Sentenza 7 gennaio 2000
Massime • 1
Al fine di escludere l'interesse alla impugnazione con la quale si chieda di affermare la insussistenza di un'aggravante, non può rilevare il fatto che detta circostanza acceda a un reato satellite (nel caso il delitto di cui all'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309) a quello più grave, posto a base del reato continuato, ne' il fatto che siano state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Ciò sia perché la gravità del fatto rientra comunque tra i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (e di essa deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena) sia perché non può essere escluso un ipotetico rilievo dell'aggravante ai fini della concessione di determinati benefici futuri (come, per esempio, verificatosi con l'art. 3 lett. b) n. 1 del d.p.r. 22 dicembre 1990, n. 394, che esclude dall'indulto i fatti previsti dall'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, ove siano state ritenute sussistenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 74 legge cit.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/2000, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7/1/2000
1. Dott. Raffaele Leonasi Consigliere SENTENZA
2. " Giovanni Caso " N. 29
3. " Giovanni De Roberto " REGISTRO GENERALE
4. " Adolfo Di Virginio " N. 17366/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposta da CE LF
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 12.1.1999, con la quale veniva confermata la sua dichiarazione di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR n. 309/90, unificati sotto il vincolo della continuazione, con l'aggravante di cui all'art. 80 c.2 DPR citato
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico ministero in persona del Sost.Proc.Gen. Dott. Gianfranco Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Antonio Morra, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
o s s e r v a
Con sentenza in data 12.1.1999 la Corte d'Appello di Napoli confermava la dichiarazione di colpevolezza di CE LF, in primo grado condannato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90 unificati sotto il vincolo della continuazione, eliminando la pena di L. 40.000.000 di multa inflitta congiuntamente a quella detentiva. Riteneva la Corte provata la responsabilità dell'imputato sulla base di numerose intercettazioni telefoniche, che documentavano il suo stabile collegamento con gli altri associati e rendevano inattendibile la tesi difensiva del concorso in episodi di piccolo spaccio di sostanze stupefacenti;
e irrilevanti le doglianze circa le aggravanti contestate in relazione al reato meno grave, sia perché questo era stato considerato dalla sentenza di primo grado come reato satellite, sia perché erano state comunque concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti.
Escludeva, dato che l'attività dell'associazione si era protratta per molti mesi e aveva provocato l'immissione sul mercato di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, la configurabilità delle ipotesi attenuante di cui al sesto comma dell'art. 74 e al quinto comma dell'art. 73; e riteneva insuscettibile di diminuzione la pena detentiva, inflitta in misura di poco superiore al minimo edittale previsto per il reato base ed aumentata in misura contenuta per la continuazione.
Ricorre il CE a mezzo del proprio difensore. Deduce difetto di motivazione in ordine alle aggravanti di cui all'art. 80 c. 1 lett. b) e c. 2 DPR n. 309/90, la prima delle quali non sarebbe affatto stato esclusa dal giudice di primo grado, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata;
mentre la seconda sarebbe stata ritenuta contro le obiettive risultanze processuali, in base alle quali avrebbero potuto essergli attribuiti esclusivamente fatti di piccolo spaccio, non incompatibili con l'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 c.5, che impone di tener conto anche "dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione". Analogo vizio viene dedotto in ordine alla configurazione del reato associativo, posto che gli unici contatti desumibili dalle intercettazioni sarebbero quelli con AS HE e non riguarderebbero gli altri associati;
per cui sarebbe da escludere senz'altro qualsiasi contribuito consapevole arrecato all'esistenza e al perseguimento delle finalità dell'associazione, restando configurabile delle finalità dell'associazione, restando configurabile soltanto una attività di piccolo commercio in concorso col AS, i rapporti col quale risulterebbero del resto interrotti fin dal maggio del 1996 (ciò che confermerebbe la loro natura occasionale e non qualificata da alcun vincolo associativo).
Tra le censure del ricorrente debbono ritenersi fondate soltanto quelle relative alla configurazione dell'aggravante di cui all'art.80 c.2 DPR n. 309/90. Esiste in effetti carenza di motivazione sul punto, atteso che la sentenza impugnata (non integrabile con quella di primo grado, che tace completamente al riguardo) afferma soltanto (pag.2) non potere "revocarsi in dubbio, in relazione alla ramificazione territoriale dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che queste fossero ingenti in relazione alla ramificazione territoriale dell'organizzazione e dei mercati delle numerose città da approvvigionare come risulta dagli atti dell'indagine". L'indicazione è largamente generica, se non addirittura tautologica, e si fonda essenzialmente su elementi presuntivi. Non sono indicate in alcun modo, neppure in via approssimativa, la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti poste in commercio col concorso del CE;
e non sono indicate le dimensioni del mercato in cui avveniva l'immissione, in modo da consentire una valutazione comparativa tra quantità immessa e capacità di assorbimento, che costituisce dato essenziale ai fini della configurabilità dell'aggravante.
Non rileva, ai fini dell'apprezzamento dell'interesse all'impugnazione, il fatto che il reato di cui all'art. 73 sia stato considerato come reato satellite e valutato soltanto ai fini dell'aumento di pena da applicare per la continuazione, ne' il fatto rientra comunque tra i parametri di cui all'art. 133 c.p. e di essa deve tenersi conto ai fini della determinazione della pena, e quindi dell'aumento per la continuazione, sia perché non può essere escluso un rilievo ipotetico dell'aggravante ai fini della concessione di eventuali benefici futuri (cf. ad esempio l'art. 3 lett. b) n. 1 DPR 22.12.1990 n. 394, che esclude dall'indulto i fatti previsti dall'art. 71 L. 22.12.1975 n. 685 ove siano state ritenute le circostanze aggravanti di cui all'art. 74).
Va pertanto annullata, limitatamente al punto in esame, la sentenza impugnata, con rinvio al giudice competente;
il quale dovrà procedere ad una nuova valutazione delle risultanze processuali al fine di stabilire se sia configurabile l'aggravante, ovviando al rilevato difetto di motivazione.
Gli altri rilievi del ricorrente devono essere disattesi. L'indicazione, nel capo di imputazione, dell'art. 80 lett. b) DPR n. 309/90 (da intendersi verosimilmente come art. 80 c.1 lett. b)
appare effetto di mero errore materiale, non essendo poi menzionata nel testo della contestazione alcuna circostanza di fatto riferibile alle previsioni dell'art. 112 n. 2, n. 3 e n. 4 c.p., che la norma speciale richiama, ne' facendo riferimento a circostanze del genere la motivazione della sentenza di primo grado, vuoi ritenerla vuoi per escluderle.
L'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 c.5 DPR n. 309/90 è stata motivatamente esclusa con riferimento alle modalità della condotta del CE, che, ove mai anche valutabile al di fuori del contesto associativo, resta pur sempre connotata dalla pluralità degli episodi e dalla sistematicità, e cioè da elementi incompatibili con la previsione normativa, che presuppone una attività sporadica ed occasionale, oltre che limitata quanto all'oggetto. La motivazione sul punto è adeguata e logicamente congrua, e perciò non suscettibile di censura in sede di giudizio di legittimità.
Altrettanto infondati i rilievi sulla configurazione del reato associativo, sorretta da motivazione adeguata e non censurabile sotto il profilo della coerenza logica. Ed invero, i giudici di merito hanno ritenuto chele intercettazioni telefoniche, anche se riguardanti esclusivamente colloqui tra il CE e il AS (qualificato come capo dell'associazione), denunciano la piena consapevolezza del CE di essere inserito in una organizzazione composta da numerosi affiliati, che egli mostra di conoscere, e la volontà d contribuire, sia pure nel settore limitato allo spaccio, al raggiungimento dei fini della associazione;
e cioè l'appartenenza alla stessa, d'altronde confermata dagli stabili collegamenti, dall'interessato stesso ammessi, con altri associati dediti anch'essi allo spaccio. Anche sul punto la motivazione sfugge, pertanto, alle censure del ricorrente.
P. Q. M.
la Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta configurazione dell'aggravante di cui all'art. 80 c. 2 DPR n. 309/90 e al conseguente computo dell'aumento per la continuazione;
rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame sul punto. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000