Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8791/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8791/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 03/05/1972 rappresentato e difeso dall'avv. PENNACCHIO CARMELA, Parte_1 come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. GORGONI MASSIMILIANO
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 08/07/2024 l'epigrafato ricorrente di: “ accertare e dichiarare l'illegittima cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli della sig.ra ; - dichiarare il riconoscimento Parte_1 delle giornate lavorative: dal 19.01.2000 al 30.03.2000 come operaia bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “Bottone Salvatore” (c.f. ); dal 02.04.2001 al 16.06.2001 come C.F._1 operaia bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda agricola “Schisano Pasquale” (c.f.
); dal 09.06.2003 al 20.10.2003 come operaia bracciante agricola alle dipendenze C.F._2 dell'azienda agricola (c.f. ; - Condannare parte opposta al Parte_2 CodiceFiscale_3 pagamento delle spese”
Dal ricorso di controparte emerge che la parte ricorrente ritiene di aver diritto alla ricostituzione della propria posizione contributiva per gli anni 2000-2001-2003, in quanto la posizione lavorativa è stata CP_ cancellata dall' a seguito di verbale ispettivo.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso eccependo la decadenza dal diritto.
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Con riferimento all'eccezione di decadenza di cui all'art. 22, comma 1, del d.l. 7/1970, convertito della legge n. 83/70, occorre premettere che, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli,
l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dal prefato decreto per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 della legge n. 533 del 1973.
Il termine per l'impugnazione decorre anche nel caso di inerzia dell'autorità amministrativa, la quale - a differenza dell'inottemperanza al dovere generale di pronunciarsi sulle istanze con un provvedimento espresso – assume valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato. Invero, a norma dell'art. 22 cit., contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del predetto decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. La Suprema Corte ha precisato che “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22 ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi - che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo - sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso” (cfr. Cass. n. 8650/08).
Successivamente il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, ha previsto:
a) la facoltà di proporre contro i provvedimenti di non iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni;
b) che, decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto;
c) che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre entro trenta CP_ giorni ricorso alla commissione centrale (ora dell che decide entro novanta giorni;
d) che decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Nel caso in cui sia stato proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato in materia di accertamento del rapporto di lavoro agricolo ed avverso la mancata iscrizione, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale “nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito nel
D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso;
definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza”(cfr. Cass. n. 8650/08;
Cass. 16 gennaio 2007 n. 813, 5 febbraio 2007 n. 2373, 23 febbraio 2007 n. 4261, 1 marzo 2007 n. 4819, 14 marzo 2007 n. 5906, 2 ottobre 2007 n. 20668).
Sulla base di tali principi, il sistema sin qui delineato può così sintetizzarsi:
- per le decisioni espresse vale la regola della notifica, salva la possibilità per l'Istituto previdenziale, che eccepisca la decadenza, di provare che il lavoratore ne ha acquisito conoscenza prima della loro comunicazione formale;
2 - nel caso di decisione tacita di rigetto vale la regola del momento in cui l'interessato "ne abbia avuto conoscenza" , momento che va identificato nella scadenza dei termini stabiliti per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, pertanto, ritenersi ipso iure conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato medesimo.
Nel caso di specie si è verificata la decadenza, a fronte della data del deposito del ricorso giudiziario e della conclusione della fase amministrativa. Quanto agli effetti della inosservanza del termine, come sostenuto dalla Cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 15813/2009), “In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, conv., con modificazioni, dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi - conformemente ad una interpretazione ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Cost. n. 192 del 2005, in relazione all'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione - determina la decadenza sostanziale del privato, non suscettibile come tale di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973.” La decadenza, salvo il limite del giudicato interno, è rilevabile dal giudice d'ufficio (cfr. Corte Cost. n. 192/2005; Cass. n.
13092/2009), applicandosi ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola e della relativa tutela, anche previdenziale (cfr. da ultimo Cass. n.
8457/2017).
Il ricorso, pertanto, va rigettato per intervenuta decadenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda di iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per intervenuta decadenza;
CP_
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi 800,00 euro oltre iva e cpa
Si comunichi.
Aversa, 05/02/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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