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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 25/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa ON AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per
[...] CP_2
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria CP_3
ER, UD ER e VA UN, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: conclusioni conformi, come in atti, rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note sostitutive depositate dall'appellante il 12 novembre 2025 e dall'appellato il 7 novembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 marzo 2019 ha agito dinanzi al Tribunale di CP_3
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente chiesto il riconoscimento di un indennizzo correlato a varie affezioni e precisamente: lesioni al tratto cervicale della colonna, epicondilite e tendinopatia ai gomiti.
Ha proseguito deducendo di godere di un indennizzo in rendita correlato ad un danno biologico pari al 26 % con decorrenza dal 21 ottobre 2015, di cui il 10 % per deficit statico dinamico del tratto lombo sacrale della colonna, l'8 % per bronchite asmatiforme, il 4 % per sindrome del tunnel carpale ed il 6 % per tendinopatia cronica alle spalle e di aver richiesto senza successo in via amministrativa il riconoscimento di un maggior danno alla colonna rispetto alla percentuale anzidetta.
Ha quindi chiesto dichiararsi l'origine professionale delle malattie per le quali l' ha CP_1
opposto un diniego ed accertarsi in causa il relativo valore percentuale del corrispondente danno biologico e, conseguentemente, condannarsi lo stesso a liquidare in suo favore CP_1
l'indennizzo in rendita nella misura spettante, previo conglobamento con il maggior danno biologico lamentato per le lamentate lesioni alla colonna lombare.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha offerto per la sola epicondilite ai CP_1
gomiti il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 4 %, quantificando pertanto il danno complessivo indennizzabile in ragione del 30 %, e per il resto ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona dell'Atzeni, con sentenza n. 1376/2021 del 16 dicembre 2021, dato atto che nelle more del giudizio l' aveva riconosciuto in favore dello stesso un ulteriore danno CP_1 CP_3
biologico del 2 % per tenosinovite del quarto dito della mano destra, con conseguente incremento da marzo 2020 della misura della rendita erogata fino al 27 %, ha così statuito: dichiara che già titolare di indennizzo in rendita in misura del 26% dal 21 CP_3
ottobre 2015 (10% per la patologia della colonna lombare, 6% per la patologia delle spalle,
4% per la sindrome del tunnel carpale e 8% per bronchite asmatiforme), a seguito di aggravamento della patologia della colonna lombare in misura del 16% dalla data della revisione del 9 marzo 2017 e del riconoscimento di un danno del 4% per patologia dei gomiti
2 di natura professionale in data 21 marzo 2017 e del 2% per patologia del quarto dito della mano destra dal 18 gennaio 2020, ha diritto di percepire un maggior indennizzo in rendita in misura del 32% dal momento della revisione del 9 marzo 2017, del 36% dal 21 marzo 2017
e del 38% dal 18 gennaio 2020; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente del predetto maggior CP_1
indennizzo in rendita nella misura e con le decorrenze sopra indicate, nonché al pagamento delle differenze sui ratei maturati e scaduti tra la misura del 26% già in godimento dal 21 ottobre 2015 e quella spettante del 32% dal 9 marzo 2017, del 36% dal 21 marzo 2017 e del
38% dal 18 gennaio 2020, con interessi legali come per legge;
rigetta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della patologia della colonna cervicale;
dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l' al rimborso CP_1
delle spese residue in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.944,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, disponendo la distrazione in favore dei suoi difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 10 febbraio 2022 l' non ha invero mosso alcuna CP_1
contestazione rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. officiato in primo grado laddove ha stimato la origine professionale per la sola epicondilite ai gomiti, siccome responsabile di un danno biologico pari al 4 %, ed ha altresì valutato l'aggravamento del danno al tratto lombo sacrale della colonna in misura pari al 16 %, il tutto con le decorrenze ivi indicate.
Ha invece concentrato le sue censure sulla non corretta applicazione delle formule di calcolo del danno complessivo in presenza di menomazioni coesistenti e concorrenti giungendo a determinare percentuali di danno complessivo inferiori, una volta conglobato il danno correlato alle predette affezioni con quello pregresso, rispetto a quelle stimate dall'Ausiliare nella sua relazione.
In particolare il danno biologico complessivo al 9 marzo 2017 sarebbe pari al 31 % e non al
32 %, al 21 marzo 2017 sarebbe pari al 34 % piuttosto che al 36 % ed ancora al 18 gennaio
2020 risulterebbe pari al 36 % anziché al 38 %.
3 Ha pertanto rassegnato seguenti conclusioni: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che già titolare di CP_3
indennizzo in rendita in misura del 26% dal 21 ottobre 2015 (10% per la patologia della colonna lombare, 6% per la patologia delle spalle, 4% per la sindrome del tunnel carpale e
8% per bronchite asmatiforme), a seguito di aggravamento della patologia della colonna lombare in misura del 16% dalla data della revisione del 9 marzo 2017 e del riconoscimento di un danno del 4% per patologia dei gomiti di natura professionale in data 21 marzo 2017 e del 2% per patologia del quarto dito della mano destra dal 18 gennaio 2020, ha diritto di percepire un maggior indennizzo in rendita in misura del 31% dal momento della revisione del
9 marzo 2017, del 34% dal 21 marzo 2017 e del 36% dal 18 gennaio 2020.
2. L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione offerta da controparte in ordine alla natura cogente delle formule da adoperarsi per il calcolo del danno biologico relativo a patologie concorrenti e/o coesistenti ed ha infine così argomentato onde confutare le avverse deduzioni difensive: l'unico principio guida per il medico legale nella valutazione dei danni coesistenti, in coerenza con quanto previsto legislativamente e con i principi di medicina legale, è quello di un apprezzamento complessivo dell'integrità psico fisica dell'assicurato, nella valutazione della quale è rimesso alla discrezionalità e professionalità del medico il ricorso o meno alle diverse formule matematiche elaborate dalla dottrina medico legale, quali per l'appunto la Balthazar o la c.d. semisomma (detta anche Salomonica), che in quanto non obbligatorie per legge (salvo la sola formula Gabrielli) rappresentano un mero punto di riferimento per poter addivenire ad un giudizio di sintesi, che tenga conto della particolarità del caso specifico esaminato.
Ha pertanto concluso nei termini anzidetti per la conferma della sentenza gravata domandando in via incidentale la riforma della stessa laddove non ha individuato nella rivalutazione monetaria, ove maggiore degli interessi legali, la voce accessoria sulla quale calcolare l'incremento dovuto sui ratei maturati e scaduti già riconosciuti dal primo giudice.
3. In corso di causa il Collegio, con ordinanza resa il 22 maggio 2024, ha assegnato al dottor
, già nominato c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado, un nuovo incarico Persona_1
peritale vertente sul ricalcolo della entità percentuale del danno biologico riconoscibile in favore dell' secondo i criteri ivi indicati (criterio della cd. semisomma per le patologie CP_3
4 concorrenti e formula di ZA per le patologie coesistenti).
Il dottor ha depositato il suo elaborato finale il 9 ottobre 2024 ed ha stimato il danno Per_1
biologico complessivo in capo all' in misura pari al 31 % al 9 marzo 2017, al 34 % al 21 CP_3
marzo 2017 ed al 36 % al 18 gennaio 2020 in tal modo discostandosi, seppur in misura assai contenuta, rispetto alle sue originarie valutazioni.
Tali conclusioni tuttavia non hanno trovato condivisione avendo le parti mantenuto le rispettive posizioni quanto alla stima delle diverse percentuali di danno rispetto alle date succitate.
4. Il Collegio nelle more della trattazione del giudizio, tenuto conto delle persistenti posizioni divergenti assunte delle parti, della opinabilità dei valori percentuali stimati onde quantificare la misura del complessivo danno biologico spettante all'interessato e della l'esistenza di margini valutativi connotati da profili discrezionali da apprezzarsi, in ultima istanza, dal sanitario incaricato della relativa stima, ha ritenuto opportuno sottoporre alle parti una ipotesi transattiva che tiene conto degli elementi di conoscenza complessivamente emersi all'esito dell'attività peritale svolta dal dott. . Per_1
Tale ipotesi, contenuta nelle ordinanze collegiali rispettivamente rese il 17 luglio 2025 ed il
24 ottobre 2025, prevede le seguenti condizioni, come da ultimo esposte nella seconda di esse:
1. Riconoscimento in favore di di un danno biologico rispettivamente pari al 31 CP_3
% dal 9/3/2017, al 34 % dal 21/3/2017 ed infine al 37 % dal 18/1/2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2. Compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio con la condanna dell' alla rifusione della restante parte in favore dell' in ragione di CP_1 CP_3
euro 2.944,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e la compensazione integrale delle stesse spese per il grado di appello.
4.1. I difensori delle parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato (ed in particolare la difesa appellante nelle note depositate il 12 novembre 2025 dall' CP_1
appellante il 7 novembre 2025 dall'appellato hanno pienamente condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi posto che le stesse puntualmente ricalcano
5 nella sostanza tutti e 4 i punti dell'accordo come formalizzati dal Collegio nella predetta ordinanza dell'ottobre 2025.
In particolare la difesa dell' ha così concluso: Vista l'ultima l'ordinanza del CP_1
24/10/2025, nell'interesse dell' si dichiara l'adesione dell'Istituto alla proposta CP_1
conciliativa formulata dal Collegio.
A sua volta la difesa dell' ha dato atto che le parti intendono aderire alla proposta CP_3
conciliativa dianzi richiamata ed ha, di conseguenza, chiesto che la Corte:
1) Dichiari il diritto del Sig. ad una rendita complessiva del 31 % del 9/3/2017, CP_3
del 34 % dal 21/3/2017 ed infine del 37 % dal 18/1/2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2) Compensi le spese di lite in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio con la condanna dell' alla rifusione della restante parte in ragione di euro 2.944,00 con distrazione a CP_1
favore dei difensori anticipatari, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3) Ponga le spese per c.t.u. a carico dell' nella misura rispettivamente già CP_1
separatamente liquidata nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello.
4) Compensi integralmente le spese del presente giudizio.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo le parti formulato conclusioni conformi siccome coincidenti con le indicazioni contenute nella proposta transattiva loro sottoposta dal Collegio, deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche in punto di regolazione delle spese di questo grado di giudizio posto che vi è concordanza sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara il diritto di nato ad [...] il [...], al riconoscimento di CP_3
un indennizzo in rendita complessivamente pari al 31 % dal 9 marzo 2017, al 34 % dal 21 marzo 2017 ed al 37 % dal 18 gennaio 2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari dei ratei pregressi della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
6 2) Dispone la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in ragione di 1/3
e condanna dell' alla rifusione della restante parte, che liquida in misura di euro CP_1
2.944,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, in favore di CP_3
disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese per c.t.u. a carico dell' nella misura CP_1
rispettivamente già liquidata con separate ordinanze rese nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello cui rinvia;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
OR MU ON AR
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa ON AR Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 25 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Regionale per
[...] CP_2
la Sardegna in carica, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti come in atti, dagli avvocati Giuliana Murino e Roberto Di Tucci, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via
Sonnino 96, sede dell'Avvocatura dell'Ente;
APPELLANTE ED APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria CP_3
ER, UD ER e VA UN, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato, in forza di procura speciale come in atti;
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: conclusioni conformi, come in atti, rassegnate dalle parti rispettivamente nelle note sostitutive depositate dall'appellante il 12 novembre 2025 e dall'appellato il 7 novembre 2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 marzo 2019 ha agito dinanzi al Tribunale di CP_3
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente chiesto il riconoscimento di un indennizzo correlato a varie affezioni e precisamente: lesioni al tratto cervicale della colonna, epicondilite e tendinopatia ai gomiti.
Ha proseguito deducendo di godere di un indennizzo in rendita correlato ad un danno biologico pari al 26 % con decorrenza dal 21 ottobre 2015, di cui il 10 % per deficit statico dinamico del tratto lombo sacrale della colonna, l'8 % per bronchite asmatiforme, il 4 % per sindrome del tunnel carpale ed il 6 % per tendinopatia cronica alle spalle e di aver richiesto senza successo in via amministrativa il riconoscimento di un maggior danno alla colonna rispetto alla percentuale anzidetta.
Ha quindi chiesto dichiararsi l'origine professionale delle malattie per le quali l' ha CP_1
opposto un diniego ed accertarsi in causa il relativo valore percentuale del corrispondente danno biologico e, conseguentemente, condannarsi lo stesso a liquidare in suo favore CP_1
l'indennizzo in rendita nella misura spettante, previo conglobamento con il maggior danno biologico lamentato per le lamentate lesioni alla colonna lombare.
L' convenuto, ritualmente costituitosi in giudizio, ha offerto per la sola epicondilite ai CP_1
gomiti il riconoscimento di una percentuale di danno biologico pari al 4 %, quantificando pertanto il danno complessivo indennizzabile in ragione del 30 %, e per il resto ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti e c.t.u. medico legale sulla persona dell'Atzeni, con sentenza n. 1376/2021 del 16 dicembre 2021, dato atto che nelle more del giudizio l' aveva riconosciuto in favore dello stesso un ulteriore danno CP_1 CP_3
biologico del 2 % per tenosinovite del quarto dito della mano destra, con conseguente incremento da marzo 2020 della misura della rendita erogata fino al 27 %, ha così statuito: dichiara che già titolare di indennizzo in rendita in misura del 26% dal 21 CP_3
ottobre 2015 (10% per la patologia della colonna lombare, 6% per la patologia delle spalle,
4% per la sindrome del tunnel carpale e 8% per bronchite asmatiforme), a seguito di aggravamento della patologia della colonna lombare in misura del 16% dalla data della revisione del 9 marzo 2017 e del riconoscimento di un danno del 4% per patologia dei gomiti
2 di natura professionale in data 21 marzo 2017 e del 2% per patologia del quarto dito della mano destra dal 18 gennaio 2020, ha diritto di percepire un maggior indennizzo in rendita in misura del 32% dal momento della revisione del 9 marzo 2017, del 36% dal 21 marzo 2017
e del 38% dal 18 gennaio 2020; condanna, perciò, l' al riconoscimento in favore del ricorrente del predetto maggior CP_1
indennizzo in rendita nella misura e con le decorrenze sopra indicate, nonché al pagamento delle differenze sui ratei maturati e scaduti tra la misura del 26% già in godimento dal 21 ottobre 2015 e quella spettante del 32% dal 9 marzo 2017, del 36% dal 21 marzo 2017 e del
38% dal 18 gennaio 2020, con interessi legali come per legge;
rigetta la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della natura professionale della patologia della colonna cervicale;
dichiara compensate per un terzo tra le parti le spese di lite e condanna l' al rimborso CP_1
delle spese residue in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.944,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% e accessori di legge, disponendo la distrazione in favore dei suoi difensori, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 10 febbraio 2022 l' non ha invero mosso alcuna CP_1
contestazione rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. officiato in primo grado laddove ha stimato la origine professionale per la sola epicondilite ai gomiti, siccome responsabile di un danno biologico pari al 4 %, ed ha altresì valutato l'aggravamento del danno al tratto lombo sacrale della colonna in misura pari al 16 %, il tutto con le decorrenze ivi indicate.
Ha invece concentrato le sue censure sulla non corretta applicazione delle formule di calcolo del danno complessivo in presenza di menomazioni coesistenti e concorrenti giungendo a determinare percentuali di danno complessivo inferiori, una volta conglobato il danno correlato alle predette affezioni con quello pregresso, rispetto a quelle stimate dall'Ausiliare nella sua relazione.
In particolare il danno biologico complessivo al 9 marzo 2017 sarebbe pari al 31 % e non al
32 %, al 21 marzo 2017 sarebbe pari al 34 % piuttosto che al 36 % ed ancora al 18 gennaio
2020 risulterebbe pari al 36 % anziché al 38 %.
3 Ha pertanto rassegnato seguenti conclusioni: Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che già titolare di CP_3
indennizzo in rendita in misura del 26% dal 21 ottobre 2015 (10% per la patologia della colonna lombare, 6% per la patologia delle spalle, 4% per la sindrome del tunnel carpale e
8% per bronchite asmatiforme), a seguito di aggravamento della patologia della colonna lombare in misura del 16% dalla data della revisione del 9 marzo 2017 e del riconoscimento di un danno del 4% per patologia dei gomiti di natura professionale in data 21 marzo 2017 e del 2% per patologia del quarto dito della mano destra dal 18 gennaio 2020, ha diritto di percepire un maggior indennizzo in rendita in misura del 31% dal momento della revisione del
9 marzo 2017, del 34% dal 21 marzo 2017 e del 36% dal 18 gennaio 2020.
2. L'appellato, nel costituirsi in giudizio, ha contestato la ricostruzione offerta da controparte in ordine alla natura cogente delle formule da adoperarsi per il calcolo del danno biologico relativo a patologie concorrenti e/o coesistenti ed ha infine così argomentato onde confutare le avverse deduzioni difensive: l'unico principio guida per il medico legale nella valutazione dei danni coesistenti, in coerenza con quanto previsto legislativamente e con i principi di medicina legale, è quello di un apprezzamento complessivo dell'integrità psico fisica dell'assicurato, nella valutazione della quale è rimesso alla discrezionalità e professionalità del medico il ricorso o meno alle diverse formule matematiche elaborate dalla dottrina medico legale, quali per l'appunto la Balthazar o la c.d. semisomma (detta anche Salomonica), che in quanto non obbligatorie per legge (salvo la sola formula Gabrielli) rappresentano un mero punto di riferimento per poter addivenire ad un giudizio di sintesi, che tenga conto della particolarità del caso specifico esaminato.
Ha pertanto concluso nei termini anzidetti per la conferma della sentenza gravata domandando in via incidentale la riforma della stessa laddove non ha individuato nella rivalutazione monetaria, ove maggiore degli interessi legali, la voce accessoria sulla quale calcolare l'incremento dovuto sui ratei maturati e scaduti già riconosciuti dal primo giudice.
3. In corso di causa il Collegio, con ordinanza resa il 22 maggio 2024, ha assegnato al dottor
, già nominato c.t.u. nel corso del giudizio di primo grado, un nuovo incarico Persona_1
peritale vertente sul ricalcolo della entità percentuale del danno biologico riconoscibile in favore dell' secondo i criteri ivi indicati (criterio della cd. semisomma per le patologie CP_3
4 concorrenti e formula di ZA per le patologie coesistenti).
Il dottor ha depositato il suo elaborato finale il 9 ottobre 2024 ed ha stimato il danno Per_1
biologico complessivo in capo all' in misura pari al 31 % al 9 marzo 2017, al 34 % al 21 CP_3
marzo 2017 ed al 36 % al 18 gennaio 2020 in tal modo discostandosi, seppur in misura assai contenuta, rispetto alle sue originarie valutazioni.
Tali conclusioni tuttavia non hanno trovato condivisione avendo le parti mantenuto le rispettive posizioni quanto alla stima delle diverse percentuali di danno rispetto alle date succitate.
4. Il Collegio nelle more della trattazione del giudizio, tenuto conto delle persistenti posizioni divergenti assunte delle parti, della opinabilità dei valori percentuali stimati onde quantificare la misura del complessivo danno biologico spettante all'interessato e della l'esistenza di margini valutativi connotati da profili discrezionali da apprezzarsi, in ultima istanza, dal sanitario incaricato della relativa stima, ha ritenuto opportuno sottoporre alle parti una ipotesi transattiva che tiene conto degli elementi di conoscenza complessivamente emersi all'esito dell'attività peritale svolta dal dott. . Per_1
Tale ipotesi, contenuta nelle ordinanze collegiali rispettivamente rese il 17 luglio 2025 ed il
24 ottobre 2025, prevede le seguenti condizioni, come da ultimo esposte nella seconda di esse:
1. Riconoscimento in favore di di un danno biologico rispettivamente pari al 31 CP_3
% dal 9/3/2017, al 34 % dal 21/3/2017 ed infine al 37 % dal 18/1/2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2. Compensazione delle spese di lite in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio con la condanna dell' alla rifusione della restante parte in favore dell' in ragione di CP_1 CP_3
euro 2.944,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge e la compensazione integrale delle stesse spese per il grado di appello.
4.1. I difensori delle parti nelle note sostitutive depositate nel termine a tal fine assegnato (ed in particolare la difesa appellante nelle note depositate il 12 novembre 2025 dall' CP_1
appellante il 7 novembre 2025 dall'appellato hanno pienamente condiviso l'indicazione transattiva formulata dalla Corte.
Hanno, pertanto, rassegnato conclusioni conformi posto che le stesse puntualmente ricalcano
5 nella sostanza tutti e 4 i punti dell'accordo come formalizzati dal Collegio nella predetta ordinanza dell'ottobre 2025.
In particolare la difesa dell' ha così concluso: Vista l'ultima l'ordinanza del CP_1
24/10/2025, nell'interesse dell' si dichiara l'adesione dell'Istituto alla proposta CP_1
conciliativa formulata dal Collegio.
A sua volta la difesa dell' ha dato atto che le parti intendono aderire alla proposta CP_3
conciliativa dianzi richiamata ed ha, di conseguenza, chiesto che la Corte:
1) Dichiari il diritto del Sig. ad una rendita complessiva del 31 % del 9/3/2017, CP_3
del 34 % dal 21/3/2017 ed infine del 37 % dal 18/1/2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
2) Compensi le spese di lite in ragione di 1/3 per il primo grado di giudizio con la condanna dell' alla rifusione della restante parte in ragione di euro 2.944,00 con distrazione a CP_1
favore dei difensori anticipatari, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge;
3) Ponga le spese per c.t.u. a carico dell' nella misura rispettivamente già CP_1
separatamente liquidata nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello.
4) Compensi integralmente le spese del presente giudizio.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, avendo le parti formulato conclusioni conformi siccome coincidenti con le indicazioni contenute nella proposta transattiva loro sottoposta dal Collegio, deve conseguentemente statuirsi in conformità, come da dispositivo che segue, anche in punto di regolazione delle spese di questo grado di giudizio posto che vi è concordanza sulla loro integrale compensazione.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) Dichiara il diritto di nato ad [...] il [...], al riconoscimento di CP_3
un indennizzo in rendita complessivamente pari al 31 % dal 9 marzo 2017, al 34 % dal 21 marzo 2017 ed al 37 % dal 18 gennaio 2020, oltre al riconoscimento sui corrispondenti valori monetari dei ratei pregressi della maggiorazione correlata alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria;
6 2) Dispone la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado in ragione di 1/3
e condanna dell' alla rifusione della restante parte, che liquida in misura di euro CP_1
2.944,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, in favore di CP_3
disponendone la distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) Pone definitivamente le spese per c.t.u. a carico dell' nella misura CP_1
rispettivamente già liquidata con separate ordinanze rese nel giudizio di primo grado e nel giudizio di appello cui rinvia;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Cagliari il 19 novembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
OR MU ON AR
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