Sentenza 14 marzo 2012
Massime • 1
Nel giudizio di appello, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità del ricorso deve essere comunicato alla parte richiedente, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'appello, avvalendosi del parere del PG non comunicato al ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 18778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18778 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 14/03/2012
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 641
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 32700/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di ER NI, nato a [...] il [...];;
avverso l'ordinanza emessa il 10 giugno 2011 dalla corte d'appello de L'Aquila;
udita nella camera di consiglio del 14 marzo 2012 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 10.6.2011 la corte d'appello de L'Aquila dichiarò inammissibile per genericità l'appello proposto da Di ER NI avverso la sentenza emessa il 3 novembre 2009 dal giudice del tribunale di Sulmona, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 e condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione.
L'avv. Alessandro Scelli, per conto dell'imputato, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 127 cod. proc. pen. perché la corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello de plano, senza osservare gli adempimenti previsti dalla detta disposizione per il procedimento camerale. La procedura de plano non poteva essere seguita perché in contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2. 2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 127 e 591 cod. proc. pen. e art. 24 Cost. Lamenta violazione del diritto di difesa perché la corte d'appello ha concesso facoltà di intervenire nel procedimento solo al Procuratore generale, che ha avanzato le sue richieste, e non anche all'imputato.
3) manifesta illogicità della motivazione, che ha ritenuto inammissibile l'appello con motivazioni totalmente generiche adattabili a qualsiasi provvedimento e senza alcun concreto riferimento al provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conformemente alle considerazioni svolte nella requisitoria scritta del Procuratore generale, il secondo motivo di ricorso deve dichiararsi fondato.
Con esso il ricorrente lamenta che l'avere chiesto al (solo) Procuratore generale distrettuale il parere in punto di ammissibilità dell'appello, si è tradotto in una violazione del principio del contraddittorio, in quanto alla parte privata non è stata data occasione di interloquire. Da qui una violazione del principio del giusto processo.
L'art. 591 cod. proc. pen., comma 2, consente evidentemente una decisione de plano sul punto, non prevedendo la necessità di un contraddittorio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.. La disposizione deve tuttavia - secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e 349 del 2007 - essere interpretata in modo che risulti conforme ai principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, per come interpretati e specificati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Proprio per la necessità di seguire una interpretazione convenzionalmente adeguata questa Corte ha già più volte affermato - in riferimento alla procedura di esame della richiesta di revisione - che è illegittima la decisione del giudice di appello che dichiari inammissibile tale richiesta omettendo di comunicare all'interessato il parere del P.G., in quanto - ancorché nella fase preliminare di ammissibilità della richiesta sia legittima l'adozione di una procedura non partecipata e nonostante l'art. 634 cod. proc. pen. non preveda che in tale fase sia sentito il P.G, - ove sussistano le conclusioni del rappresentante dell'Ufficio del P.M., esse devono essere comunicate e, pertanto, conoscibili dalla controparte che - in conformità ai principi della Convenzione Europea (art. 6) e della giurisprudenza della CEDU - deve essere in grado, anche in relazione a esse, di svolgere le proprie difese ed esercitare il contraddittorio in condizioni di parità (Sez. 5^, 14.6.2007, n. 31132, Cucinottam m. 237600; Sez. 1^, 24.6.2010, n. 29389, Zito, m. 248029; Sez. 3^, 13.7.2011, n. 34917, F., m. 250998). Ora, se questo principio vale in materia di revisione, tanto più deve valere nel caso in esame, nel quale si trattava di appello avverso una sentenza di condanna, con il quale, quindi, era messa in discussione proprio l'affermazione di responsabilità penale. Ci si trovava pertanto in una fase in cui il principio del contraddittorio non poteva non avere espressione, sia pure con eventuali limiti ed a determinate condizioni che un appello nel merito impone. Nè potrebbe ritenersi - anche alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo - non vulnerato il principio del contraddittorio perché esso avrebbe modo di esplicarsi in forma differita, stante la possibilità di ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione. Deve quindi affermarsi il principio che la procedura disegnata dall'art. 591 cod. proc. pen. per la declaratoria di inammissibilità della impugnazione non prevede che il Procuratore generale esprima il proprio parere (nè, ovviamente, che la corte di appello lo richieda); che, tuttavia, ove la corte d'appello sia pure irritualmente ciò faccia ed acquisisca il parere del P.G., allora tale parere deve essere comunicato all'appellante ed allo stesso deve essere consentito di interloquire, dovendosi assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.
Queste conclusioni sono state confermate anche dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite 19 gennaio 2012, Dander, la quale, sempre in materia di revisione ha statuito che, non essendo previsto parere alcuno da parte del pubblico ministero sulla richiesta di revisione, ove tale parere sia irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio.
Nella specie ciò non è avvenuto perché dal testo stesso dell'ordinanza impugnata emerge che essa è stata pronunciata dopo avere esaminato "la richiesta del P.G." il che ha appunto determinato la violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo.
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio mentre gli atti vanno trasmessi alla medesima Corte d'appello de L'Aquila perché proceda, in diversa composizione, a nuovo giudizio. Il terzo motivo resta assorbito ma, evidentemente, non precluso.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti alla Corte d'appello de L'Aquila per il giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012