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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA II sezione civile
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 562/2023 R.G., trattenuta in decisione il 3.3.2025 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ME RL ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena. Appellante CONTRO
[...]
NTroparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Moretti Marco ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Reggio Emilia.
Appellati
rappresentata e difesa NTroparte_2 dall'Avv. Lovato ES ed elett.te dom.ta presso il Suo
Studio in Bologna.
Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. NTroparte_3
CA ES ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena.
Appellata e appellante incidentale avverso la sentenza n. 1559/2022 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal
Tribunale di Modena il 14.12.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi -In primo grado, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Modena, esponendo che, in data
[...]
10.1.2019, alle primissime ore del mattino, si era verificato nei propri locali un incendio provocato da un cortocircuito originatosi all'interno del veicolo Porsche tg. EX 759 MR, di proprietà del convenuto, ricoverato presso i locali della medesima carrozzeria attrice per alcune riparazioni al paraurti posteriore destro.
Sosteneva la società attrice che fosse stato accertato come punto d'origine dell'incendio quello delle schede elettroniche collocate nella parte posteriore destra del veicolo, e deduceva che nel bagagliaio erano state trovate, oltreché una batteria ricaricabile, tre lunghe matasse di cavi che, anche se non collegati ad alcunché, assumeva fossero riconducibili ad installazioni, non accurate, successive alla vendita e argomentava che la causa dell'incendio dovesse ricondursi al guasto elettrico prodottosi a seguito dei lavori eseguiti sull'auto.
Richiamava i verbali del 16.1.2019 e quello del 26.2.2019 redatto dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa che CP_2 assicurava con polizza r.c.a. n. 2017 414001 e con polizza incendio n. 2013501599 il veicolo indicato, dal perito nominato dalla compagnia assicurativa per conto della medesima CP_4 attrice in forza della polizza incendi n. 402313489 e dal perito incendi nominato dalla medesima attrice, e ancora la relazione redatta da tecnici specializzati di Forensic Experts che venivano allegati all'atto introduttivo. Allegava così di avere subìto ingenti danni alla struttura dell'edificio, alle cose e agli impianti per €925.853,39 e che di NT tale ammontare la compagnia assicurativa aveva corrisposto, a titolo di risarcimento, la somma di €680.000,00 secondo quanto previsto dalla polizza incendio n. 402313489, precisando che, tuttavia, tale somma non risarciva integralmente i pregiudizi subiti.
Pertanto, la società attrice concludeva perché, accertata la responsabilità dell'incendio da ricondurre al cortocircuito verificatosi nel veicolo di proprietà del quest'ultimo CP_1 fosse condannato al pagamento, in favore della medesima, della somma di €292.403,49, oltre al risarcimento del pregiudizio subito per il disagio in relazione alle difficoltà di esercizio della attività lavorativa da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo, o della diversa somma stabilita di giustizia entro l'ammontare di €300.000,00. -Si costituiva, con comparsa di intervento volontario ex art. 267
c.p.c., la compagnia assicurativa che allegava, NTroparte_5 preliminarmente, di garantire la propria assicurata in forza di un contratto di polizza “protezione artigiano e piccola industria” n. 402313489.
Precisato che dagli accertamenti eseguiti era emerso che l'origine del sinistro dovesse ricondursi al cortocircuito del vano posteriore del veicolo di proprietà del e della e CP_1 CP_1 che anche i rilievi eseguiti per conto di e CP_2 Parte_1
avevano accertato che l'origine delle fiamme dovesse
[...] collocarsi nel veicolo, e che era suo interesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata ex art. 1916 c.c. nei confronti di per quanto del danno era già stato ristorato con CP_1
l'indennizzo, riteneva sussistessero i requisiti per il suo intervento principale ed autonomo. NT In via principale, la compagnia domandava di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva o concorsuale, in forza degli artt. 2054 e 2043 c.c. e dell'art. 145 Cod. Ass., di CP_1
e dei terzi chiamati e in
[...] NTroparte_1 CP_2 solido tra loro, per i danni occorsi quantificati come da relazione di cui al documento n. 2 o diversa somma di giustizia;
in via subordinata, domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale ex art. 2043 c.c., o a qualsiasi diverso titolo, del e della per i fatti di causa CP_1 CP_1 determinandosi la quantificazione dei danni;
inoltre, in via riconvenzionale principale, la medesima compagnia assicurativa domandava che il , la e la ex artt. CP_1 CP_1 CP_2
2043 e 2054 c.c. e art. 145 Cod. Ass., in solido tra loro, fossero condannati al pagamento/restituzione di €643.000,00 oltre interessi e spese accessorie o nella diversa somma di giustizia a favore della medesima e, sempre in via riconvenzionale, ancorché subordinata, chiedeva di condannarsi i soli e a CP_1 CP_1 qualsiasi titolo, in solido tra loro, al pagamento/ restituzione di €643.000,00, oltre interessi e spese accessorie o nella diversa somma di giustizia in favore della medesima.
-Si costituiva che contestava l'azione promossa dalla CP_1
chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree Pt_1 perché infondate e domandando in via riconvenzionale che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di €8.000,00 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi legali.
-Si costituiva in primo grado anche NTroparte_1 NT contestando la domanda di , così come quella della società attrice, reputata temeraria poiché non valutava la grave ed esclusiva responsabilità ex artt. 1768 e 1777 c.c. della società attrice, sia la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi in conseguenza dell'incendio.
-Si costituiva la compagnia assicurativa NTroparte_6
chiedendo in via principale, il rigetto di tutte le
[...] domande spiegate nei confronti del e/o della e/o CP_1 CP_1 della medesima, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spiegava domande in via subordinata, ed in via riconvenzionale, nei confronti della società attrice, la compagnia assicurativa chiedeva che, accertata e dichiarata la responsabilità CP_2 della società attrice per i danni riportati al veicolo e, per l'effetto, accertato il diritto della medesima di agire in surroga ex art. 1916 c.c. per quanto pagato, di condannare la società attrice al pagamento a favore della medesima dell'importo di
€34.000,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi moratori di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo ovvero della diversa somma di giustizia. NT Ancora in via riconvenzionale, domandava, nei confronti di di accertare e di dichiarare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1910 c.c. in tema di assicurazione plurima, in relazione NT alla polizza n. 402313489 di e n. 2017/414001 della medesima NT e, per l'effetto, di condannare a corrispondere alla medesima l'indennità di regresso dovuta ex art. 1910 c.c., oltre interessi e rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava le domande di NT e della compagnia assicurativa e quelle di e Pt_1 CP_1
, mentre accoglieva la domanda di di surroga CP_1 CP_2
e, per l'effetto, condannava la società attrice al pagamento in favore di di €34.000,00, tenuto conto di eventuali CP_2 pagamenti per il medesimo danno, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal dovuto alla domanda giudiziale;
accoglieva altresì la domanda di di regresso ex art. 1910 c.c. CP_2 NT condannando, per l'effetto, al pagamento in favore di CP_2
di €17.000,00, tenuto conto di eventuali pagamenti per il
[...] medesimo danno.
-Avverso tale decisione, l' Parte_1 proponeva appello formulando sette distinti motivi di doglianza.
1) Con il primo motivo, la società appellante contestava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 281sexies c.p.c. (pre Riforma Cartabia) in quanto la causa era stata discussa nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c., con note di trattazione scritta ed era stata posta in decisione all'udienza cartolare del 14.12.2022, non essendo stata possibile la lettura del dispositivo in udienza poiché quest'ultima era stata svolta in forma scritta.
2) Con il secondo motivo, la società appellante lamentava la mancata applicazione del principio del “più probabile che non”, come da pronuncia delle S.U. della Cassazione n. 582/2008 in relazione all'art. 2043 c.c.
Precisato dalla società appellante di non contestare i fatti e le circostanze e le considerazioni dei periti di cui alle pagine 6 e 7 della gravata sentenza che reputava “reali”, censurava invece il capo della sentenza di cui all'ultimo periodo di pagina 7 e i primi quattro paragrafi di pagina 8, argomentando per una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base della relazione di Forensic
Experts, e, in particolare, sostenendo che la causa dell'evento dovesse essere rintracciata nella presenza di componenti elettroniche dentro al veicolo installate con negligenza, su incarico dei proprietari, precedentemente al ricovero presso la carrozzeria.
Per quanto concerne la circostanza che le installazioni post- vendita fossero dotate di meccanismo anti-cortocircuito, contestava le dichiarazioni rese da legale Testimone_1 rappresentante della medesima società appellante, sull'assunto che questi avesse riferito su circostanze che gli erano state comunicate dal proprietario dell'autovettura, senza che questi potesse avere avuto scienza diretta. Asseriva che si sarebbe giunti ad un esito diverso in applicazione del principio del “più probabile che non” e che, pacifico che l'incendio si era originato dalla Porsche Macan, fosse assai più probabile che fosse stato causato da un difetto di manutenzione dell'impianto elettrico – sul punto, rammentava che, come ritenuto dai periti di controparte, questo era già compromesso dall'installazione di prodotti non ufficiali – piuttosto che dallo smontaggio del paraurti collegato alla parte elettronica soltanto da due spinotti che erano stati staccati.
Sosteneva fosse stata dimostrata la condotta colposa dei proprietari dell'auto, e il nesso causale tra la condotta e l'evento, ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma che reputava applicabile anche per effetto delle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c. 3)Con il terzo motivo d'impugnazione, la società appellante deduceva la mancata applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. e delle norme relative alla responsabilità civile automobilistica. Sosteneva che fosse ormai consolidata la risarcibilità del danno in forza dell'art. 2054 c.c. anche per l'incidente che verificatosi in un'area privata e che sussistesse la responsabilità civile automobilistica anche nella fattispecie in esame relativa ad un'autovettura posta su una piattaforma, trattandosi di un'ipotesi in cui il veicolo è utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale secondo
l'interpretazione corretta dell'art. 122 del Codice delle
Assicurazioni”, non potendosi escludere la funzione riparatoria propria del veicolo.
Argomentava che il veicolo fosse idoneo alla circolazione, ancorché privo del paraurti posteriore;
ne seguiva, in tesi della società appellante, che l'uso del veicolo fosse conforme alla sua funzione abituale anche al tempo della riparazione. 4)Con il quarto motivo d'impugnazione, la società appellante censurava la sentenza per violazione dell'art. 2054 co. 4 c.c. in relazione al difetto di manutenzione del veicolo. Argomentava, richiamando quanto statuito in sentenza, che le fiamme si erano originate dalla parte posteriore destra dell'auto, molto probabilmente dall'interno ove erano poste alcune centraline elettroniche che erano state installate successivamente alla costruzione del veicolo, quando il proprietario aveva fatto installare i sensori di parcheggio e il sistema GPS;
allegava inoltre che la trascurata manutenzione del veicolo da parte dei proprietari era emersa dalla circostanza che era stata riscontrata la presenza nel bagagliaio di tre matasse di cavi inutilizzabili, collegati a nulla, e un pacco di batterie ricaricabili, il cui abbandono doveva essere ricondotto al momento successivo dell'installazione della centralina e non a quello della fabbricazione.
Con ciò, in tesi della società appellante, era evidente il difetto di manutenzione del veicolo da parte dei proprietari, sostenendo che quantomeno si dovesse presumere esistente ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c.; dunque, lamentava l'errore del primo giudice che non aveva applicato, in capo ai proprietari, la responsabilità oggettiva di cui all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., atteso che questi non avevano fornito la prova del caso fortuito.
5)Con il quinto motivo d'impugnazione, la società appellante si doleva della violazione dell'art. 2051 c.c., criticando la sentenza laddove statuiva che la medesima società appellante, assumendo il controllo totale del veicolo, avrebbe fatto venire meno, in capo ai proprietari, i presupposti di tale forma di responsabilità.
Sotto tale profilo di censura, tra i vari argomenti, la società appellante deduceva che il personale della medesima carrozzeria aveva smontato unicamente il paraurti, staccando da questo due spinotti, e non aveva realizzato nessun'altra operazione sulla parte elettrica ed elettronica della vettura;
ne derivava, in tesi, che non potesse essere posto in capo alla medesima società appellante, nonostante la consegna del veicolo, alcun potere di ingerenza o di uso su tutto ciò che era estraneo alla carrozzeria e che, quindi, non si potesse ritenere instaurata alcuna relazione di custodia con la parte elettrica ed elettronica dell'autovettura sulla quale non era intervenuta. 6)Con il sesto motivo d'appello, la società appellante censurava la sentenza laddove il giudice accoglieva la domanda di surroga proposta da nei confronti della medesima in quanto CP_2 fondata su presupposti errati.
Ritenuto che la colpa dell'incendio fosse riconducibile ai proprietari del veicolo, ne conseguiva, secondo la società appellante, che la compagnia non avesse diritto di CP_2 surroga di quanto versato poiché la colpa era imputabile ai propri assicurati.
Censurava ancora la sentenza laddove, pur accogliendo la domanda di surroga di accoglieva altresì la domanda di CP_2 NT regresso ex art. 1910 c.c. nei confronti di che era stata condannata al pagamento di €17.000,00 assumendo che tali statuizioni fossero incompatibili. Deduceva che l'accoglimento della domanda di regresso ai sensi dell'art. 1910 c.c. presupponesse la coassicurazione per il NT rischio incendio da parte di e sì che entrambe le CP_2 compagnie avrebbero dovuto ristorare il danno da incendio, e che dal dispositivo emergesse chiaramente l'illecito arricchimento di che, provveduto a risarcire l'assicurato con l'importo CP_2 di €34.000,00, avrebbe incassato complessivamente l'ammontare di
€51.000,00 – in particolare, €34.000,00 dalla società appellante NT per surroga ex art. 1916 c.c. ed €17.000,00 da per regresso ai sensi dell'art. 1910 c.c.
7)Con il settimo motivo d'appello, in punto di spese legali, la società appellante contestava il dispositivo della sentenza laddove rigettava le domande della medesima società appellante e accoglieva la domanda di surroga di nei confronti CP_2 della stessa e, infine, laddove condannava la società appellante, NT in solido con al pagamento in favore di e CP_1 CP_1 delle spese processuali, parzialmente compensate, oltreché nella NT parte in cui condannava le medesime parti, e la società appellante, in solido, al pagamento delle spese in favore di CP_2
.
[...]
NTestava la condanna della medesima al pagamento delle spese in favore del e della che reputava illogica poiché CP_1 CP_1 la domanda riconvenzionale spiegata da questi ultimi era stata rigettata totalmente ed erano dunque risultati soccombenti ex art. 91 c.p.c.
-Si costituiva che, formulate le sue difese, NTroparte_5 chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e proponeva appello incidentale per i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo d'appello incidentale deduceva la nullità della sentenza di primo grado, aderendo alle argomentazioni della società appellante per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 281sexies c.p.c. 2) Con il secondo motivo d'appello incidentale si doleva della mancata applicazione del principio del “più probabile che non” come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
582/2008 in relazione all'art. 2043 c.c. e deduceva la nullità della sentenza. 3) Con il terzo motivo d'appello incidentale lamentava la mancata applicazione dell'art. 2054 co. 1 e quindi delle norme in materia di RCA.
4) Con il quarto motivo dell'impugnazione incidentale, la NT compagnia assicurativa deduceva violazione del comma 4 dell'art. 2054 c.c. in relazione al difetto di manutenzione del veicolo;
5) Con il quinto motivo dell'appello incidentale, lamentava altresì la violazione dell'art. 2051 c.c. e la violazione del comma 4 in relazione al difetto di manutenzione del veicolo.
6) Con il sesto motivo proposto in via incidentale aderiva alla richiesta di accoglimento della domanda di surroga dell'attrice, presupposto per l'accoglimento della surroga dell'assicuratrice nei diritti dell'assicurata per quanto già corrisposto a titolo di indennizzo;
deduceva altresì di avere richiesto in via riconvenzionale autonoma la condanna del della e CP_1 CP_1 della a risarcire quanto versato in favore della CP_2 società attrice per la complessiva somma di €643.000,00, sostenendo che la fattispecie di cui si discute rientrasse nell'ambito della responsabilità civile automobilistica.
Per quanto concerne la riconvenzionale di sosteneva CP_2 di avere assicurato i danni da incendio della società appellante principale nei limiti stabiliti dal contratto, che il danno fosse stato interamente risarcito nel rispetto delle condizioni di polizza, nei limiti delle franchigie e dei massimali assicurati ma che non fosse stata indennizzato il veicolo poiché la copertura per l'incendio della stessa si sovrapponeva alla polizza della medesima in coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.; affermava altresì che la domanda di surroga di dovesse essere CP_2 rigettata in ragione della responsabilità, in sede di RCA, della proprietà della Porsche.
7) Con il settimo motivo d'appello incidentale censurava la sentenza in relazione alle spese legali contestava che dovessero seguire il principio della soccombenza.
Chiedeva, in via principale, di accertarsi e dichiararsi che la medesima aveva indennizzato la società appellante per €643.000,00 e di accertarsi e di dichiararsi la responsabilità esclusiva o concorsuale, ex artt. 2043 e 2054 c.c. e 145 Cod. Ass. del , CP_1 della e di in solido tra loro, per tutti i CP_1 CP_2 danni occorsi così come quantificati nella relazione peritale di cui al documento 2) o della diversa somma di giustizia e, inoltre, di riformarsi la sentenza laddove il giudice rigettava la NT richiesta di condanna formulata da medesima nei confronti dei sopra menzionati soggetti. NT In via subordinata, la concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva o concorsuale, ex artt.
2043 c.c. o a qualsiasi altro titolo, del convenuto e della CP_1
. CP_1 NT In via riconvenzionale principale, la chiedeva di condannarsi il , la e la ai sensi degli artt. CP_1 CP_1 CP_2
2043, 2054 c.c. e dell'art. 145 Cod. Ass., in solido tra loro, al pagamento/restituzione di €643.000,00, oltre interessi e spese accessorie, o nella diversa somma di giustizia;
di condannarsi alla restituzione delle somme eventualmente dovute da CP_2 NT
in ipotesi di condanna in via di regresso in forza della domanda riconvenzionale svolta dalla stessa Ancora, CP_2 NT in via subordinata, domandava la condanna di e della CP_1
, a qualsiasi titolo, in solido tra loro, al CP_1 pagamento/restituzione di € 643.000,00, oltre interessi e spese accessorie, o nella diversa somma di giustizia, in favore della NT stessa . NT Sulla riconvenzionale di in via principale, la CP_2 domandava il rigetto della domanda di regresso ex artt. 1910 e 1299 c.c. perché non provata e non dovuta nella misura richiesta e, in via subordinata, di ridurre la quantificazione della domanda nella misura massima del 50% di quanto proverà di CP_2 avere pagato a titolo di indennizzo.
Ancora, dichiarava nella costituzione nel giudizio d'appello che la compagnia medesima aveva corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'ammontare di €34.312,00 di cui domandava la restituzione in caso di riforma.
-Anche il e la si costituivano nel presente grado CP_1 CP_1 congiuntamente e, formulate tutte le loro difese, concludevano, nel merito, per il rigetto dell'appello principale poiché inammissibile e infondato e la conferma della gravata sentenza;
in ogni caso, in via subordinata trasversale, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello e delle domande della società appellante, domandava che la compagnia
[...] fosse dichiarata tenuta e condannata, in NTroparte_6 forza del contratto di polizza, a manlevare e indennizzare e risarcire i medesimi da tutte le conseguenze pregiudizievoli, incluse le spese, derivanti dall'accoglimento anche parziale delle domande della società appellante.
-La si costituiva in questo NTroparte_6 grado sviluppando i suoi argomenti difensivi e contestando sia NT l'appello principale che quello incidentale di quest'ultimo eccepito di inammissibilità in quanto tardivo.
-A) Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità per NT tardività dell'appello incidentale di in quanto la Compagnia non si è limitata solamente ad aderire all'appello principale della propria assicurata ma ha spiegato profili di Parte_2 censura su elementi costitutivi la struttura autonoma del proprio interesse specifico in ordine al rapporto contrattuale ed all'indennizzo erogato nei confronti della propria assicurata il cui interesse ad impugnare sorgeva direttamente dalla statuizione impugnata(arg. ex Cass. ordin. n. 17614 del 24/08/2020).
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e
371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
La sentenza impugnata è stata notificata il 9 marzo 2023 e, quindi, il termine per l'impugnazione è spirato il 11 aprile 2023,
NT essendosi di contro costituita in giudizio in data 01 settembre 2023, avanzando un appello incidentale. Orbene, l'appello avanzato da non è certamente contro Pt_1
NT
NT ; le cause di e di risultano tra loro scindibili Pt_1
NT ( , infatti, agisce per un proprio autonomo titolo nei confronti degli appellati) e quindi non risulta applicabile l'art. 331
c.p.c.; l'impugnazione tardiva avanzata da non dipende da Pt_1 quella di le domande di accolte dal Pt_1 Parte_3 NT giudice di prime cure nei confronti di e di sono Pt_1 autonome e indipendenti, avendo anche titoli diversi: azione di rivalsa 1916 c.c. nei confronti di e azione di regresso Pt_1 NT ex art. 1910, comma 4, c.c. nei confronti di NT Pertanto, non aveva la facoltà di avanzare una impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (v. pure Cass. civ., Sez. lavoro, 22/03/2007, n. 7049).
-B) Nel merito, l'appello di è Parte_1 infondato.
Preliminarmente, non si pone alcun vizio per la sentenza decisa nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., ancorché per trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 della l. n.
77/2020, non essendovi alcuna disposizione normativa dalla quale evincersi tale incompatibilità; la normativa emergenziale è, dunque, come tale, idonea a garantire il principio del contraddittorio e il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa attraverso lo scambio di note che, nel caso di specie, era avvenuto per come si attesta a verbale dell'udienza del
14.12.2022. Del resto, si osservi che la giurisprudenza di legittimità anche recentemente, in materia analoga, ha affermato l'applicabilità dell'art. 221 co. 4 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che ammette la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, anche alle controversie di lavoro, precisando che, in questi casi, il deposito telematico del dispositivo vale quale lettura del medesimo in udienza (Cass.
11920/2025). Si rileva inoltre che né la difesa della società odierna appellante principale né quella della compagnia appellante incidentale proponevano istanza per la trattazione orale della causa e, per quanto è d'interesse sul punto, si limitavano, la prima, ad insistere nelle note del 17.10.2022 per l'ammissione delle prove di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co.6 c.p.c. e in subordine per i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali, mentre la seconda con le note del 19.10.2022 chiedeva la revoca dell'ordinanza del 7.4.2022, la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione delle prove di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
-C)Nel merito, risulta corretta la valutazione del primo giudice circa l'infondato compendio assertivo e dimostrativo a sostegno della domanda spiegata dall' nel presente giudizio, Parte_1 tale per cui deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità a carico dei proprietari del veicolo, mancando la prova dell'esatta dinamica del sinistro, del fatto colposo di quest'ultimi e, ancora, della rapportabilità, sul piano causale, dell'evento di danno alla “[…]presenza di componenti elettronici interni al veicolo del convenuto, negligentemente installati per incarico degli stessi proprietari;
installazione che è stata eseguita in tempo antecedente al ricovero dell'auto presso la corrozzeria. […]”.
Per quanto asserito nelle doglianze, giova infatti affermare che sul punto non è sufficiente quanto emerge dalla perizia di Forensic Experts né quanto riportato dalle dichiarazioni dei NT tecnici della compagnia o della trattandosi di CP_2 elementi che, secondo l'insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità, sono privi di una valenza probatoria autonoma.
Per il vero, la medesima relazione redatta dai tecnici di Forensic Experts, preliminarmente alle sue conclusioni, comunque chiariva
“Non è a nostro avviso determinabile con certezza l'esatta dinamica di guasto che ha condotto all'innesco dell'incendio […]”. D'altro canto, anche dal rapporto d'intervento dei Vigili del
UO (documento n. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado) – che pure attesta che, al momento dell'intervento,
“[…]all'interno del box raddrizzatura bruciava un autovettura(Porsche Macan EX759MR) e parte dell'attrezzatura circostante[…]” – non si traggono rilievi specifici in ordine alla componentistiche che, in tesi d'impugnazione, erano state installate successivamente alla vendita, né elementi che consentano di rapportare la causa dell'incendio a tali profili di colpa ascrivibili ai proprietari del veicolo, e anzi riportano, in relazione alla causa presumibile del sinistro che: “non è stato possibile risalire all'origine inequivocabile dell'incendio, da attribuirsi con ogni probabilità a cause di tipo accidentale , escludendosi un'eventuale azione volontaria da parte di ignoti”. Dinanzi a tale carenza probatoria, così come correttamente rilevata dal primo giudice, ancor prima che sul piano del fatto colposo o doloso riconducibile ai proprietari del veicolo sotto lo schema normativo dell'art. 2043 c.c., non è individuabile neanche un nesso causale rilevante in maniera più che probabilistica, non essendo neppure stata chiaramente appurata la dinamica del fatto e, in specie, l'esatta origine dell'incendio.
Invero, non è neppure provato che i dispositivi installati successivamente alla vendita presentassero effettivamente della problematiche che potessero spiegare una rilevanza causale in relazione all'incendio, ed alla stregua di ciò, non sussistono neppure i presupposti, valutate le evidenze raccolte nel presente giudizio, perché possa soccorrere, a tal fine, il meccanismo presuntivo di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. In un simile contesto probatorio, non risulta neppure significativa la critica contenuta nel motivo sub. 2) dell'appello principale in relazione all'apprezzamento delle dichiarazioni rese da legale rappresentante della società appellante, Testimone_1 all'udienza del 7.4.2022 in relazione alle installazioni successive alla vendita, e cioè se fossero dotate di meccanismo anti-cortocircuito, assumendo che le medesime versassero su circostanze a lui riferite dal proprietario del veicolo. Infatti, pur prescindendo dalle dichiarazioni rese dal Tes_1 sulla specifica circostanza della presenza del meccanismo di anti- cortocircuito – in ogni caso, limitatamente al solo capitolo relativo al dispositivo GPS con riguardo al quale questi rispondeva effettivamente “Sì, così ha aveva detto il sig.
.” e non con riguardo ai sensori di parcheggio posteriori CP_1 per i quali confermava la circostanza che fossero dotati di
“fusibili a protezione da cortocircuito” – non vi sono elementi sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità ex art. 2043
c.c. a carico dei proprietari del veicolo.
-D) Anche le censure in relazione alla mancata applicazione dell'art. 2054 co.1 c.c. e, correlativamente, delle norme in materia di r.c.a., sono infondate.
L'appellante non contesta specificamente che l'autovettura, al momento del sinistro, si trovasse su una piattaforma e che fosse smontata di taluni componenti, circostanze dalle quali il giudice di prime cure assumeva, correttamente, che il veicolo non fosse utilizzabile ai fini della circolazione. Una vettura in riparazione, parzialmente smontata, e che si trova ricoverata su una piattaforma elevatrice all'interno di un capannone privato, chiuso al pubblico, come la Porsche, non può considerarsi “in circolazione”.
A ciò sia aggiunga che non vi è prova che sia stato un difetto della Porsche a causare l'incendio e che la stessa autovettura ne sia stata la causa.
La Porsche era sotto la custodia di che era intervenuta Pt_1 sulla stessa e sul suo impianto elettrico, e che aveva lasciato il lavoro in sospeso, senza mettere la vettura in sicurezza, se avesse scollegato la batteria. Non vi è, infatti, prova che l'incendio sia scaturito dall'impianto elettrico della Porsche e, comunque, non si Pt_1
è limitata a smontare un paraurti, come controparte cerca di sostenere. è, infatti, anche intervenuta sull'impianto elettrico – Pt_1 scollegando i sensori di parcheggio – e ha lasciato il lavoro in sospeso, non mettendo in sicurezza la vettura, staccando la batteria. La responsabilità di quanto accaduto è, quindi, solo della Pt_1
, come correttamente statuito dal giudice di prime cure,
[...] peraltro non essendovi prova di difetti della Porsche riconducibili a difetti di fabbricazione.
Con la pronuncia n. 30723/2022, la Suprema Corte, ancorché con riguardo ad una fattispecie differente in cui perveniva a conclusioni di segno diverso, ha avuto modo di rammentare il consolidato orientamento formatosi in relazione alla nozione di circolazione che si costituisce come concetto di ampio spettro, nel cui alveo si ricomprendono anche “[…]la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali 15 previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo[…]”.
Tale nozione presuppone dunque che il veicolo possa dirsi tale in relazione alle sue specifiche funzionalità; ciò detto, si deve comunque escludere, come correttamente ritenuto dal primo giudice, che nel caso di specie ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 2054 co.1 c.c., non convincendo la tesi della società appellante che la funzione riparatoria possa essere ritenuta concetto assimilabile alla funzione “abituale” del veicolo, ovvero la circolazione.
Per quanto osservato in tema di circolazione, si esclude la NT rilevanza degli argomenti formulati da nel motivo di doglianza sub. 3) anche con riguardo all'art. 2054 co. 3 c.c.
Nondimeno, le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni private dal Dlgs n.184/2023 sono assolutamente irrilevanti nella fattispecie, giusto disposto dell'art. 11 delle preleggi.
Il sinistro per cui è causa si è, infatti, verificato nel 2019 e quindi anni prima dell'introduzione del predetto Dlgs n.184/2023 e della Direttiva n.2021/2118 che recepisce. -E) Anche le censure formulate con riguardo alla violazione dell'art. 2051 c.c. debbono essere ritenute infondate.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, postula la ricorrenza di un rapporto causale tra l'evento dannoso e la res in custodia e la sussistenza di una signoria di fatto del custode sulla cosa e, cioè, un effettivo potere fisico sulla stessa.
Per quanto dedotto dalle parti in causa e dimostrato, nel caso in esame, la vettura era stata consegnata all' per Parte_1 effettuare alcune riparazioni ed era stata, infatti, ricoverata nei locali della medesima officina, per tale ragione si ritiene che non possa configurarsi alcuna “custodia” in capo ai comproprietari, rilevante a norma della disposizione in esame.
-F) Il sesto motivo formulato da è Parte_1 parimenti infondato poiché, per quanto osservato, non vi è prova della responsabilità dei comproprietari del veicolo e, per altro verso, è invece corretto il ragionamento del primo giudice di ritenere responsabile per i fatti di causa la medesima società appellante secondo lo schema dell'illecito contrattuale. In maniera del tutto dogmaticamente corretta, il primo decidente ha ritenuto di scrutinare il medesimo accadimento fattuale sotto lo schema della fattispecie astratta della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc.
Tale reimpostazione consente di affrontare le doglianze avanzate in ordine al riconosciuto regresso ex art. 1910 cc e surroga ex art. 1916 cc in favore di l'assicuratrice CP_2 dell'autovettura. Invero, rimasta ignota la dinamica del sinistro e non essendo stata provata l'imputabilità a terzi dell'incidente, le conseguenze dannose negative debbono essere poste in capo a chi sia inadempiente, nell'assenza della prova liberatoria dell'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile.
Sul punto, ancora risulta corretto e, peraltro, non precisamente censurato, quanto argomentato in sentenza in relazione al fatto che non era funzionante l'impianto antincendio e che l'attività di vigilanza non era stata tempestiva.
È quindi corretta la decisione del giudice di accogliere la domanda di surroga nei diritti dei propri assicurati proposta da per la somma corrisposta di €34.000,00 a titolo di CP_2 indennizzo. Come pure fondato è il riconoscimento del diritto al regresso ex NT art. 1910 cc della medesima nei confronti di a CP_2 titolo di assicuratore con altra polizza del medesimo rischio- incendio. Deve inoltre ritenersi infondato l'argomento relativo alla presunta incompatibilità dell'accoglimento della domanda di surroga con quello di quella di cui all'art. 1910 c.c. che opera qualora più assicuratori abbiano coperto il medesimo rischio in modo indipendente l'uno dall'altro; in simili ipotesi, chi ha corrisposto l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno, così da ridurre proporzionalmente in capo ai diversi assicuratori che sono tenuti per il medesimo rischio il peso economico del sinistro.
Inconsistente è poi l'argomento della presunta locupletazione da parte di di un importo complessivamente superiore CP_2
(€51.000) a quanto erogato in favore dei suoi assicurati
(€34.000).
Incontestato che il rischio da incendio della Porsche era, infatti, assicurato sia da (polizza 2017/414001 CP_2
“AutoMia Reale” e delle relative CGA doc.01 e 02 comparsa di NT risposta in primo grado) che da (polizza n° 402313489
“protezione artigiano e piccola industria” relative CGA stipulata NT da quest'ultima e doc. 06 e 07 primo grado), ed il Pt_1 pagamento da parte di ndennizzo di euro Parte_4
34.000,00 è stato esercitato “con animo” di rivalsa, ed è sufficiente osservare come mentre la surroga ex art.1916 cc è una azione diretta contro il danneggiante ed il suo eventuale assicuratore per recuperare l'indennizzo pagato all'assicurato, il regresso ex art. 1910 cc rimane un'azione “interna” tra le compagnie assicuratrici per ripartire i costi, in caso, come nel nostro, di assicurazioni plurime, con un evidente meccanismo di compensazione tra le assicurazioni tra quanto effettivamente recuperato verso i danneggianti dalla compagnia che paga l'indennizzo e la quota cui sono tenute le altre coassicurazioni.
NT
-G) Infine, sul settimo motivo di appello incidentale di sulle spese di lite, a latere della tardività anche per tale profilo, può comunque osservarsi che le spese legali seguono la soccombenza, e tale principio è stato correttamente applicato dal primo giudicante nell'economia complessiva ed all'esito del giudizio di primo grado.
-Anche le spese del grado seguono la soccombenza.
-NTributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)dichiara inammissibile l'appello incidentale di
[...]
; CP_3
-2)rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
-3)condanna gli appellanti principale ed incidentale alla refusione delle spese in favore degli appellati che liquida per ciascuno in complessivi €7.616,00 oltre accessori come per legge.
-4) NTributo unificato come per legge.
Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)
Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero FIORE Presidente rel.
-dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta al ruolo al n. 562/2023 R.G., trattenuta in decisione il 3.3.2025 e promossa
DA: rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
ME RL ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena. Appellante CONTRO
[...]
NTroparte_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Moretti Marco ed elett.te dom.ti presso il Suo Studio in Reggio Emilia.
Appellati
rappresentata e difesa NTroparte_2 dall'Avv. Lovato ES ed elett.te dom.ta presso il Suo
Studio in Bologna.
Appellata
rappresentata e difesa dall'Avv. NTroparte_3
CA ES ed elett.te dom.ta presso il Suo Studio in Modena.
Appellata e appellante incidentale avverso la sentenza n. 1559/2022 emessa ex art. 281sexies c.p.c. dal
Tribunale di Modena il 14.12.2022.
Conclusioni delle parti: Le parti precisano le conclusioni come da note depositate per la relativa udienza.
Motivi -In primo grado, la conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Modena, esponendo che, in data
[...]
10.1.2019, alle primissime ore del mattino, si era verificato nei propri locali un incendio provocato da un cortocircuito originatosi all'interno del veicolo Porsche tg. EX 759 MR, di proprietà del convenuto, ricoverato presso i locali della medesima carrozzeria attrice per alcune riparazioni al paraurti posteriore destro.
Sosteneva la società attrice che fosse stato accertato come punto d'origine dell'incendio quello delle schede elettroniche collocate nella parte posteriore destra del veicolo, e deduceva che nel bagagliaio erano state trovate, oltreché una batteria ricaricabile, tre lunghe matasse di cavi che, anche se non collegati ad alcunché, assumeva fossero riconducibili ad installazioni, non accurate, successive alla vendita e argomentava che la causa dell'incendio dovesse ricondursi al guasto elettrico prodottosi a seguito dei lavori eseguiti sull'auto.
Richiamava i verbali del 16.1.2019 e quello del 26.2.2019 redatto dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa che CP_2 assicurava con polizza r.c.a. n. 2017 414001 e con polizza incendio n. 2013501599 il veicolo indicato, dal perito nominato dalla compagnia assicurativa per conto della medesima CP_4 attrice in forza della polizza incendi n. 402313489 e dal perito incendi nominato dalla medesima attrice, e ancora la relazione redatta da tecnici specializzati di Forensic Experts che venivano allegati all'atto introduttivo. Allegava così di avere subìto ingenti danni alla struttura dell'edificio, alle cose e agli impianti per €925.853,39 e che di NT tale ammontare la compagnia assicurativa aveva corrisposto, a titolo di risarcimento, la somma di €680.000,00 secondo quanto previsto dalla polizza incendio n. 402313489, precisando che, tuttavia, tale somma non risarciva integralmente i pregiudizi subiti.
Pertanto, la società attrice concludeva perché, accertata la responsabilità dell'incendio da ricondurre al cortocircuito verificatosi nel veicolo di proprietà del quest'ultimo CP_1 fosse condannato al pagamento, in favore della medesima, della somma di €292.403,49, oltre al risarcimento del pregiudizio subito per il disagio in relazione alle difficoltà di esercizio della attività lavorativa da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo effettivo, o della diversa somma stabilita di giustizia entro l'ammontare di €300.000,00. -Si costituiva, con comparsa di intervento volontario ex art. 267
c.p.c., la compagnia assicurativa che allegava, NTroparte_5 preliminarmente, di garantire la propria assicurata in forza di un contratto di polizza “protezione artigiano e piccola industria” n. 402313489.
Precisato che dagli accertamenti eseguiti era emerso che l'origine del sinistro dovesse ricondursi al cortocircuito del vano posteriore del veicolo di proprietà del e della e CP_1 CP_1 che anche i rilievi eseguiti per conto di e CP_2 Parte_1
avevano accertato che l'origine delle fiamme dovesse
[...] collocarsi nel veicolo, e che era suo interesse surrogarsi nei diritti della propria assicurata ex art. 1916 c.c. nei confronti di per quanto del danno era già stato ristorato con CP_1
l'indennizzo, riteneva sussistessero i requisiti per il suo intervento principale ed autonomo. NT In via principale, la compagnia domandava di accertare e di dichiarare la responsabilità esclusiva o concorsuale, in forza degli artt. 2054 e 2043 c.c. e dell'art. 145 Cod. Ass., di CP_1
e dei terzi chiamati e in
[...] NTroparte_1 CP_2 solido tra loro, per i danni occorsi quantificati come da relazione di cui al documento n. 2 o diversa somma di giustizia;
in via subordinata, domandava l'accertamento della responsabilità esclusiva o concorsuale ex art. 2043 c.c., o a qualsiasi diverso titolo, del e della per i fatti di causa CP_1 CP_1 determinandosi la quantificazione dei danni;
inoltre, in via riconvenzionale principale, la medesima compagnia assicurativa domandava che il , la e la ex artt. CP_1 CP_1 CP_2
2043 e 2054 c.c. e art. 145 Cod. Ass., in solido tra loro, fossero condannati al pagamento/restituzione di €643.000,00 oltre interessi e spese accessorie o nella diversa somma di giustizia a favore della medesima e, sempre in via riconvenzionale, ancorché subordinata, chiedeva di condannarsi i soli e a CP_1 CP_1 qualsiasi titolo, in solido tra loro, al pagamento/ restituzione di €643.000,00, oltre interessi e spese accessorie o nella diversa somma di giustizia in favore della medesima.
-Si costituiva che contestava l'azione promossa dalla CP_1
chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree Pt_1 perché infondate e domandando in via riconvenzionale che l'attrice fosse condannata al pagamento della somma di €8.000,00 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi legali.
-Si costituiva in primo grado anche NTroparte_1 NT contestando la domanda di , così come quella della società attrice, reputata temeraria poiché non valutava la grave ed esclusiva responsabilità ex artt. 1768 e 1777 c.c. della società attrice, sia la sua responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati a terzi in conseguenza dell'incendio.
-Si costituiva la compagnia assicurativa NTroparte_6
chiedendo in via principale, il rigetto di tutte le
[...] domande spiegate nei confronti del e/o della e/o CP_1 CP_1 della medesima, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spiegava domande in via subordinata, ed in via riconvenzionale, nei confronti della società attrice, la compagnia assicurativa chiedeva che, accertata e dichiarata la responsabilità CP_2 della società attrice per i danni riportati al veicolo e, per l'effetto, accertato il diritto della medesima di agire in surroga ex art. 1916 c.c. per quanto pagato, di condannare la società attrice al pagamento a favore della medesima dell'importo di
€34.000,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal dovuto alla domanda giudiziale e interessi moratori di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo ovvero della diversa somma di giustizia. NT Ancora in via riconvenzionale, domandava, nei confronti di di accertare e di dichiarare la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1910 c.c. in tema di assicurazione plurima, in relazione NT alla polizza n. 402313489 di e n. 2017/414001 della medesima NT e, per l'effetto, di condannare a corrispondere alla medesima l'indennità di regresso dovuta ex art. 1910 c.c., oltre interessi e rivalutazione o altra somma ritenuta di giustizia.
-Con la gravata sentenza, il Tribunale rigettava le domande di NT e della compagnia assicurativa e quelle di e Pt_1 CP_1
, mentre accoglieva la domanda di di surroga CP_1 CP_2
e, per l'effetto, condannava la società attrice al pagamento in favore di di €34.000,00, tenuto conto di eventuali CP_2 pagamenti per il medesimo danno, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal dovuto alla domanda giudiziale;
accoglieva altresì la domanda di di regresso ex art. 1910 c.c. CP_2 NT condannando, per l'effetto, al pagamento in favore di CP_2
di €17.000,00, tenuto conto di eventuali pagamenti per il
[...] medesimo danno.
-Avverso tale decisione, l' Parte_1 proponeva appello formulando sette distinti motivi di doglianza.
1) Con il primo motivo, la società appellante contestava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 156 co. 2 c.p.c. in relazione all'art. 281sexies c.p.c. (pre Riforma Cartabia) in quanto la causa era stata discussa nelle forme dell'art. 281sexies c.p.c., con note di trattazione scritta ed era stata posta in decisione all'udienza cartolare del 14.12.2022, non essendo stata possibile la lettura del dispositivo in udienza poiché quest'ultima era stata svolta in forma scritta.
2) Con il secondo motivo, la società appellante lamentava la mancata applicazione del principio del “più probabile che non”, come da pronuncia delle S.U. della Cassazione n. 582/2008 in relazione all'art. 2043 c.c.
Precisato dalla società appellante di non contestare i fatti e le circostanze e le considerazioni dei periti di cui alle pagine 6 e 7 della gravata sentenza che reputava “reali”, censurava invece il capo della sentenza di cui all'ultimo periodo di pagina 7 e i primi quattro paragrafi di pagina 8, argomentando per una diversa ricostruzione dei fatti, sulla base della relazione di Forensic
Experts, e, in particolare, sostenendo che la causa dell'evento dovesse essere rintracciata nella presenza di componenti elettroniche dentro al veicolo installate con negligenza, su incarico dei proprietari, precedentemente al ricovero presso la carrozzeria.
Per quanto concerne la circostanza che le installazioni post- vendita fossero dotate di meccanismo anti-cortocircuito, contestava le dichiarazioni rese da legale Testimone_1 rappresentante della medesima società appellante, sull'assunto che questi avesse riferito su circostanze che gli erano state comunicate dal proprietario dell'autovettura, senza che questi potesse avere avuto scienza diretta. Asseriva che si sarebbe giunti ad un esito diverso in applicazione del principio del “più probabile che non” e che, pacifico che l'incendio si era originato dalla Porsche Macan, fosse assai più probabile che fosse stato causato da un difetto di manutenzione dell'impianto elettrico – sul punto, rammentava che, come ritenuto dai periti di controparte, questo era già compromesso dall'installazione di prodotti non ufficiali – piuttosto che dallo smontaggio del paraurti collegato alla parte elettronica soltanto da due spinotti che erano stati staccati.
Sosteneva fosse stata dimostrata la condotta colposa dei proprietari dell'auto, e il nesso causale tra la condotta e l'evento, ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma che reputava applicabile anche per effetto delle presunzioni di cui all'art. 2727 c.c. 3)Con il terzo motivo d'impugnazione, la società appellante deduceva la mancata applicazione dell'art. 2054 co. 1 c.c. e delle norme relative alla responsabilità civile automobilistica. Sosteneva che fosse ormai consolidata la risarcibilità del danno in forza dell'art. 2054 c.c. anche per l'incidente che verificatosi in un'area privata e che sussistesse la responsabilità civile automobilistica anche nella fattispecie in esame relativa ad un'autovettura posta su una piattaforma, trattandosi di un'ipotesi in cui il veicolo è utilizzato conformemente “alla sua funzione abituale secondo
l'interpretazione corretta dell'art. 122 del Codice delle
Assicurazioni”, non potendosi escludere la funzione riparatoria propria del veicolo.
Argomentava che il veicolo fosse idoneo alla circolazione, ancorché privo del paraurti posteriore;
ne seguiva, in tesi della società appellante, che l'uso del veicolo fosse conforme alla sua funzione abituale anche al tempo della riparazione. 4)Con il quarto motivo d'impugnazione, la società appellante censurava la sentenza per violazione dell'art. 2054 co. 4 c.c. in relazione al difetto di manutenzione del veicolo. Argomentava, richiamando quanto statuito in sentenza, che le fiamme si erano originate dalla parte posteriore destra dell'auto, molto probabilmente dall'interno ove erano poste alcune centraline elettroniche che erano state installate successivamente alla costruzione del veicolo, quando il proprietario aveva fatto installare i sensori di parcheggio e il sistema GPS;
allegava inoltre che la trascurata manutenzione del veicolo da parte dei proprietari era emersa dalla circostanza che era stata riscontrata la presenza nel bagagliaio di tre matasse di cavi inutilizzabili, collegati a nulla, e un pacco di batterie ricaricabili, il cui abbandono doveva essere ricondotto al momento successivo dell'installazione della centralina e non a quello della fabbricazione.
Con ciò, in tesi della società appellante, era evidente il difetto di manutenzione del veicolo da parte dei proprietari, sostenendo che quantomeno si dovesse presumere esistente ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c.; dunque, lamentava l'errore del primo giudice che non aveva applicato, in capo ai proprietari, la responsabilità oggettiva di cui all'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., atteso che questi non avevano fornito la prova del caso fortuito.
5)Con il quinto motivo d'impugnazione, la società appellante si doleva della violazione dell'art. 2051 c.c., criticando la sentenza laddove statuiva che la medesima società appellante, assumendo il controllo totale del veicolo, avrebbe fatto venire meno, in capo ai proprietari, i presupposti di tale forma di responsabilità.
Sotto tale profilo di censura, tra i vari argomenti, la società appellante deduceva che il personale della medesima carrozzeria aveva smontato unicamente il paraurti, staccando da questo due spinotti, e non aveva realizzato nessun'altra operazione sulla parte elettrica ed elettronica della vettura;
ne derivava, in tesi, che non potesse essere posto in capo alla medesima società appellante, nonostante la consegna del veicolo, alcun potere di ingerenza o di uso su tutto ciò che era estraneo alla carrozzeria e che, quindi, non si potesse ritenere instaurata alcuna relazione di custodia con la parte elettrica ed elettronica dell'autovettura sulla quale non era intervenuta. 6)Con il sesto motivo d'appello, la società appellante censurava la sentenza laddove il giudice accoglieva la domanda di surroga proposta da nei confronti della medesima in quanto CP_2 fondata su presupposti errati.
Ritenuto che la colpa dell'incendio fosse riconducibile ai proprietari del veicolo, ne conseguiva, secondo la società appellante, che la compagnia non avesse diritto di CP_2 surroga di quanto versato poiché la colpa era imputabile ai propri assicurati.
Censurava ancora la sentenza laddove, pur accogliendo la domanda di surroga di accoglieva altresì la domanda di CP_2 NT regresso ex art. 1910 c.c. nei confronti di che era stata condannata al pagamento di €17.000,00 assumendo che tali statuizioni fossero incompatibili. Deduceva che l'accoglimento della domanda di regresso ai sensi dell'art. 1910 c.c. presupponesse la coassicurazione per il NT rischio incendio da parte di e sì che entrambe le CP_2 compagnie avrebbero dovuto ristorare il danno da incendio, e che dal dispositivo emergesse chiaramente l'illecito arricchimento di che, provveduto a risarcire l'assicurato con l'importo CP_2 di €34.000,00, avrebbe incassato complessivamente l'ammontare di
€51.000,00 – in particolare, €34.000,00 dalla società appellante NT per surroga ex art. 1916 c.c. ed €17.000,00 da per regresso ai sensi dell'art. 1910 c.c.
7)Con il settimo motivo d'appello, in punto di spese legali, la società appellante contestava il dispositivo della sentenza laddove rigettava le domande della medesima società appellante e accoglieva la domanda di surroga di nei confronti CP_2 della stessa e, infine, laddove condannava la società appellante, NT in solido con al pagamento in favore di e CP_1 CP_1 delle spese processuali, parzialmente compensate, oltreché nella NT parte in cui condannava le medesime parti, e la società appellante, in solido, al pagamento delle spese in favore di CP_2
.
[...]
NTestava la condanna della medesima al pagamento delle spese in favore del e della che reputava illogica poiché CP_1 CP_1 la domanda riconvenzionale spiegata da questi ultimi era stata rigettata totalmente ed erano dunque risultati soccombenti ex art. 91 c.p.c.
-Si costituiva che, formulate le sue difese, NTroparte_5 chiedeva la riforma integrale della sentenza di primo grado e proponeva appello incidentale per i seguenti motivi.
1) Con il primo motivo d'appello incidentale deduceva la nullità della sentenza di primo grado, aderendo alle argomentazioni della società appellante per l'inosservanza del disposto di cui all'art. 281sexies c.p.c. 2) Con il secondo motivo d'appello incidentale si doleva della mancata applicazione del principio del “più probabile che non” come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
582/2008 in relazione all'art. 2043 c.c. e deduceva la nullità della sentenza. 3) Con il terzo motivo d'appello incidentale lamentava la mancata applicazione dell'art. 2054 co. 1 e quindi delle norme in materia di RCA.
4) Con il quarto motivo dell'impugnazione incidentale, la NT compagnia assicurativa deduceva violazione del comma 4 dell'art. 2054 c.c. in relazione al difetto di manutenzione del veicolo;
5) Con il quinto motivo dell'appello incidentale, lamentava altresì la violazione dell'art. 2051 c.c. e la violazione del comma 4 in relazione al difetto di manutenzione del veicolo.
6) Con il sesto motivo proposto in via incidentale aderiva alla richiesta di accoglimento della domanda di surroga dell'attrice, presupposto per l'accoglimento della surroga dell'assicuratrice nei diritti dell'assicurata per quanto già corrisposto a titolo di indennizzo;
deduceva altresì di avere richiesto in via riconvenzionale autonoma la condanna del della e CP_1 CP_1 della a risarcire quanto versato in favore della CP_2 società attrice per la complessiva somma di €643.000,00, sostenendo che la fattispecie di cui si discute rientrasse nell'ambito della responsabilità civile automobilistica.
Per quanto concerne la riconvenzionale di sosteneva CP_2 di avere assicurato i danni da incendio della società appellante principale nei limiti stabiliti dal contratto, che il danno fosse stato interamente risarcito nel rispetto delle condizioni di polizza, nei limiti delle franchigie e dei massimali assicurati ma che non fosse stata indennizzato il veicolo poiché la copertura per l'incendio della stessa si sovrapponeva alla polizza della medesima in coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c.; affermava altresì che la domanda di surroga di dovesse essere CP_2 rigettata in ragione della responsabilità, in sede di RCA, della proprietà della Porsche.
7) Con il settimo motivo d'appello incidentale censurava la sentenza in relazione alle spese legali contestava che dovessero seguire il principio della soccombenza.
Chiedeva, in via principale, di accertarsi e dichiararsi che la medesima aveva indennizzato la società appellante per €643.000,00 e di accertarsi e di dichiararsi la responsabilità esclusiva o concorsuale, ex artt. 2043 e 2054 c.c. e 145 Cod. Ass. del , CP_1 della e di in solido tra loro, per tutti i CP_1 CP_2 danni occorsi così come quantificati nella relazione peritale di cui al documento 2) o della diversa somma di giustizia e, inoltre, di riformarsi la sentenza laddove il giudice rigettava la NT richiesta di condanna formulata da medesima nei confronti dei sopra menzionati soggetti. NT In via subordinata, la concludeva chiedendo di accertarsi e dichiararsi la responsabilità esclusiva o concorsuale, ex artt.
2043 c.c. o a qualsiasi altro titolo, del convenuto e della CP_1
. CP_1 NT In via riconvenzionale principale, la chiedeva di condannarsi il , la e la ai sensi degli artt. CP_1 CP_1 CP_2
2043, 2054 c.c. e dell'art. 145 Cod. Ass., in solido tra loro, al pagamento/restituzione di €643.000,00, oltre interessi e spese accessorie, o nella diversa somma di giustizia;
di condannarsi alla restituzione delle somme eventualmente dovute da CP_2 NT
in ipotesi di condanna in via di regresso in forza della domanda riconvenzionale svolta dalla stessa Ancora, CP_2 NT in via subordinata, domandava la condanna di e della CP_1
, a qualsiasi titolo, in solido tra loro, al CP_1 pagamento/restituzione di € 643.000,00, oltre interessi e spese accessorie, o nella diversa somma di giustizia, in favore della NT stessa . NT Sulla riconvenzionale di in via principale, la CP_2 domandava il rigetto della domanda di regresso ex artt. 1910 e 1299 c.c. perché non provata e non dovuta nella misura richiesta e, in via subordinata, di ridurre la quantificazione della domanda nella misura massima del 50% di quanto proverà di CP_2 avere pagato a titolo di indennizzo.
Ancora, dichiarava nella costituzione nel giudizio d'appello che la compagnia medesima aveva corrisposto, in esecuzione della sentenza di primo grado, l'ammontare di €34.312,00 di cui domandava la restituzione in caso di riforma.
-Anche il e la si costituivano nel presente grado CP_1 CP_1 congiuntamente e, formulate tutte le loro difese, concludevano, nel merito, per il rigetto dell'appello principale poiché inammissibile e infondato e la conferma della gravata sentenza;
in ogni caso, in via subordinata trasversale, nel caso di accoglimento anche parziale dell'appello e delle domande della società appellante, domandava che la compagnia
[...] fosse dichiarata tenuta e condannata, in NTroparte_6 forza del contratto di polizza, a manlevare e indennizzare e risarcire i medesimi da tutte le conseguenze pregiudizievoli, incluse le spese, derivanti dall'accoglimento anche parziale delle domande della società appellante.
-La si costituiva in questo NTroparte_6 grado sviluppando i suoi argomenti difensivi e contestando sia NT l'appello principale che quello incidentale di quest'ultimo eccepito di inammissibilità in quanto tardivo.
-A) Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità per NT tardività dell'appello incidentale di in quanto la Compagnia non si è limitata solamente ad aderire all'appello principale della propria assicurata ma ha spiegato profili di Parte_2 censura su elementi costitutivi la struttura autonoma del proprio interesse specifico in ordine al rapporto contrattuale ed all'indennizzo erogato nei confronti della propria assicurata il cui interesse ad impugnare sorgeva direttamente dalla statuizione impugnata(arg. ex Cass. ordin. n. 17614 del 24/08/2020).
Le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e
371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
La sentenza impugnata è stata notificata il 9 marzo 2023 e, quindi, il termine per l'impugnazione è spirato il 11 aprile 2023,
NT essendosi di contro costituita in giudizio in data 01 settembre 2023, avanzando un appello incidentale. Orbene, l'appello avanzato da non è certamente contro Pt_1
NT
NT ; le cause di e di risultano tra loro scindibili Pt_1
NT ( , infatti, agisce per un proprio autonomo titolo nei confronti degli appellati) e quindi non risulta applicabile l'art. 331
c.p.c.; l'impugnazione tardiva avanzata da non dipende da Pt_1 quella di le domande di accolte dal Pt_1 Parte_3 NT giudice di prime cure nei confronti di e di sono Pt_1 autonome e indipendenti, avendo anche titoli diversi: azione di rivalsa 1916 c.c. nei confronti di e azione di regresso Pt_1 NT ex art. 1910, comma 4, c.c. nei confronti di NT Pertanto, non aveva la facoltà di avanzare una impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. (v. pure Cass. civ., Sez. lavoro, 22/03/2007, n. 7049).
-B) Nel merito, l'appello di è Parte_1 infondato.
Preliminarmente, non si pone alcun vizio per la sentenza decisa nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., ancorché per trattazione scritta ai sensi dell'art. 221 co. 4 della l. n.
77/2020, non essendovi alcuna disposizione normativa dalla quale evincersi tale incompatibilità; la normativa emergenziale è, dunque, come tale, idonea a garantire il principio del contraddittorio e il legittimo esercizio del proprio diritto di difesa attraverso lo scambio di note che, nel caso di specie, era avvenuto per come si attesta a verbale dell'udienza del
14.12.2022. Del resto, si osservi che la giurisprudenza di legittimità anche recentemente, in materia analoga, ha affermato l'applicabilità dell'art. 221 co. 4 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, che ammette la sostituzione dell'udienza in presenza con quella cartolare, anche alle controversie di lavoro, precisando che, in questi casi, il deposito telematico del dispositivo vale quale lettura del medesimo in udienza (Cass.
11920/2025). Si rileva inoltre che né la difesa della società odierna appellante principale né quella della compagnia appellante incidentale proponevano istanza per la trattazione orale della causa e, per quanto è d'interesse sul punto, si limitavano, la prima, ad insistere nelle note del 17.10.2022 per l'ammissione delle prove di cui alla memoria n. 2 ex art. 183 co.6 c.p.c. e in subordine per i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per gli scritti conclusionali, mentre la seconda con le note del 19.10.2022 chiedeva la revoca dell'ordinanza del 7.4.2022, la rimessione della causa in istruttoria e l'ammissione delle prove di cui alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.
-C)Nel merito, risulta corretta la valutazione del primo giudice circa l'infondato compendio assertivo e dimostrativo a sostegno della domanda spiegata dall' nel presente giudizio, Parte_1 tale per cui deve escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di responsabilità a carico dei proprietari del veicolo, mancando la prova dell'esatta dinamica del sinistro, del fatto colposo di quest'ultimi e, ancora, della rapportabilità, sul piano causale, dell'evento di danno alla “[…]presenza di componenti elettronici interni al veicolo del convenuto, negligentemente installati per incarico degli stessi proprietari;
installazione che è stata eseguita in tempo antecedente al ricovero dell'auto presso la corrozzeria. […]”.
Per quanto asserito nelle doglianze, giova infatti affermare che sul punto non è sufficiente quanto emerge dalla perizia di Forensic Experts né quanto riportato dalle dichiarazioni dei NT tecnici della compagnia o della trattandosi di CP_2 elementi che, secondo l'insegnamento dalla giurisprudenza di legittimità, sono privi di una valenza probatoria autonoma.
Per il vero, la medesima relazione redatta dai tecnici di Forensic Experts, preliminarmente alle sue conclusioni, comunque chiariva
“Non è a nostro avviso determinabile con certezza l'esatta dinamica di guasto che ha condotto all'innesco dell'incendio […]”. D'altro canto, anche dal rapporto d'intervento dei Vigili del
UO (documento n. 1 allegato all'atto di citazione in primo grado) – che pure attesta che, al momento dell'intervento,
“[…]all'interno del box raddrizzatura bruciava un autovettura(Porsche Macan EX759MR) e parte dell'attrezzatura circostante[…]” – non si traggono rilievi specifici in ordine alla componentistiche che, in tesi d'impugnazione, erano state installate successivamente alla vendita, né elementi che consentano di rapportare la causa dell'incendio a tali profili di colpa ascrivibili ai proprietari del veicolo, e anzi riportano, in relazione alla causa presumibile del sinistro che: “non è stato possibile risalire all'origine inequivocabile dell'incendio, da attribuirsi con ogni probabilità a cause di tipo accidentale , escludendosi un'eventuale azione volontaria da parte di ignoti”. Dinanzi a tale carenza probatoria, così come correttamente rilevata dal primo giudice, ancor prima che sul piano del fatto colposo o doloso riconducibile ai proprietari del veicolo sotto lo schema normativo dell'art. 2043 c.c., non è individuabile neanche un nesso causale rilevante in maniera più che probabilistica, non essendo neppure stata chiaramente appurata la dinamica del fatto e, in specie, l'esatta origine dell'incendio.
Invero, non è neppure provato che i dispositivi installati successivamente alla vendita presentassero effettivamente della problematiche che potessero spiegare una rilevanza causale in relazione all'incendio, ed alla stregua di ciò, non sussistono neppure i presupposti, valutate le evidenze raccolte nel presente giudizio, perché possa soccorrere, a tal fine, il meccanismo presuntivo di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. In un simile contesto probatorio, non risulta neppure significativa la critica contenuta nel motivo sub. 2) dell'appello principale in relazione all'apprezzamento delle dichiarazioni rese da legale rappresentante della società appellante, Testimone_1 all'udienza del 7.4.2022 in relazione alle installazioni successive alla vendita, e cioè se fossero dotate di meccanismo anti-cortocircuito, assumendo che le medesime versassero su circostanze a lui riferite dal proprietario del veicolo. Infatti, pur prescindendo dalle dichiarazioni rese dal Tes_1 sulla specifica circostanza della presenza del meccanismo di anti- cortocircuito – in ogni caso, limitatamente al solo capitolo relativo al dispositivo GPS con riguardo al quale questi rispondeva effettivamente “Sì, così ha aveva detto il sig.
.” e non con riguardo ai sensori di parcheggio posteriori CP_1 per i quali confermava la circostanza che fossero dotati di
“fusibili a protezione da cortocircuito” – non vi sono elementi sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità ex art. 2043
c.c. a carico dei proprietari del veicolo.
-D) Anche le censure in relazione alla mancata applicazione dell'art. 2054 co.1 c.c. e, correlativamente, delle norme in materia di r.c.a., sono infondate.
L'appellante non contesta specificamente che l'autovettura, al momento del sinistro, si trovasse su una piattaforma e che fosse smontata di taluni componenti, circostanze dalle quali il giudice di prime cure assumeva, correttamente, che il veicolo non fosse utilizzabile ai fini della circolazione. Una vettura in riparazione, parzialmente smontata, e che si trova ricoverata su una piattaforma elevatrice all'interno di un capannone privato, chiuso al pubblico, come la Porsche, non può considerarsi “in circolazione”.
A ciò sia aggiunga che non vi è prova che sia stato un difetto della Porsche a causare l'incendio e che la stessa autovettura ne sia stata la causa.
La Porsche era sotto la custodia di che era intervenuta Pt_1 sulla stessa e sul suo impianto elettrico, e che aveva lasciato il lavoro in sospeso, senza mettere la vettura in sicurezza, se avesse scollegato la batteria. Non vi è, infatti, prova che l'incendio sia scaturito dall'impianto elettrico della Porsche e, comunque, non si Pt_1
è limitata a smontare un paraurti, come controparte cerca di sostenere. è, infatti, anche intervenuta sull'impianto elettrico – Pt_1 scollegando i sensori di parcheggio – e ha lasciato il lavoro in sospeso, non mettendo in sicurezza la vettura, staccando la batteria. La responsabilità di quanto accaduto è, quindi, solo della Pt_1
, come correttamente statuito dal giudice di prime cure,
[...] peraltro non essendovi prova di difetti della Porsche riconducibili a difetti di fabbricazione.
Con la pronuncia n. 30723/2022, la Suprema Corte, ancorché con riguardo ad una fattispecie differente in cui perveniva a conclusioni di segno diverso, ha avuto modo di rammentare il consolidato orientamento formatosi in relazione alla nozione di circolazione che si costituisce come concetto di ampio spettro, nel cui alveo si ricomprendono anche “[…]la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per R.C.A. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali 15 previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo[…]”.
Tale nozione presuppone dunque che il veicolo possa dirsi tale in relazione alle sue specifiche funzionalità; ciò detto, si deve comunque escludere, come correttamente ritenuto dal primo giudice, che nel caso di specie ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 2054 co.1 c.c., non convincendo la tesi della società appellante che la funzione riparatoria possa essere ritenuta concetto assimilabile alla funzione “abituale” del veicolo, ovvero la circolazione.
Per quanto osservato in tema di circolazione, si esclude la NT rilevanza degli argomenti formulati da nel motivo di doglianza sub. 3) anche con riguardo all'art. 2054 co. 3 c.c.
Nondimeno, le modifiche apportate al Codice delle Assicurazioni private dal Dlgs n.184/2023 sono assolutamente irrilevanti nella fattispecie, giusto disposto dell'art. 11 delle preleggi.
Il sinistro per cui è causa si è, infatti, verificato nel 2019 e quindi anni prima dell'introduzione del predetto Dlgs n.184/2023 e della Direttiva n.2021/2118 che recepisce. -E) Anche le censure formulate con riguardo alla violazione dell'art. 2051 c.c. debbono essere ritenute infondate.
La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza di legittimità, postula la ricorrenza di un rapporto causale tra l'evento dannoso e la res in custodia e la sussistenza di una signoria di fatto del custode sulla cosa e, cioè, un effettivo potere fisico sulla stessa.
Per quanto dedotto dalle parti in causa e dimostrato, nel caso in esame, la vettura era stata consegnata all' per Parte_1 effettuare alcune riparazioni ed era stata, infatti, ricoverata nei locali della medesima officina, per tale ragione si ritiene che non possa configurarsi alcuna “custodia” in capo ai comproprietari, rilevante a norma della disposizione in esame.
-F) Il sesto motivo formulato da è Parte_1 parimenti infondato poiché, per quanto osservato, non vi è prova della responsabilità dei comproprietari del veicolo e, per altro verso, è invece corretto il ragionamento del primo giudice di ritenere responsabile per i fatti di causa la medesima società appellante secondo lo schema dell'illecito contrattuale. In maniera del tutto dogmaticamente corretta, il primo decidente ha ritenuto di scrutinare il medesimo accadimento fattuale sotto lo schema della fattispecie astratta della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cc.
Tale reimpostazione consente di affrontare le doglianze avanzate in ordine al riconosciuto regresso ex art. 1910 cc e surroga ex art. 1916 cc in favore di l'assicuratrice CP_2 dell'autovettura. Invero, rimasta ignota la dinamica del sinistro e non essendo stata provata l'imputabilità a terzi dell'incidente, le conseguenze dannose negative debbono essere poste in capo a chi sia inadempiente, nell'assenza della prova liberatoria dell'impossibilità della prestazione per causa a sé non imputabile.
Sul punto, ancora risulta corretto e, peraltro, non precisamente censurato, quanto argomentato in sentenza in relazione al fatto che non era funzionante l'impianto antincendio e che l'attività di vigilanza non era stata tempestiva.
È quindi corretta la decisione del giudice di accogliere la domanda di surroga nei diritti dei propri assicurati proposta da per la somma corrisposta di €34.000,00 a titolo di CP_2 indennizzo. Come pure fondato è il riconoscimento del diritto al regresso ex NT art. 1910 cc della medesima nei confronti di a CP_2 titolo di assicuratore con altra polizza del medesimo rischio- incendio. Deve inoltre ritenersi infondato l'argomento relativo alla presunta incompatibilità dell'accoglimento della domanda di surroga con quello di quella di cui all'art. 1910 c.c. che opera qualora più assicuratori abbiano coperto il medesimo rischio in modo indipendente l'uno dall'altro; in simili ipotesi, chi ha corrisposto l'intero indennizzo dovuto secondo il contratto ha diritto di regresso, nei confronti degli altri, in misura proporzionale all'indennizzo contrattualmente dovuto da ciascuno, così da ridurre proporzionalmente in capo ai diversi assicuratori che sono tenuti per il medesimo rischio il peso economico del sinistro.
Inconsistente è poi l'argomento della presunta locupletazione da parte di di un importo complessivamente superiore CP_2
(€51.000) a quanto erogato in favore dei suoi assicurati
(€34.000).
Incontestato che il rischio da incendio della Porsche era, infatti, assicurato sia da (polizza 2017/414001 CP_2
“AutoMia Reale” e delle relative CGA doc.01 e 02 comparsa di NT risposta in primo grado) che da (polizza n° 402313489
“protezione artigiano e piccola industria” relative CGA stipulata NT da quest'ultima e doc. 06 e 07 primo grado), ed il Pt_1 pagamento da parte di ndennizzo di euro Parte_4
34.000,00 è stato esercitato “con animo” di rivalsa, ed è sufficiente osservare come mentre la surroga ex art.1916 cc è una azione diretta contro il danneggiante ed il suo eventuale assicuratore per recuperare l'indennizzo pagato all'assicurato, il regresso ex art. 1910 cc rimane un'azione “interna” tra le compagnie assicuratrici per ripartire i costi, in caso, come nel nostro, di assicurazioni plurime, con un evidente meccanismo di compensazione tra le assicurazioni tra quanto effettivamente recuperato verso i danneggianti dalla compagnia che paga l'indennizzo e la quota cui sono tenute le altre coassicurazioni.
NT
-G) Infine, sul settimo motivo di appello incidentale di sulle spese di lite, a latere della tardività anche per tale profilo, può comunque osservarsi che le spese legali seguono la soccombenza, e tale principio è stato correttamente applicato dal primo giudicante nell'economia complessiva ed all'esito del giudizio di primo grado.
-Anche le spese del grado seguono la soccombenza.
-NTributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, sull'appello, così decide:
-1)dichiara inammissibile l'appello incidentale di
[...]
; CP_3
-2)rigetta l'appello proposto da Parte_1
e, per l'effetto conferma interamente l'impugnata sentenza;
-3)condanna gli appellanti principale ed incidentale alla refusione delle spese in favore degli appellati che liquida per ciascuno in complessivi €7.616,00 oltre accessori come per legge.
-4) NTributo unificato come per legge.
Così deciso in Bologna il giorno 11/11/25.
Il Presidente est.
(dott. Giampiero M. Fiore)