Sentenza 17 settembre 2003
Massime • 1
Quando l'imputato abbia tempestivamente richiesto, con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, il giudizio abbreviato condizionato e l'istanza sia stata rigettata dal g.i.p., la richiesta di giudizio abbreviato semplice formulata all'udienza fissata ai sensi dell'art. 464, comma primo, cod. proc. pen. non può considerarsi tardiva, a nulla rilevando che nell'atto di opposizione essa non sia stata avanzata neanche in via subordinata, in quanto il giudizio abbreviato condizionato e il giudizio abbreviato semplice sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi, ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate nel corso della citata udienza. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza tra g.i.p. e Tribunale in composizione monocratica, sollevato prima della sentenza n. 19 del 2003 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 464 comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; in applicazione del "dictum" la Corte di Cassazione, pur enunciando il soprascritto principio, ha ritenuto cessata ogni regione di conflitto e ha rimesso gli atti al Tribunale per il seguito di competenza).
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- 1. Decreto penale opposto: quando vanno esplicitate le condizioni dell'abbreviato? (Cass. 9355/07)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 novembre 2020
Una volta che a seguito di decreto penale sia stata tempestivamente proposta dall'imputato richiesta di giudizio abbreviato, subordinata o meno ad integrazione probatoria, è d'obbligo la fissazione, da parte del giudice, della udienza: dato che tale fissazione non può essere intesa come atto di per sè introduttivo del rito alternativo, prelude alla valutazione in contraddittorio sul "merito" dell'istanza. Il contraddittorio s'impone, in particolare, proprio in ragione della valutazione sulla necessità della integrazione probatoria cui risulti condizionata la richiesta, all'evidente fine di consentire all'imputato di "adeguare" o meglio calibrare le sue scelte difensive e prospettare, …
Leggi di più… - 2. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2003, n. 38595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38595 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO - PRESIDENTE -
1.Dott. GEMELLI TORQUATO - CONSIGLIERE -
2.Dott. CHIEFFI SEVERO - CONSIGLIERE -
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI - CONSIGLIERE -
4.Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - REL. CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. S.VITO AL TAGLIAMENTO;
nei confronti di:
G.I.P. del Tribunale di Pordenone;
nel procedimento a carico di:
ES NI;
Con ORDINANZA del 25/02/2003 TRIB.SEZ.DIST. di SAN VITO AL TAGLIAMENTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere IOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco Casentino che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di Pordenone;
sentito il difensore, avv.to Biondi, che ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Pordenone.
OSSERVA
Con ordinanza del 25/2/2003 il Tribunale di Pordenone sez. dist. di San Vito al Tagliamento, in funzione di Giudice monocratico, ha sollevato conflitto di competenza nei confronti del GIP del Tribunale di Pordenone sottolineando l'abnormità del provvedimento con il quale tale GIP aveva dichiarato inammissibile perché tardiva la richiesta di "giudizio abbreviato semplice" formulata all'udienza fissata ex art. 464 comma 1 C.P.P. dopo il rigetto della richiesta di "giudizio abbreviato condizionato".
Il Giudice rimettente ha ritenuto non condivisibile la tesi, implicitamente sostenuta dal GIP, per la quale con l'atto di opposizione a decreto penale dovesse -per la sua ammissibilità-avanzarsi in via subordinata, accanto alla principale richiesta di "giudizio abbreviato condizionato", anche la richiesta di "giudizio abbreviato semplice", solo così dovendosi ritenere rispettato pure per tale richiesta subordinata il termine previsto dall'art. 461 comma 1 C.P.P.. Secondo il Giudice rimettente, infatti, delineando la disciplina di cui agli artt. 438 e segg. C.P.P. un istituto unitario caratterizzato dalla "convertibilità" della richiesta da giudizio abbreviato condizionato a giudizio abbreviato semplice, non essendo altresì imposto dall'art. 461, comma 3 C.P.P. alcuna specificazione in sede di richieste avanzate con l'atto di opposizione e dovendosi nel giudizio conseguente applicare ai sensi dell'art. 464, comma 1 C.P.P. le disposizioni di cui agli artt. 438 e segg. C.P.P., unico onere dell'opponente a decreto penale era quello di richiedere nel termine di legge il giudizio alternativo senza specificazione, in caso di giudizio abbreviato, delle modalità (semplice o condizionato) ed era inoltre sua facoltà, ove chiesto il "giudizio abbreviato condizionato" e rigettata dal Giudice tale sua richiesta, avanzare nell'udienza ex art. 464, comma 1 C.P.P. richiesta di "giudizio abbreviato semplice".
Una diversa interpretazione avrebbe presentato, secondo il Tribunale di Pordenone, profili di incostituzionalità, tenuto conto sia della disciplina generale dell'istituto quale prevista per i procedimenti che richiedono l'udienza preliminare e per i procedimenti a citazione diretta, sia del divieto di cui all'art. 464, comma 3 C.P.P.. Le argomentazioni svolte dal Tribunale rimettente in ordine alla conservata facoltà dell'opponente che ha richiesto il "giudizio abbreviato condizionato" di ulteriormente avanzare, una volta rigettata tale sua originaria richiesta, istanza di "giudizio abbreviato semplice" sono certamente condivisibili. E ciò perché:
- il limite temporale di cui all'art. 461 C.P.P. concerne esclusivamente la proposizione di opposizione nonché l'eventuale richiesta di rito alternativo e non già le ulteriori indicazioni che possono caratterizzare tali riti (cfr. commi 1-3 del citato articolo 461), sicché nessuna questione di tardività può farsi in ordine a siffatte ulteriori indicazioni;
- il "giudizio abbreviato condizionato" ed il "giudizio abbreviato semplice" sono espressioni che indicano non già due diversi riti alternativi ma modalità differenziate del medesimo tipo di giudizio, che possono essere esplicitate anche in sede di udienza ex art. 464 comma 1 C.P.P. - una originaria richiesta di "giudizio abbreviato condizionato", ove non accolta, ben può essere sostituita da una richiesta di "giudizio abbreviato semplice", senza incorrere in decadenze di sorta o sbarramenti, attesa la ricordata identità di rito e la carenza di imposizioni o divieti che stabiliscano limiti od opzioni irreversibili.
Tuttavia, seppur condivisibili per le ragioni anzidette le argomentazioni svolte dal Tribunale di Pordenone, la intervenuta decisione della Corte Costituzionale -sent. n. 19/2003- (dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 464 comma 1 C.P.P. nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado ed il Giudice possa disporre tale tipo di giudizio) ha fatto venir meno ogni ragione di conflitto consentendo al Tribunale quale giudice del dibattimento l'autonoma disamina della richiesta di "giudizio abbreviato semplice" -che pur avrebbe potuto e dovuto esaminare il GIP- ribadita dall'imputata OR prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (cfr. verbale di udienza del 19/11/2002): e ciò senza intralcio per il giudizio, ed anzi con maggior speditezza dello stesso, nonché senza lesione alcuna dei diritti di difesa.
In ragione di quanto sopra il conflitto va quindi risolto indicando nel Tribunale di Pordenone, sezione distaccata di S.Vito al Tagliamento, il giudice competente.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza del Tribunale di Pordenone sezione distaccata di San Vito al Tagliamento cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 OTTOBRE 2003.