Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 9.1.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n.164 nella causa iscritta al n. 12331/2024 R.G. Lav. e Prev.
TRA
,rappresentato e difeso dagli Avv.ti Ettore Leperino e Parte 1 C.F. 1
Alfonso Leperino, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Giuseppe
Ricciardi n. 28, come da procura allegata
-RICORRENTE-
E
-in persona del Presidente Controparte 1 pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi, come da procura generale alle liti versata
-RESISTENTE-
Oggetto: differenza TFS
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO Parte 2Con ricorso del 25.05.2024 l'istante in epigrafe, già dipendente della deduceva di aver promosso ricorso innanzi all'intestato Tribunale volto all'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS con inclusione anche del periodo di lavoro dal 16 agosto 1978 al
11 giugno 1985 e che mediante sentenza n. 1398/2024 il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda con condanna dell' CP 1 al pagamento delle conseguenti differenze economiche da quantificare in separata sede. Tanto premesso chiedeva accertarsi che in esecuzione della richiamata pronuncia del Tribunale di Napoli fosse accertato il diritto al riconoscimento della complessiva somma di € 11.945,53 a titolo di differenza sul TFS tra quanto dovuto per il maggior periodo di lavoro e quanto già corrisposto dall' CP_1, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento in proprio favore di € 11.945,53, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
spese legali vinte, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l'CP_1 rappresentava di aver provveduto ad effettuare la riliquidazione della pratica di TFS eseguendo quanto disposto dalla sentenza n. 1398/2024, ossia riconoscendo il periodo di servizio prestato dal 16.08.1978 al 12.06.1985, per un ammontare lordo di € 12053,80
Istruita solo documentalmente, all'udienza del 9.1.2025 -sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. -lette le note depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica, com'è noto, secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075;
Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Nel caso di specie l'CP 1 ha dedotto e provato documentalmente che in data 6.11.2024 è stato eseguito il mandato di pagamento n. 9000106686 relativo all'integrazione del TFS di [...] Pt 1 (cfr. prospetto di ricalcolo TFS e relazione amministrativa, entrambi di provenienza dell' CP 1).
Con le note di trattazione per l'udienza odierna parte ricorrente ha preso atto delle difese dell' CP_1 evidenziando la data del mandato di pagamento, successiva a quella del deposito e notifica del ricorso introduttivo, chiedendo dunque la vittoria alle spese del giudizio.
Le allegazioni e prove documentali acquisite sono idonee a determinare la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di lite ritiene questo giudicante che le stesse possono essere compensate per la metà tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza di accertamento del diritto (22 febbraio
2024), mentre per la restante metà vengono poste, nella misura indicata in dispositivo, a carico dell' CP_1, avendo quest'ultimo provveduto alla liquidazione di quanto dovuto al ricorrente solo a seguito della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
PQM
Ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese del presente giudizio nella misura della metà, con condanna dell' CP_1 al pagamento della residua metà in favore della parte ricorrente, che liquida in €620,00 oltre iva cpa e rimborsi forfettari con attribuzione ai difensori antistatari.
Napoli, 10.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori