Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 67/2025, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GALIA GABRIELLA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
TODARO MARIA GRAZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come congiuntamente rassegnate con note del 4.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, deduceva di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario con in data 24.08.2013, regolarmente Controparte_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 36, parte II, serie
A, anno 2013, ed altresì che dalla loro unione era nato il figlio (16.11.2014). Per_1
1
Aggiungeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, concludendo come in ricorso.
In un primo momento non si costituiva in giudizio soltanto Controparte_1
successivamente intratteneva dei contatti con il ricorrente culminati in un accordo sul regime personale e patrimoniale da adottare.
Così, nel corso del procedimento, le parti, con note congiunte (depositate il 4.04.2025), chiedevano l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1-Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio tra i IGg.ri e , mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito Controparte_1 Parte_1
nei Registri dello Stato Civile del Comune di Custonaci.
2-Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, con l'impegno da parte Per_1 di entrambi di educarlo ed istruirlo: tuttavia, in considerazione dell'età e delle sue abitudini, continuerà a convivere in via prevalente con la madre.
a-I genitori individuano nei nonni materni e paterni, le persone che si prenderanno cura del figlio, in caso di mancata presenza per motivi di lavoro, degli stessi genitori.
b-Il padre potrà avere con sé il minore n. 3 giorni infrasettimanali (il Lunedì,
Mercoledì e Venerdì) dalla fine dell'orario scolastico (nel periodo invernale) sino alle ore
21,30 il Lunedì ed il Mercoledì, mentre sino alle 22,00 del Venerdì, quando il giorno dopo non c'è scuola, in relazione all'Istituto scolastico frequentato dal figlio.
c-Il padre potrà andare a prendere o lasciare il bambino due volte a settimana in palestra, ove lo stesso svolge attività sportiva o ludica, previo accordo con la madre.
d-A settimane alterne il minore potrà stare il weekend con il padre, che lo terrà con sé dal Venerdì dopo l'orario scolastico sino alla Domenica sera dopo cena.
nei giorni e nei periodi più sopra indicati, uno dei due genitori non possa CP_2
presenziare agli incontri ovvero prendere con sé il minore, i giorni prestabiliti di weekend
2 potranno essere spostati, compatibilmente con gli impegni del padre /o della madre e previo accordo tra gli stessi.
f- In caso di malattia del minore durante i giorni stabiliti per il padre (ovvero) per la madre, quest'ultimo/a potrà fargli visita presso la casa familiare (oppure) paterna, previo accordo telefonico.
g-Nel mese di Giugno, dopo la chiusura della scuola e Luglio, il minore trascorrerà con il padre più giorni continuativi rispetto all'organizzazione invernale, ovvero una settimana starà con il padre il Martedì ed il Giovedì fino alle 22.00; la settimana successiva dal Mercoledì sera alla Domenica sera entro le 22.00 e poi lo riavrà il martedì ed il giovedì così fino a Luglio. Ad Agosto il minore trascorrerà con il padre n. 2 settimane continuative o non continuative, periodo che verrà definito entro il 30 maggio di ogni anno ovvero entro congruo termine, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Resta inteso che le ferie potranno essere organizzate in modo differente compatibilmente con gli impegni del minore, previo accordo tra i genitori.
h- Il minore trascorrerà con il padre anche più giorni consecutivi nel periodo natalizio
(comprensivo del giorno di Natale) ovvero in alternativa nella settimana del Capodanno, da concordare preventivamente e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, preferendo possibilmente la soluzione concreta attraverso la quale i giorni festivi (Natale,
Capodanno e Vigilie) siano equamente distribuiti tra i genitori.
Ad anni alterni e con lo stesso criterio sopra indicato, verranno organizzate le vacanze pasquali.
3-I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari.
a-Il primo novembre, Festa di tutti i Santi, il figlio trascorrerà la festa con la madre o con il padre ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze fino al dopo cena della festa.
b-8 Dicembre, il figlio trascorrerà la festa con la madre o Parte_2
con il padre ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze fino al dopo cena della festa.
c-25 Aprile, Anniversario della Liberazione, il figlio trascorrerà la festa con la madre o con il padre ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze fino al dopo cena della festa.
3 d-Primo maggio, festa del Lavoro, il figlio trascorrerà la festa con la madre o con il padre ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze fino al dopo cena della festa.
e-2 Giugno, festa Nazionale della Repubblica, il figlio trascorrerà la festa con la madre o con il padre ad anni alterni dall'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze fino al dopo cena della festa.
f-Compleanno della madre, il figlio trascorrerà la festa con la madre;
g-Compleanno del padre, il figlio trascorrerà la festa con il padre;
h-Compleanno del figlio, il minore trascorrerà il giorno del suo compleanno alternativamente con la madre o con il padre, salvo diverso accordo, ovvero se è a pranzo festeggia con la madre a cena sarà con il padre.
4-Altre festività locali:
Il figlio trascorrerà la festa della Madonna di Custonaci alternativamente con il padre o con la madre che si divideranno i giorni di festa, anche se il giorno dello sbarco per tradizione il bambino preferisce trascorrerlo con il padre.
5- il IG. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 minore un assegno mensile di € 500,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Per_1
secondo gli indici Istat, che sarà corrisposto alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni CP_1 mese, oltre alle spese straordinarie, mediche non mutuabili e spese ricreative al 50%.
Le altre spese straordinarie (scolastiche, acquisto libri e sportive) previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Trapani, dovranno essere preventivamente concordate e resteranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e la relativa somma verrà rimborsata al coniuge che l'avrà anticipata.
6-Entrambi i genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore e dovranno garantire, reciprocamente, le comunicazioni telefoniche tra il figlio e l'altro genitore, anche con videochiamate, possibilmente non superiori a due al giorno.
7-Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana del figlio, quando il figlio si trova presso di lui.
4 a-Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore ed informerà al più presto possibile l'altro genitore.
b-Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
c- Il minore ha diritto alla bigenitorialità per sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori, a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
8-Ciascuno dei coniugi assume l'obbligo di fare tutto quanto gli sarà richiesto per il rilascio in favore dell'altro del passaporto turistico e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio”.
*****
All'udienza del 7.05.2025, si procedeva all'esperimento del rituale tentativo di conciliazione, rivelatosi infruttuoso.
Nella stessa sede, veniva data lettura delle condizioni congiuntamente rassegnate e le parti, ad integrazione, si impegnavano “a concordare telefonicamente eventuali variazioni nella organizzazione della vita del figlio ed a salvaguardarne le esigenze di svago”, chiarivano che “il regime indicato è derogabile in senso ampliativo su accordo delle parti” e precisavano che il contributo di mantenimento fosse da intendersi al netto della quota di assegno unico (percepito integralmente dalla madre), nonché “che il rinvio al protocollo per le spese straordinarie deve intendersi integrale senza necessità di concordarle preventivamente tutte anche al di fuori dei casi ivi previsti”.
Indi, la causa veniva posta in decisione alle condizioni congiunte come integrate e precisate all'udienza del 7.05.2025.
*****
Tanto premesso, il Tribunale prende atto della pacifica sussistenza delle condizioni per la declaratoria di cessazione degli effetti del matrimonio concordatario, essendo trascorso un intervallo di tempo più che sufficiente dalla comparizione delle medesime dinanzi al
5 Presidente del Tribunale nel procedimento per separazione personale n. 1358/2022, conclusosi con decreto di omologa n. 7332/2022.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario all'interesse psico-fisico della prole minore, di cui pertanto ha ritenuto superfluo l'ascolto nel suo superiore interesse, né a norme imperative, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime.
Infine, le spese di lite vanno compensate non ravvisandosi soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 24.08.2013, regolarmente Parte_1 CP_1 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Custonaci (TP), al n. 36, parte
II, serie A, anno 2013, alle condizioni congiuntamente rassegnate con note del
4.04.2025, come integrate e precisate all'udienza del 7.05.2025;
- dispone che la sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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