Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, costituisce provvedimento abnorme (e quindi ricorribile per cassazione) il provvedimento con il quale il giudice, nel revocare la ammissione del giudizio abbreviato, revochi anche l'ammissione del giudizio direttissimo, restituendo gli atti al PM. Invero, mentre la revoca del giudizio abbreviato costituisce provvedimento semplicemente illegittimo ma non impugnabile, la revoca del rito direttissimo, pur in origine ammesso, comportando una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in presenza del valido esercizio dell'azione penale, è completamente fuori dalla logica del vigente sistema processuale. (Fattispecie in cui, in sede di giudizio abbreviato, instauratosi nell'ambito di giudizio direttissimo, il giudice di merito, ritenendo di non poter decidere allo stato degli atti per la necessità di ascoltare testi, anziché attivare la procedura ex art 452 comma 2 cod.proc. pen., ha agito come sopra indicato. La Suprema corte ha annullato senza rinvio il provvedimento abnorme, determinando la regressione del procedimento nella fase immediatamente precedente alla emissione della ordinanza impugnata, ponendo, conseguentemente, il giudice di merito nella condizione di disporre eventualmente l'audizione dei testi.) (V. Corte cost. sentenza 29 giugno 1992 n. 318).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/1999, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi sigg.: Camera di consiglio dott. Pasquale LACANNA Presidente del 22/2/1999
dott. Francesco CALBI Consigliere SENTENZA
" Alfonso AMATO " N.874
" Lucio TOTH " REGISTRO GENERALE
" Aniello NAPPI " N.30883/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EN OM, n. a Canale il 22 luglio 1975 avverso l'ordinanza del Pretore di Alba depositata il 2 luglio 1997 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aniello NAPPI Lette le conclusioni del P.M., che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Motivi della decisione
OM EN, imputato di furto, ricorre per cassazione contro l'ordinanza con la quale il Pretore di Alba, dopo la trasformazione in abbreviato del giudizio direttissimo instauratosi in seguito a convalida di arresto in flagranza, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero essendo risultata necessaria l'escussione di due testimoni de relato, cui si era riferita la persona offesa nella sua deposizione dibattimentale. Deduce il ricorrente che l'ordinanza impugnata è abnorme, perché determina un'inammissibile regressione del processo alla fase procedimentale e una paralisi dell'azione penale.
Il ricorso è fondato.
Secondo una giurisprudenza indiscussa, l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato non è revocabile (Cass., sez. I, 14 aprile 1993, Sammartino, m.194217), neppure quando insorga un'esigenza di integrazione probatoria (C. cost., 8 luglio 1992, n. 318), tantomeno quando si tratti di giudizio abbreviato atipico ex art. 452 c.p.p., che consente un'acquisizione probatoria successiva all'ammissione del rito, sebbene nei ristretti limiti previsti per l'udienza preliminare, nel caso in cui il giudice rilevi di non poter decidere allo stato degli atti.
Nel caso in esame, pertanto, il pretore avrebbe ben potuto disporre l'escussione dei testimoni di riferimento, perché, pur dovendo ritenersi inapplicabile l'art. 195 c.p.p. quando l'ammissione della prova risulti regolata dai criteri di cui all'art. 422 c.p.p., nulla impediva al giudice di ammettere le testimonianze, se ritenute decisive. Nel caso di trasformazione del giudizio direttissimo in abbreviato, infatti, la valutazione del giudice in ordine alla decidibilità allo stato degli atti non è richiesta ai fini dell'ammissione del rito, bensì solo ai fini dell'ammissione di una possibile integrazione probatoria.
Se si fosse limitato a revocare l'ammissione del giudizio abbreviato, peraltro, il pretore avrebbe adottato un provvedimento certamente illegittimo, ma non abnorme e, quindi, non impugnabile (Cass., sez. I, 9 ottobre 1995, Sparacio), perché il procedimento sarebbe proseguito nelle forme del rito direttissimo già regolarmente instaurato. Sennonché il pretore non si è limitato a revocare l'ammissione del giudizio abbreviato ma ha in definitiva revocato l'ammissione anche del rito direttissimo, restituendo gli atti al pubblico ministero ai fini dell'identificazione e dell'escussione dei testimoni de relato. E questo provvedimento è certamente abnorme, perché comporta una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, in un caso in cui l'azione penale era stata validamente esercitata, come riconosciuto dallo stesso pretore allorché aveva ammesso il giudizio direttissimo, e per esigenze, quali quelle di un'integrazione probatoria, che, secondo la logica del vigente sistema processuale, non potrebbero mai giustificare una tale regressione.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in quanto abnorme.
Il processo ne risulterà, così, ricondotto alla fase in cui l'ordinanza impugnata fu pronunciata;
e il pretore, se lo riterrà necessario ai fini della decisione, disporrà l'ammissione dei testi di riferimento, alla cui identificazione potrà provvedere di propria Iniziativa il pubblico ministero.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, il 22 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999