Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 65
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica

    La notifica è reputata regolare in quanto l'agente notificante aveva già effettuato un primo tentativo e la ricorrente non risultava rintracciabile. La notifica presso la residenza, sebbene sconosciuta su cassetta e campanello, non imponeva ulteriori ricerche. Tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie di notifica sono stati documentati.

  • Rigettato
    Irregolarità dell'affissione dell'avviso di deposito

    La Corte ha ritenuto che, avendo la destinataria avuto formale contezza dell'operazione a seguito dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, l'affissione per un solo giorno non incide sulla patologia della notifica.

  • Rigettato
    Prescrizione triennale del credito regionale

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, pertanto nessun rilievo può rivestire la censura in ordine alla prescrizione, dato che la notifica rituale del titolo legittima la riscossione e determina l'irretrattabilità del credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 65
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila
    Numero : 65
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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