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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1799 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ODINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1799 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( . ) con il Controparte_1 C.F._1
AR OF (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
DI OF ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la FI , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898/70 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. in Controparte_1 Controparte_2
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Atto n. 260 parte 2 serie
A - anno 1994, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito;
2) ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile per la moglie, né per il marito;
3) la FI , di anni 26, risulta essere economicamente autosufficiente e dunque non necessita di Per_1
alcun assegno di mantenimento;
4) i coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
5) la IG.ra perde l'uso del cognome del marito;
CP_1
6) la IG.ra si fa carico in via esclusiva delle spese legali per il presente procedimento. Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 27.04.1994 in Roma (RM) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 260 Parte II Serie A Anno 1994 ) ; pagina 2 di 3 c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ODINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1799 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ( . ) con il Controparte_1 C.F._1
AR OF (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] ) con il Controparte_2 CodiceFiscale_3
DI OF ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la FI , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.12.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 L. n. 898/70 e succ. modifiche, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la IG.ra ed il IG. in Controparte_1 Controparte_2
Roma, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, Atto n. 260 parte 2 serie
A - anno 1994, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e degli ulteriori incombenti di rito;
2) ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente per cui nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile per la moglie, né per il marito;
3) la FI , di anni 26, risulta essere economicamente autosufficiente e dunque non necessita di Per_1
alcun assegno di mantenimento;
4) i coniugi danno atto di aver già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'uno nei confronti dell'altro, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
5) la IG.ra perde l'uso del cognome del marito;
CP_1
6) la IG.ra si fa carico in via esclusiva delle spese legali per il presente procedimento. Controparte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 27.04.1994 in Roma (RM) alle condizioni di cui sopra da intendersi Controparte_2
qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma (RM) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 260 Parte II Serie A Anno 1994 ) ; pagina 2 di 3 c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3