Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 43876
CASS
Sentenza 7 ottobre 2014

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Massime1

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, tra cui deve essere ricompreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta di effettuare gli adempimenti necessari all'integrazione probatoria cui aveva espressamente condizionato la scelta del rito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che alla intenzionale mancata citazione di un teste può essere attribuito, per fatti concludenti, il significato di rinuncia alla condizione dell'integrazione probatoria).

Commentario1

  • 1Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 43876
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43876
Data del deposito : 7 ottobre 2014

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