Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
La contestuale proposizione di un ricorso per regolamento di competenza e di un ricorso condizionato per cassazione, anche se in rapporto di subordinazione o condizionamento, trova ostacolo nell'inerenza di tali impugnazioni a procedimenti con finalità e sostanza profondamente diverse, con la conseguenza che, ove le censure siano attinenti esclusivamente alla competenza in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve considerarsi "tamquam non esset", mentre, ove le censure spiegate con il ricorso ordinario attengano (come nella specie) tanto al merito, quanto alla competenza, deve dirsi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, considerato, ancora, che la diversità di rito dei relativi procedimenti (l'uno in camera di consiglio, l'altro con discussione all'udienza) non consente la riunione dell'istanza per regolamento di competenza con il ricorso ordinario, ancorché le due diverse impugnazioni abbiano ad oggetto lo stesso provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI IO IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Prisciano n. 42, presso l'avv. Silvio Galluzzo, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Raffaele Specchi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON AN, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Ambrosini n. 15, presso l'avv. Salvatore Tribulato, che lo difende unitamente all'avv. Corrado Piccione, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 59/00 del 27 maggio 1999, deliberata il 16 dicembre 1999 e pubblicata il 25 gennaio 2000 (R.G. 601/99).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 3 giugno 1998 ON AN intimava a DI IO IO licenza per finita locazione e lo citava per la convalida innanzi al Pretore di Siracusa.
Esponeva l'attore di avere concesso in locazione al DI IO, con destinazione a deposito di cavalli, due stalle e cinque fattorie e case ubicate in un caseggiato rurale in un fondo rustico di sua proprietà in contrada Cavadonna con quattro chiuse di terreno e scadenza all'1 settembre 1998 e di avere intimato disdetta con lettera raccomandata 17 febbraio 1998 (ancorché fosse esclusa ex contractu la tacita rinnovazione del rapporto).
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva, in limine, il difetto di legittimazione attiva del ON poiché un terzo rivendicava la proprietà di alcune delle particelle oggetto del contratto, nonché la incompetenza ratione materiae dell'adito pretore a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria, essendo stato stipulato un contratto di affitto agrario, con la previsione che le chiuse dei terreni dovevano essere utilizzate per il pascolo di cavalli da corsa. Affermava, altresì, il convenuto - nel resistere alle avverse pretese - che la locazione aveva caratteristiche commerciali o industriali ed era, pertanto, soggetto alla legge n. 392 del 1978 che, al riguardo, impone la preventiva disdetta un anno prima della scadenza convenzionale e il rinnovo automatico della locazione allo scadere del primo periodo, salva la sussistenza di motivi di necessità da indicarsi nella comunicazione di recesso. Il pretore adito dichiarava finita la locazione alla data dell'1 settembre 1998 e condannava il convenuto al rilascio degli immobili, ritenendo equiparabile il contratto inter partes a quello di locazione di box o autorimessa.
Gravata tale pronunzia dal soccombente DI IO, il tribunale di Siracusa con sentenza 27 maggio 1999, deliberata il 16 dicembre 1999 e pubblicata il 25 gennaio 2000 rigettava il gravame, confermando la sentenza impugnata e ponendo a carico dell'appellante le spese di lite.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, con atto 25 febbraio 2000 DI IO IO, affidato a 3 motivi. Resiste, con controricorso ON AN.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve in limine, dichiararsi inammissibile il ricorso per regolamento facoltativo di competenza, proposto dal DI IO contestualmente al ricorso ordinario.
La contestuale proposizione di "ricorso per regolamento di competenza" e di "ricorso per cassazione", infatti, anche se, eventualmente, in rapporto di subordinazione o condizionamento, trova ostacolo nell'inerenza di tali impugnazioni a procedimenti, con finalità e sostanza profondamente diverse.
Come già in altra occasione precisato, pertanto, in detta ipotesi, ove le censure siano attinenti esclusivamente alla competenza in senso tecnico, il ricorso per cassazione deve considerarsi tamquam non esset (Cass. 16 aprile 1984, n. 2463) e, quindi, ove le censure, spiegate con il ricorso ordinario attengano (come nella specie) sia al merito, sia alla competenza, deve, reciprocamente, ritenersi inammissibile il ricorso per regolamento di competenza.
Specie tenuto presente che la diversità di rito dei relativi procedimenti (l'uno in camera di consiglio e l'altro con discussione all'udienza) non consente la riunione dell'istanza per regolamento di competenza con il ricorso ordinario per cassazione, ancorché diretti contro lo stesso provvedimento (Caos. 15 marzo 1984, n. 1782).
2. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata denunziando "ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c." violazione di legge, "in relazione agli artt. 437 e 447 bis c.p.c. atteso che in grado di appello il collegio, sentiti i difensori delle parti, deve pronunciare sentenza dando lettura in udienza del dispositivo adottato, adempimento omesso nel caso di specie.
Oppone parte controricorrente che l'art. 45 (recte 46) della legge 27 luglio 1978, n. 392 richiama l'applicazione degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile esclusivamente con riguardo alle controversie indicate negli articoli 30 e 45 della stessa legge n. 392, tra le quali non rientra quella ora in esame.
3. Tale ultimo rilievo non coglie nel segno e il primo motivo di ricorso deve trovare accoglimento, nei limiti di cui appresso, alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Giusta la sua originaria formulazione l'art. 46, l. 27 luglio 1978, n. 392, come ricordato dalla difesa del controricorrente, disponeva, per quanto rilevante al fine del decidere, che "il procedimento per le controversie di cui agli articoli 30 e 45, per tutto ciò che non è regolato dalla presente legge, è disciplinato dagli articoli 414, 415, 416, 417, commi secondo, terzo, quarto e quinto, 418, 419, 420, 421, comma primo, 422, 424, 429, commi primo e secondo, 430 del codice di procedura civile e dall'art. 431 dello stesso codice, in quanto applicabile".
Deve, peraltro, rilevarsi che in forza dell'art. 89, comma 3, della l. 26 novembre 1990, n. 353, nel testo come sostituito dall'art. 3, d. l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con mod. dalla l. 6 dicembre 1994, "a far data dal 30 aprile 1995 sono abrogati gli articoli 30, secondo comma...45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46...della legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni".
Pacifico quanto precede, si osserva, che giusta la puntuale previsione di cui all'art. 15, preleggi, "le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore...".
Atteso che nella specie allorché il presente giudizio è stato promosso in primo grado (con ricorso in data 3 giugno 1998) già da oltre tre anni l'art. 46 della l. n. 392 del 1978 era stato abrogato con dichiarazione espressa del legislatore, è palese l'insostenibilità dell'assunto di parte controricorrente, allorché sollecita l'applicazione, di una norma non più esistente nel vigente ordinamento.
3.2. Precisato quanto sopra si osserva, ancora, che l'art. 70, l. 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995 (cfr.
art. 92, comma 2, della stessa legge n. 353 del 1990, nel testo come sostituito dall'art. 6, d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. con mod. dalla l. 6 dicembre 1994, n. 673) ha inserito, dopo l'art. 447 c.p.c., l'art. 447 bis, che sotto la rubrica "norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto" al comma 1, dispone: "le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelli di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili".
Ciò importa che, attesa la non dubbia formulazione della norma (cfr. art. 12, comma 1, preleggi) che nelle controversie in materia di locazione o di affitto (quale la presente, nella quale oggetto del contendere è appunto l'accertamento della cessazione, o meno, di un contratto di locazione, o, come assume l'attuale ricorrente, di affitto) devono trovare applicazione, in grado d'appello, da un lato, gli articoli 433 e seguenti c.p.c., quanto alle modalità con cui deve proporsi l'appello stesso, dall'altro, l'art. 437 c.p.c. che al comma 1, per quanto rilevante a questo punto della esposizione, testualmente prevede "il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo della stessa".
3.3. Pacifico in diritto quanto precede si ricava dal diretto esame degli atti di causa, consentito a questa Corte attesa la natura del vizio denunziato, che nel caso concreto il soccombente DI IO aveva ritualmente impugnato, innanzi al giudice di appello (tribunale di Siracusa), la sentenza del pretore di quella stessa città, con ricorso, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 433 e 434 c.p.c. Fissata dal presidente del tribunale l'udienza di discussione innanzi al collegio e notificato il ricorso e il relativo decreto alla controparte è palese - alla luce delle considerazioni svolte sopra, e della circostanza che il giudizio era stato instaurato secondo il rito di cui all'art. 447/bis - che al termine della udienza di discussione del 27 maggio 1999 il collegio doveva immediatamente pronunciare sentenza, dando lettura del dispositivo adottato nella stessa udienza.
Certo, per contro, che nel corso della detta udienza del 27 maggio 1999 il tribunale, pur trattenendo la causa in decisione, ha assegnato termini (di giorni 30 e di successivi giorni 15) per il deposito di difese e ha deliberato la sentenza esclusivamente il 16 dicembre 1999, depositandola completa di motivazione in cancelleria il 25 gennaio 2000, omettendo sia di dare lettura del dispositivo adottato al termine della udienza di discussione, sia di fissare, allo scopo, una nuova udienza (cfr. Caos. 18 febbraio 1998, n. 1729, nonché Cass. 24 agosto 1996, n. 7815).
3.4. Così precisati gli estremi della questione all'attenzione di questa Corte è palese, come anticipato, che sussiste la dedotta nullità della sentenza gravata, sotto il profilo in discorso. Deve, infatti, ribadirsi - ulteriormente - in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che nel rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. (c.d. rito del lavoro), l'omissione della lettura del dispositivo in udienza, in primo grado come in appello, determina la nullità insanabile della sentenza per mancanza di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo (Casa. 25 novembre 2000, n. 15219; Casa. 10 maggio 1999, n. 4620, resa, appunto, con riguardo a sentenza pronunziata nel rito locatizio di cui all'art. 447 bis c.p.c.) poiché l'omissione di detta lettura preclude la possibilità di ancorare il momento dell'immodificabilità della decisione alla data dell'udienza stessa (Casa. 28 giugno 1997, n. 5818, tra le tantissime).
4. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia "ex art. 360 nn. 2, 3 e 5 c.p.c. in relazione alla legge n. 29 del 1990, art. 9, ed alla legge n. 203 del 1982, art. 47" la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto la competenza, per materia, del pretore (in primo grado) e del tribunale in composizione ordinaria (in appello), a conoscere della presente controversia senza considerare che in realtà sussisteva, nel caso concreto, la competenza per materia della sezione specializzata agraria, essendo stato dedotta, da esso concludente, sin dal primo grado del giudizio, l'esistenza di un rapporto di affitto agrario.
Con il terzo e ultimo motivo, infine, "ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione agli articoli 27, 28, 29 e 79 della legge n. 392 del 1978 e all'articolo 1419 c.c." il ricorrente denunzia l'omessa applicazione delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, applicabile, in caso di locazione, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia al di fuori della cinta cittadina.
5. I detti motivi devono, entrambi, ritenersi assorbiti, per effetto dell'accoglimento del primo.
Premesso che a norma dell'art. 276, comma 2, c.p.c. devono decidersi gradatamente, prima le questioni pregiudiziali proposte dalle parti, o rilevabili di ufficio, e quindi il merito della causa (cfr. Cass. 1 dicembre 2000 n. 15365, nonché Cass. 5 luglio 1995, n. 7411), è palese che nella specie la questione relativa alla nullità della sentenza gravata, per non essere stata data lettura del dispositivo adottato, è pregiudiziale, rispetto a ogni altro aspetto della controversia, ivi compreso il problema della competenza per materia.
Accertato, infatti, che la pronunzia ora gravata è nulla (per violazione dell'art. 437, comma 1, c.p.c.) è palese che non possono essere esaminate le altre questioni prospettate in ricorso, relative, rispettivamente, alla competenza per materia del giudice adito e alle normativa che disciplina il rapporto inter partes, atteso che per effetto della ritenuta nullità della sentenza non esiste ne' una pronunzia di competenza, ne' una decisione in margine all'applicabilità, o meno, al rapporto controverso della legge n. 392 del 1978, suscettibili di valutazione da parte di questa Corte.
6. All'accoglimento del primo motivo di ricorso, pertanto, segue l'assorbimento del secondo e del terzo, con declaratoria di inammissibilità del regolamento facoltativo di competenza e cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di appello di Catania, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo e il terzo;
dichiara inammissibile il regolamento facoltativo di competenza;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla corte di appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002