Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 4
L'indagato che si limiti a dedurre che il bene oggetto del sequestro preventivo sia, anche in parte, di proprietà di terzi non è legittimato alla richiesta di riesame e al successivo ricorso per cassazione, in quanto privo di concreto interesse.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato, le divergenze sulla esatta determinazione del valore dei beni oggetto dell'ablazione costituiscono una "quaestio facti" il cui esame è precluso in sede di legittimità.
È inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse la richiesta di riesame del sequestro preventivo proposta successivamente all'intervenuta restituzione del bene all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità del bene e che ha proposto l'impugnazione, dovendo escludersi che quest'ultimo possa conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene in presenza del provvedimento di restituzione (La Corte ha precisato che in questo caso l'interessato avrebbe potuto proporre opposizione nelle forme dell'incidente di esecuzione contro il provvedimento di restituzione).
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposta nelle forme per equivalente in relazione al reato di cui all'art. 640-bis cod.pen. può avere ad oggetto anche i beni acquisiti al patrimonio dell'indagato in epoca precedente all'entrata in vigore della L. n. 300 del 2000, che introducendo l'art. 640-quater cod.pen., ha esteso la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen. anche alle ipotesi più gravi di truffa. (La Corte ha precisato che la confisca per equivalente assolve ad una funzione ripristinatoria della situazione economica determinatasi a seguito del fatto illecito ed è finalizzata a sottrarre al patrimonio del reo beni per un valore corrispondente al profitto del reato, sicché è irrilevante l'epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria).
Commentario • 1
- 1. Valido il sequestro dei benihttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2013, n. 17584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17584 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 10/01/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 34
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere - N. 28657/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NC N. IL 12/05/1964;
avverso l'ordinanza n. 41/2012 TRIB. LIBERTÀ di SIRACUSA, del 04/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con decreto del 26/3/2012 il G.I.P. del Tribunale di Siracusa, nello svolgimento di indagini in ordine ai reati di cui all'art. 640 bis cod. pen., commessi in danno della Regione Sicilia, disponeva, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 640 bis, 640 quater e 322 ter cod. pen., il sequestro preventivo dei beni mobili ed immobili di pertinenza di ZO OL, IA AN e AV RC, sino all'equivalenza di Euro 6.086.111,00. La Guardia di Finanza di Siracusa, in data 9/5/2012, procedeva all'esecuzione del provvedimento in attuazione dell'ordine di sequestro preventivo disposto dal pubblico ministero il 3/5/2012. In data 19/05/2012, la difesa degli indagati ZO OL e IA AN, nonché il cointeressato ZO BE, proponeva istanza di riesame avverso il decreto di sequestro, chiedendo l'annullamento della misura cautelare reale. Con ordinanza in data 4/06/2012, il Tribunale di Siracusa rigettava la richiesta di riesame, confermando, per l'effetto, il provvedimento impugnato.
2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'indagata IA AN, chiedendone l'annullamento. Al riguardo, deduce: 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), violazione degli artt. 240, 322 ter e 640 cod. proc. pen." e L. n. 300 del 2000, art. 15. In particolare,
premesso che l'ipotesi di reato di truffa in danno dello Stato sarebbe stata commessa tra luglio 2005 ed il dicembre 2008, censura la legittimità del provvedimento impugnato che avrebbe illegittimamente sottoposto a vincolo reale: a) beni appartenenti a soggetti terzi ancor prima dell'introduzione della L. 29 settembre 2000, n. 300; b) beni dei quali l'indagata risulta titolare per atti pubblici prima dell'introduzione della L. 29 settembre 2000, n. 300;
c) beni acquisiti dall'indagata in epoca certamente precedente alla presunta data di commissione dei reati contestati. A nulla varrebbe - ai fini del rigetto del rilievo difensivo - rifarsi all'orientamento di legittimità citato dal Tribunale del riesame (Sez. 3, sentenza n. 39172 del 24/09/2008) che riguarda un caso differente a quello formante oggetto dell'odierno rilievo e cioè che, ai fini dell'applicazione del sequestro, il momento di commissione del reato non deve essere antecedente alla data di entrata in vigore della legge, mentre nel caso in esame la censura attiene al fatto che i beni assoggettati a sequestro sono entrati a far parte del patrimonio dell'indagata in data antecedente all'introduzione della L. n. 300 del 2000. Richiamato il ruolo ed il carattere eminentemente sanzionatorio che riveste il sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca (essendo la misura reale volta all'apprensione non tanto dei beni oggetto di profitto da parte del reo, quanto di un valore a questo equivalente, allo scopo di ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato presupposto) e la giurisprudenza di legittimità e della Corte E.D.U. confermativa in materia, il ricorrente si sofferma sul problema relativo all'eventuale appartenenza o comproprietà da parte di terzi estranei al reato di beni oggetto di confisca, richiamando la giurisprudenza di legittimità che ne limita l'operatività soltanto per la quota di comproprietà o spettanza del condannato o di chiunque altro sia riconosciuto non estraneo al reato. Al di fuori dell'ipotesi in cui si ritenga l'intestazione fittizia del bene (l'indagato ne mantiene la proprietà effettiva e la sostanziale disponibilità), da dimostrare in termini di qualificata probabilità, soltanto in casi eccezionali potrà procedersi al sequestro dell'intero (quando il bene sia comunque nella disponibilità del reo o si tratti di bene indivisibile o ne sussistono comprovate ragioni di conservazione), sempre in via provvisoria, dovendosi, in caso di ablazione definitiva, poi regolamentare il diritto del terzo sul bene confiscato con quello dello Stato, quota parte subentrante. Con la conseguenza che il vincolo reale non può mai comportare un sequestro indiscriminato dei beni dell'indagato di valore eccedente il profitto del reato, dovendo comunque sussistere un rapporto di congruità tra il profitto conseguito ed il valore dei beni sottoposti a vincolo e suscettibili di confisca;
2) carente e contraddittoria sarebbe la motivazione dell'impugnato provvedimento in merito all'assunto difensivo secondo cui il valore dei beni sequestrati, contrariamente a quanto asserito in seno alla consulenza tecnica d'ufficio richiamata nella richiesta di applicazione della misura cautelare, è notevolmente superiore alla somma oggetto dell'illecito, assumendo rilievo, ai fini della stessa legittimità del provvedimento impugnato, l'esatta determinazione del quantum, non potendosi ritenere che tale valutazione attenga esclusivamente alla fase esecutiva del vincolo reale e a nulla valendo che, nelle more, i beni siano attualmente sottratti al vincolo cautelare essendo stati restituiti alla curatela fallimentare (circostanza che non ne determina la perdita della disponibilità e della proprietà da parte dell'indagato sino al momento della vendita fallimentare e non potendosi, peraltro, definire la curatela soggetto estraneo al reato).
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al rilievo che il vincolo reale avrebbe ad oggetto anche beni appartenenti a soggetti terzi, il ricorrente, lamentando l'illegittimità del vincolo reale nella parte in cui insiste su quote di mobili e/o immobili di pertinenza di altri soggetti, ha addotto motivi rispetto ai quali non è parte legittimata in quanto privo di concreto interesse. Spetta, infatti, ai terzi comproprietari del bene oggetto di sequestro preventivo, provare, in sede di riesame, che il bene mobile e/o immobile sia, in tutto o in quota parte, di loro pertinenza, mancando l'indagato di interesse in tal senso (a proposito della carenza di interesse dell'indagato a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di un conto corrente di cui si sostiene la contitolarità con terzo estraneo, v. Sez. 3, sentenza n. 26913 del 5/05/2009, rv. 244211).
Parimenti infondate sono le censure relative alla sussistenza di una sorta di "preclusione" al vincolo reale riguardo ai beni di cui l'indagata risulti titolare per atti pubblici o di cui sia venuta comunque in possesso prima dell'entrata in vigore della L. 29 settembre 2000, n. 300 che, come noto, introducendo l'art. 640 quater c.p., ha esteso, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'art. 322 ter c.p. anche all'ipotesi delittuosa per cui si procede (art. 640 bis). L'art. 15 della suddetta legge, secondo cui le disposizioni dell'art. 640 quater c.p. non si applicano ai reati ivi previsti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, riguarda esclusivamente i reati ma non i beni presenti nel patrimonio del reo o dell'indagato, i quali possono essere assoggettati a vincolo reale. Costituisce ormai consolidato principio di diritto che la confisca per equivalente assolve ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile. Per tale ragione, non è necessario che sussista un vincolo di pertinenzlalità tra i beni ed il reato. Il carattere sanzionatorio della confisca ex art. 322 ter c.p., finalizzata a sottrarre dal patrimonio del reo beni per un valore equivalente al profitto del reato, rende, quindi, irrilevante l'epoca di acquisto dei beni oggetto della misura ablatoria. Tutti i beni facenti parte del patrimonio dell'imputato, al momento della condanna, sono, quindi, in astratto suscettibili di confisca, indipendentemente dall'epoca in cui i medesimi siano pervenuti nella piena disponibilità del medesimo, purché, come nel caso in esame, si rientri nell'ambito di un fatto reato commesso in epoca successiva alla previsione normativa della confiscabilità dei suddetti beni (v. ex multis Sez. 3, sentenza 4/07/2012, n. 33371).
3.2. Infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso con cui si censura la "sproporzione" dei beni sottoposti a sequestro, il cui valore sarebbe superiore all'importo stabilito dal G.I.P. nel decreto di sequestro. Invero, il vincolo reale si fonda pur sempre - quanto alla determinazione del quantum - sull'esito di una consulenza tecnica svolta nel corso delle indagini. Le possibili divergenze sull'esatta determinazione del valore dei beni, laddove non appaiano ictu oculi, si risolvono in una quaestio facti il cui esame è precluso alla Corte di legittimità.
A ciò va, peraltro, aggiunto, come del resto rilevato dallo stesso Tribunale del riesame, che, qualora la cosa sottoposta a sequestro preventivo sia stata successivamente restituita all'avente diritto, individuato in un soggetto diverso da quello che aveva la disponibilità della cosa al momento del sequestro (nella specie la curatela fallimentare), quest'ultimo, che aveva proposto richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro, a seguito del venir meno del vincolo sulla cosa, perde interesse alla impugnazione, che deve pertanto essere dichiarata inammissibile, non potendo il medesimo conseguire, per effetto dell'eventuale accertamento della illegittimità del sequestro, il ripristino della disponibilità del bene, essendone impedito dal distinto provvedimento di restituzione, aggredirle, semmai, attraverso l'opposizione avverso il provvedimento di restituzione, con le forme dell'incidente di esecuzione (Sez. 6, ordinanza n. 26012 del 27/04/2004, rv. 229977; Sez. 6, sentenza n. 3613 del 25/9/1997, rv. 210049; Sez. 4, sentenza n. 2499 dell'8/11/2000, rv. 219044). Peraltro, va anche precisato - contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente - che se è vero che la società fallita resta titolare dei beni sino alla vendita fallimentare, è altrettanto vero, però, che sino a tale momento e nelle more, essa perde la disponibilità e l'amministrazione dei beni (art. 42, comma 1, L. Fall. così come modificata dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), tanto che si parla di spossessa mento dei beni da parte del fallito ovvero rectius di materiale apprensione dei medesimi da parte degli organi fallimentari.
3.3. Va, pertanto, rigettato il ricorso. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2013