni richieste. sicché la P.A. avrebbe il potere di valutare l'ammissibilità al trattamento sanitario indipendentemente dall'urgenza, salvo, in tale caso, "velocizzare" la propria azione per meglio tutelare il diritto alla salute. Si tratterebbe dunque di accertare la legittimità del comportamento dell'Amministrazione, con devoluzione della relativa controversia al giudice amministrativo, senza poter adottare un criterio discretivo della giurisdizione diverso da quello della causa petendi a seguito della modifica che quest'ultima subirebbe per effetto dell'urgenza della prestazione sanitaria. Il ricorso è infondato.
Queste Sezioni Unite, confutando osservazioni analoghe a quelle perspicuamente prospettate dal difensore del ricorrente anche in sede di discussione, hanno più volte affermato (v. da ultimo sent. 10 maggio 2001 n. 194) il seguente principio, fondato su argomentazioni che questo Collegio condivide e fa proprie.
Allorché la domanda di rimborso sia relativa a spese ospedaliere, sostenute all'estero senza previa autorizzazione amministrativa, per un ricovero reso necessario in considerazione delle migliori opportunità ivi presenti di attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso la fruizione di tecniche terapeutiche non praticate in Italia, viene in considerazione una posizione dell'assistito avente natura di diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute, riconducibile all'art. 32 Cost., in quanto in tali casi difetta un potere della pubblica amministrazione, espressione di discrezionalità amministrativa ed il cui esercizio sia suscettibile di determinare l'affievolimento di quella posizione, sussistendo, invece, soltanto un potere di apprezzamento dell'urgenza della prestazione sanitaria ottenuta all'estero, secondo criteri di discrezionalità tecnica, il cui esercizio, non essendo espressione di un potere di supremazia della pubblica amministrazione, è sempre inidoneo a determinare l'affievolimento del diritto soggettivo, tanto più di un diritto soggettivo primario e fondamentale come quello alla salute.
Ne consegue che su detta domanda sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, senza che assumano in senso contrario rilievo le nuove disposizioni in ordine al riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi, ivi compreso quello sanitario. Deve invero osservarsi al riguardo che, per un verso, l'estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai pubblici servizi, disposta dall'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, è stata retroattivamente rimossa per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale (di cui alla sent. n. 292 del 2000), "in parte qua", della norma di previsione. e che, per altro verso, l'art. 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205 - che ha ripristinato l'assetto normativo caducato dalla Corte Costituzionale - è insuscettibile di trovare applicazione con riferimento a domande proposte anteriormente alla sua entrata in vigore, ostandovi il principio della "perpetuatio iurisdictionis", come disciplinato dal nuovo testo dell'art. 5 cod. proc. Civ.. Devesi di conseguenza rigettare il proposto ricorso e dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.
Nella sopravvenienza delle diverse disposizioni normative e della pronuncia della Corte Costituzionale nel periodo immediatamente vicino alla proposizione del ricorso ora esaminato si ravvisano giusti motivi per compensare per l'intero tra tutte le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa per l'intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2001