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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1118/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Lamezia Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
IL SI e AN RI TO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. AN Patti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239002107504000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n. 33020160001238882000, n.
33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n. 33020160001280029000, n.
33020160001280736000, n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n.
33020160002990118000, n. 33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n.
33020170000091733000, n. 33020170000093551000, n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2023 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239002107504000, notificata il 23.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n. 33020160001238882000, n.
33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n. 33020160001280029000, n.
33020160001280736000, n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n.
33020160002990118000, n. 33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n.
33020170000091733000, n. 33020170000093551000, n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) CP_1
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, oltre che la prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi CP_3 attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) la rituale notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'ente creditore;
c) CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della sospensione dei termini operata durante il periodo di emergenza sanitaria;
d) l'infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 22.09.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 23.06.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
6. Ad ogni buon conto, corre l'obbligo di richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento sia congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue, dunque, che nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale, atteso che dall'esame documentale dell'atto non emerge alcuna irregolarità formale.
7. Per completezza di motivazione, si evidenzia ulteriormente che dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che: CP_1
a) l'avviso di addebito n. 33020160001102420000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2014-8/2014, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro Email_1
, in data 14.05.2016; Pt_2
b) l'avviso di addebito n. 33020160001238882000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 9/2014-3/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.06.2016; Email_1 c) l'avviso di addebito n. 33020160001251624000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 9/2015-3/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 12.07.2016; Email_1
d) l'avviso di addebito n. 33020160001271739000, avente ad oggetto contributi previdenziali quali
“note di rettifica da DM10”, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2013-4/2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 12.07.2016;
e) l'avviso di addebito n. 33020160001280029000, avente ad oggetto contributi previdenziali quali
“note di rettifica da DM10”, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 10/2014-1/2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.07.2016;
f) l'avviso di addebito n. 33020160001280736000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2013-8/2014, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.07.2016; Email_1
g) l'avviso di addebito n. 33020160002724660000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 4/2016-7/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.11.2016; Email_1
h) l'avviso di addebito n. 33020160002729213000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 4/2016-7/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.11.2016; Email_1
i) l'avviso di addebito n. 33020160002990118000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 8.01.2017;
j) l'avviso di addebito n. 33020170000027946000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2016-11/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.03.2017;
k) l'avviso di addebito n. 33020170000030370000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2016-11/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.03.2017;
l) l'avviso di addebito n. 33020170000091733000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 28.04.2017;
m) l'avviso di addebito n. 33020170000093551000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
28.04.2017;
n) l'avviso di addebito n. 33020170000177756000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
22.06.2017;
o) l'avviso di addebito n. 33020170000179776000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
22.06.2017;
p) l'avviso di addebito n. 33020170000329283000, avente ad oggetto contributi Modello DM/10 rettificativo – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 6/2013-8/2014, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Email_1
Registro INI-PEC, in data 10.08.2017;
q) l'avviso di addebito n. 33020170000330907000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 2/2017-3/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 10.08.2017;
r) l'avviso di addebito n. 33020170000333634000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 2/2017-3/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 10.08.2017.
Dall'estratto del Registro INI-PEC afferente all'odierna società ricorrente, prodotta dall'ente previdenziale, emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della società.
Inoltre, si specifica che, al fine di comprovare la notifica degli avvisi di addebito di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) e i), l' ha prodotto, oltre agli avvisi di addebito medesimi, le ricevute di CP_1 consegna p.e.c. in formato .xml, composte dai files “daticert.xml” (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, la società ricorrente, rispetto a tale produzione, non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che, eventualmente, le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021), né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, deve ritenersi valida la notificazione degli avvisi sopracitati.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati presso tale CP_3 circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo ivi portato è divenuto irretrattabile.
8. Per quanto concerne il merito della controversia, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata risulta che l' ha compiuto, medio CP_3 tempore, degli atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020199007088837000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
33020170000177756000, n. 33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n.
33020170000330907000 e n. 33020170000333634000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 10.10.2019; Email_1
b) l'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito impugnati, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 tratto dal Registro INI-PEC, in data 1.03.2022.
Per quanto concerne i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n.
33020160001238882000, n. 33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n.
33020160001280029000, n. 33020160001280736000 (notificati, rispettivamente, nelle date del
14.05.2016, 29.06.2016, 12.07.2016, 12.07.2016, 29.07.2016 e 29.07.2016), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento, posto che il termine di prescrizione è stato, dapprima, sospeso per complessivi 541 giorni per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021) e, poi, è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 notificata l'1.03.2022.
In relazione, invece, ai crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020199007088837000 (risalente al 10.10.2019) e, successivamente, dell'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 (notificata l'1.03.2022), sicché alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento impugnata alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 311 giorni, per effetto dalla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti di cui agli avvisi di addebito n.
n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n. 33020160002990118000, n.
33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n. 33020170000091733000, n.
33020170000093551000, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica dei suddetti atti (risalenti, rispettivamente, al 29.11.2016, 29.11.2016, 8.01.2017, 29.03.2017, 29.03.2017, 28.04.2017 e 28.04.2017) è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 (1.03.2022); di conseguenza, alla data di notificazione dell'odierna intimazione impugnata alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, tenuto conto anche della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 311 giorni, in ossequio alla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.114,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere nella misura della metà a favore di ciascuna parte resistente.
Lamezia Terme, 15.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa LE TI, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1118/2023 R.G., promossa da
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Lamezia Terme alla Via G. Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Elisa Iannelli, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
IL SI e AN RI TO, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto nonché contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania alla Via Vincenzo Giuffrida n. 2/B presso lo studio dell'Avv. AN Patti, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opposta
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020239002107504000, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n. 33020160001238882000, n.
33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n. 33020160001280029000, n.
33020160001280736000, n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n.
33020160002990118000, n. 33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n.
33020170000091733000, n. 33020170000093551000, n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.09.2023 la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020239002107504000, notificata il 23.06.2023, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n. 33020160001238882000, n.
33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n. 33020160001280029000, n.
33020160001280736000, n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n.
33020160002990118000, n. 33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n.
33020170000091733000, n. 33020170000093551000, n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000, aventi ad oggetto contributi previdenziali , deducendo: a) CP_1
l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica degli avvisi di addebito e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli atti prodromici;
c) la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata la nullità, l'inesistenza, l'illegittimità e/o l'inefficacia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, oltre che la prescrizione dei crediti vantati con l'atto impugnato, nonché la nullità dell'intimazione per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente cancellazione dei ruoli relativi ai crediti.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto CP_1 tardiva per inosservanza del termine di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999; b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; c) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali;
d) la rituale notifica degli avvisi di addebito;
e) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, tenuto conto anche della sospensione dei termini durante il periodo emergenziale;
f) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
3. Costituendosi in giudizio l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi CP_3 attinenti al merito della pretesa contributiva, in quanto di competenza esclusiva dell'ente impositore;
b) la rituale notifica degli avvisi di addebito, di esclusiva competenza dell'ente creditore;
c) CP_1
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva, anche in considerazione della sospensione dei termini operata durante il periodo di emergenza sanitaria;
d) l'infondatezza dell'eccezione di omessa indicazione della modalità di calcolo degli interessi.
4. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18.03.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza dell'8.09.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
5. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il 22.09.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita il 23.06.2023 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché per mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
6. Ad ogni buon conto, corre l'obbligo di richiamare l'orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte di Cassazione secondo cui “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario
l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (ex multis Cass., Civ. Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n.
1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n. 16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del
24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140 del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass.,
Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n.
5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n. 34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza con l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento sia congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Ne consegue, dunque, che nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale, atteso che dall'esame documentale dell'atto non emerge alcuna irregolarità formale.
7. Per completezza di motivazione, si evidenzia ulteriormente che dall'esame della documentazione prodotta dall' emerge che: CP_1
a) l'avviso di addebito n. 33020160001102420000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2014-8/2014, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro Email_1
, in data 14.05.2016; Pt_2
b) l'avviso di addebito n. 33020160001238882000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 9/2014-3/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.06.2016; Email_1 c) l'avviso di addebito n. 33020160001251624000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 9/2015-3/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 12.07.2016; Email_1
d) l'avviso di addebito n. 33020160001271739000, avente ad oggetto contributi previdenziali quali
“note di rettifica da DM10”, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2013-4/2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 12.07.2016;
e) l'avviso di addebito n. 33020160001280029000, avente ad oggetto contributi previdenziali quali
“note di rettifica da DM10”, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 10/2014-1/2015, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.07.2016;
f) l'avviso di addebito n. 33020160001280736000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2013-8/2014, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.07.2016; Email_1
g) l'avviso di addebito n. 33020160002724660000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 4/2016-7/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.11.2016; Email_1
h) l'avviso di addebito n. 33020160002729213000, avente ad oggetto contributi modelli DM10 insoluti, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 4/2016-7/2016, è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 29.11.2016; Email_1
i) l'avviso di addebito n. 33020160002990118000, avente ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali lavoratori parasubordinati, oltre somme aggiuntive, relativi all'anno 2015, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 8.01.2017;
j) l'avviso di addebito n. 33020170000027946000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2016-11/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.03.2017;
k) l'avviso di addebito n. 33020170000030370000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 8/2016-11/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 29.03.2017;
l) l'avviso di addebito n. 33020170000091733000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 28.04.2017;
m) l'avviso di addebito n. 33020170000093551000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 12/2016, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
28.04.2017;
n) l'avviso di addebito n. 33020170000177756000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
22.06.2017;
o) l'avviso di addebito n. 33020170000179776000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 1/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data Email_1
22.06.2017;
p) l'avviso di addebito n. 33020170000329283000, avente ad oggetto contributi Modello DM/10 rettificativo – matricola n. 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 6/2013-8/2014, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Email_1
Registro INI-PEC, in data 10.08.2017;
q) l'avviso di addebito n. 33020170000330907000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202294083, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 2/2017-3/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 10.08.2017;
r) l'avviso di addebito n. 33020170000333634000, avente ad oggetto contributi Modello DM 10 matricola 2202494205, oltre somme aggiuntive, relativi al periodo 2/2017-3/2017, è stato è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI- Email_1
PEC, in data 10.08.2017.
Dall'estratto del Registro INI-PEC afferente all'odierna società ricorrente, prodotta dall'ente previdenziale, emerge che l'indirizzo di posta elettronica certificata ove sono state effettuate le notifiche degli avvisi di addebito sopraindicati risulta essere il domicilio digitale della società.
Inoltre, si specifica che, al fine di comprovare la notifica degli avvisi di addebito di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) e i), l' ha prodotto, oltre agli avvisi di addebito medesimi, le ricevute di CP_1 consegna p.e.c. in formato .xml, composte dai files “daticert.xml” (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, la società ricorrente, rispetto a tale produzione, non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che, eventualmente, le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021), né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, deve ritenersi valida la notificazione degli avvisi sopracitati.
Giova, poi, osservare che la somma originariamente dovuta in relazione a ciascuno dei suddetti avvisi di addebito risulta oggi ridotta a seguito di versamenti parziali effettuati presso tale CP_3 circostanza costituisce ulteriore conferma della regolarità della notifica degli AVA.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, alla luce della mancata impugnazione dei suddetti atti entro il termine di 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/1999 (termine decorrente dalle data di notificazione degli avvisi sopracitati), il credito contributivo ivi portato è divenuto irretrattabile.
8. Per quanto concerne il merito della controversia, la domanda deve essere configurata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Al fine di valutare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sopravvenuta, occorre, poi, tenere conto dei due periodi di sospensione della decorrenza del termine quinquennale stabiliti da leggi speciali.
Invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha, quindi, previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
E', poi, intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del D.L. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile
2020, n. 27, “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
L'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159 del 24.09.2015 ha, infine, previsto che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”.
Ciò posto, dall'esame della documentazione allegata risulta che l' ha compiuto, medio CP_3 tempore, degli atti interruttivi della prescrizione, ed in particolare:
a) l'intimazione di pagamento n. 03020199007088837000, avente ad oggetto gli avvisi di addebito n.
33020170000177756000, n. 33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n.
33020170000330907000 e n. 33020170000333634000, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata tratto dal Registro INI-PEC, in data 10.10.2019; Email_1
b) l'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000, avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito impugnati, notificata all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 tratto dal Registro INI-PEC, in data 1.03.2022.
Per quanto concerne i crediti portati dagli avvisi di addebito n. 33020160001102420000, n.
33020160001238882000, n. 33020160001251624000, n. 33020160001271739000, n.
33020160001280029000, n. 33020160001280736000 (notificati, rispettivamente, nelle date del
14.05.2016, 29.06.2016, 12.07.2016, 12.07.2016, 29.07.2016 e 29.07.2016), alcuna prescrizione può dirsi maturata alla data di notificazione dell'odierna intimazione di pagamento, posto che il termine di prescrizione è stato, dapprima, sospeso per complessivi 541 giorni per effetto della normativa emergenziale soprarichiamata (applicabile al caso di specie poiché il termine di prescrizione era destinato a scadere nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021) e, poi, è stato interrotto dall'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 notificata l'1.03.2022.
In relazione, invece, ai crediti sottesi agli avvisi di addebito n. 33020170000177756000, n.
33020170000179776000, n. 33020170000329283000, n. 33020170000330907000 e n.
33020170000333634000, il termine di prescrizione è stato validamente interrotto dalla notifica, dapprima, dell'intimazione di pagamento n. 03020199007088837000 (risalente al 10.10.2019) e, successivamente, dell'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 (notificata l'1.03.2022), sicché alla data di notifica dell'odierna intimazione di pagamento impugnata alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, anche in considerazione della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 311 giorni, per effetto dalla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
Analoghe considerazioni devono essere svolte con riguardo ai crediti di cui agli avvisi di addebito n.
n. 33020160002724660000, n. 33020160002729213000, n. 33020160002990118000, n.
33020170000027946000, n. 33020170000030370000, n. 33020170000091733000, n.
33020170000093551000, atteso che il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica dei suddetti atti (risalenti, rispettivamente, al 29.11.2016, 29.11.2016, 8.01.2017, 29.03.2017, 29.03.2017, 28.04.2017 e 28.04.2017) è stato validamente interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000362353000 (1.03.2022); di conseguenza, alla data di notificazione dell'odierna intimazione impugnata alcuna prescrizione poteva dirsi maturata, tenuto conto anche della sospensione del termine prescrizionale per complessivi 311 giorni, in ossequio alla disciplina normativa emergenziale sopra richiamata.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in ragione del valore dichiarato della causa, della non particolare complessità delle questioni esaminate e della sostanziale identità delle difese spiegate dalle parti resistenti.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.114,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge se dovuti, da corrispondere nella misura della metà a favore di ciascuna parte resistente.
Lamezia Terme, 15.10.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa LE TI