Sentenza 18 marzo 2003
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1956 n. 1409, che commina le pene stabilite dall'art. 1100 cod. nav. per la commissione di atti di resistenza contro unità della guardia di finanza, può concorrere con il reato di cui all'art 337 cod. pen. (resistenza a pubblico ufficiale), atteso che pur essendo la violenza elemento costitutivo di entrambi i reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 nei confronti di un pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di colui che riveste tale qualità, mentre l'altra si estrinseca contro una nave da guerra nazionale o contro unità del naviglio della guardia di finanza ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della polizia marittima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/03/2003, n. 21267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21267 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 18/03/2003
1. Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 544
3. Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 10997/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
TA GI, nato a [...] il [...], e CR CA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 403/2002 del 12-15/2/2002, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. E. Delehaye, con le quali chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Bari, con la decisione menzionata in premessa, confermava integralmente la sentenza 9/7/2001 del G.U.P. presso il Tribunale di Bari, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, con la quale AN GI e NZ RC erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni 3 mesi 4 di reclusione (il primo) e di anni 2 di reclusione (il secondo), oltre alla libertà vigilata, perché ritenuti responsabili in concorso - AN come scafista e NZ come committente - di illegale importazione nel territorio dello Stato, per fini di contrabbando, di quantitativi di tabacchi lavorati esteri superiori a kg. 10, con connessa evasione IVA;
AN, inoltre, era stato ritenuto responsabile anche di danneggiamento di una motovedetta della Guardia di Finanza, che aveva speronato nella fiancata facendola naufragare, nonché di resistenza nei confronti dei militari della Guardia di Finanza e di inottemperanza all'intimazione di fermo impartitagli dagli stessi.
Ricorrono per Cassazione gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.
- NZ rileva, in termini di assoluta genericità, la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 546, lett. e), c.p.p., 133 e 162-bis c.p., essendo inficiato il processo motivazionale della sentenza, per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, da una serie di errores in judicando, e non avendo valutato la Corte distrettuale gli indici rilevanti ex art. 133 c.p.. - AN lamenta: 1) erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, in quanto "l'esiguo testo esplicativo ... non pone l'interprete in condizione di poter agevolmente sviscerare il pensiero del Giudicante", soprattutto con riferimento alla configurazione dell'aggravante del naufragio, in carenza del pericolo per la pubblica incolumità; peraltro doveva essere applicato il concorso apparente di norme, ex art. 15 c.p., in luogo del concorso formale, tra il reato p. e p. dall'art. 6 L. n.1409/1956 e quello di cui all'art. 337 c.p., del quale il primo racchiude in sè tutti gli elementi, "discostandosene esclusivamente per atteggiarsi a reato proprio (del comandante) e per essere diretto solamente in danno dei soggetti indicati nel medesimo art. 6 (unità di naviglio della G.d.F.) e non, indistintamente, di tutti i pubblici ufficiali"; 2) omessa motivazione in riferimento all'entità della pena, tenendo conto che i giudici hanno effettuato "uno spropositato aumento ex art. 81 c.p.". All'odierna udienza, il P.G. conclude come riportato in epigrafe. I ricorsi sono inammissibili.
Quello proposto dal NZ, come anticipato, riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e contiene censure del tutto generiche, tanto da non consentire neppure di valutarne l'effettiva portata.
Il ricorso del AN, invece, ripropone le medesime censure avanzate in grado di appello, alle quali la sentenza impugnata fornisce adeguata e corretta risposta.
Per quanto concerne il reato previsto dall'art. 1141, comma 3, cod. nav., infatti, la Corte distrettuale, alla luce delle risultanze processuali, evidenziando le ragioni dell'assoluta insostenibilità del fatto fortuito, ha precisato che il danneggiamento del natante della Guardia di Finanza è aggravato ai sensi del comma 2 del precedente art. 1140 (anzicché del comma 3), e cioè dal pericolo di naufragio dello stesso, incontestabile se si considera che il detto natante riportò, in conseguenza dello speronamento da parte dell'imputato, uno squarcio di un metro quadrato sulla fiancata, certamente idoneo a cagionarne il naufragio. La Corte pugliese, poi, ha affrontato anche il problema della possibilità di concorso tra il reato di cui all'art. 6 L. n. 1409/1956 ed il delitto di resistenza a p.u. previsto dall'art. 337 c.p., risolvendolo in senso positivo - in linea col consolidato orientamento interpretativo di questa Corte Suprema - per il diverso interesse giuridico protetto dalle due fattispecie criminose, come peraltro evidenziato anche dal primo giudice.
Si ribadisce, in proposito, che pur essendo la violenza elemento costitutivo comune dei due reati, essa è esercitata ai sensi del citato art. 337 nei confronti di un pubblico ufficiale ed il bene tutelato è costituito dalla libertà morale di un individuo che riveste tale qualità, mentre, in base all'art. 1100 del codice della navigazione, integrato sul punto dall'art. 6 legge 13 dicembre 1956, si estrinseca "contro una nave da guerra nazionale" o contro
"unità del naviglio della guardia di finanza" ed il bene tutelato è rappresentato dal normale esercizio della polizia marittima. Nè è possibile l'assorbimento dell'un reato nell'altro, poiché ciò si verifica solo allorché concorrano norme concernenti la lesione di un medesimo bene tutelato, ovvero sussistano dati di fatto da considerarsi elementi costitutivi o circostanze aggravanti di un solo reato, mentre, nei reati in esame, la finalità di tutela rispecchia interessi pubblici diversi e, quindi, non è invocabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., applicabile solo quando le norme regolino la "stessa materia".
Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, si rileva, a fronte della genericità della censura, la motivazione corretta ed adeguata di entrambe le decisioni di merito sul punto.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla inammissibilità dei ricorsi consegue, non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere per essi delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00 per ciascuno di loro.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2003