CASS
Sentenza 8 settembre 2023
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/09/2023, n. 37013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37013 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EO NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 37013 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza della Corte d'Appello di Bari impugnata ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Trani il 2:3.3.2013, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato CE ET alla pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa per il reato di concorso in tentato furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede) di un'autovettura e delle chiavi di casa appartenenti ad Antonia Dico, non riuscendo a portare a termine il delitto per l'intervento della polizia. L'imputato è stato catturato dopo una fuga dal luogo teatro dei fatti, tentata a bordo dell'autovettura con cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, stava facendo da "palo" e collaboratore essenziale dell'azione del complice rimasto ignoto, intento direttamente a provare a scassinare la portiera dell'autovettura. 2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata ammissione del rito abbreviato condizionato alla acquisizione della telefonata effettuata alla sala operativa del 113 in data 30.3.2013 e della documentazione difensiva che avrebbe giustificato la presenza del ricorrente sul luogo teatro del tentativo di furto. Sarebbe incongrua la motivazione utilizzata per respingere la prima e la seconda istanza istruttoria della difesa, entrambe relative ad accertamenti utili alla miglior comprensione dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso nel reato. La difesa ritiene che il comportamento del ricorrente prima di darsi alla fuga non sia univoco nel senso dell'ausilio al soggetto che stava materialmente commettendo il reato, mentre la sentenza impugnata ha dato eccessivo risalto alla condotta post-delictum di fuga, invece riconducibile a diverse matrici motivazionali, piuttosto che al tentativo di sottrarsi all'intervento della polizia. Infatti, ET è soggetto già gravato da numerosi precedenti penali e voleva evitare di essere controllato dalle pattuglie che stavano convergendo sul posto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione della legge penale, chiedendo la riqualificazione del reato in quello di danneggiamento, con conseguente improcedibilità per difetto di querela;
la finalità delittuosa sarebbe non univocamente comprensibile, sicchè non potrebbe ritenersi con certezza che il ricorrente abbia posto in essere un tentativo di furto, visto che è contestato anche il furto delle chiavi di casa della vittima, trovate in terra accanto all'auto, inconciliabile con la volontà di sottrarre il veicolo. 2 2.4. Un ultimo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., invocandole con giudizio di prevalenza nei confronti della ritenuta recidiva, al fine di adeguare la pena al disvalore concreto del fatto. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente neppure indica quali contenuti di prova avrebbero dovuto essere veicolati nel giudizio abbreviato in relazione al quale si deduce la mancata integrazione probatoria, sicchè evidentemente si tratta di una censura formulata in modo aspecifico e inammissibile. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato chiaramente l'inutilità della prova richiesta in sede di abbreviato (l'ascolto della telefonata alla centrale operativa 113 delle forze dell'ordine e la documentazione difensiva che avrebbe dovuto giustificare la presenza dell'imputato sulla scena del crimine tentato), per la piena certezza probatoria derivante dagli elementi già in atti: la volante della polizia ha visto il ricorrente che aspettava in un'auto affiancata a quella bersaglio del tentato furto, nei pressi della quale stava armeggiando il complice rimasto ignoto;
il ricorrente, alla vista degli agenti, si è dato pericolosamente alla fuga a bordo dell'auto ed è stato fermato soltanto dopo un inseguimento;
gli agenti, infine, hanno ritrovato le chiavi del box di proprietà della vittima del reato in terra, accanto all'autovettura che si era tentato di sottrarre. Correttamente, poi, è stata valutata del tutto inverosimile la circostanza che adduce il ricorrente, secondo cui la sua fuga rocambolesca sarebbe stata la reazione alla paura di essere controllato, visti i suoi precedenti penali. 2.1. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, oltre ad essere formulati in fatto, e per questo anzitutto inamrnissibili nonostante la prospettazione della terza censura — in particolare - sia incentrata sulla prospettata riqualificazione della condotta nel reato di danneggiamento, piuttosto che nella fattispecie di tentato furto ritenuta sussistente dai giudici di merito. Si è già sottolineato come la sentenza d'appello, coerentemente a quella del primo giudice, abbia messo in linea elementi storico-rattuali di prova pienamente logici, che conducono senza iati argomentativi a ritenere configurabile il reato di concorso in furto tentato a carico del ricorrente. 3 Di contro, l'imputato prova a riscrivere il significato delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, semplicemente contrapponendo la propria lettura a quella della sentenza impugnata. Ed è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La richiesta di riqualificazione giuridica della condotta realizzata dall'imputato, che passa per una diversa e più favorevole lettura del tessuto probatorio, è, pertanto, inammissibile. Quanto alla dedotta mancanza di querela - che potrebbe avere rilievo anche con riguardo alla fattispecie di tentato furto aggravato, alla luce delle modifiche apportate, in punto di procedibilità, dal d.lgs. n. 150 del 2000 all'art. 624 cod. pen. - il Collegio rileva che si tratta di una censura comunque manifestamente infondato, poiché la querela è presente in atti ed è stata regolarmente proposta. 2.2. Il quarto argomento di ricorso, infine, dedicato a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato. La sentenza impugnata ha dedicato l'ultima parte della sua motivazione a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento di dette attenuanti, constatando - da un lato - la non minima entità del danno provocato alla vittima del reato e - dall'altro - la mancanza di elementi positivi da valutare in favore del ricorrente. Il Collegio ricorda che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stentano, Rv. 195339). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicc:hé il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). 4 Così deciso il 23 giugno 2023. In ogni caso, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 37013 Anno 2023 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 23/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza della Corte d'Appello di Bari impugnata ha confermato la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale di Trani il 2:3.3.2013, all'esito di rito abbreviato, che ha condannato CE ET alla pena di un anno di reclusione e 200 euro di multa per il reato di concorso in tentato furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dall'esposizione del bene alla pubblica fede) di un'autovettura e delle chiavi di casa appartenenti ad Antonia Dico, non riuscendo a portare a termine il delitto per l'intervento della polizia. L'imputato è stato catturato dopo una fuga dal luogo teatro dei fatti, tentata a bordo dell'autovettura con cui, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, stava facendo da "palo" e collaboratore essenziale dell'azione del complice rimasto ignoto, intento direttamente a provare a scassinare la portiera dell'autovettura. 2. Avverso la citata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata ammissione del rito abbreviato condizionato alla acquisizione della telefonata effettuata alla sala operativa del 113 in data 30.3.2013 e della documentazione difensiva che avrebbe giustificato la presenza del ricorrente sul luogo teatro del tentativo di furto. Sarebbe incongrua la motivazione utilizzata per respingere la prima e la seconda istanza istruttoria della difesa, entrambe relative ad accertamenti utili alla miglior comprensione dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente per concorso nel reato. La difesa ritiene che il comportamento del ricorrente prima di darsi alla fuga non sia univoco nel senso dell'ausilio al soggetto che stava materialmente commettendo il reato, mentre la sentenza impugnata ha dato eccessivo risalto alla condotta post-delictum di fuga, invece riconducibile a diverse matrici motivazionali, piuttosto che al tentativo di sottrarsi all'intervento della polizia. Infatti, ET è soggetto già gravato da numerosi precedenti penali e voleva evitare di essere controllato dalle pattuglie che stavano convergendo sul posto. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia erronea applicazione della legge penale, chiedendo la riqualificazione del reato in quello di danneggiamento, con conseguente improcedibilità per difetto di querela;
la finalità delittuosa sarebbe non univocamente comprensibile, sicchè non potrebbe ritenersi con certezza che il ricorrente abbia posto in essere un tentativo di furto, visto che è contestato anche il furto delle chiavi di casa della vittima, trovate in terra accanto all'auto, inconciliabile con la volontà di sottrarre il veicolo. 2 2.4. Un ultimo motivo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., invocandole con giudizio di prevalenza nei confronti della ritenuta recidiva, al fine di adeguare la pena al disvalore concreto del fatto. 3. Il Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio ha concluso con requisitoria scritta per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente neppure indica quali contenuti di prova avrebbero dovuto essere veicolati nel giudizio abbreviato in relazione al quale si deduce la mancata integrazione probatoria, sicchè evidentemente si tratta di una censura formulata in modo aspecifico e inammissibile. Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato chiaramente l'inutilità della prova richiesta in sede di abbreviato (l'ascolto della telefonata alla centrale operativa 113 delle forze dell'ordine e la documentazione difensiva che avrebbe dovuto giustificare la presenza dell'imputato sulla scena del crimine tentato), per la piena certezza probatoria derivante dagli elementi già in atti: la volante della polizia ha visto il ricorrente che aspettava in un'auto affiancata a quella bersaglio del tentato furto, nei pressi della quale stava armeggiando il complice rimasto ignoto;
il ricorrente, alla vista degli agenti, si è dato pericolosamente alla fuga a bordo dell'auto ed è stato fermato soltanto dopo un inseguimento;
gli agenti, infine, hanno ritrovato le chiavi del box di proprietà della vittima del reato in terra, accanto all'autovettura che si era tentato di sottrarre. Correttamente, poi, è stata valutata del tutto inverosimile la circostanza che adduce il ricorrente, secondo cui la sua fuga rocambolesca sarebbe stata la reazione alla paura di essere controllato, visti i suoi precedenti penali. 2.1. Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati, oltre ad essere formulati in fatto, e per questo anzitutto inamrnissibili nonostante la prospettazione della terza censura — in particolare - sia incentrata sulla prospettata riqualificazione della condotta nel reato di danneggiamento, piuttosto che nella fattispecie di tentato furto ritenuta sussistente dai giudici di merito. Si è già sottolineato come la sentenza d'appello, coerentemente a quella del primo giudice, abbia messo in linea elementi storico-rattuali di prova pienamente logici, che conducono senza iati argomentativi a ritenere configurabile il reato di concorso in furto tentato a carico del ricorrente. 3 Di contro, l'imputato prova a riscrivere il significato delle circostanze di fatto emerse nel corso del giudizio, semplicemente contrapponendo la propria lettura a quella della sentenza impugnata. Ed è noto che sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La richiesta di riqualificazione giuridica della condotta realizzata dall'imputato, che passa per una diversa e più favorevole lettura del tessuto probatorio, è, pertanto, inammissibile. Quanto alla dedotta mancanza di querela - che potrebbe avere rilievo anche con riguardo alla fattispecie di tentato furto aggravato, alla luce delle modifiche apportate, in punto di procedibilità, dal d.lgs. n. 150 del 2000 all'art. 624 cod. pen. - il Collegio rileva che si tratta di una censura comunque manifestamente infondato, poiché la querela è presente in atti ed è stata regolarmente proposta. 2.2. Il quarto argomento di ricorso, infine, dedicato a contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di quella prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, oltre che genericamente formulato. La sentenza impugnata ha dedicato l'ultima parte della sua motivazione a spiegare le ragioni del mancato riconoscimento di dette attenuanti, constatando - da un lato - la non minima entità del danno provocato alla vittima del reato e - dall'altro - la mancanza di elementi positivi da valutare in favore del ricorrente. Il Collegio ricorda che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richieda elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stentano, Rv. 195339). Le circostanze attenuanti generiche, in altre parole, hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicc:hé il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640). 4 Così deciso il 23 giugno 2023. In ogni caso, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.