TAR
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9962 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05994/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09962 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05994/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2025, proposto da
VI UT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12273/2025, resa tra le parti; N. 05994/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
AL e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 819/2024 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata in data 16 maggio 2024, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando in capo alla ricorrente il “diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2022/23 e
2023/24, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno”.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza e nominando quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. N. 05994/2025 REG.RIC.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al
50% delle tariffe medie, chiedendo pertanto di rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è infondato.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
6.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023). N. 05994/2025 REG.RIC.
6.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
6.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi nella fattispecie corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, quale equa liquidazione delle spese processuali.
7.Quanto alle spese del grado di appello, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05994/2025 REG.RIC.
AB ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco AL, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco AL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AB ER
Pubblicato il 16/12/2025
N. 09962 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05994/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5994 del 2025, proposto da
VI UT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 12273/2025, resa tra le parti; N. 05994/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. Marco
AL e udita per la parte appellata l'avvocato dello Stato Isabella Bruni;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.L'odierna appellante ha proposto ricorso innanzi al TAR per il Lazio per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 819/2024 del Tribunale di
Tivoli, pubblicata in data 16 maggio 2024, con la quale il Tribunale ha accolto il ricorso, accertando in capo alla ricorrente il “diritto di ottenere il beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2020/21, 2022/23 e
2023/24, per l'importo nominale di € 500,00 ciascuno”.
2. Il primo giudice ha accolto il ricorso, condannando l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza sopra indicata e pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, dichiarando l'obbligo dell'amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza e nominando quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, dovrà provvedere a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente. N. 05994/2025 REG.RIC.
2.1. Quanto alla statuizione sulle spese, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha stabilito la liquidazione in euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese di lite, deducendo, in sintesi, che la liquidazione è avvenuta per un importo inferiore ai parametri tariffari minimi. Più in particolare, secondo l'appellante la sentenza è censurabile in quanto, pur accogliendo integralmente la domanda formulata, ha riconosciuto solo euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di spese legali, in violazione della disciplina di riferimento, che non consentirebbe di liquidare un importo inferiore al
50% delle tariffe medie, chiedendo pertanto di rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 4.427,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
4. Il Ministero appellato si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto dell'appello.
5. Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L'appello è infondato.
7. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
6.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023). N. 05994/2025 REG.RIC.
6.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
6.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi nella fattispecie corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, quale equa liquidazione delle spese processuali.
7.Quanto alle spese del grado di appello, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05994/2025 REG.RIC.
AB ER, Presidente F/F
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco AL, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
Marco AL
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
AB ER