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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 90/2021 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e Parte_1
P.I.: , elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille n. 243, is. 101 P.IVA_1
(studio Avv. Angelo Crimi), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Vittorio Balestrazzi (C.F.: ) e Francesco Balestrazzi (C.F.: C.F._1
) giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante p.t., nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ) e , nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli C.F._4
Avv.ti Alessandro Palmigiano (C.F.: ) e Nicola Giuseppe Cardile C.F._5
(C.F.: ) giusta procura agli atti ed elettivamente domiciliati presso C.F._6
lo studio del secondo in Messina, Via Grillo n. 69 (PEC:
; Email_2 Email_3
APPELLATI
********************* Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina – Seconda Sezione
Civile n. 1978/2020 pubblicata in data 29 dicembre 2020, non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. 2324/2014 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)” in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, accertare e dichiarare che la capitalizzazione trimestrale sui rapporti di conto corrente e conto anticipi oggetto di causa è legittima quantomeno dall' 1 luglio 2000; 3) accertare e dichiarare che per il conto anticipi n. 281892 è legittima l'applicazione di interessi ultralegali in conseguenza delle intervenute convenzioni contrattuali;
4) accertare e dichiarare che il saldo del conto anticipi n. 281892 deve essere determinato al tasso convenzionale e in subordine è negativo per € 7.672,79; 5) accertare e dichiarare che ai rapporti di conto corrente e conto anticipi oggetto di causa non sono stati applicati interessi usurari ed in subordine che, tutt'al più, nei periodi di accertato superamento dei tassi soglia, andavano applicati tali tassi;
6) accertare e dichiarare che il credito della per i rapporti di conto corrente e conto anticipi Controparte_1 oggetto di causa non è di € 160.578,99 ma del minore importo da accertare sulla scorta dei fondati motivi di appello;
7) accertare e dichiarare la prescrizione di qualsiasi diritto di contenuto restitutorio reclamato dagli appellati con riferimento al periodo decennale anteriore alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado;
8) accertare
e dichiarare che sui rapporti di mutuo oggetto di causa non vi è stata alcuna usura originaria pattizia e conseguentemente accertare e dichiarare che non deve essere ripetuto alcunché né tantomeno si deve procedere alla rideterminazione delle rate residue;
9) condannare gli appellati alle spese di entrambi i gradi di giudizio ivi compresa la C.T.U.; 10) in via istruttoria, ammettersi C.T.U. al fine di applicare quantomeno dall'1 luglio 2000 la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti oggetto di causa, inoltre per il conto anticipi n. 281892 applicare gli interessi convenzionali ed infine tutt'al più i tassi soglia nei periodi in cui i tassi effettivi risultino superiori, applicando inoltre il principio espresso dalla Cass. SS. UU. n. 26303/2018; limitare infine i ricalcoli al periodo decennale anteriore alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado”. Per gli appellati:
1)”Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello; 2) nel merito, ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla
[...]
alla a titolo di interessi e spese, sul Controparte_1 Parte_1
mutuo stipulato in data 12 aprile 2006, in virtù della nullità totale e/o parziale del contratto di mutuo per le causali esposte in narrativa;
3) conseguentemente, essendo il mutuo estinto, condannare la alla restituzione degli interessi Parte_1 già corrisposti pari ad € 215.381,64 o alla maggiore somma dovuta;
4) ritenere e dichiarare nulli i contratti di conto corrente oggetto di causa anche per difetto di forma scritta e, conseguentemente, ritenere e dichiarare non dovute le somme corrisposte dalla a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto, Controparte_1
diritti per concessione affidamenti, spese e competenze relativamente ai suddetti contratti che si quantificano allo stato in € 160.578,99. Conseguentemente condannare la alla corresponsione del superiore importo o Parte_1
comunque rideterminare il saldo dei conti;
5) in via subordinata, ritenere e dichiarare nulle e/o inefficaci e/o illegittime le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute ed applicate ai conti correnti in oggetto, nonché gli interessi debitori applicati, la commissione di massimo scoperto, gli interessi applicati oltre il tasso di cui alla L. 108/96
e le ulteriori spese e commissioni varie;
6) ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dai
Sigg.ri a titolo di interessi e spese sul mutuo Controparte_1 Parte_2
stipulato in data 24 maggio 2004 e conseguentemente condannare la banca appellante alla restituzione degli interessi corrisposti pari ad € 62.650,35 o alla maggiore somma dovuta, eventualmente decurtandoli dal capitale ancora dovuto, rideterminandone le rate residue;
7) condannare l'appellante ai compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato ha Parte_1
impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di
Messina ha dichiarato la sua responsabilità contrattuale nella gestione dei rapporti di conto corrente e di mutuo bancario intrattenuti con gli attori condannando l'istituto di credito alla restituzione della somma di € 160.578,99 in relazione ai conti correnti nonché alla restituzione della somma di € 215.381,64 in relazione al mutuo stipulato dalla
Società ed alla restituzione della somma di € 62.650,35 in relazione al mutuo stipulato da e . Controparte_1 Parte_2 L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 21 maggio 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 12 dicembre 2022; indi è stata fissata l'udienza del 26 febbraio 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
L'appellante ha proposto diversi motivi di censura.
Col primo motivo ha censurato la pronuncia impugnata nella parte in cui è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi, nonostante la banca avesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/06/2000 n. 149 la comunicazione che, con effetto dall' 1 luglio 2000, le condizioni precedentemente applicate ai contratti di conto corrente, stipulati prima del 22/04/2000, sarebbero state adeguate alle disposizioni relative alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, con la ulteriore precisazione che nei contratti di conto corrente sarebbe stata assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori e che gli stessi sarebbero stati conteggiati e portati in conto con periodicità trimestrale ed il saldo periodico del c/c avrebbe prodotto interessi con le medesime modalità.
Col secondo motivo ha censurato la pronuncia nella parte in cui sono stati espunti gli interessi non convenuti perché in violazione dell'art. 117 T.U.B. e che dovesse viceversa applicarsi il tasso legale, così come operato dal C.T.U.
Con il terzo motivo di gravame la Banca ha evidenziato la erroneità della sentenza per aver acriticamente accolto le conclusioni del C.T.U. in ordine alla usurarietà dei tassi applicati ai rapporti di conto corrente dedotti in giudizio.
Con il quarto motivo di censura l'appellante ha rimarcato l'errore di calcolo commesso dal Giudice nel determinare in € 160.578,99 la somma a credito della correntista, nonostante il riepilogo del C.T.U. indicasse dati diversi ed assai inferiori (€ 53.797,51). Col quinto motivo ha stigmatizzato la erroneità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nonostante i conti fossero ancora aperti al momento della proposizione della domanda.
Col sesto motivo la banca ha impugnato la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione a suo tempo proposta.
Riguardo poi i rapporti di mutuo, l'appellante ha censurato la sentenza per aver male interpretato le risultanze dell'elaborato peritale, ritenendo a torto che per entrambi i rapporti siano stati superati i tassi soglia antiusura.
Nell'odierno grado si sono costituiti gli originari attori i quali, in via preliminare, hanno evidenziato la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Quanto al merito, hanno chiesto il rigetto della impugnazione e la conferma della sentenza appellata, del tutto condivisibile.
In particolare, in relazione al sesto motivo di gravame, hanno rilevato che l'eccezione di prescrizione è stata formulata in via del tutto generica dalla banca la quale non ha distinto le singole operazioni asseritamente prescritte;
pertanto la pronuncia impugnata, nella parte in cui ha disatteso l'eccezione avversaria, sarebbe corretta e meritevole di conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto la Corte rileva che, non avendo parte appellante impugnato il capo della sentenza con cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la illegittimità della commissione di massimo scoperto, la relativa pronunzia è divenuta ormai cosa giudicata.
Quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa degli appellati, la Corte osserva.
Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia, “Gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ. 13535/18).
Ora, poiché dal contenuto del gravame proposto dalla Parte_3
risultano in modo chiaro ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, l'eccezione va rigettata.
Passando al merito della vicenda, la Corte osserva.
Il primo motivo di doglianza è infondato e va rigettato.
Sostiene l'appellante che “con la pubblicazione sulla GURI sono stati legittimamente adeguati i vecchi contratti sulla scorta della disposizione transitoria su richiamata (art. 7 delibera CICR del 2000) e non occorreva alcuna approvazione da parte dei clienti” (atto di appello, pag. 13, terzultimo rigo e segg.).
L'assunto non convince.
Ed invero, per i contratti di conto corrente stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, le clausole anatocistiche sono sempre nulle per contrarietà all'art. 1283 c.c. ed in virtù della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 120, comma 3, D. Lgs. 385/1993 (a prescindere dal fatto che abbiano o meno rivestito forma scritta); la introduzione, successiva alla entrata in vigore della detta delibera, di clausole che prevedono la capitalizzazione con la medesima periodicità per gli interessi debitori e creditori è da ritenersi peggiorativa ai sensi dell'art. 7 della delibera stessa e, quindi, necessita di una espressa pattuizione/rinegoziazione tra le parti, oppure di una introduzione unilaterale conforme al meccanismo dello ius variandi disciplinato dall'art. 118 D. Lgs. 385/1993 (così da ultimo Cass. Civ. n. 17634/2021).
In tale ottica, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione che, con effetto dall' 1 luglio 2000, le condizioni precedentemente applicate ai contratti di conto corrente, stipulati prima del 22/04/2000, sarebbero state adeguate alle disposizioni relative alle modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, non può ritenersi sufficiente ai fini pretesi dalla con la conseguenza che i rapporti contrattuali Pt_1
vanno ricostruiti senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi.
A medesime conclusioni si perviene anche riguardo il secondo motivo di gravame.
Ed invero il C.T.U. ha dato atto che, con riferimento al conto corrente sovvenzione n.
281892, la non ha prodotto alcun contratto originario contenente le condizioni Pt_1 economiche e pertanto la ricostruzione dei rapporti di dare/avere delle parti va effettuata mediante applicazione degli interessi al tasso legale, così come operato dal consulente tecnico.
Anche tale motivo di appello va pertanto rigettato.
Quanto al terzo motivo di gravame, la Corte osserva.
Il criterio metodologico utilizzato dal C.T.U. al fine di verificare se gli interessi pattuiti e applicati ai rapporti di conto corrente abbiano o meno superato il tasso soglia dell'usura non è più applicabile alla luce del principio indicato dalla Cassazione a SS. UU. nella sentenza n. 16303 del 20/06/2018 che di seguito si trascrive: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto od in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la CMS soglia, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi,
l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.
Pertanto, ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare/avere relativamente a tutti e tre i conti correnti dedotti in giudizio, è necessario disporre un approfondimento istruttorio previa rimessione della causa sul ruolo.
Riguardo il motivo di gravame relativo alla eccezione di prescrizione, sostiene l'appellante che il Giudice ne abbia completamente omesso l'esame, nonostante essa sia stata chiaramente sollevata in primo grado.
Sul punto la difesa degli appellati ha replicato che la eccezione sarebbe inammissibile in quanto generica e che il Tribunale bene abbia operato disattendendola.
La Corte osserva. A pag. 31 e segg. della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, la difesa dell'istituto di credito, al punto C rubricato: “SULLA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE”, ha così argomentato: “Deve quindi concludersi che il diritto ad esercitare la condictio indebiti sorge nel caso di operazioni bancarie in conto corrente, nel momento stesso in cui la banca abbia, legittimamente o addirittura illecitamente, addebitato al cliente la posta contestata e che il dies a quo della prescrizione va automaticamente individuato in quella stessa data” (pag. 33, rigo 9 e segg.).
Ed ancora: “Ne consegue che ogni diritto di contenuto restitutorio che si pretenda di far valere in relazione ad interessi e commissioni addebitate sui conti correnti in data anteriore al decennio dalla notifica della citazione non può che ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione”.
Tali argomentazioni sono state ritenute generiche dalla difesa degli appellati la quale ha così testualmente argomentato: “Il Giudice di prime cure ha pertanto correttamente disatteso l'eccezione avversaria, rilevando sul punto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ivi compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale. Ed ancora la banca è tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione non in forma generica, bensì specificamente, precisando il momento iniziale dell'inerzia del correntista” (comparsa di costituzione in appello, pag. 11, rigo 7 e segg.).
Le richiamate argomentazioni svolte dalla difesa degli appellati non sono condivisibili né in fatto, nè in diritto.
In fatto, va rilevato che il Giudice di prima istanza non si è per nulla pronunciato sulla eccezione, omettendola del tutto.
In diritto, la Corte evidenzia che non è necessario, ai fini della proposizione della eccezione di prescrizione, indicare specificamente quali siano le rimesse contestate, essendo sufficiente la volontà di approfittare degli effetti della estinzione del diritto vantato.
Tale motivo di gravame va pertanto accolto con conseguente necessità di approfondimento istruttorio, al fine di ricostruire i rapporti di conto corrente eliminando tutti gli addebiti illegittimamente effettuati dalla banca a titolo di capitalizzazione degli interessi e di c.m.s., applicando gli interessi al tasso legale e verificando poi, all'esito di tale operazione epurativa, se e quali delle rimesse effettuate nel tempo dai correntisti – odierni appellati possano qualificarsi come solutorie, e quindi soggette alla prescrizione decennale a decorrere dalla data di ciascuna di esse, e quali invece come ripristinatorie, per le quali la prescrizione decennale decorre solo dalla chiusura del conto, così da accertare se ed in che esatta misura residui un saldo attivo in favore degli originari attori oppure al contrario si individui un saldo passivo.
Passando al quarto ed al quinto motivo di appello, concernenti rispettivamente il presunto errore di calcolo commesso dal Giudice nel determinare in € 160.578,99 la somma a credito della correntista, nonostante il riepilogo del C.T.U. indicasse dati diversi ed assai inferiori (quarto motivo), e la presunta erroneità della sentenza per aver ritenuto ammissibile l'azione di ripetizione nonostante i conti fossero ancora aperti al momento della proposizione della domanda (quinto motivo), la Corte ne rinvia l'esame all'esito dell'approfondimento istruttorio disposto come in parte motiva.
Infine, riguardo il motivo di doglianza sviluppato a pag. 28 dell'atto di appello, concernente la erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice ha accertato la usurarietà genetica di entrambi i mutui, la Corte ritiene necessario svolgere un approfondimento istruttorio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 90/2021 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1
, in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante p.t., e così dispone: Controparte_1 Parte_2
1) rigetta il primo e secondo motivo di appello e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata;
2) in accoglimento del terzo motivo di appello, riguardante la usurarietà dei tassi applicati ai rapporti di conto corrente, del motivo di appello riguardante la eccezione di prescrizione, nonché del motivo di gravame riguardante la presunta usurarietà dei rapporti di mutuo, (motivo) quest'ultimo svolto a pag. 28 dell'atto di appello, dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3) rinvia l'esame del quarto e quinto motivo di gravame all'esito del disponendo approfondimento istruttorio;
4) spese al definitivo. Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 9 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini