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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 869 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SIMONE TORALDO e dell'Avv. Parte_1
ALESSANDRA ROSSI;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RUPERTO CP_1
CLAUDIA , resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente domanda di annullare l'avviso di addebito n. 397 2022 00271174 29 000 notificatole in data 3.3.2023, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, e cancellare ex tunc
l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione previdenziale commercianti a far data dal 1 gennaio
2016.
2. chiede di non accogliere la domanda. CP_1
Le ragioni della decisione
1. La ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito summenzionato, relativo a crediti per contribuzione IVS omessa nella gestione commercianti, oltre oneri accessori, in relazione agli anni dal
2016 al 2021, per l'importo di euro 9.405,65.
2. È incontestato e documentato che in data 13.8.2021 l procedeva ad iscrivere d'ufficio la CP_1 ricorrente alla gestione commercianti dal gennaio 2016, e successivamente non riscontrava il ricorso proposto dalla stessa avverso la suddetta iscrizione, fondata sulla qualità di socia amministratrice della
Elettrosystem di EG NN & C. S.n.c. la ricorrente nega la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. L'ente resistente, costituitosi, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione in ragione dei dati tratti dalle dichiarazioni reddituali della ricorrente per gli anni in contestazione, nelle quali risultava compilato il riquadro -RH- riferito alle c.d. quote di partecipazione in società di persone, ovverosia il reddito connesso alla partecipazione societaria – qualificato come reddito d'impresa e quindi assoggettabile a contribuzione – e compariva sempre nei riquadri -RO- il dato dell'occupazione prevalente in azienda espletata dalla ricorrente, peraltro presumibile in considerazione del fatto che, fino al 2020, la ditta si avvaleva di due dipendenti con qualifica di apprendisti e tirocinanti con rapporto part time.
3. La ricorrente ha documentato la presenza di lavoratori e chiesto di poter fornire, mediante l'escussione di testi, la prova del proprio mancato coinvolgimento nello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle proprie della carica di amministratore.
4. La causa, istruita mediante l'escussione di testi, è stata discussa all'udienza odierna.
5. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto in base alle motivazioni che si vanno ad esporre.
6. La questione controversa riguarda la sussistenza dell'obbligazione contributiva per la
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
7. Quanto alla produzione di redditi d'impresa, si osserva che quelli assoggettabili a contribuzione sono, in base alla disciplina fiscale, esclusivamente quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (cr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024).
8. Quanto agli altri presupposti, la Legge n. 662/1996, art. 1 comma 203 stabilisce i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.”
9. I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, con la precisazione che il requisito di prevalenza deve intendersi in relazione alle complessive attività produttive di reddito del soggetto e non già in relazione al complesso dei fattori produttivi dell'impresa, posto che la ratio della richiamata normativa è di valorizzare l'elemento del lavoro personale (Cassazione n. 19273/2018). Deve precisarsi che non rileva l'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore – cui consegue il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata – operando tale attività su un piano giuridico distinto rispetto all'attività lavorativa in seno all'impresa: l'attività di amministrazione riguarda infatti l'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, mentre l'attività lavorativa inerente lo svolgimento delle attività comprese nell'oggetto sociale è volta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (Cassazione, Sez. L, Ord. n. 10426 del 2/5/2018, in riferimento al socio amministratore di s.r.l.). Il richiamato principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al socio amministratore di società di capitali, è valido anche nel caso di società di persone, dove l'attribuzione ex lege dei poteri di amministrazione e rappresentanza non implicano perciò solo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (Cassazione, Sez. L - , Ord. n. 2665 del 4/2/2021).
10. La prova dei richiamati presupposti per l'iscrizione incombe sull' non valendo la CP_1 dichiarazione dei redditi ad invertire tale onere non avendo la stessa carattere negoziale o dispositivo.
Quanto alla consistenza di tale prova, è ben possibile in quanto generalmente ammesso dall'ordinamento che la stessa sia fornita a mezzo di presunzioni, con la precisazione che l'erronea indicazione della prevalenza in dichiarazione dei redditi non ha di per sé i requisiti richiesti dall'art. 2729
c.c., tanto più che tale dichiarazione ben può essere emendata dal contribuente, come avvenuto nel caso di specie.
11. L' afferma che l'iscrizione è giustificata dalla qualità di socio amministratore della CP_1
Elettrosystem di EG NN & C. S.n.c., mentre il ricorrente allega di non aver mai prestato attività lavorativa per la società, svolta dai dipendenti della società stessa, ostandovi anche l'età e le condizioni di salute, e di non avere pertanto i requisiti soggettivi cui la legge collega l'obbligo di iscrizione;
che l'indicazione “occupazione prevalente” nel quadro relativo ai redditi dei soci non avrebbe contenuto confessorio bensì valore di presunzione semplice.
12. Va innanzitutto osservato che l'allegazione di parte resistenti per cui i lavoratori dipendenti della società sarebbero stati assunti quali apprendisti (donde la presunzione del coinvolgimento diretto della ricorrente per assicurare il contributo formativo) non è documentata. A tale presunzione l' fa CP_1 conseguire quella di prevalenza delle attività stesse.
13. L'istruttoria orale ha escluso un coinvolgimento diretto della ricorrente nell'attività della società. I testi e hanno infatti confermato di aver lavorato sempre insieme Tes_1 Tes_2 all'altro socio, figlio della ricorrente, la quale non si sarebbe mai occupata dei profili Persona_1 operativi. 14. Quanto alla qualità di amministratrice, la disciplina della società in nome collettivo è tale per cui rappresentanza e gestione spettano a ciascun socio disgiuntamente, salvo diverso accordo tra gli stessi che deve tuttavia risultare dagli atti depositati nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi (cfr. art. 2298 c.c.). Tuttavia, in base ai consolidati orientamenti di legittimità richiamati, al comprovato svolgimento in via prevalente dell'attività di amministrazione e gestione della società da parte del ricorrente non consegue l'obbligo di iscrizione dello stesso alla gestione commercianti, restando indimostrato che egli abbia anche concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno alla società stessa, ponendo in essere le attività previste nell'oggetto sociale.
15. E' quindi dimostrata in giudizio l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione in capo alla ricorrente.
16. Ne consegue il pieno accoglimento della domanda.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 869 /2023 r.g.:
- In accoglimento della domanda, accerta l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commerciante, e dispone la cancellazione della stessa da detta gestione a far data dal gennaio 2016;
- Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro
2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2/10/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2/10/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 869 /2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. SIMONE TORALDO e dell'Avv. Parte_1
ALESSANDRA ROSSI;
ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. RUPERTO CP_1
CLAUDIA , resistente
Fatto e diritto
1. Parte ricorrente domanda di annullare l'avviso di addebito n. 397 2022 00271174 29 000 notificatole in data 3.3.2023, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, e cancellare ex tunc
l'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione previdenziale commercianti a far data dal 1 gennaio
2016.
2. chiede di non accogliere la domanda. CP_1
Le ragioni della decisione
1. La ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito summenzionato, relativo a crediti per contribuzione IVS omessa nella gestione commercianti, oltre oneri accessori, in relazione agli anni dal
2016 al 2021, per l'importo di euro 9.405,65.
2. È incontestato e documentato che in data 13.8.2021 l procedeva ad iscrivere d'ufficio la CP_1 ricorrente alla gestione commercianti dal gennaio 2016, e successivamente non riscontrava il ricorso proposto dalla stessa avverso la suddetta iscrizione, fondata sulla qualità di socia amministratrice della
Elettrosystem di EG NN & C. S.n.c. la ricorrente nega la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza. L'ente resistente, costituitosi, ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione in ragione dei dati tratti dalle dichiarazioni reddituali della ricorrente per gli anni in contestazione, nelle quali risultava compilato il riquadro -RH- riferito alle c.d. quote di partecipazione in società di persone, ovverosia il reddito connesso alla partecipazione societaria – qualificato come reddito d'impresa e quindi assoggettabile a contribuzione – e compariva sempre nei riquadri -RO- il dato dell'occupazione prevalente in azienda espletata dalla ricorrente, peraltro presumibile in considerazione del fatto che, fino al 2020, la ditta si avvaleva di due dipendenti con qualifica di apprendisti e tirocinanti con rapporto part time.
3. La ricorrente ha documentato la presenza di lavoratori e chiesto di poter fornire, mediante l'escussione di testi, la prova del proprio mancato coinvolgimento nello svolgimento di attività ulteriori rispetto a quelle proprie della carica di amministratore.
4. La causa, istruita mediante l'escussione di testi, è stata discussa all'udienza odierna.
5. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto in base alle motivazioni che si vanno ad esporre.
6. La questione controversa riguarda la sussistenza dell'obbligazione contributiva per la
Gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
7. Quanto alla produzione di redditi d'impresa, si osserva che quelli assoggettabili a contribuzione sono, in base alla disciplina fiscale, esclusivamente quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986), restando esclusi i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa
(art. 44, lett. e, del d.P.R. n. 917 del 1986) (cr. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 22901 del 19/08/2024).
8. Quanto agli altri presupposti, la Legge n. 662/1996, art. 1 comma 203 stabilisce i fatti costitutivi dell'obbligo di iscrizione: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.”
9. I requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, con la precisazione che il requisito di prevalenza deve intendersi in relazione alle complessive attività produttive di reddito del soggetto e non già in relazione al complesso dei fattori produttivi dell'impresa, posto che la ratio della richiamata normativa è di valorizzare l'elemento del lavoro personale (Cassazione n. 19273/2018). Deve precisarsi che non rileva l'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore – cui consegue il solo obbligo di iscrizione alla gestione separata – operando tale attività su un piano giuridico distinto rispetto all'attività lavorativa in seno all'impresa: l'attività di amministrazione riguarda infatti l'esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza, mentre l'attività lavorativa inerente lo svolgimento delle attività comprese nell'oggetto sociale è volta alla concreta realizzazione dello scopo sociale (Cassazione, Sez. L, Ord. n. 10426 del 2/5/2018, in riferimento al socio amministratore di s.r.l.). Il richiamato principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento al socio amministratore di società di capitali, è valido anche nel caso di società di persone, dove l'attribuzione ex lege dei poteri di amministrazione e rappresentanza non implicano perciò solo l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (Cassazione, Sez. L - , Ord. n. 2665 del 4/2/2021).
10. La prova dei richiamati presupposti per l'iscrizione incombe sull' non valendo la CP_1 dichiarazione dei redditi ad invertire tale onere non avendo la stessa carattere negoziale o dispositivo.
Quanto alla consistenza di tale prova, è ben possibile in quanto generalmente ammesso dall'ordinamento che la stessa sia fornita a mezzo di presunzioni, con la precisazione che l'erronea indicazione della prevalenza in dichiarazione dei redditi non ha di per sé i requisiti richiesti dall'art. 2729
c.c., tanto più che tale dichiarazione ben può essere emendata dal contribuente, come avvenuto nel caso di specie.
11. L' afferma che l'iscrizione è giustificata dalla qualità di socio amministratore della CP_1
Elettrosystem di EG NN & C. S.n.c., mentre il ricorrente allega di non aver mai prestato attività lavorativa per la società, svolta dai dipendenti della società stessa, ostandovi anche l'età e le condizioni di salute, e di non avere pertanto i requisiti soggettivi cui la legge collega l'obbligo di iscrizione;
che l'indicazione “occupazione prevalente” nel quadro relativo ai redditi dei soci non avrebbe contenuto confessorio bensì valore di presunzione semplice.
12. Va innanzitutto osservato che l'allegazione di parte resistenti per cui i lavoratori dipendenti della società sarebbero stati assunti quali apprendisti (donde la presunzione del coinvolgimento diretto della ricorrente per assicurare il contributo formativo) non è documentata. A tale presunzione l' fa CP_1 conseguire quella di prevalenza delle attività stesse.
13. L'istruttoria orale ha escluso un coinvolgimento diretto della ricorrente nell'attività della società. I testi e hanno infatti confermato di aver lavorato sempre insieme Tes_1 Tes_2 all'altro socio, figlio della ricorrente, la quale non si sarebbe mai occupata dei profili Persona_1 operativi. 14. Quanto alla qualità di amministratrice, la disciplina della società in nome collettivo è tale per cui rappresentanza e gestione spettano a ciascun socio disgiuntamente, salvo diverso accordo tra gli stessi che deve tuttavia risultare dagli atti depositati nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi (cfr. art. 2298 c.c.). Tuttavia, in base ai consolidati orientamenti di legittimità richiamati, al comprovato svolgimento in via prevalente dell'attività di amministrazione e gestione della società da parte del ricorrente non consegue l'obbligo di iscrizione dello stesso alla gestione commercianti, restando indimostrato che egli abbia anche concretamente prestato la propria attività lavorativa in seno alla società stessa, ponendo in essere le attività previste nell'oggetto sociale.
15. E' quindi dimostrata in giudizio l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione in capo alla ricorrente.
16. Ne consegue il pieno accoglimento della domanda.
17. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 869 /2023 r.g.:
- In accoglimento della domanda, accerta l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commerciante, e dispone la cancellazione della stessa da detta gestione a far data dal gennaio 2016;
- Per l'effetto, dichiara l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
CP_
- Condanna l' a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio, liquidate in euro
2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2/10/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni