Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7327 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Valeria Orrù, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Laura Muntoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 20/08/2016, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Villacidro.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
20/08/2016 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Villacidro, anno 2016, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Villacidro il 20.08.2016, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto Comune con atto n. 13 parte 2 Serie A dell'anno
2016, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze.
Pag. 2 di 5 2. Confermare che i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
pertanto nulla è richiesto e/o dovuto tra i coniugi.
Per_ 3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i Per_2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la residenza materna e presso la residenza del padre secondo le seguenti cadenze:
a) il padre andrà a prendere i propri figli presso la residenza della madre a weekend alterni il venerdì sera entro le ore 18 e li riaccompagnerà dalla madre tra le ore 19 e le 20 della domenica successiva (durante i periodi scolastici) o tra le ore 19 e le 20 del lunedì successivo (durante i periodi estivi, di chiusura della scuola).
Gli orari sopra indicati possono subire delle variazioni previo accordo occasionale tra i due genitori, per far fronte ed eventuali esigenze impreviste.
b) Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno.
In ogni caso, durante il periodo estivo in cui i minori non frequenteranno la scuola, la gestione delle settimane sarà divisa equamente tra i coniugi e, nello specifico: in caso di iscrizione dei figli al campo scuola estivo, le spese per quest'ultimo saranno corrisposte al 50% da ciascuno dei coniugi,
i bambini resteranno a casa della madre e il padre li andrà a prendere, a weekend alterni il venerdì sera entro le ore 18 e li riaccompagnerà dalla madre tra le ore 19 e le 20 del lunedì successivo.
Al termine del campo scuola, i figli trascorreranno la metà delle restanti settimane estive dal padre e l'altra metà presso la madre, alternando possibilmente in modo paritario le settimane (ad es. due settimane dalla madre e due settimane dal padre, un'altra settimana dalla madre e un'altra dal padre).
Nel caso in cui i genitori decidano insieme di mandare i bambini al campo scuola per ulteriori settimane, le spese saranno divise al 50% anche successivamente al mese di luglio.
Pag. 3 di 5 Nel periodo in cui i genitori si occuperanno dei figli le spese saranno interamente a loro carico.
5. L'assegno universale spettante ai bambini verrà percepito interamente dalla
IG.ra che si impegna a comunicarne l'importo al signor CP_1 Pt_1
Le eventuali spese per la babysitter durante l'anno saranno divise al 50% tra i coniugi.
6. Entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a provvedere al versamento del mantenimento dei figli minori, secondo le proprie capacità reddituali.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, così come statuito in appresso:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo, salve le urgenze: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
Pag. 4 di 5 attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) baby sitter;
g) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
h) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); i) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8. Qualora il padre IG. dovesse reperire un'occupazione lavorativa, vi Pt_1 saranno inevitabilmente delle modifiche nella gestione dei minori, statuite a seconda degli orari lavorativi di entrambi i genitori.
Se necessario, verrà individuata una persona di fiducia da parte di entrambi i coniugi come babysitter.
Inoltre, il padre provvederà a versare un assegno di mantenimento a favore dei minori sulla base delle sue condizioni reddituali.
9. Qualora, invece, il non dovesse svolgere neppure lavori saltuari, si Pt_1 impegnerà per rivedere gli accordi sulla gestione dei minori, al fine di occuparsi maggiormente degli stessi.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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