Sentenza 28 maggio 2013
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 483 cod. pen. la comunicazione di inizio attività nella quale viene falsamente indicato che i locali commerciali destinati alla vendita hanno una superficie inferiore a 250 mq., così potendo fruire della procedura semplificata prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2013, n. 28369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28369 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 28/05/2013
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1642
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 46046/201
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NI, nato a [...] il [...];
e da IA CA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2011 dalla corte d'appello di Napoli;
udita nella pubblica udienza del 28 maggio 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Cicatelli Orazio, in sostituzione dell'avv. Fusco Giuseppe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa l'8.1.1009 il giudice del tribunale di Napoli dichiarò IA NI e IA CA colpevoli dei reati di cui: capo A) al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), per avere realizzato, in un locale destinato a supermercato, l'accorpamento di un piano ammezzato di mq. 65 - appartenente ad una attigua unità immobiliare - con la realizzazione di una scala in ferro che immetteva su questo piano e la foratura della parete divisoria, nonché una piattaforma con struttura metallica di supporto ad apparecchiature dell'impianto di climatizzazione;
capo C) all'art. 483 c.p. per avere in concorso fra loro, nella comunicazione presentata al comune di Napoli ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, artt. 7, 10 e 36, dichiarato che la superficie destinata alla vendita era di mq 196 + 45, mentre in realtà era di mq 507, e li condannò alla pena di mesi 3 di reclusione ciascuno oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Napoli, mentre dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo B) - D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42, art. 181 - perché estinto ex art. 181
quinquies.
La corte d'appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo A) perché estinto per prescrizione, rideterminò la pena per il reato di cui al capo C) in mesi 2 di reclusione e confermò nel resto la sentenza di primo grado.
Gli imputati, a mezzo dell'avv. Giuseppe Fusco, propongono ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 483 c.p. e del D.Lgs. n. 114 del 1998, art.
7. Osservano che sono stati condannati per il falso contenuto nella comunicazione al comune di cui all'art. 7 cit., la quale non ha natura autocertificativa perché mancano le dichiarazioni sulla assunzione di responsabilità e perché manca la esplicita attestazione di veridicità del contenuto. Al più sarebbe ravvisabile l'illecito amministrativo di cui al cit. D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 22. 2) mancanza di motivazione sulla responsabilità di IA NI che non aveva firmato la comunicazione in questione. 3) violazione dell'art. 129 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). Osservano che dovevano essere assolti nel merito in quanto era evidente la non configurabilità del reato di cui al capo A). Si trattava di opere soggette solo a DIA e la eventuale difformità di realizzazione integra un illecito amministrativo. L'accorpamento del piano ammezzato integra una opera interna e non una nuova costruzione, mentre la griglia di sostegno dell'impianto di condizionamento costituisce un intervento pertinenziale. 4) revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile a seguito della esclusione del reato di cui al capo A). 5) manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al diniego di sostituzione della reclusione con la multa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il primo motivo sia infondato in quanto già il giudice di primo grado ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto che i falsi dati contenuti nella comunicazione inviata al comune ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 7 integravano il reato di falso contestato.
Aveva invero osservato il giudice che la comunicazione dei due imputati, i cui dati erano corroborati dalla altrettanto falsa planimetria redatta da un tecnico e di cui al capo D) - planimetria allegata alla comunicazione stessa che ad essa quindi rinviava - aveva carattere pubblicistico ed imponeva a chi la firmava l'obbligo della verità, come si desume dal complesso delle norme contenute nel D.Lgs. n. 114 del 1998, dal momento che dal contenuto di tale comunicazione dipendeva la corretta qualificazione dell'esercizio commerciale che stava per essere aperto e quindi la scelta dell'iter amministrativo da seguire, del quale la comunicazione stessa costituiva il primo e fondamentale passo. Pertanto, l'affermazione che i locali avevano una superficie di vendita inferiore a 250 mq, incideva sulla determinazione del comune circa la scelta della procedura necessaria ed era finalizzata a fare in modo di poter fruire per l'apertura del locale dell'iter semplificato di cui all'art. 7, evitando i tempi più lunghi e le possibili complicazioni burocratiche connessi al rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 8 per le medie strutture commerciali, quale era in realtà il nuovo punto vendita, stanti le sue reali dimensioni. Il giudice ha anche messo in evidenza che la destinazione pubblicistica della comunicazione era segnalata in calce all'atto, dove si specificava che la comunicazione era destinata alla pratica annonaria. Gli imputati, quindi, avevano sottoscritto il documento denominato progetto per il punto vendita sapendo che esso poteva essere utilizzato nel procedimento amministrativo relativo all'apertura dell'esercizio commerciale, sicché erano responsabili della falsità dei dati ivi contenuti.
In conclusione, a parere del Collegio, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto che con la detta comunicazione gli imputati avessero falsamente attestato al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, un fatto del quale l'atto era destinato a provare la verità.
Il secondo motivo - con il quale si deduce la mancanza di responsabilità di IA NI, condannato quale concorrente nel reato, per non avere egli firmato la comunicazione in questione - è inammissibile in quanto consiste in una censura nuova non dedotta con l'atto di appello, e che non può quindi essere proposta per la prima volta in questa sede di legittimità.
Rileva il Collegio che è infondato anche il terzo motivo. Poiché per il reato edilizio di cui al capo A) la corte d'appello ha già dichiarato il proscioglimento per essere il reato stesso estinto per prescrizione, non potrebbe procedersi ad un annullamento con rinvio su questo capo, in quanto tale statuizione sarebbe preclusa dalla già intervenuta causa di estinzione. Un annullamento, quindi, potrebbe essere pronunciato solo se dagli atti emergessero in modo evidente elementi che dimostrino che il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato. Ora, plausibilmente la corte d'appello ha ritenuto che non si verte in una situazione di questo genere dal momento che le stesse argomentazioni difensive - ripetute ora con il ricorso per cassazione - non sono idonee a dimostrare l'evidenza dell'assenza di responsabilità degli imputati per non configurabilità del reato. E difatti, non è contestato che gli imputati abbiano realizzato nel locale un nuovo piano ammezzato - attraverso la realizzazione di una scala in ferro e l'accorpamento di un piano ammezzato di un locale attiguo e foratura della parete divisoria - nonché una nuova piattaforma con struttura metallica di supporto ad apparecchiature dell'impianto di climatizzazione. Non è pertanto manifestamente illogica la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ritenuto (peraltro conformemente alla giurisprudenza sui piani ammezzati) che si trattasse di vere e proprie nuove costruzioni per le quali occorreva il permesso di costruire e non di mere difformità dalla DIA o di opere pertinenziali.
Non potendosi dichiarare l'insussistenza del reato di cui al capo A), va conseguentemente anche respinto il quarto motivo col quale si chiede la revoca delle statuizioni civili.
È infine infondato anche il quinto motivo, avendo la sentenza impugnata fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sia sulla determinazione della pena (in considerazione della gravità del reato e della condotta degli imputati) sia sul rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria (in considerazione della gravità del fatto e della personalità degli imputati, che non avevano esitato a porre in essere una falsa documentazione per meri interessi economici e solo per non ritardare l'apertura di un supermercato, nel quale avevano anche realizzato opere abusive).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 28 maggio 2013. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013