Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, tra cui deve essere ricompreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta di effettuare gli adempimenti necessari all'integrazione probatoria cui aveva espressamente condizionato la scelta del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che alla intenzionale mancata citazione di un teste può essere attribuito, per fatti concludenti, il significato di rinuncia alla condizione dell'integrazione probatoria).
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 43876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43876 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/10/2014
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2210
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 18663/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE MO OH OS, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza 6/3/2014 della Corte d'appello di Roma, 3^ sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, l'avv. Gatto Andrea, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/3/2014, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 22/5/2013, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato SE MO OH OS alla pena di anni due di reclusione ed Euro 600,00 di multa per i reati di tentata rapina, lesioni personali, porto ingiustificato di coltello e resistenza a pubblico ufficiale.
2. La Corte territoriale respingeva le censure in rito mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, eccependo che, una volta richiesto ed ammesso il giudizio abbreviato condizionato, il tribunale non poteva procedere con il rito abbreviato secco, in quanto la mancata citazione della persona offesa da parte della difesa non costituisce sopravvenuta impossibilità di assunzione dell'integrazione probatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Nel caso di specie l'imputato ed il suo difensore, in data 8 febbraio 2013, all'esito dell'udienza di convalida hanno chiesto di poter definire il processo con il rito abbreviato condizionato all'escussione della persona offesa;
il Tribunale ammetteva la richiesta ponendo a carico dell'imputato l'onere di provvedere alla citazione del teste;
alla successiva udienza del 22 maggio, assente l'imputato, il difensore di fiducia, a mezzo di un sostituto, ex art. 102 c.p.p. rappresentava di non aver provveduto alla citazione del teste cui rinunciava e chiedeva di procedersi con il rito abbreviato;
il Tribunale procedeva, quindi, con l'abbreviato secco.
3. Stante tale situazione di fatto, nessuna censura può essere mossa all'operato del Tribunale per aver proceduto con il rito abbreviato secco.
4. In punto di diritto, il tema della revocabilità o meno del giudizio abbreviato condizionato nell'ipotesi in cui non si possa procedere all'integrazione probatoria, è stato oggetto di un approfondito esame da parte delle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 41461/2012 che ha affrontato il quesito "se l'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria sia revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte".
5. In proposito osserva la Corte che: "l'introduzione, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 27, di un modello "condizionato" di instaurazione del rito abbreviato accanto alla procedura fondata sulla richiesta di essere giudicati senza integrazione probatoria non ha inciso sulla natura dell'istituto che ha mantenuto una fisionomia unitaria, la cui caratteristica fondamentale e unificante è costituita dalla disponibilità manifestata dall'imputato all'utilizzo degli atti di indagine ai fini della decisione, accompagnata dalla contestuale rinuncia al contraddittorio dibattimentale.
Pertanto il giudizio abbreviato "condizionato" e quello "semplice" rappresentano modalità differenziate di sviluppo di un unico modello processuale e non espressione di istituti diversi (Sez. 1, n. 38595 del 17/09/2003, Mores, Rv. 225997). L'imputato, nel formulare la richiesta di accesso al rito "condizionato", subordina l'efficacia della domanda all'assunzione di elementi di prova specificamente indicati, tanto che il giudice deve ammettere le prove sollecitate o, in alternativa, rigettare in toto la richiesta. Si può, pertanto, affermare che la domanda condizionata di rito abbreviato ha una struttura composita, in quanto comprende una richiesta principale, funzionale ad introdurre il rito, e una accessoria, volta all'ammissione di determinati mezzi di prova;
il mantenimento della richiesta principale è subordinato all'accoglimento di quella accessoria. (..)
Nell'ambito di questi principi generali, si tratta di stabilire se fatti imprevedibili e sopravvenuti alla introduzione del rito esplichino una qualche influenza sui presupposti costituenti l'oggetto della condizione dedotta dall'imputato per accedervi e sulla verifica effettuata dal giudice per ammetterlo. Il Collegio ritiene che al quesito debba essere data risposta negativa. L'ordinamento processuale non contempla la possibilità di revocare il giudizio abbreviato, già ammesso, al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge. L'unico caso disciplinato in proposito dal legislatore è quello di cui all'art. 441 bis c.p.p., comma 4, che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423 c.p.p., comma 1. Il carattere eccezionale della disposizione si ricava, in primo luogo, dalla sua esegesi letterale, evidenziante una precisa correlazione procedimentale tra nuova contestazione, conseguenti possibili determinazioni dell'imputato, provvedimento di revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, fissazione (o prosecuzione) dell'udienza preliminare, preclusione alla riproposizione della richiesta del rito. Da un punto di vista logico-sistematico è, inoltre, significativa la circostanza che nessuna delle disposizioni che precedono, anche topograficamente, l'art. 441 bis c.p.p., si occupi dell'eventuale revoca dell'ordinanza introduttiva del giudizio abbreviato e che tale eventualità sia contemplata solo in presenza di nuove contestazioni formulate dal pubblico ministero all'esito dell'integrazione probatoria sollecitata dall'imputato o all'ipotesi dell'esercizio officioso di tale potere da parte del giudice. Il combinato disposto dell'art. 441 bis c.p.p., comma 1, art. 438 c.p.p., comma 5, art. 441 c.p.p., comma 5, rende, quindi, evidente che solo in questo caso può determinarsi una regressione del processo alla fase e allo stato in cui si trovava al momento della presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Il richiamo del canone ermeneutico ubi voluit dixit assume, quindi, in tale contesto, una precisa e significativa valenza: esso consente di affermare che il legislatore ha voluto prevedere casi tipi di revoca dell'ordinanza introduttiva del rito e ha voluto escludere la revocabilità del giudizio al di fuori della situazione esplicitamente regolata nell'art. 441 bis c.p.p.. Quest'ultima disposizione è una norma di carattere eccezionale e, dunque, non suscettibile di generalizzazione o di applicazione in via analogica.
Dall'interpretazione letterale dell'art. 438 c.p.p., comma 5, si ricava, inoltre, univocamente che il vincolo di subordinazione insito nella domanda avanzata dall'imputato e oggetto della delibazione giudiziale attiene all'ammissione della integrazione probatoria e non alla effettiva assunzione delle ulteriori acquisizioni probatorie. Di conseguenza il vincolo di subordinazione insito nella richiesta dell'imputato deve ritenersi utilmente assolto con l'instaurazione del rito e l'ammissione delle prove sollecitate dalla difesa;
il relativo atto di impulso processuale non può essere influenzato dalle vicende correlate al distinto e successivo momento della effettiva assunzione della prova - che può essere influenzata da diversi fattori - e non può subire una retroattiva perdita di efficacia quando, per qualunque motivo, la prova non venga concretamente assunta. L'attenta lettura del complessivo quadro normativo consente di delineare il limite naturale delle ulteriori acquisizioni probatorie che, come si evince dall'incipit del comma 5 dell'art. 438 c.p.p. ("ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442, comma 1 bis"), debbono essere soltanto integrative, e non già sostitutive, del materiale già acquisito ed utilizzabile come base cognitiva, ponendosi, siccome circoscritte e strumentali ai fini della decisione di merito, quale essenziale e indefettibile supporto logico della stessa. La norma parla coerentemente di "integrazione probatoria", evidenziando così, anche sul piano terminologico, il carattere aggiuntivo ("integrazione") e non già sostitutivo, rispetto agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della prova che l'imputato intende far assumere nell'udienza preliminare. L'impossibilità di revocare l'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato, qualora l'integrazione probatoria cui è stata subordinata la domanda si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopravvenute, non si pone in conflitto neppure, sotto un profilo logico- sistematico, con la pregressa valutazione di necessità ai fini della decisione compiuta dal giudice nell'ambito dell'ordinanza che ammette il rito. L'ostacolo obiettivo all'acquisizione della prova opera, infatti, in ugual misura per il giudice dinanzi al quale si celebra il rito abbreviato e per quello del dibattimento dinanzi al quale - ammettendo la revocabilità dell'ordinanza introduttiva del rito in caso di impossibilità sopravvenuta dell'acquisizione probatoria per fattori imprevedibili - il giudizio dovrebbe svolgersi. Pertanto, l'eventuale retrocessione del processo, oltre a non porre rimedio a tale situazione, provocherebbe un'ingiustificata e irrazionale dilatazione dei tempi di definizione del processo che non sarebbe giustificata da maggiori garanzie dell'imputato.
Il sistema così ricostruito non contrasta con i principi generali e non menoma i diritti di difesa dell'imputato.
Il valore probatorio dell'elemento da acquisire, cui fa riferimento l'art. 438 c.p.p., comma 5, va sussunto nell'oggettiva e sicura utilità/idoneità del probabile risultato probatorio ad assicurare il completo accertamento dei fatti rilevanti nel giudizio, nell'ambito dell'intero perimetro disegnato per l'oggetto della prova dalla disposizione generale di cui all'art. 187 c.p.p.. La doverosità dell'ammissione della richiesta integrazione probatoria ne riflette il connotato di indispensabilità ai fini della decisione e trova il suo limite nella circostanza che un qualsiasi aspetto di rilievo della regiudicanda non rimanga privo di solido e decisivo supporto logico-valutativo (Sez. U, n. 44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229173). Ciò posto, è appena il caso di precisare che la richiesta condizionata non fornisce all'imputato il mezzo per un controllo sullo sviluppo della base cognitiva della decisione che dovrà essere assunta in esito al giudizio abbreviato. Da un lato, infatti, l'imputato, nel momento in cui formula la domanda, accetta consapevolmente l'eventualità che la prova non possa essere assunta per cause che possono determinarsi anche nel giudizio ordinario: basti pensare, a questo proposito, alla sopravvenuta irreperibilità del teste oppure all'esercizio della facoltà di non rispondere di cui si avvalga l'imputato di reato connesso ex art. 210 c.p.p.. Sotto altro profilo occorre ricordare che l'integrazione officiosa a norma dell'art. 441 c.p.p., comma 5, può essere disposta dal giudice anche quando vi siano già state acquisizioni in accoglimento della domanda difensiva. Quindi, con la richiesta condizionata, l'imputato assume tanto il rischio che l'integrazione probatoria non sia in concreto esperibile quanto che nuove prove vengano assunte fuori del suo controllo. Inoltre, come osservato da un'autorevole dottrina, o l'assunzione della prova risulta effettivamente impossibile e, come tale, non determina alcuna lesione del diritto di difesa, poiché (come già accennato), l'impossibilità connoterebbe anche il giudizio celebrato nelle forme ordinarie, oppure la decisione del giudice di soprassedere all'assunzione della prova risulta illegittima e, in quanto tale, sindacabile in sede di gravame ed emendabile con l'assunzione della relativa prova in grado d'appello.
Considerato, quindi, che le vicende concernenti l'effettiva acquisizione della prova dopo la rituale instaurazione del rito condizionato sono ininfluenti rispetto alla stabilità del giudizio, l'eventuale retrocessane del processo deve ritenersi non consentita e, quindi, illegittima, pur se sollecitata dallo stesso imputato. Questo approdo ermeneutico trova un ulteriore avallo nell'orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte sulla più generale questione della revocabilità del provvedimento che introduce il rito abbreviato. Già prima della riforma che ha introdotto la possibilità per il giudice di integrare anche d'ufficio la base cognitiva per il giudizio, era prevalsa la tesi contraria a qualsiasi ipotesi di revoca dell'ordinanza introduttiva del rito abbreviato (Sez. 1, n. 5352 del 14/04/1993, Sammartino, Rv. 194216-194217) ed era oggetto di difformi valutazioni solo la sanzione processuale da collegare al provvedimento. La giurisprudenza di legittimità aveva tendenzialmente escluso che un'eventuale revoca del provvedimento di instaurazione del rito potesse essere ritenuto un atto abnorme, preferendo invece ritenere che all'illegittimità della revoca disposta dal giudice dovesse essere posto rimedio attraverso il recupero post-dibattimentale dello sconto di pena (Sez. 5, n. 3395 del 14/12/2004, dep. 2005, Di Ponio, Rv. 231408, relativa ad un giudizio abbreviato celebrato secondo le regole previgenti del rito;
Sez. 5, n. 874 del 22/02/1999, Cusenza, Rv. 212930; Sez. 1, n. 3600 del 27/05/1996, Grassi, Rv 205683). Successivamente alla riforma introdotta dalla L. n. 479 del 1999, l'irrevocabilità del provvedimento introduttivo del rito, salvo quando espressamente prevista, è stata costantemente ribadita da questa Corte. Con riguardo all'abbreviato instaurato nella modalità non condizionata si è precisato (Sez. 1, n. 25858 del 15/06/2006, Miccio, Rv 235260) che la possibilità di revocare l'ammissione al rito non insorge nemmeno nel caso in cui l'imputato abbia a sua volta revocato la relativa richiesta, trattandosi di facoltà non attribuitagli dall'ordinamento processuale se non nell'ipotesi disciplinata dall'art. 441 bis c.p.p.. Quanto all'abbreviato condizionato il principio della non retrocedibilità del rito è stato affermato da molteplici decisioni (Sez. 1, n. 27578 del 23/06/2010, Azouz, Rv. 247733; Sez. 3, n. 9921 del 12/11/2009, dep. 2010, Majouri, Rv. 246326; Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, De Silva, Rv 240683; Sez. 6, n. 21168 del 28/03/2007, Argese, Rv. 237081; Sez. 1, n. 33965 del 17/06/2004, Gurliaccio, Rv. 228707; Sez. 1, n. 17317 dell'11/03/2004, Pawlak, Rv. 228652) le quali fanno indistintamente riferimento alla mancata previsione, salvo che nell'ipotesi disciplinata dal citato art. 441 bis, del potere del giudice di disporre la revoca del provvedimento introduttivo del rito. Deve essere anche sottolineata la circostanza che le richiamate pronunzie hanno concluso nel senso illustrato sia nel caso in cui la revoca era stata disposta unilateralmente dal giudice sia nell'ipotesi in cui, invece, tale decisione era stata assunta su implicita sollecitazione dell'imputato che aveva dichiarato di rinunziare al rito (cfr., a quest'ultimo proposito, Sez. 1, n. 32905 del 09/07/2008, De Silva, Rv 240683). (..)". Quindi le Sezioni Unite hanno rilevato che la irrevocabilità dell'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria nel caso in cui, per circostanze imprevedibili e sopravvenute, l'integrazione non sia realizzabile, non è in contrasto con i principi della Carta fondamentale, osservando che:
"A fronte dell'inequivoco dato normativa contenuto nell'art. 438 c.p.p., comma 5, è di tutta evidenza che, nel momento in cui formula richiesta di giudizio abbreviato, sia pure "condizionata", l'imputato - come "contropartita" ad una riduzione di pena nel caso di condanna - accetta l'utilizzabilità, ai fini della decisione di merito, dell'intero materiale probatorio raccolto nelle indagini preliminari fuori del contraddittorio tra le parti, senza alcuna eccezione. In tale ottica, la violazione dell'art. 111 Cost., comma 5, prospettata nell'ordinanza di rimessione è stata ritenuta manifestamente insussistente, posto che il consenso all'utilizzazione degli atti di indagine, insito nella richiesta di giudizio abbreviato, ricade nell'ambito delle ipotesi di deroga al principio di formazione della prova in contraddittorio considerata dal quinto comma dello stesso art. 111 Cost., con la conseguente esclusione di ogni contrasto tra la nuova disciplina dell'abbreviato e i principi del "giusto processo" (Corte Cost, ord. n. 326 del 2001)". Conclusivamente le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: "l'ordinanza ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte".
5. Il Collegio ritiene che tale principio di diritto deve essere ulteriormente specificato nel senso che fra le circostanze sopraggiunte che rendono non realizzabile l'integrazione probatoria deve essere ricompreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta la citazione del teste - integrazione probatoria - a cui aveva condizionato il rito. In tal caso, infatti, si deve ritenere che per fatti concludenti, l'imputato abbia rinunciato alla condizione dell'integrazione probatoria, per cui necessariamente il processo si deve svolgere con il rito abbreviato ordinario.
6. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014