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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/04/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1724/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1724/2024 promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Svizzera n. 4, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla
Via G. Manna, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Amoruso;
ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Leonardo Sciascia n. 18, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in
Crotone alla via Vittorio Veneto, n. 136, presso lo studio dell'Avv. Lorena Corasaniti;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 13.08.1996, nel Comune di CP_1
Crotone; Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambi maggiorenni;
Per_2
- che con Decreto di Omologa del 30.06.2020 n. 49/2020, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione dalla sig.ra CP_1
- che entrambi i figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Crotone la modifica delle condizioni della separazione, stabilite nel decreto di omologa del 30.06.2020 n. 49/2020, e nello specifico la revoca dell'assegno di mantenimento di Euro 250,00 prevista per entrambi i figli;
in subordine, la diminuzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere al solo figlio , per l'importo mensile di Euro 100,00. Per_2
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto, e nello specifico il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio Per_2
e pertanto chiedeva di porre a carico del ricorrente il contributo di mantenimento in favore del figlio per l'importo mensile di Euro 200,00, nonché la partecipazione di entrambi i genitori, nella Per_2 misura del 50% per le spese straordinarie;
disporre il pagamento diretto del datore di lavoro sul conto corrente del figlio;
che l'assegno unico e le detrazioni fiscali per il figlio a carico, in caso di Per_2 dichiarazione dei redditi/modello unico, vengano usufruite nella misura del 100% dalla medesima, difformemente da quanto stabilito ex lege in via ordinaria;
l'esonero dalla previsione di un contributo per il mantenimento, atteso che ella provvede da sempre in via diretta al mantenimento del figlio.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.12.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 26.02.2025, in cui le parti facevano rilevare la disponibilità ad un accordo alle seguenti condizioni: “Versamento diretto al figlio di una Per_2 somma pari a 150,00 € mensili, da versare direttamente sul conto corrente di ”. Per_2
L'udienza veniva rinviata al 02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale entrambe le parti depositavano tempestivamente le note scritte unitamente all'accordo raggiunto.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Questo Tribunale ritiene che debba disporsi in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano che le condizioni ivi contenute non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1724/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti e dispone provvedersi in conformità;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1724/2024 promossa da:
C.F. ) nato a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 alla Via Svizzera n. 4, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Crotone alla
Via G. Manna, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Luigi Amoruso;
ricorrente contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], ivi residente CP_1 C.F._2 alla via Leonardo Sciascia n. 18, ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata in
Crotone alla via Vittorio Veneto, n. 136, presso lo studio dell'Avv. Lorena Corasaniti;
resistente
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni della separazione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2024, esponeva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in data 13.08.1996, nel Comune di CP_1
Crotone; Per_
- che dalla loro unione nascevano i figli e , entrambi maggiorenni;
Per_2
- che con Decreto di Omologa del 30.06.2020 n. 49/2020, il Tribunale di Crotone pronunciava la separazione dalla sig.ra CP_1
- che entrambi i figli avevano raggiunto l'autosufficienza economica. Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Crotone la modifica delle condizioni della separazione, stabilite nel decreto di omologa del 30.06.2020 n. 49/2020, e nello specifico la revoca dell'assegno di mantenimento di Euro 250,00 prevista per entrambi i figli;
in subordine, la diminuzione dell'assegno di mantenimento da corrispondere al solo figlio , per l'importo mensile di Euro 100,00. Per_2
Con comparsa ritualmente depositata si costituiva , contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto, e nello specifico il mancato raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio Per_2
e pertanto chiedeva di porre a carico del ricorrente il contributo di mantenimento in favore del figlio per l'importo mensile di Euro 200,00, nonché la partecipazione di entrambi i genitori, nella Per_2 misura del 50% per le spese straordinarie;
disporre il pagamento diretto del datore di lavoro sul conto corrente del figlio;
che l'assegno unico e le detrazioni fiscali per il figlio a carico, in caso di Per_2 dichiarazione dei redditi/modello unico, vengano usufruite nella misura del 100% dalla medesima, difformemente da quanto stabilito ex lege in via ordinaria;
l'esonero dalla previsione di un contributo per il mantenimento, atteso che ella provvede da sempre in via diretta al mantenimento del figlio.
Con decreto di assegnazione della causa del 27.12.2024, il Presidente disponeva la comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore all'udienza del 26.02.2025, in cui le parti facevano rilevare la disponibilità ad un accordo alle seguenti condizioni: “Versamento diretto al figlio di una Per_2 somma pari a 150,00 € mensili, da versare direttamente sul conto corrente di ”. Per_2
L'udienza veniva rinviata al 02.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in occasione della quale entrambe le parti depositavano tempestivamente le note scritte unitamente all'accordo raggiunto.
Considerato il Visto del P.M. letti gli atti, all'udienza del 02.04.2025, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
*****
Questo Tribunale ritiene che debba disporsi in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano che le condizioni ivi contenute non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo. Anche i profili economici dell'accordo, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti per come emersa.
Avendo le parti raggiunto un accordo in corso di causa, appare equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile 1724/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) DÀ ATTO dell'accordo intercorso tra le parti e dispone provvedersi in conformità;
2) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 10.04.2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli