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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/12/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 993/2024 L.P.
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GRECO JESSICA per la parte ricorrente e della Controparte_2
;
[...] visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 993 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(P. IVA = ), avente sede legale in Capra- Parte_1 P.IVA_1 rola (VT), via Roma, 66, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo,
[...]
nato il [...] a (C.F. = ) nonché quest'ultimo Parte_3 CP_1 C.F._1 personalmente, entrambi a ministero dell'Avv. Jessica GRECO (C.F. = , C.F._2
PEC = , elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_1 in , via Belluno, 69. CP_1
RICORRENTE E
(C.F. = ), nato a [...] il [...], residente Controparte_3 C.F._3 in NO (VT ), Via Arignano, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Taglioni (C.F.
- e dall'Avv. Simona Taglioni (C.F. = ) ed elet- C.F._4 C.F._5 tivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma alla via G. Serafino, 8, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e e al numero di fax 0639031061;
[...] Email_3
RESISTENTE NONCHE'
(C.F. = , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore p.t. Dott. , elettivamente domiciliato per la carica Controparte_4 presso la propria sede sita in via Sabotino n.1, 01100 , (PEC: itl CP_1 Email_4 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa Email_5 CP_5
Dott.ssa e Dott.ssa , funzionarie in servizio presso il pre-
[...] CP_6 CP_7 detto Ufficio, giusta delega a margine della memoria di costituzione in giudizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.7.2024 in proprio e in qualità di legale rappre- Parte_2 sentante dell , ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 120/2021 emessa dall'
[...] di , contenente l'intimazione al pagamento della somma comples- Controparte_1 CP_1 siva di € 88.053,75 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, i lavoratori Persona_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_3
, e per periodi Persona_2 Parte_6 Persona_3 Parte_7 Persona_4 temporali di varia durata per ciascun presunto lavoratore e, per i soli e Parte_7 Persona_4
contestualmente alla percezione da parte di questi ultimi del reddito di cittadinanza.
[...]
A sostegno della opposizione ha dedotto:
1) l'intervenuta decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981;
2) l'inesistenza dell'illecito e della violazione contestata e la genericità delle contestazioni;
3) la responsabilità solidale del vicepresidente dell'associazione quale re- Controparte_3 sponsabile di fatto delle scelte inerenti ai rapporti associativi in contestazione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo di “sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabi- Controparte_
, per tutti i motivi preliminari e/o di merito di cui al presente ricorso, dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021, con cui l' ha ingiunto ad e all' Controparte_1 CP_1 Parte_2 [...]
, quale obbligata in solido, di pagare Euro 88.053,75 e, per l'effetto, annullare l Controparte_9 [...]
n. 120/2021 impugnata, per tutti i motivi preliminari e/o di merito di cui al presente Controparte_10 ricorso. In via subordinata, e nel caso di conferma, parziale o integrale, dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia dell'Ordinanza
– Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, nella parte in cui dispone il vincolo di responsabilità solidale tra e l' accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale di Parte_2 Parte_1
quale effettivo referente dell'attività svolta con i soci, in nome e nell'interesse dell'associazione, per
Controparte_3 tutte le circostanze, allegazioni e motivi dedotti nel presente ricorso;
e, per l'effetto, condannare al
Controparte_3 pagamento delle somme eventualmente dovute in forza dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, per avere agito in nome e nell'interesse dell' con riferimento alle violazioni contestate Parte_1 nell'Ordinanza – Ingiunzione stessa, per tutte le circostanze, allegazioni e motivi dedotti nel presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inefficacia della procura
Controparte_3 ad litem rilasciata dalla società ricorrente in quanto priva di autentica del procuratore costituito. Nel merito ha eccepito la tardività dell'opposizione per intervenuta prescrizione del diritto ad opporsi all'accertamento della violazione di cui al verbale ispettivo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva essendo un lavoratore dipendente dell' con Parte_1 conseguente estromissione dal giudizio e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c. Ha quindi concluso chiedendo: “- In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare e l'estro-
Controparte_3 missione dello stesso dal presente giudizio con condanna delle spese di lite da porre a carico dell'op-
Controparte_3 ponente, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
- respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva perché priva dei requisiti di legge e comunque rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per quanto detto in premessa;
In via principale -respingere la domanda formulata dall'opponente perché tardiva, inammissibile e da ritenersi comunque decaduta per decorso del tempo in relazione all'intervenuta notifica del verbale di accertamento del 29.07.2020 e, in ogni caso, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conferma del provvedimento opposto;
-in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del signor perché infondate in fatto ed in diritto e
Controparte_3 comunque prive di ogni sostegno probatorio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le azioni proponibili dal sig. relativamente alla richiesta di pagamento delle somme a lui
Controparte_3 dovute in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il signor in proprio e quale legale rappre- Parte_2 sentate dell' ; -con condanna ex art. 96 co. 3 cpc per l'ingiustificata condotta proces- Parte_1 suale tenuta dall'opponente; -con vittoria degli onorari e delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari”. Si è altresì costituito in giudizio l' evidenziando l'in- Controparte_1 fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione. Ha quindi esposto che all'esito dell'ac- certamento ispettivo era emerso un quadro non corrispondente a quello delineato dalle disposi- zioni statutarie, idoneo a qualificare in termini di subordinazione i rapporti intercorsi tra l'Asso- ciazione e i volontari, non essendo invece emersi i requisiti della gratuità e spontaneità della pre- stazione. Ha, infine, concluso chiedendo di “rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in favore dell' ”. Controparte_1
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Sulla eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/81. L'articolo 14 della Legge 689/81 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “…l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria, ….donde il principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre solo il termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81" (Cass. 11308/ 1998; 1866/2000; Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8456 del 11/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014). È dunque pacifico nella giurisprudenza della Corte che l'accertamento, "al cui termine va collocato il dies a quo per il computo del termine …. è comprensivo del tempo necessario all'amministrazione per la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione e per acquisire dunque quella piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto (v. Cass. 23 giugno 1998, n. 6241 a propo- sito dell'art. 4 della legge n. 898 del 1981; nonché, per quanto riguarda l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, v., da ultimo, Cass. 6 ottobre 1999, n. 11129; 19 dicembre 1998, n. 12724; 10 novembre 1998, n. 11308; 2 luglio 1997, n. 5904). Inoltre, la valutazione della data alla quale è da ritenersi completato l'accertamento e comincia, dunque, a decorrere il termine per la notifica degli estremi della violazione è affidata al giudice di merito, che può anche considerare, in caso di contestazione sul punto, la ragionevole durata del tempo impiegato dall'am- ministrazione (v., per es., Cass. 17 novembre 1990, n. 12737; 2 luglio 1997, n. 5904; 16 settembre 1993, n. 9554).”. Va aggiunto che l'ordinanza di ingiunzione opposta è soggetta al termine di prescrizione quin- quennale previsto dall'art. 28 della Legge 689/81 a mente del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ciò posto, la parte ricorrente non eccepisce il mancato rispetto del suddetto termine di prescri- zione quinquennale, sostenendo piuttosto che il rispetto del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 L. 689/1981, non è sufficiente per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile. Chiede, in sostanza, di stabilire se l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell' a distanza di tempo CP_1 dalla conclusione dell'ispezione sia o meno conforme a principi costituzionali quali il diritto di difesa e il principio di imparzialità nell'azione della Pubblica amministrazione. Nel caso di specie l'accertamento ispettivo aveva avuto inizio in data 24.7.2019 e si era concluso Con il 10.2.2020. A seguito dell'accertamento l' aveva ritualmente notificato in data 19.8.2020 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione mediante consegna nelle mani di Parte_3 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell' e
[...] Parte_1 quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, tenendo conto della sospen- sione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 secondo il quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Allo stesso modo non risulta maturato il termine prescrizionale tra la conclusione dell'accerta- mento ispettivo del 10.2.2020 e la notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione del 17.4.2024, notificata in data 3.6.2024. Sulla sussistenza dell'illecito e delle violazioni contestate. Occorre preliminarmente ricostruire i fatti oggetto della controversia. In data 24.7.2019 veniva effettuato un accesso ispettivo nel piazzale antistante la casa di cura
[...]
sita in , strada Sammartinese n. 65/A, ove sostavano i mezzi recanti il logo Per_5 CP_1 dell' . Conclusa l'attività di accompagnamento dei pazienti Parte_8 presso la struttura, venivano ascoltati a sommarie informazioni testimoniali i seguenti volontari, in abiti recanti il logo dell'associazione: Parte_4 Persona_1 Parte_5
nel corso dell'accesso ispettivo erano Parte_7 Persona_2 Parte_6 Controparte_3 state altresì acquisite le dichiarazioni testimoniali dei volontari Testimone_1 Persona_4
e nel piazzale del distributore “Q8” in abiti recanti il logo dell'Asso-
[...] Persona_3 ciazione. A conclusione dell'accertamento ispettivo era emerso un quadro non corrispondente a quello delineato dalle disposizioni statutarie dell'Associazione ricorrente, e tale da qualificare in termini di subordinazione i rapporti intercorsi tra l'Associazione e i cc.dd. volontari, motivo per il quale con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT00000/2020-270-01 del 29.7.2020, no- tificato in data 30.7.2020, l' contestava alla ricorrente la violazione delle seguenti di- CP_1 sposizioni di legge: “1) Art.3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – da 31 a 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato, i lavoratori subordinati sig. nato a [...] il [...], per 12 Persona_1 giorni nel 2018 e 28 giorni nell' anno 2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno competente per territorio;
2) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – oltre 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato i lavoratori subordinati sig. nato a [...] il [...], sig. , nato in [...]_6
Cile il 24.07.1975, sig. nato a [...] il [...], sig. nato Controparte_3 Persona_2
a NI (VT) il14.06.1973, sig. nato a [...] [...], dal 01.01.2017 al Parte_6 CP_1
24.07.2019, per oltre 60 giorni, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno competente per territorio;
3) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – oltre 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato la lavoratrice subor- dinata sig.ra , nata in [...] il [...], nelle due giornate del 23 e 24 luglio Persona_3
2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno compe- tente per territorio;
4) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22,comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 e modificato dall' art. 7 comma 1, D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 e comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modifi- cazioni da Legge 28 marzo 2019, n. 26 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre sessanta giorni , per aver impiegato i lavoratori subordinati , nato a [...]_9 Parte_7 CP_1
21/01/1986 e nato a [...] [...], percettori di Reddito di Cittadinanza, Persona_4 CP_1 rispettivamente dal mese di aprile 2019 e dal mese di maggio, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del apporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio”. Come evidenziato dall'Ispettorato l'art. 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 oggi abrogata ("Legge- quadro sul volontariato") disponeva che "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organiz- zazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". L' rammenta poi che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del CP_1
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), "… 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente mede- simo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. …". Quella descritta dalla norma consiste dunque in una attività che deve intendersi resa in modo totalmente gratuito, le cui spese possono essere rimborsate solo quando effettive e correttamente documentate e in limiti predeterminati e attualmente fissati dal co.
4. La qualificazione del rapporto in termini di volontariato è stata peraltro chiarito dalla giurispru- denza di legittimità, la quale, già sotto il vigore della normativa abrogata aveva chiarito che "Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimo- niale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto che non costituisse attività di volontariato in favore dell'associazione Federconsumatori, bensì prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della l'attività espletata presso uno sportello da questa istituito per la tutela dei consuma-tori, dando Pt_10 rilievo altresì alla circostanza non solo che la predetta associazione è risultata sostanzialmente inesistente, ma soprattutto che la oltre a retribuire direttamente la sportellista, aveva interesse per i propri iscritti e Pt_10 simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore)" (Sez. L, Sentenza n. 9468 del 18/04/2013
- Rv. 626552 - 01). Venendo al caso di specie, dalle sommarie informazioni rese dai volontari sentiti dagli Ispettori in data 24.7.2019 si deduce che il rapporto tra le parti era tutt'altro che gratuito e che l'importo concordato per l'erogazione del servizio fosse previamente stabilito e comprensivo del rimborso spese dei volontari. Significativa è la circostanza per cui tutti i volontari venivano retribuiti con una somma mensile forfettaria di € 700,00 come affermato dallo stesso presidente dell'Associazione nella dichiara- zione rilasciata il 16.9.2019 e confermato dal Vicepresidente e da diversi volontari. Uno di CP_3 questi, sentito all'udienza del 17.9.2025, ha dichiarato: “Percepivo abitualmente € 1000,00 Parte_6 al mese a titolo di compenso;
non ricevevo busta paga;
ero pagato con assegno. Non mi è mai stato chiesto di giustificare e provare delle spese. Ero abitualmente pagato da So che anche gli altri volontari erano Parte_2 retribuiti in questo modo, ovvero con assegno di importo fisso mensile da parte di . Parte_2
Non solo, tutti i volontari hanno dichiarato al momento dell'ispezione di non svolgere nessun'al- tra attività lavorativa. Alcuni di essi ( e Parte_6 Parte_5 Controparte_3
hanno affermato di svolgere tale attività di trasporto di persone dal lunedì al Persona_4 venerdì o dal lunedì al sabato rispettando l'orario indicato dal Presidente o dal Vicepre- Parte_2 sidente Rosati secondo un calendario turni prestabilito. Anomale sono risultate anche le modalità di costituzione del rapporto tra ciascun volontario e l'associazione. Il testimone ul punto ha dichiarato di aver firmato un contratto per l'adesione Pt_6 all'associazione e di aver parlato con il Presidente Gli altri volontari ascoltati in sede di Parte_2 sommarie informazioni hanno quasi tutti concordemente confermato le deduzioni dell'Ispetto- rato, riferendo di aver avuto un primo colloquio con il Presidente dell' e di aver Parte_1 firmato un documento di adesione all'associazione in qualità di volontari. In merito poi alla utilizzabilità probatoria delle risultanze dell'accertamento, occorre ribadire che, come noto, "… il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, atte-sa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario" Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007 rv. 596066). A tal proposito l non ha fornito elementi utili a confutare la ricostruzione operata Parte_1 dall' . Le uniche dichiarazioni in senso contrario sono quelle del testimone di parte CP_1 ricorrente sentito all'udienza del 13.3.2025, e di sentito a sommarie Tes_2 Persona_1 informazioni. Ciò nonostante, anche questi ultimi hanno dichiarato una continuità della presta- zione resa e la percezione di una somma mensile. Tra l'altro il ha dichiarato di svolgere Per_1
l'attività di volontariato per almeno quattro giorni al mese e di ricevere comunque un rimborso forfettario di € 700,00 mensili, esorbitante rispetto al riferito rimborso spese. Le circostanze fin qui esposte consentono la qualificazione del rapporto in termini di lavoro su- bordinato anziché di volontariato, dovendosi escludere tale ultima configurazione, sia per ciò che riguarda le concrete modalità di svolgimento del rapporto, sia in ragione delle modalità ed am- montare delle somme erogate. Ne deriva la sussistenza delle violazioni ravvisate dagli organi ispettivi e la legittimità dell'ordi- nanza ingiunzione impugnata. Quanto alla lamentata eccessiva genericità delle contestazioni relative ai soci e Parte_7
, nel Verbale Unico di Accertamento è dettagliatamente riportato il precetto Persona_4 normativo violato nonché i nominativi dei lavoratori e del periodo in cui sono stati impiegati, nel mese di aprile 2019 e nel mese di maggio 2019, specificando che gli stessi erano anche percettori di reddito di cittadinanza. Di conseguenza, non è stato impedito l'esercizio del diritto di difesa di parte opponente. Sulla responsabilità solidale del Vicepresidente Controparte_3
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la responsabilità solidale del Vicepresi- dente dell' essendo quest'ultimo ad intrattenere i rapporti e a svol- Controparte_12 gere l'attività negoziale con i soci, in nome e nell'interesse dell'Associazione. Dal canto suo il dichiara di essere stato un lavoratore dipendente dell' CP_3 Parte_1
dall'anno 2017, nominato solo formalmente Vicepresidente dell non
[...] Parte_1 avendo alcun potere gestionale e non avendo ricevuto alcuna delega esecutiva da parte del Presi- dente Parte_2
Nello Statuto dell' registrato presso Agenzia delle Entrate in data 24.9.2015, all'art. Parte_1
15 vengono individuati i poteri e le responsabilità del Presidente quale rappresentante legale dell' di fronte a terzi, anche in giudizio, e del Vice Presidente come sostituto del Parte_1 primo in caso di assenza o impedimento. Sul punto, dall'istruttoria è emerso che il organizzava i turni di lavoro ed era il punto di CP_3 riferimento per eventuali comunicazioni da parte dei soci. Questi ultimi hanno riferito di aver parlato con il Presidente in sede di adesione all' e di ricevere da lui il rim- Parte_2 Parte_1 borso mensile. Le attività svolte dal possono essere invece equiparate a quelle del capo reparto avente il CP_3 compito di coordinare le attività svolte dai soci, non essendo emerso lo svolgimento da parte del medesimo di compiti amministrativi, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell' nel periodo considerato. Parte_1
Per tali ragioni non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di accertamento della re- sponsabilità solidare di Controparte_3
Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , Controparte_3 Controparte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 120/2021 notificata in data 3.6.2024, per il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 88.053,75;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite liquidate in € 6.115,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 993/2024 L.P.
Parte_1 Parte_2 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. GRECO JESSICA per la parte ricorrente e della Controparte_2
;
[...] visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione conte- stuale in forma telematica. Viterbo lì 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 993 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(P. IVA = ), avente sede legale in Capra- Parte_1 P.IVA_1 rola (VT), via Roma, 66, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio Direttivo,
[...]
nato il [...] a (C.F. = ) nonché quest'ultimo Parte_3 CP_1 C.F._1 personalmente, entrambi a ministero dell'Avv. Jessica GRECO (C.F. = , C.F._2
PEC = , elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_1 in , via Belluno, 69. CP_1
RICORRENTE E
(C.F. = ), nato a [...] il [...], residente Controparte_3 C.F._3 in NO (VT ), Via Arignano, 19, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Taglioni (C.F.
- e dall'Avv. Simona Taglioni (C.F. = ) ed elet- C.F._4 C.F._5 tivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Roma alla via G. Serafino, 8, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_2
e e al numero di fax 0639031061;
[...] Email_3
RESISTENTE NONCHE'
(C.F. = , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Direttore p.t. Dott. , elettivamente domiciliato per la carica Controparte_4 presso la propria sede sita in via Sabotino n.1, 01100 , (PEC: itl CP_1 Email_4 [...]
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dalla Dott.ssa Email_5 CP_5
Dott.ssa e Dott.ssa , funzionarie in servizio presso il pre-
[...] CP_6 CP_7 detto Ufficio, giusta delega a margine della memoria di costituzione in giudizio;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 2.7.2024 in proprio e in qualità di legale rappre- Parte_2 sentante dell , ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, proponendo opposizione alla ordinanza ingiunzione n. 120/2021 emessa dall'
[...] di , contenente l'intimazione al pagamento della somma comples- Controparte_1 CP_1 siva di € 88.053,75 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 3 comma 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002, n. 12, per aver impiegato, senza la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego, i lavoratori Persona_1 Parte_4 Parte_5 Controparte_3
, e per periodi Persona_2 Parte_6 Persona_3 Parte_7 Persona_4 temporali di varia durata per ciascun presunto lavoratore e, per i soli e Parte_7 Persona_4
contestualmente alla percezione da parte di questi ultimi del reddito di cittadinanza.
[...]
A sostegno della opposizione ha dedotto:
1) l'intervenuta decadenza ex art. 14 Legge n. 689/1981;
2) l'inesistenza dell'illecito e della violazione contestata e la genericità delle contestazioni;
3) la responsabilità solidale del vicepresidente dell'associazione quale re- Controparte_3 sponsabile di fatto delle scelte inerenti ai rapporti associativi in contestazione. Tutto ciò esposto ha quindi concluso chiedendo di “sospendere l'efficacia esecutiva dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata;
nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabi- Controparte_
, per tutti i motivi preliminari e/o di merito di cui al presente ricorso, dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021, con cui l' ha ingiunto ad e all' Controparte_1 CP_1 Parte_2 [...]
, quale obbligata in solido, di pagare Euro 88.053,75 e, per l'effetto, annullare l Controparte_9 [...]
n. 120/2021 impugnata, per tutti i motivi preliminari e/o di merito di cui al presente Controparte_10 ricorso. In via subordinata, e nel caso di conferma, parziale o integrale, dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/annullabilità/inefficacia dell'Ordinanza
– Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, nella parte in cui dispone il vincolo di responsabilità solidale tra e l' accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità solidale di Parte_2 Parte_1
quale effettivo referente dell'attività svolta con i soci, in nome e nell'interesse dell'associazione, per
Controparte_3 tutte le circostanze, allegazioni e motivi dedotti nel presente ricorso;
e, per l'effetto, condannare al
Controparte_3 pagamento delle somme eventualmente dovute in forza dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 120/2021 ivi impugnata, per avere agito in nome e nell'interesse dell' con riferimento alle violazioni contestate Parte_1 nell'Ordinanza – Ingiunzione stessa, per tutte le circostanze, allegazioni e motivi dedotti nel presente ricorso. Con vittoria di spese e compensi professionali”. Si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'inefficacia della procura
Controparte_3 ad litem rilasciata dalla società ricorrente in quanto priva di autentica del procuratore costituito. Nel merito ha eccepito la tardività dell'opposizione per intervenuta prescrizione del diritto ad opporsi all'accertamento della violazione di cui al verbale ispettivo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva essendo un lavoratore dipendente dell' con Parte_1 conseguente estromissione dal giudizio e condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 III comma c.p.c. Ha quindi concluso chiedendo: “- In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del signor per tutti i motivi sopra esposti e per l'effetto dichiarare e l'estro-
Controparte_3 missione dello stesso dal presente giudizio con condanna delle spese di lite da porre a carico dell'op-
Controparte_3 ponente, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
- respingere la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva perché priva dei requisiti di legge e comunque rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato per quanto detto in premessa;
In via principale -respingere la domanda formulata dall'opponente perché tardiva, inammissibile e da ritenersi comunque decaduta per decorso del tempo in relazione all'intervenuta notifica del verbale di accertamento del 29.07.2020 e, in ogni caso, perché infondata in fatto ed in diritto e non provata, con conferma del provvedimento opposto;
-in ogni caso respingere tutte le domande ex adverso formulate nei confronti del signor perché infondate in fatto ed in diritto e
Controparte_3 comunque prive di ogni sostegno probatorio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
-fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti e le azioni proponibili dal sig. relativamente alla richiesta di pagamento delle somme a lui
Controparte_3 dovute in ragione del rapporto di lavoro intercorso con il signor in proprio e quale legale rappre- Parte_2 sentate dell' ; -con condanna ex art. 96 co. 3 cpc per l'ingiustificata condotta proces- Parte_1 suale tenuta dall'opponente; -con vittoria degli onorari e delle spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari”. Si è altresì costituito in giudizio l' evidenziando l'in- Controparte_1 fondatezza delle eccezioni di decadenza e di prescrizione. Ha quindi esposto che all'esito dell'ac- certamento ispettivo era emerso un quadro non corrispondente a quello delineato dalle disposi- zioni statutarie, idoneo a qualificare in termini di subordinazione i rapporti intercorsi tra l'Asso- ciazione e i volontari, non essendo invece emersi i requisiti della gratuità e spontaneità della pre- stazione. Ha, infine, concluso chiedendo di “rigettare il ricorso e, per l'effetto, confermare l'Ordinanza Ingiunzione opposta, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in favore dell' ”. Controparte_1
La causa, istruita con prove testimoniali e documentali, è stata decisa in data odierna con motiva- zione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. L'opposizione è infondata e va pertanto respinta. Sulla eccezione di decadenza ex art. 14 legge 689/81. L'articolo 14 della Legge 689/81 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “…l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al fine della piena conoscenza di esso e della congrua determinazione della pena pecuniaria, ….donde il principio enunciato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla contestazione, sono collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va, di conseguenza, valutata dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre solo il termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/81" (Cass. 11308/ 1998; 1866/2000; Sez. 3, Sentenza n. 2088 del 24/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 8456 del 11/04/2006; Sez. L, Sentenza n. 7681 del 02/04/2014). È dunque pacifico nella giurisprudenza della Corte che l'accertamento, "al cui termine va collocato il dies a quo per il computo del termine …. è comprensivo del tempo necessario all'amministrazione per la valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione e per acquisire dunque quella piena conoscenza dell'illecito idonea a giustificare la redazione del rapporto (v. Cass. 23 giugno 1998, n. 6241 a propo- sito dell'art. 4 della legge n. 898 del 1981; nonché, per quanto riguarda l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, v., da ultimo, Cass. 6 ottobre 1999, n. 11129; 19 dicembre 1998, n. 12724; 10 novembre 1998, n. 11308; 2 luglio 1997, n. 5904). Inoltre, la valutazione della data alla quale è da ritenersi completato l'accertamento e comincia, dunque, a decorrere il termine per la notifica degli estremi della violazione è affidata al giudice di merito, che può anche considerare, in caso di contestazione sul punto, la ragionevole durata del tempo impiegato dall'am- ministrazione (v., per es., Cass. 17 novembre 1990, n. 12737; 2 luglio 1997, n. 5904; 16 settembre 1993, n. 9554).”. Va aggiunto che l'ordinanza di ingiunzione opposta è soggetta al termine di prescrizione quin- quennale previsto dall'art. 28 della Legge 689/81 a mente del quale “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Ciò posto, la parte ricorrente non eccepisce il mancato rispetto del suddetto termine di prescri- zione quinquennale, sostenendo piuttosto che il rispetto del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall'art. 28 L. 689/1981, non è sufficiente per garantire il diritto di difesa del presunto responsabile. Chiede, in sostanza, di stabilire se l'esercizio della potestà sanzionatoria da parte dell' a distanza di tempo CP_1 dalla conclusione dell'ispezione sia o meno conforme a principi costituzionali quali il diritto di difesa e il principio di imparzialità nell'azione della Pubblica amministrazione. Nel caso di specie l'accertamento ispettivo aveva avuto inizio in data 24.7.2019 e si era concluso Con il 10.2.2020. A seguito dell'accertamento l' aveva ritualmente notificato in data 19.8.2020 il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione mediante consegna nelle mani di Parte_3 in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. dell' e
[...] Parte_1 quindi nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, tenendo conto della sospen- sione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020 secondo il quale “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Allo stesso modo non risulta maturato il termine prescrizionale tra la conclusione dell'accerta- mento ispettivo del 10.2.2020 e la notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione del 17.4.2024, notificata in data 3.6.2024. Sulla sussistenza dell'illecito e delle violazioni contestate. Occorre preliminarmente ricostruire i fatti oggetto della controversia. In data 24.7.2019 veniva effettuato un accesso ispettivo nel piazzale antistante la casa di cura
[...]
sita in , strada Sammartinese n. 65/A, ove sostavano i mezzi recanti il logo Per_5 CP_1 dell' . Conclusa l'attività di accompagnamento dei pazienti Parte_8 presso la struttura, venivano ascoltati a sommarie informazioni testimoniali i seguenti volontari, in abiti recanti il logo dell'associazione: Parte_4 Persona_1 Parte_5
nel corso dell'accesso ispettivo erano Parte_7 Persona_2 Parte_6 Controparte_3 state altresì acquisite le dichiarazioni testimoniali dei volontari Testimone_1 Persona_4
e nel piazzale del distributore “Q8” in abiti recanti il logo dell'Asso-
[...] Persona_3 ciazione. A conclusione dell'accertamento ispettivo era emerso un quadro non corrispondente a quello delineato dalle disposizioni statutarie dell'Associazione ricorrente, e tale da qualificare in termini di subordinazione i rapporti intercorsi tra l'Associazione e i cc.dd. volontari, motivo per il quale con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. VT00000/2020-270-01 del 29.7.2020, no- tificato in data 30.7.2020, l' contestava alla ricorrente la violazione delle seguenti di- CP_1 sposizioni di legge: “1) Art.3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – da 31 a 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato, i lavoratori subordinati sig. nato a [...] il [...], per 12 Persona_1 giorni nel 2018 e 28 giorni nell' anno 2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno competente per territorio;
2) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – oltre 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato i lavoratori subordinati sig. nato a [...] il [...], sig. , nato in [...]_6
Cile il 24.07.1975, sig. nato a [...] il [...], sig. nato Controparte_3 Persona_2
a NI (VT) il14.06.1973, sig. nato a [...] [...], dal 01.01.2017 al Parte_6 CP_1
24.07.2019, per oltre 60 giorni, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno competente per territorio;
3) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22, comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151- misure di contrasto del lavoro sommerso – oltre 60 giornate con IF a mantenere in servizio: per aver impiegato la lavoratrice subor- dinata sig.ra , nata in [...] il [...], nelle due giornate del 23 e 24 luglio Persona_3
2019, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impegno compe- tente per territorio;
4) Art. 3, comma 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni dalla Legge n.73 del 23/4/2002, come sostituito dall' art. 22,comma 1, d. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 e modificato dall' art. 7 comma 1, D. Lgs 14 settembre 2015 n. 151 e comma 15 bis, D.L. 28/01/2019 n. 4, convertito con modifi- cazioni da Legge 28 marzo 2019, n. 26 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – oltre sessanta giorni , per aver impiegato i lavoratori subordinati , nato a [...]_9 Parte_7 CP_1
21/01/1986 e nato a [...] [...], percettori di Reddito di Cittadinanza, Persona_4 CP_1 rispettivamente dal mese di aprile 2019 e dal mese di maggio, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del apporto di lavoro al Centro per l'Impiego competente per territorio”. Come evidenziato dall'Ispettorato l'art. 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 oggi abrogata ("Legge- quadro sul volontariato") disponeva che "Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organiz- zazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte". L' rammenta poi che ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ("Codice del CP_1
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"), "… 2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente mede- simo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. …". Quella descritta dalla norma consiste dunque in una attività che deve intendersi resa in modo totalmente gratuito, le cui spese possono essere rimborsate solo quando effettive e correttamente documentate e in limiti predeterminati e attualmente fissati dal co.
4. La qualificazione del rapporto in termini di volontariato è stata peraltro chiarito dalla giurispru- denza di legittimità, la quale, già sotto il vigore della normativa abrogata aveva chiarito che "Alla stregua di quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (secondo cui "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario", ed inoltre "la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimo- niale con l'organizzazione di cui fa parte") non ricorrono gli estremi della prestazione di volontariato nel caso in cui, per l'attività espletata, siano state corrisposte somme di danaro, essendo onere della parte convenuta in giudizio per il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato dimostrare che la loro corresponsione sia avvenuta, invece, a titolo di rimborso spese, non superando l'ammontare di queste. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto che non costituisse attività di volontariato in favore dell'associazione Federconsumatori, bensì prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della l'attività espletata presso uno sportello da questa istituito per la tutela dei consuma-tori, dando Pt_10 rilievo altresì alla circostanza non solo che la predetta associazione è risultata sostanzialmente inesistente, ma soprattutto che la oltre a retribuire direttamente la sportellista, aveva interesse per i propri iscritti e Pt_10 simpatizzanti ad attivare un servizio a tutela del consumatore)" (Sez. L, Sentenza n. 9468 del 18/04/2013
- Rv. 626552 - 01). Venendo al caso di specie, dalle sommarie informazioni rese dai volontari sentiti dagli Ispettori in data 24.7.2019 si deduce che il rapporto tra le parti era tutt'altro che gratuito e che l'importo concordato per l'erogazione del servizio fosse previamente stabilito e comprensivo del rimborso spese dei volontari. Significativa è la circostanza per cui tutti i volontari venivano retribuiti con una somma mensile forfettaria di € 700,00 come affermato dallo stesso presidente dell'Associazione nella dichiara- zione rilasciata il 16.9.2019 e confermato dal Vicepresidente e da diversi volontari. Uno di CP_3 questi, sentito all'udienza del 17.9.2025, ha dichiarato: “Percepivo abitualmente € 1000,00 Parte_6 al mese a titolo di compenso;
non ricevevo busta paga;
ero pagato con assegno. Non mi è mai stato chiesto di giustificare e provare delle spese. Ero abitualmente pagato da So che anche gli altri volontari erano Parte_2 retribuiti in questo modo, ovvero con assegno di importo fisso mensile da parte di . Parte_2
Non solo, tutti i volontari hanno dichiarato al momento dell'ispezione di non svolgere nessun'al- tra attività lavorativa. Alcuni di essi ( e Parte_6 Parte_5 Controparte_3
hanno affermato di svolgere tale attività di trasporto di persone dal lunedì al Persona_4 venerdì o dal lunedì al sabato rispettando l'orario indicato dal Presidente o dal Vicepre- Parte_2 sidente Rosati secondo un calendario turni prestabilito. Anomale sono risultate anche le modalità di costituzione del rapporto tra ciascun volontario e l'associazione. Il testimone ul punto ha dichiarato di aver firmato un contratto per l'adesione Pt_6 all'associazione e di aver parlato con il Presidente Gli altri volontari ascoltati in sede di Parte_2 sommarie informazioni hanno quasi tutti concordemente confermato le deduzioni dell'Ispetto- rato, riferendo di aver avuto un primo colloquio con il Presidente dell' e di aver Parte_1 firmato un documento di adesione all'associazione in qualità di volontari. In merito poi alla utilizzabilità probatoria delle risultanze dell'accertamento, occorre ribadire che, come noto, "… il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, atte-sa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario" Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007 rv. 596066). A tal proposito l non ha fornito elementi utili a confutare la ricostruzione operata Parte_1 dall' . Le uniche dichiarazioni in senso contrario sono quelle del testimone di parte CP_1 ricorrente sentito all'udienza del 13.3.2025, e di sentito a sommarie Tes_2 Persona_1 informazioni. Ciò nonostante, anche questi ultimi hanno dichiarato una continuità della presta- zione resa e la percezione di una somma mensile. Tra l'altro il ha dichiarato di svolgere Per_1
l'attività di volontariato per almeno quattro giorni al mese e di ricevere comunque un rimborso forfettario di € 700,00 mensili, esorbitante rispetto al riferito rimborso spese. Le circostanze fin qui esposte consentono la qualificazione del rapporto in termini di lavoro su- bordinato anziché di volontariato, dovendosi escludere tale ultima configurazione, sia per ciò che riguarda le concrete modalità di svolgimento del rapporto, sia in ragione delle modalità ed am- montare delle somme erogate. Ne deriva la sussistenza delle violazioni ravvisate dagli organi ispettivi e la legittimità dell'ordi- nanza ingiunzione impugnata. Quanto alla lamentata eccessiva genericità delle contestazioni relative ai soci e Parte_7
, nel Verbale Unico di Accertamento è dettagliatamente riportato il precetto Persona_4 normativo violato nonché i nominativi dei lavoratori e del periodo in cui sono stati impiegati, nel mese di aprile 2019 e nel mese di maggio 2019, specificando che gli stessi erano anche percettori di reddito di cittadinanza. Di conseguenza, non è stato impedito l'esercizio del diritto di difesa di parte opponente. Sulla responsabilità solidale del Vicepresidente Controparte_3
Con il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce la responsabilità solidale del Vicepresi- dente dell' essendo quest'ultimo ad intrattenere i rapporti e a svol- Controparte_12 gere l'attività negoziale con i soci, in nome e nell'interesse dell'Associazione. Dal canto suo il dichiara di essere stato un lavoratore dipendente dell' CP_3 Parte_1
dall'anno 2017, nominato solo formalmente Vicepresidente dell non
[...] Parte_1 avendo alcun potere gestionale e non avendo ricevuto alcuna delega esecutiva da parte del Presi- dente Parte_2
Nello Statuto dell' registrato presso Agenzia delle Entrate in data 24.9.2015, all'art. Parte_1
15 vengono individuati i poteri e le responsabilità del Presidente quale rappresentante legale dell' di fronte a terzi, anche in giudizio, e del Vice Presidente come sostituto del Parte_1 primo in caso di assenza o impedimento. Sul punto, dall'istruttoria è emerso che il organizzava i turni di lavoro ed era il punto di CP_3 riferimento per eventuali comunicazioni da parte dei soci. Questi ultimi hanno riferito di aver parlato con il Presidente in sede di adesione all' e di ricevere da lui il rim- Parte_2 Parte_1 borso mensile. Le attività svolte dal possono essere invece equiparate a quelle del capo reparto avente il CP_3 compito di coordinare le attività svolte dai soci, non essendo emerso lo svolgimento da parte del medesimo di compiti amministrativi, consistenti nella direzione della gestione complessiva dell' nel periodo considerato. Parte_1
Per tali ragioni non può essere accolta la domanda di parte ricorrente di accertamento della re- sponsabilità solidare di Controparte_3
Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Respinge l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1
e , Controparte_3 Controparte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 120/2021 notificata in data 3.6.2024, per il pagamento, a titolo di sanzioni amministrative, dell'importo di € 88.053,75;
- Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti costituite liquidate in € 6.115,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 17 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO