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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5350 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 69808/2022 R.G. il 22.11.2022 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Olivo, giusta mandato in calce Parte_1
all'atto di citazione
OPPONENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Domiziana Bergodi e Antonio Costanzo Bergodi, giusta mandato in calce al ricorso monitorio
OPPOSTA
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15.11.2022, il sig. proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 16824/2022, emesso dal Tribunale di Roma in data 26.9.2022,
con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della del complessivo Controparte_1
importo di € 17.840,36 in solido con i sigg.ri Parte_2 Parte_3 Parte_4
e oltre alle spese di procedura e chiedeva disporsene la revoca;
si Parte_5 Parte_6
costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, che, Controparte_1 nel contestare la domanda avversa, ne chiedeva il rigetto, formulando istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in riferimento al minor importo di €
2.973,39 (corrispondente alla quota ereditaria dell'opponente).
In corso di causa, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di parte opposta e concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 11.12.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.) e la causa, assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta in via monitoria dalla trae origine dal mancato pagamento Controparte_1
della cambiale di € 28.500,00 emessa dal sig. in data 22.5.2013 e, sul Persona_1
presupposto dell'intervenuto decesso del predetto e della solidale responsabilità dei suoi eredi per il pagamento del residuo importo insoluto (detratto quanto incassato dalla vendita di un immobile di titolarità del de cuius), ha ad oggetto l'ingiunzione di pagamento della somma di €
17.840,36, di cui all'opposto decreto ingiuntivo.
Non si ravvisa, nella fattispecie in esame, alcuna ipotesi di abuso del diritto da parte della
Cooperativa opposta che, secondo gli assunti di parte opponente, pur essendo già in possesso del titolo esecutivo costituito dalla cambiale emessa dal sig. avrebbe inteso Persona_2
procurarsi, con l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, un secondo titolo esecutivo per il medesimo credito: la cambiale, scaduta il 30.9.2013, è inidonea all'esercizio dell'azione cartolare ai sensi dell'art. 94 R.D. n. 1669/33 e, per il resto, la Cooperativa opposta, nell'ambito della procedura esecutiva n. R.G.E. 117/2016 presso il Tribunale di Civitavecchia ha conseguito il soddisfacimento soltanto parziale del proprio credito, sicché si è resa necessaria l'emissione di un nuovo titolo esecutivo per il soddisfacimento del credito sull'intero patrimonio ereditario del sig. Persona_2
Sono incontestate le circostanze poste a fondamento sia della richiesta monitoria che della odierna opposizione: pur senza contestare la debenza del residuo importo di cui alla cambiale in oggetto, l'opponente, nella qualità di erede beneficiato del fratello (in forza di Per_2 accettazione del 21.11.2013, seguita dalla redazione dell'inventario dei beni ereditari di cui al verbale del 30.1.2014 e successivi accessi), fonda la propria opposizione sul duplice rilievo della erroneità dell'ingiunzione solidale del residuo importo della cambiale nei confronti di tutti i coeredi e della limitazione della sua responsabilità intra vires per il pagamento dei debiti ereditari.
Risulta sicuramente fondata l'eccezione sollevata dall'opponente in ordine alla erroneità
dell'ingiunzione di pagamento in solido, come portata dal titolo monitorio, stante la responsabilità
pro quota degli eredi, ai sensi dell'art. 754 c.c., con conseguente responsabilità di ciascuno in relazione e limitatamente alla propria quota ereditaria, il che impone la revoca del decreto ingiuntivo, pur senza escludere la sussistenza delle ragioni creditorie vantate dalla odierna opposta per i titoli di cui al ricorso monitorio;
pure fondato il rilievo della responsabilità
dell'opponente, nella sua qualità di erede beneficiato, entro i limiti di capienza dell'attivo ereditario.
Nel pacifico riconoscimento dell'erroneità della formulazione della domanda monitoria da parte della società opposta che ha riconosciuto come dovuto, da parte dell'opponente, il minor importo di € 2.973,39, corrispondente alla quota di 1/6 della somma oggetto di ingiunzione in riferimento alla sua corrispondente quota ereditaria, dev'essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e pronunciata condanna dell'opponente al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 2.973,36 per i titoli di cui al ricorso monitorio, oltre agli accessori di legge.
Il riconoscimento, da parte della della parziale fondatezza dell'opposizione con Controparte_1
conseguente limitazione della pretesa creditoria nei confronti dell'opponente giustifica la compensazione, in ragione di un terzo, delle spese di giudizio tra le parti;
le spese residue,
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, sono poste a carico della società
convenuta in ragione della sua quasi integrale soccombenza e della fondatezza dei motivi di opposizione (che si è resa necessaria proprio in ragione della erronea ingiunzione solidale dell'intero importo insoluto della cambiale).
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con Parte_1
atto di citazione notificato in data 15.11.2022 nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 16824/2022,
emesso dal Tribunale di Roma in data 26.9.2022 e per l'effetto condanna l'opponente al pagamento, in favore di controparte, della somma di € 2.973,36 per i titoli di cui al ricorso monitorio, oltre agli accessori di legge;
---
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento di due terzi delle spese di giudizio, che liquida (quanto ai 2/3) in complessivi
€ 1.694,00 in favore di controparte, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge;
--
3) compensa tra le parti le restanti spese.---
Roma, 7.4.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi