Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 18778
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Sentenza 14 marzo 2012

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Nel giudizio di appello, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità del ricorso deve essere comunicato alla parte richiedente, nel rispetto del principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con cui la Corte d'Appello aveva "de plano" dichiarato inammissibile l'appello, avvalendosi del parere del PG non comunicato al ricorrente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2012, n. 18778
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18778
    Data del deposito : 14 marzo 2012

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