Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
In tema di impugnazioni, poiché l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art 129 cod.proc.pen. presuppone che il giudice del gravame sia stato effettivamente investito della cognizione del processo, non può essere dichiarata, in sede di legittimità, la prescrizione del reato, nel caso in cui il ricorso sia ritenuto affetto da inammissibilità originaria per mancanza di specificità dei motivi; invero, in tal caso, il gravame non è idoneo ad introdurre un nuovo grado di giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1999, n. 10379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10379 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Alfonso Malinconico Presidente del 4/6/99
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana Ferrua Consigliere N. 1236
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo NO Consigliere N. 4796/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da TO NO nato in [...] il [...] e da TI AN nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 5.11.98 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione Con sentenza 4.7.96 il Pretore di Napoli, seguito di giudizio abbreviato, dichiarava TO NO e TI AN responsabili di furto aggravato ed il primo altresì di guida senza patente;
ritenuta la continuazione per il TO, con le attenuanti generiche equivalenti e la diminuente del rito, condannava i medesimi a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione, a seguito di gravame degli imputati, veniva confermata dalla Corte di Appello, con pronuncia 5.11.98 avverso la quale hanno proposto ricorso per Cassazione i citati soggetti deducendo illogicità e carenza di motivazione.
Le impugnazioni sono inammissibili in quanto i ricorrenti omettono di svolgere specifiche censure rilevanti in questa sede con riguardo alle pur precise ragioni della decisione in punto pena e responsabilità.
Tanto rilevato, è preclusa ogni ulteriore verifica, ivi compresa quella relativa alla ricorrenza della prescrizione il cui termine massimo, ex artt. 157, 160 c.p., risulterebbe decorso per la contravvenzione.
Al proposito va puntualizzato che in sede di impugnazione l'obbligo di immediata declaratoria delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. presuppone che il giudice sia investito della cognizione del processo, il che non si verifica quando il gravame sia affetto da inammissibilità originaria per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ivi compreso quello della specificità dei motivi: in tal caso invero l'atto de quo è inidoneo a determinare un nuovo grado di giudizio e rende del resto impossibile ogni accertamento diverso da quello diretto al riconoscimento dell'impossibilità di giudicare. (Cass. S.U. 11.2.95 n. 000 21 RV.199903; Cass. 29.5.97 n. 0 5044 RV.203791; Cass. 21.5.98 n. 00 539 RV.210754).
S'impone pertanto declaratoria in tal senso con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento nonché di ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
La Corte,
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento alla Cassa delle ammende della somma di lire 1.000.000. Così deciso in Roma, il 4 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999