TRIB
Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/09/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3574/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FULVIO FRASCA, giusta procura in atti;
attrice contro
Controparte_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio deducendo: 1) di essere Controparte_2 creditrice della convenuta per la somma di € 217.200,77 (di cui € 191.235,00 per capitale ed € 25.965,77 per interessi ex d. lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 25 maggio 2021), oltre interessi al medesimo tasso dal 26 maggio 2021 sino al soddisfo;
2) che il credito trae origine dalla prestazione dei servizi di assistenza alla persona, cura anziani, servizi infermieristici, lavanderia e stireria, pulizia di tutti gli spazi e connessi, da prestarsi in favore degli anziani ospiti della casa di riposo e della R.S.S.A dell' Controparte_2
erogati da Consorzio a.r.l. in favore dell' in virtù
[...] Controparte_3 CP_2 di contratto di appalto e relative proroghe;
3) che il Consorzio ha presentato tre pagina 1 di 5 istanze di certificazione dei crediti relativi alle fatture azionate;
4) che l' in CP_2 ottemperanza alle predette richieste, con certificazioni nn. 9552748000000005 e 9552748000000006 del 19 aprile 2019 e n. 9552748000000008 del 27 aprile 2020, ha espressamente e documentalmente riconosciuto il credito del Consorzio come certo, liquido ed esigibile;
5) che il credito è stato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 37 comma 7 bis, del D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge del 23 giugno
2014 n. 89; 6) che con comunicazioni del 7 maggio 2019 e del 4 maggio 2020 è stato dato all'Azienda debitrice avviso delle cessioni dei crediti da parte del Consorzio in favore di notificando le predette cessioni a mezzo piattaforma Controparte_1 elettronica per la certificazione dei crediti (PCC) del MEF – Ragioneria dello Stato, in ossequio alla citata normativa;
7) che le cessioni dei crediti, oltre ad essere legittime in virtù delle disposizioni normative nella materia in oggetto, sono valide ed opponibili nei confronti dell'Azienda debitrice, in quanto nessun rifiuto è stato comunicato dalla stessa nel termine di sette giorni dalla ricezione delle notifiche a mezzo piattaforma MEF;
8) che l' non ha pagato nulla di quanto da essa CP_2 dovuto e dalla stessa certificato;
9) di essere altresì creditrice della somma € 53,82 a titolo di spese notarili sostenute per l'autentica delle scritture contabili nonché dell'indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'art. 6 d.lgs. 231/02.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di € 217.254,59 (di cui € 191.235,00 per
[...] capitale, € 25.965,77 per interessi ex d.lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 25 maggio 2021 ed € 53,82 per spese notarili), oltre interessi legali di mora nella misura stabilita dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 26 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo, nonché di condannare l'
[...]
al pagamento della somma di € 560,00 ai sensi dell'art. 6 Controparte_2 del d.lgs. 231/02, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, salvo il risarcimento del maggior danno. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per la convenuta, nonostante la ritualità della notifica. Dichiarata la contumacia della convenuta e rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. (ord. 19.12.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Secondo i ben noti principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001). pagina 2 di 5 Nel caso di specie, risulta provata l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte attrice, avendo quest'ultima prodotto sia il contratto di appalto stipulato tra la convenuta e la cedente e le relative proroghe (cfr. doc. 3 e 5), sia il contratto di cessione dei crediti (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Risulta poi dimostrata l'intervenuta certificazione del credito ceduto (cfr. docc. 6, 7, 8). Come è noto, al fine di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della
P.A. il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede il D.L.
29 novembre 2008, n. 185, art. 9, comma 3-bis convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”. Vi è inoltre prova dell'avvenuta comunicazione alla convenuta della cessione del credito certificato oggetto del presente giudizio intervenuta tra la cedente e l'odierna attrice (cfr. docc. 9 – 13) ed è documentato che alle predette comunicazioni è allegato l'elenco dei crediti ceduti con indicazione specifica di: cedente, numero fattura, numero e data di certificazione, data scadenza certificazione, importo, debitore ceduto, c.f. del debitore.
Si rammenta a tal riguardo che ai sensi dell'art. 37 comma 7 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla o a istituzioni finanziarie Parte_1 dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione”. Vi sono poi in atti le fatture elettroniche nn. 17/B, 18/B, 136/B, 9/B, 41/B, 42/B,
156/B, 146/B, 198/B, 231/B, 10/B, 14/B, 179/B e 180/B portanti il credito azionato in questa sede, per un importo totale di € 191.235,00.
Deve dunque ritenersi – in ossequio ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati – che mentre la creditrice, in virtù delle su richiamate prove documentali, ha assolto pagina 3 di 5 all'onere della prova su di essa incombente, la debitrice, avendo scelto di rimanere contumace, non ha viceversa adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso. Inoltre, il credito vantato nei confronti della convenuta è costituito, oltre che dal capitale delle fatture rimaste insolute, anche dagli interessi maturati per mancato e/o ritardato pagamento delle fatture in forza del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Alla luce della predetta normativa, certamente applicabile al caso di specie trattandosi di transazioni commerciali, sui corrispettivi richiesti risultanti dalle fatture azionate e non saldate o comunque pagate in ritardo sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi tempo per tempo vigenti. Risultano, altresì, dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Infine, risulta dovuto l'indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D. Lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7. Al riguardo, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del
20 ottobre 2022 (EUR-Lex - 62020CJ0585) ha affermato che il predetto articolo
“…deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”. Poiché la domanda si fonda su complessive n. 14 fatture, l'indennizzo dovuto ammonta a € 560,00. Non merita accoglimento, invece, la domanda di pagamento di € 53,82 per spese notarili, essendosi parte attrice limitata a produrre la fattura senza documentare l'esborso sostenuto. In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 191.235,00 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle rispettive ed indicate scadenze delle fatture sino alla data del saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica della domanda introduttiva. La convenuta va altresì condannata al pagamento della somma di € 560,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore pagina 4 di 5 decisum i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 191.235,00 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle rispettive ed indicate scadenze delle fatture sino alla data del saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica della domanda introduttiva;
b) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 560,00 per indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002; 2) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 16.9.2025 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3574/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FULVIO FRASCA, giusta procura in atti;
attrice contro
Controparte_2
convenuta contumace
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 15.9.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Controparte_1 giudizio deducendo: 1) di essere Controparte_2 creditrice della convenuta per la somma di € 217.200,77 (di cui € 191.235,00 per capitale ed € 25.965,77 per interessi ex d. lgs 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 25 maggio 2021), oltre interessi al medesimo tasso dal 26 maggio 2021 sino al soddisfo;
2) che il credito trae origine dalla prestazione dei servizi di assistenza alla persona, cura anziani, servizi infermieristici, lavanderia e stireria, pulizia di tutti gli spazi e connessi, da prestarsi in favore degli anziani ospiti della casa di riposo e della R.S.S.A dell' Controparte_2
erogati da Consorzio a.r.l. in favore dell' in virtù
[...] Controparte_3 CP_2 di contratto di appalto e relative proroghe;
3) che il Consorzio ha presentato tre pagina 1 di 5 istanze di certificazione dei crediti relativi alle fatture azionate;
4) che l' in CP_2 ottemperanza alle predette richieste, con certificazioni nn. 9552748000000005 e 9552748000000006 del 19 aprile 2019 e n. 9552748000000008 del 27 aprile 2020, ha espressamente e documentalmente riconosciuto il credito del Consorzio come certo, liquido ed esigibile;
5) che il credito è stato oggetto di cessione ai sensi dell'art. 37 comma 7 bis, del D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge del 23 giugno
2014 n. 89; 6) che con comunicazioni del 7 maggio 2019 e del 4 maggio 2020 è stato dato all'Azienda debitrice avviso delle cessioni dei crediti da parte del Consorzio in favore di notificando le predette cessioni a mezzo piattaforma Controparte_1 elettronica per la certificazione dei crediti (PCC) del MEF – Ragioneria dello Stato, in ossequio alla citata normativa;
7) che le cessioni dei crediti, oltre ad essere legittime in virtù delle disposizioni normative nella materia in oggetto, sono valide ed opponibili nei confronti dell'Azienda debitrice, in quanto nessun rifiuto è stato comunicato dalla stessa nel termine di sette giorni dalla ricezione delle notifiche a mezzo piattaforma MEF;
8) che l' non ha pagato nulla di quanto da essa CP_2 dovuto e dalla stessa certificato;
9) di essere altresì creditrice della somma € 53,82 a titolo di spese notarili sostenute per l'autentica delle scritture contabili nonché dell'indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'art. 6 d.lgs. 231/02.
Ha dunque concluso chiedendo di condannare l' Controparte_2
al pagamento della somma di € 217.254,59 (di cui € 191.235,00 per
[...] capitale, € 25.965,77 per interessi ex d.lgs. 231/02 maturati dalla data di scadenza delle singole fatture sino al 25 maggio 2021 ed € 53,82 per spese notarili), oltre interessi legali di mora nella misura stabilita dal d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, dal 26 maggio 2021 sino all'effettivo soddisfo, nonché di condannare l'
[...]
al pagamento della somma di € 560,00 ai sensi dell'art. 6 Controparte_2 del d.lgs. 231/02, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, salvo il risarcimento del maggior danno. Vinte le spese.
Nessuno si è costituito per la convenuta, nonostante la ritualità della notifica. Dichiarata la contumacia della convenuta e rigettata l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. (ord. 19.12.2021), la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è pervenuta all'udienza del 15.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa.
La domanda è parzialmente fondata e pertanto deve essere accolta per quanto di ragione.
Secondo i ben noti principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. SS.UU. n. 13533/2001). pagina 2 di 5 Nel caso di specie, risulta provata l'esistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata dalla parte attrice, avendo quest'ultima prodotto sia il contratto di appalto stipulato tra la convenuta e la cedente e le relative proroghe (cfr. doc. 3 e 5), sia il contratto di cessione dei crediti (cfr. doc. allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.). Risulta poi dimostrata l'intervenuta certificazione del credito ceduto (cfr. docc. 6, 7, 8). Come è noto, al fine di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della
P.A. il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede il D.L.
29 novembre 2008, n. 185, art. 9, comma 3-bis convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”. Vi è inoltre prova dell'avvenuta comunicazione alla convenuta della cessione del credito certificato oggetto del presente giudizio intervenuta tra la cedente e l'odierna attrice (cfr. docc. 9 – 13) ed è documentato che alle predette comunicazioni è allegato l'elenco dei crediti ceduti con indicazione specifica di: cedente, numero fattura, numero e data di certificazione, data scadenza certificazione, importo, debitore ceduto, c.f. del debitore.
Si rammenta a tal riguardo che ai sensi dell'art. 37 comma 7 bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da questi ultimi alla o a istituzioni finanziarie Parte_1 dell'Unione europea e internazionali. Le suddette cessioni dei crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione”. Vi sono poi in atti le fatture elettroniche nn. 17/B, 18/B, 136/B, 9/B, 41/B, 42/B,
156/B, 146/B, 198/B, 231/B, 10/B, 14/B, 179/B e 180/B portanti il credito azionato in questa sede, per un importo totale di € 191.235,00.
Deve dunque ritenersi – in ossequio ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati – che mentre la creditrice, in virtù delle su richiamate prove documentali, ha assolto pagina 3 di 5 all'onere della prova su di essa incombente, la debitrice, avendo scelto di rimanere contumace, non ha viceversa adempiuto al proprio, così determinando il positivo accertamento giudiziale dell'inadempimento denunciato ex adverso. Inoltre, il credito vantato nei confronti della convenuta è costituito, oltre che dal capitale delle fatture rimaste insolute, anche dagli interessi maturati per mancato e/o ritardato pagamento delle fatture in forza del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal d.lgs. n.192/2012, approvato in attuazione della Direttiva comunitaria 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali. Alla luce della predetta normativa, certamente applicabile al caso di specie trattandosi di transazioni commerciali, sui corrispettivi richiesti risultanti dalle fatture azionate e non saldate o comunque pagate in ritardo sono da applicare gli interessi moratori commerciali secondo i tassi tempo per tempo vigenti. Risultano, altresì, dovuti gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto introduttivo. Infine, risulta dovuto l'indennizzo di € 40,00 per ciascuna fattura azionata in forza dell'applicazione dell'art. 6 D. Lgs 231/02 che ha recepito l'art. 6 della Direttiva 2011/7. Al riguardo, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con sentenza del
20 ottobre 2022 (EUR-Lex - 62020CJ0585) ha affermato che il predetto articolo
“…deve essere interpretato nel senso che: l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”. Poiché la domanda si fonda su complessive n. 14 fatture, l'indennizzo dovuto ammonta a € 560,00. Non merita accoglimento, invece, la domanda di pagamento di € 53,82 per spese notarili, essendosi parte attrice limitata a produrre la fattura senza documentare l'esborso sostenuto. In conclusione, la domanda va accolta per quanto di ragione e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore dell'attrice di € 191.235,00 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle rispettive ed indicate scadenze delle fatture sino alla data del saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n.
231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica della domanda introduttiva. La convenuta va altresì condannata al pagamento della somma di € 560,00 a titolo di indennizzo ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore pagina 4 di 5 decisum i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) ACCOGLIE la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto:
a) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 191.235,00 a titolo di capitale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 dalle rispettive ed indicate scadenze delle fatture sino alla data del saldo effettivo, oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 e con decorrenza dalla data di notifica della domanda introduttiva;
b) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 560,00 per indennizzo ex art. 6 d.lgs. 231/2002; 2) CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 16.9.2025 IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 5 di 5