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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 284/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 083 2020 00037750 22 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara n.63/2025 del 22.10.2024, che declinava la propria competenza territoriale, con ricorso depositato analogicamente in data 18 aprile 2025 ed (a seguito di provvedimento presidenziale di regolarizzazione del 22.5.2025) Ricorrente_1telematicamente il 13 giugno 2025, il Difensore di impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, contestandone la legittimità in ragione dell'inesistenza/nullità della notifica del provvedimento impugnato, irritualmente eseguita in data 17.3.2023 con il rito dell'irreperibilità assoluta del destinatario, in quanto la ricorrente non ha mai cambiato né residenza né dimora dall'anno 2002 in poi…e nella sua abitazione c'è sempre stata la presenza di qualcuno, in quanto il suo nucleo familiare è composto da n. 4 persone e nessuna di esse si è mai rifiutata di ricevere l'eventuale notifica.
Nell'impugnativa si prospettava, inoltre, l'irregolarità dell'affissione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato all'Albo Pretorio del Comune di Pescocostanzo per un solo giorno (dal 16/3/2023 al 17/3/2023), nonché l'avvenuta prescrizione triennale del credito regionale, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2016.
In data 30 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pescara, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed, invero, deve reputarsi regolare la notifica del provvedimento impugnato effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta, atteso che dalla relativa attestazione emerge che l'agente notificante aveva già in data 11 giugno 2022 effettuato un primo intervento presso l'indirizzo della ricorrente e che quest'ultima, successivamente, non risultava altrimenti rintracciabile (nominativo sconosciuto su cassetta e campanello….).
Infatti, in tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza 25/7/2025, n. 21397).
Ed, allora, come espressamente ribadito nella menzionata sentenza della S.C., la notifica operata nella concreta fattispecie presso la residenza della ricorrente, rivelatasi sconosciuta su cassetta e campanello dell'indirizzo dell'abitazione, non imponeva all'agente notificatore l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche.
Sotto il profilo formale, infine, deve rappresentarsi il perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato, avendo l'agente notificatore documentato il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione alla destinataria dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento), a nulla rilevando la circostanza che la pubblicazione per un sol giorno all'albo pretorio abbia inciso sulla patologia della notificazione, avendo la destinataria avuto formale contezza di tale operazione a seguito dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso risulta inammissibile per tardività dell'impugnazione e, quindi, nessun rilievo può rivestire l'ultima censura in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria, atteso che, una volta che il titolo che legittima la riscossione coattiva dei crediti tributari sia stato ritualmente notificato al contribuente, si determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso lo stesso, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza 20.11.2018, n. 29978).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.231,50 (duecentotrentuno/50), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ROSATI DAVIDE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 284/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 083 2020 00037750 22 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso.
Resistente: inammissibilità del ricorso e, nel merito, rigetto della domanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara n.63/2025 del 22.10.2024, che declinava la propria competenza territoriale, con ricorso depositato analogicamente in data 18 aprile 2025 ed (a seguito di provvedimento presidenziale di regolarizzazione del 22.5.2025) Ricorrente_1telematicamente il 13 giugno 2025, il Difensore di impugnava la cartella di pagamento sopra indicata, contestandone la legittimità in ragione dell'inesistenza/nullità della notifica del provvedimento impugnato, irritualmente eseguita in data 17.3.2023 con il rito dell'irreperibilità assoluta del destinatario, in quanto la ricorrente non ha mai cambiato né residenza né dimora dall'anno 2002 in poi…e nella sua abitazione c'è sempre stata la presenza di qualcuno, in quanto il suo nucleo familiare è composto da n. 4 persone e nessuna di esse si è mai rifiutata di ricevere l'eventuale notifica.
Nell'impugnativa si prospettava, inoltre, l'irregolarità dell'affissione dell'avviso di deposito del provvedimento impugnato all'Albo Pretorio del Comune di Pescocostanzo per un solo giorno (dal 16/3/2023 al 17/3/2023), nonché l'avvenuta prescrizione triennale del credito regionale, trattandosi di tassa automobilistica relativa al 2016.
In data 30 dicembre 2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Pescara, depositando le proprie controdeduzioni e concludendo per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ed, invero, deve reputarsi regolare la notifica del provvedimento impugnato effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta, atteso che dalla relativa attestazione emerge che l'agente notificante aveva già in data 11 giugno 2022 effettuato un primo intervento presso l'indirizzo della ricorrente e che quest'ultima, successivamente, non risultava altrimenti rintracciabile (nominativo sconosciuto su cassetta e campanello….).
Infatti, in tema di notifica degli atti impositivi, l'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve essere valutata in relazione ai parametri di normalità e buona fede, secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c., e non può, perciò, tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che vada oltre quanto risultante dai pubblici registri (cfr. Cass. civ., sez. V, ordinanza 25/7/2025, n. 21397).
Ed, allora, come espressamente ribadito nella menzionata sentenza della S.C., la notifica operata nella concreta fattispecie presso la residenza della ricorrente, rivelatasi sconosciuta su cassetta e campanello dell'indirizzo dell'abitazione, non imponeva all'agente notificatore l'obbligo di effettuare ulteriori ricerche.
Sotto il profilo formale, infine, deve rappresentarsi il perfezionamento della notificazione dell'atto impugnato, avendo l'agente notificatore documentato il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione alla destinataria dell'atto della raccomandata con avviso di ricevimento), a nulla rilevando la circostanza che la pubblicazione per un sol giorno all'albo pretorio abbia inciso sulla patologia della notificazione, avendo la destinataria avuto formale contezza di tale operazione a seguito dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Alla luce delle considerazioni espresse, il ricorso risulta inammissibile per tardività dell'impugnazione e, quindi, nessun rilievo può rivestire l'ultima censura in ordine alla prescrizione della pretesa tributaria, atteso che, una volta che il titolo che legittima la riscossione coattiva dei crediti tributari sia stato ritualmente notificato al contribuente, si determina la decadenza di quest'ultimo dal potere di ricorrere avverso lo stesso, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (cfr., ex pluribus, Cass. civ., sez. 6 – 5, ordinanza 20.11.2018, n. 29978).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'Aquila - in composizione monocratica - dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €.231,50 (duecentotrentuno/50), oltre agli accessori di Legge.
L'Aquila, li 19 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Davide ROSATI