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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione a a.v.a. In nome del Popolo italiano Quadro RK dichiarazioni dei redditi delle società. TRIBUNALE DI PERUGIA Cessata materia del contendere Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del G.O.P. dott. AO CC, nella causa civile iscritta al n. 254/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Daria Grilli) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 novembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02/03/2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 00031611 59 000, alla stessa notificato dall' in data 26/01/2023 con il quale le è stato richiesto il pagamento della CP_1 somma di euro 9.405,65 a titolo di contributi omessi e relative somme aggiuntive del contributo fisso I.V.S. relativi alla Gestione Commercianti per il periodo gennaio
2016 - dicembre 2021, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione.
La ricorrente ha dedotto di essere stata socia della società “Il VECCHIO CONIO DI
HI LA & C. SAS” con sede in Corso Italia n.8, a DO IN avente quale oggetto sociale l'attività di bar e caffè, ma di avere comunicato in data
30/09/2014 all' la cancellazione all' come socio lavoratore, cui erano CP_1 CP_1 peraltro seguite, da parte della suddetta società la comunicazione al Comune di
DO IN dell'avvenuta cessazione dell'attività e alla Camera di Commercio di
Perugia la comunicazione della chiusura dell'attività, società che rimaneva iscritta al
Registro Imprese con la qualifica di impresa inattiva.
Pag. 1 di 3 Inoltre, la ricorrente ha precisato di essersi trasferita definitivamente con la propria famiglia, in data 10 dicembre 2014, a Phoenix in Arizona, dove tuttora vive stabilmente.
Ha lamentato che l' , “attraverso il mero incrocio di banche dati ( CP_1 CP_2
) attribuiva rilevanza assoluta e decisiva, ai fini della iscrizione
[...] obbligatoria del socio nella gestione commercianti, al mero dato formale della
“barratura” apposta nella casella della dichiarazione dei redditi della società, corrispondente alla comunicazione per cui l'attività svolta nella società era “la sua occupazione prevalente”, provvedendo conseguentemente ad iscriverla d'ufficio nella gestione commercianti e con effetto retroattivo sulla base di un mero errore formale contenuto nel Modello Unico Società di Persone 2017 (anno di imposta
2016) della propria qualifica di socio con occupazione prevalente.
In punto di diritto, la ricorrente ha contestato la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla Legge n. 662/1966 per la sua iscrizione nella gestione commercianti , richiamando i principi di diritto enunciati dalla CP_1 giurisprudenza in ordine all'irrilevanza del mero sbarramento della casella del quadro
RK delle dichiarazioni dei redditi delle società.
Su tali presupposti, previa istanza di sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito impugnato, la ricorrente ha concluso chiedendo che venisse accertata e dichiarata “… l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la posizione oggetto di accertamento in capo al Sig.ra e conseguentemente Parte_1 CP_3
l'avviso di addebito n. 380 2022 0003161159000.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
In data 14/10/2025 si è costituito in giudizio l' , “dando atto di avere adottato CP_1 provvedimento in autotutela e disposto lo sgravio dell'avviso di addebito opposto” e concludendo per la declaratoria dell'intervenuta cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione, le difese hanno concordato sull'intervenuta cessazione della materia del contendere, dissentendo invece sulla regolamentazione delle spese di lite in quanto la difesa della ricorrente ha chiesto la condanna dell'Istituto alla loro refusione sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 Stante, invece, il disaccordo delle parti sul punto, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Dalla lettura degli atti di causa e, in particolare, dall'abbandono del credito oggetto del presente giudizio da parte di deve concludersi per l'infondatezza della CP_1 pretesa di recupero dell'indebito inviata dall' alla ricorrente in data 11/11/2021; CP_1 del resto, la stessa ricorrente, pur non essendone onerata in base a quanto previsto dall'art. 2697 del Codice civile, ha prodotto prova documentale dalla quale è ricavabile l'insussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti per il periodo gennaio 2016 - dicembre 2021. CP_1
Sussistono, pertanto, i presupposti per la condanna dell' alle spese di lite sulla CP_1 base dei nuovi parametri approvati con il D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, potendo l'atto di autotutela, posto in essere dall' resistente ed CP_4 intervenuto nelle more del giudizio, essere positivamente valorizzato solo con riferimento alla quantificazione delle stesse in dispositivo, tenendo contestualmente conto del valore della controversia e dell'impegno professionale occorso e dovendosi, infine, osservare che detta fonte regolamentare detta solo canoni di massima dai quali il Giudice può discostarsi, essendo venuta meno definitivamente l'inderogabilità del sistema tariffario con l'art. 2, comma 1 lett. a) del Decreto-legge n. 223/2006 e con l'art. 9 del Decreto-legge n. 1/2012.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che CP_1 vengono liquidate nel complessivo importo di euro 43,00 per spese vive ed euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese nella misura del
15%, CPA ed IVA come per legge.
Perugia, 03 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AO CC
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