Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38595
CASS
Sentenza 17 settembre 2003

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Quando l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal g.i.p., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza tra g.i.p. e Tribunale in composizione monocratica, sollevato prima della sentenza n. 19 del 2003 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 464 comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in applicazione del "dictum" la Corte di Cassazione, pur enunciando il soprascritto principio, ha ritenuto cessata ogni regione di conflitto e ha rimesso gli atti al Tribunale per il seguito di competenza).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38595
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38595
Data del deposito : 17 settembre 2003

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